mercoledì 29 marzo 2023

LORGINO: UNA REPLICA INSUFFICIENTE



"La Stampa" di oggi riporta la replica al Comitato e la posizione del Comune di Crevoladossola, così come espressa dal Sindaco. Il Cittadino parte da una giusta osservazione, cioè l'esigenza di conciliare la presenza produttiva con quella dell'ambiente, ma approda ad una conclusione né convincente, né pienamente fondata. Pur dichiarandosi aperto al confronto, dimentica che, a cose fatte, esso è più difficile, se non impossibile. Contesta al Comitato l'opposizione alla cessione delle strade, dimenticando che è proprio la loro intervenuta deliberata cessione, che ha aperto la via alla espansione "incontrollata" dell'attività. In altri termini, se il Comune aveva una carta da giocare a difesa di una delle parti, quella che in questa vicenda è svantaggiata, l'ha già giocata, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto. Ben venga dunque la disponibilità al dialogo se, insieme al dialogo, ci sta pure la disponibilità a rivedere le carte, cosa che a leggere il virgolettato della " Stampa", proprio sul punto della cessione della proprietà delle strade, non sembra oggetto di un ripensamento del Sindaco che, invece, rivendica la bontà della decisione. Alla fine sembra tutto demandare alla Conferenza dei Servizi, quasi così sgravandosi dall'onere di ripensare le decisioni assunte, ma è il vecchio vezzo di chi scaglia una pietra e nasconde la mano. Meno ancora convincente il rimando al PRAE, il piano regionale delle attività produttive, ancora in corso di approvazione. Non c'entra niente. Non ci risulta che, in sua assenza, valgano norme di salvaguardia che limitino nuove autorizzazioni estrattive, e il rimando a quel documento è un rimedio peggiore del male. Lì sono sei i milioni di nuovi cubi estrattivi che verrebbero concessi alla Lorgino, un disastro ambientale annunciato, e se è questa " l'ultima parola" che il Sindaco auspica possa venire dalla Regione, ecco che le buone intenzioni svelano la loro inconsistenza: una distrazione mediatica poco credibile. In fondo è forse uscita dal Comune una qualche osservazione al PRAE che ne contestasse la insostenibile portata ? Sembra proprio di no. Se mancava una prova sulle reali intenzioni del Comune, questa lo è.

       

  e   

 

martedì 28 marzo 2023

PANORAMICA DI LEVO: GLI ALBERI MONUMENTALI

 Per rafforzare il sistema delle tutele che possano presidiare la sopravvivenza e il miglioramento della " Panoramica" di Levo di Stresa, dopo la presentazione della proposta di vincolo paesaggistico sull' intera tratta stradale, l'Associazione ha presentato ora quella riferita alla classificazione di singoli esemplari quali alberi monumentali. Si conclude, per ora, l'attività della Sezione su questo tema, con 6 proposte presentate all'esame della Commissione Regionale che, anche grazie alla costante pressione esercitata dal nostro Consiglio Regionale, da alcuni mesi è stata ricostituita ed ora ha incorso l'istruttoria sulle singole proposte. Entro il presente anno si dovrebbe concludere questa fase con i relativi esiti da portare all'esame della Giunta Regionale del Piemonte. Vedremo quale sarà l'esito.  Qui, nel seguito, un estratto della proposta.   

ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA

SEZIONE LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Legge Nazionale n. 10/2013

Proposta di classificazione quali alberi monumentali di singoli esemplari di fagus sylvatica inseriti in filari di particolare pregio paesaggistico radicati in Comune di Stresa VB . Strada Provinciale n. 40 località Levo F. 19 NCT

RELAZIONE INFORMATIVA


La proposta integra e rafforza quella recentemente presentata riferita alla imposizione di una tutela paesaggistica sulla tratta di strada Provinciale n. 40, denominata: Baveno – Levo – Panorama, indicata in toponomastica del Comune di Stresa: Via per Levo e, in particolare, mira al riconoscimento del particolare valore monumentale di singoli alberi di alto fusto della specie fagus sylvatica, presenti in filari di particolar pregio paesaggistico, posti al margine della banchina, lato valle, della menzionata strada.

Per l’inquadramento del sito entro il quale gli esemplari sono radicati, si fa riferimento alla relazione descrittiva redatta in sede di quella proposta appena citata, dove, la presenza di esemplari arborei di particolare valore monumentale veniva diffusamente descritta, preannunciando la presentazione di una proposta allo scopo di individuarne i singoli esemplari meritevoli di una loro rafforzata tutela, scopo che ora ci si prefigge di perseguire e raggiungere.

Trattasi di alberi di alto fusto, della specie fagus silvatica, presenti in filari, anche se irregolari, e caratterizzati da spazi liberi, quali conseguenze di precedenti schiantamenti o intervenuti tagli, anche recenti, eventi che hanno inciso sulla continuità e regolarità dei filari.
Gli esemplari maggiori presentano caratteristiche dentrometriche rilevanti, probabilmente coevi nel loro impianto, certamente risultato di una loro piantumazione artificiale che risalirebbe, secondo alcune fonti, ad epoca immediatamente post/unitaria, quindi di un’età stimabile superiore ai 150 anni.
Altri esemplari presenti, molto più giovani, sono sempre il risultato di piantumazioni successive, vuoi per sostituire esemplari venuti a mancare causa singoli schiantamenti o intervenuti tagli.
Le misure effettuate sugli esemplari di maggiori dimensioni, eseguite secondo le indicazioni dettate dalla legge 10/2013, hanno permesso di individuarne alcuni che rientrano nei parametri dimensionali per poter essere ascritti nel novero degli alberi monumentali.
Essi sono individuati in loco attraverso un cartellino numerico posto sul tronco, nonché con la medesima serie numerica riportata sulla planimetria più avanti riportata ed ad essa si fa riferimento per la loro localizzazione e individuazione puntuale.

Sulla base del richiamato criterio, tre sono gli esemplari che superano la misura di cm. 400 di circonferenza, rilevata all’altezza di cm. 130 dal suolo, rispettivamente:

N. 7 cm. 430/ N. 1 cm. 460/ N. 8 cm. 600

l’Associazione proponente manifesta la necessità di una tutela attiva di quanto fatto oggetto di proposta, richiamando ragioni e motivi già evidenziati nella precedente proposta di tutela paesaggistica della tratta viaria lungo la quale gli esemplari arborei sono radicati, così da conservare e valorizzare, nel tempo, il patrimonio arboreo descritto, impegnando i soggetti proprietari ad una costante e attenta azione di cura secondo giuste e corrette tecniche.

Per ogni altro riferimento di inquadramento geografico, catastale, normativo e pianificatorio, sovraordinato o locale, si fa riferimento a quanto contenuto nella proposta di tutela già richiamata e ora in esame presso la competente Commissione Regionale.

Si confida nell’esaustività della presente relazione propositiva.

Segue scheda

CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI

Legge 14 gennaio 2013, n. 10 art. 7

SCHEDA DI SEGNALAZIONE ALBERO MONUMENTALE DATI IDENTIFICATIVI :


Nome comune o nome scientifico: Fagus Silvatica

Altezza stimata (m): 30/35

Circonferenza fusto/i misurata ad 1,30 m da terra (cm):435/460/600.

Posizione: filare viale alberato

Numero di esemplari per gruppo o filare: 3

UBICAZIONE: Comune di: Stresa VB

Località: S.P. n. 40 via per Levo

Proprietà: pubblica :

Ambiente extraurbano: boscato

MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE: Dimensioni notevoli/Forma o portamento particolari/Valore paesaggistico.

DATI DEL SEGNALANTE Cognome: Sezione del Verbano Cusio Ossola della Associazione Italia Nostra Presidente/rappresentante:Vallenzasca Piero

indirizzo: Via Sempione 91 Stresa VB

Telefono: 349 1337533

Mail italianostravco@gmail.com:

Data: 18/03/2023


Firma












LORGINO: IL COMITATO NON SI ARRENDE



Anche "La Stampa" da voce al Comitato che si è costituito a difesa del territorio di Crevoladossola, pesantemente interessato dai progetti di ampliamento produttivo della Cava di marmo, denominata Lorgino, e dal Piano Regionale delle attività estrattive che, anziché imporre una disciplina estrattiva compatibile con la sopravvivenza di un territorio, ne prefigura un futuro insostenibile. Una grande quantità di osservazioni sono arrivate, da più parti della Regione, sul tavolo di valutazione ambientale strategica ove quel piano ora è fermo prima di riprendere il suo percorso approvativo in sede di Consiglio Regionale. Le Associazione ambientaliste, i Comitati locali, i singoli, tutti hanno dato una mano e una risposta, forse inattesa da parte degli stessi proponenti il piano estrattivo che, ora, deve affrontare un passaggio nè facile, né breve. In questo contesto tuttavia, il Comune di Crevoladossola ha voluto essere più realista del re, assecondando e anticipando una parte degli stessi contenuti del piano estrattivo regionale, dando il via libera, per quanto valga, ad un massivo avanzamento dell'attività estrattiva, misurata nell'arco del prossimo decennio. Neppure per il Comune sarà facile e breve superare senza "danni" lo scoglio di valutazione di impatto ambientale che il progetto di ampliamento dovrà affrontare sul tavolo valutativo Provinciale. Un' occasione mancata per un Comune che avrebbe potuto, con più prudenza e attenzione, affrontare un problema oggettivo: la coesistenza di un'attività pesantemente invasiva, con l'esistenza di paesaggi, storie di luoghi e uomini, culture locali insomma che la cava Lorgino, dopo decenni di convivenza, ora, senza più limiti, sembra voglia cancellare.



lunedì 27 marzo 2023

SITO UNESCO DELLE ISOLE

 




Con la nota che postiamo qui sotto, questa Sezione ha chiesto, tramite il Consigliere Comunale di Stresa, promotore, di essere ammessa a partecipare al costituendo Comitato per il sostegno al progetto di candidatura delle Isole a sito Unesco. La richiesta è più che legittima, essendo questa Associazione la prima ad aver individuato questo tema e aver, in questi ultimi anni, tentato di promuoverne l'adesione degli Enti territoriali. Attendiamo quindi di conoscere l'esito di questa nostra richiesta al fine di poter contribuire attivamente alla buona riuscita del progetto.







27/03/2023

Prot. 12/23

Al Consigliere C/le

Andrea Fasola Ardizzoia


La presente associazione Italia Nostra onlus, Sezione Locale del Verbano Cusio Ossola, da alcuni anni segue la vicenda legata alla proponibilità di un sito Unesco per le Isole del Maggiore, avendolo prospettato in unione con l’Isola del Lago D’Orta.

Sin dal 2018, dopo aver verificato la improponibilità della candidatura del golfo Borromeo, già avanzata per il tramite della Provincia del VCO, che ne aveva perso le traccie, aveva cercato di sensibilizzare gli Enti interessati: Comuni di Stresa, Orta, Provincie del VCO e Novara, Regione Piemonte, sia attraverso un convegno svolto ad Orta, che attraverso una mostra tenuta all’Isola Pescatori, oltre che mediante diverse sollecitazioni rivolte agli enti pubblici interessati.

Non tutti hanno riposto in maniera positiva o manifestato interesse, mentre ora apprendiamo di questa iniziativa a riproporre il tema.

Per le ragioni esposte, per le finalità dell’ Associazione e per l’attività sin qui svolta sul tema, crediamo di avere pieno titolo a poter essere ammessi al Comitato che, apprendiamo, essere in procinto di costituirsi.

Unitamente alla presente uniamo una parte della documentazione rinvenuta riguardo la nostra attività svolta nel passato a favore dell’iniziativa ora avviata.

Si confida nel buon esito.


Distintamente


Il Presidente

Piero Vallenzasca



  

giovedì 16 marzo 2023

ASSOCIARSI 2023

 

ITALIA NOSTRA onlus Sezione vco

Tutti i soci già iscritti nel corso del 2022 e anni precedenti trovano qui le indicazioni per gli eventuali rinnovi delle quote associative per l’anno 2023.

Potranno quindi, ove lo credono, provvedere mediante versamento da effettuarsi sul conto corrente intestato alla Sezione presso lo sportello della banca Monte Paschi Domodossola iban

IT79L0103045360000000217470

In alternativa potranno provvedere mediante versamento diretto a mani del Presidente della Sezione che rilascerà ricevuta.

Si ringraziano sin da ora tutti coloro che vorranno rinnovare la loro adesione.

Tariffario iscrizioni e rinnovi 2023

ISCRIZIONI E RINNOVI 2023

(con l’invio gratuito della rivista)


Quota annuale (Euro)

Quota triennale (Euro)

Socio Ordinario

35,00

90,00

Socio Familiare (di un socio ordinario)

20,00

50,00

Socio Giovane (meno di 18 anni)

10,00

25,00

Socio Ordinario Studente (18-26 anni)

15,00

40,00

Socio Sostenitore

100,00

270,00

Ente sostenitore

250,00

Socio Benemerito

1000,00

Socio Vitalizio

2000,00 (una tantum)

Socio Estero

35,00€

(senza rivista)


Classe Scolastica*

25,00 (con spedizione di 3 copie della


lunedì 6 marzo 2023

2022: UN ANNO DI ATTIVITA'




Pubblichiamo in questo post la relazione delle attività svolte durante il 2022 dalla Sezione. La relazione, accompagnata dal rendiconto di bilancio è stata approvata dall'Assemblea dei soci svoltasi venerdì 27/02.




Sezione Verbano Cusio Ossola

Via Sempione 91 28838 stresa vb tel 032333499

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2022

da presentare per approvazione nell’assemblea dei soci del 27/02/2022


Nella stesura della presente relazione si richiamano, nel medesimo ordine, tutti i punti che erano stati oggetti del programma di attività deliberato dal Consiglio e da valere per l’anno 2022, evidenziando gli scostamenti intervenuti, i risultati conseguiti o gli obiettivi mancati.


Rapporti con il Consiglio Direttivo Regionale :

I rapporti con il Consiglio Direttivo Regionale e anche con la Giunta sono stati costantemente mantenuti.

La partecipazione alle riunioni in remoto o in presenza è stata sempre garantita e la collaborazione richiesta nella stesura di singoli documenti è stata fornita nel limite delle competenze che la Sezione esprime.

Significativo è stato il contributo e il concorso dato nei documenti redatti al fine di contrastare la politica legislativa urbanistica Regionale e che sono stati indirizzati alle autorità Centrali del Governo, sollevando puntuali rilievi in merito alla costituzionalità delle norme approvate, poi infatti oggetto di impugnativa .

La Sezione ha inoltre garantito la propria presenza in occasione della presentazione, svolta a Vercelli nell’autunno scorso, della pubblicazione degli atti del convegno su Leri Cavour.

Costanti sono stati i contatti con la Presidente del nostro Consiglio Regionale e con singoli componenti delle sezioni Piemontesi, fornendo contributi e collaborazioni.

La Sezione ha inoltre continuato a dare il proprio contributo redazionale nella tenuta della pagina blog del proprio Consiglio Regionale, pubblicando le notizie raccolte dalle singoli sezioni, nonché informando sull’attività del Consiglio e sui temi trattati e le decisioni prese.

Tesseramento:

Il tesseramento 2022 ha chiuso l’anno con una lieve flessione sul dato 2021, ma sostanzialmente con una consistenza non molto variata. 34 sono state le iscrizioni registrate al 31/12/2022, vuoi per conferme che per nuovi tesseramenti. Molto più elevato è stato invece il gettito derivante, ben al di sopra degli importi minimi singoli. Questo risultato è stato raggiunto anche grazie ai versamenti riferiti a due adesioni vitalizie, nonché a quelli di singoli soci “sostenitori”.

Associazione in rete :

Si è confermata la tenuta e la gestione del blog della sezione attraverso la quale l’attività e le iniziative vengono diffuse principalmente ai soci e ai simpatizzanti, oltre che alla già citata attività di supporto alla gestione della pagina social del Consiglio Regionale.

La pagina sezionale del sito nazionale è stata, costantemente implementata, trasmettono le richieste di pubblicazioni dei nuovi post.

Le visualizzazioni della pagina social sezionale sono state, nell’arco dell’anno circa 10.000, con n. 63 post pubblicati nello stesso periodo, superando il dato di circa 74.000 visualizzazioni totali contabilizzate dalla data di avvio del blog sezionale.

Verifica attuazione del PPR:

Il proposta convegno sull’attuazione del Piano Paesaggistico Regionale ha visto uno slittamento al 2023. E’ in corso ora la preparazione del convegno regionale, a cui la Sezione fornirà il proprio contributo.

Istanze di tutela:

La programmazione per la presentazione di istanza di tutela riferita al territorio di Madonna del Sasso, è stata confermata e attuata.

Nello stesso modo è stata più recentemente avanzata la proposta di tutela della strada panoramica di Levo di Stresa, a rafforzamento della proposta di classificazione di alberi monumentali di alcuni degli esemplari di faggio presenti.

Quest’ultima proposta è in corso di stesura e di imminente presentazione, così che si possa raggiungere una tutela rafforzata di questa emergenza paesaggistica.

Al proposito si possono offrire alcune anticipazioni riguardo i lavori in corso della ricostituita commissione regionale a cui tanto si era impegnato il nostro Consiglio Regionale. Al momento la Commissione ha impostato un buon ritmo dei propri lavori che vengono supportati dall’attività istruttoria degli uffici regionali. Il carico di lavoro pregresso che si attestava su circa 15 proposte, di cui almeno 5 promosse da questa Sezione, ove i ritmi di lavoro verranno confermati, si ha ragione di credere che verrà totalmente evaso nel corso dell’anno. Il passo successivo, forse più problematico, sarà quello di capire le intenzioni della Giunta della Regione Piemonte circa la formalizzazione o meno delle proposte di tutela che la Commissione formulerà.

Sito Unesco Isole dei Laghi :

Al momento si è registrata un’autonoma iniziativa assunta dal Comune di Stresa che, tuttavia, ha preso avvio con grande lentezza. Sulla scia di quella iniziativa sarà cura della Sezione recuperare le proprie proposte iniziali e portale all’attenzione degli Enti del territorio che, auspicabilmente, si dovranno prendere in carico l’onere di far redigere il dossier di candidatura e curarne il proseguo.

Altre Azioni e rapporti con le Associazioni:

La questione Piano Grande ha continuato ad essere costantemente oggetto dell’attenzione e dell’attività, anche in coordinamento e concorso con altre Associazioni.

Si sono avviati incontri con i rappresentanti degli Enti individuati quali destinatari del nostro progetto: “Portale Parco Nazionale Val Grande”, ottenendo ascolto da parte del Sindaco di Verbania, del Presidente del Parco Nazionale , della Comunità del Parco e, per il tramite del nostro Vice Presidente Pirazzi, Consigliere del Parco, del Consiglio di amministrazione di quell’Ente. Il programma di incontri proseguirà nei prossimi mesi cercando di di raggiungere il maggior numero di soggetti possibili decisori, anche in funzione e in relazione alla prossima conclusione del processo di allargamento dei confini del Parco Nazionale.

Se sempre sul fronte: “ Piano Grande”, l’Associazione ha potuto registrare un parziale positivo esito del suo contrasto alla variante urbanistica 37 del Comune di Verbania che ha dovuto essere ridimensionata riguardo l’intenzione di nuova collocazione della club house del campo gioco golf.

Si è avviata una prima esperienza di “gita sociale” , metà un parco/giardino privato, recentemente aperto al pubblico: Casa Lorella a Vaggiago di Ameno. Un ‘esperienza positiva che, con l’inizio di primavera sarà possibile estendere a nuove mete, coinvolgendo i nostri associati.

L’anno si chiude registrando, per ora, l’archiviazione del progetto strategico: “ Devero Avvicinare le Montagne” , al cui contrasto la Sezione ha sempre dato il suo contributo partecipativo, ed anche economico, sostenendo le attività del Comitato spontaneo sorto a tutela dell’Alpe.

Infine, diversi e vari sono stati gli interventi promossi, anche su richiesta di singoli, a verifica e tutela di situazioni oggetto di possibile compromissione paesaggistica e urbanistica, confermandosi, nei limiti delle nostre possibilità ed energie, il nostro impegno nella tutela del territorio.


23/02/2023


Il Presidente della Sezione VCO


venerdì 3 marzo 2023

CREVOLADOSSOLA:CAVA LORGINO PROVA AD ACCELERARE



Questa volta il Consiglio Comunale di Crevoladossola, nella sua ultima seduta, ha ritenuto di imprimere un'accelerata alla attività di estrazione dell'ambita risorsa che pare diventato il marmo Palissandro. Lo ha fatto approvando un sostanziale assenso alla richiesta di variante urbanistica che il nuovo progetto di ampliamento dell'area di cava contempla. Successivamente a questo passo, sarà compito dell'Ente Provincia condurre il processo di valutazione di impatto che la procedura prevede e concludere, in quella sede, quanto già è stato deciso in sede municipale. Il problema, quello della incidenza ambientale dell'attività che anche le parole dello stesso Sindaco non hanno potuto nascondere, si è tradotto nell'accoglimento di una proposta che, se così si concluderà, vedrà un raddoppio, nell'arco di un solo decennio, dell'area di espansione del sito di cava, così come sino ad oggi si è storicamente configurato. Quindi un passo avanti sostanziale, una molto probabile ulteriore forte accelerazione del processo estrattivo, un'accresciuta incidenza delle attività sul territorio, una penalizzazione crescente della qualità paesaggistico ambientale di quell'area posta all'imbocco della valle del Diveria, la scrittura di un destino senza speranza per il nucleo abitato di Villa Dell'Oro e di un futuro penalizzante per gli altri nuclei abitativi posti intorno al sito, la perdita di un' identità culturale che un paesaggio " forte" come quello del tratto terminale della Diveria imprime. Neppure persuade la dichiarazione, sempre ricondotta al Sindaco, secondo la quale il documento proposto in Consiglio sarebbe il risultato di una equilibrata mediazione. Il termine usato starebbe  ad indicare che la richiesta originaria era diversa, forse peggiore. Se il risultato portato in approvazione è l'esito di una mediazione, c'é da stupirsi e anche un po' da preoccuparsi circa le affermate capacità negoziali. I contenuti del documento sono debolissimi e fortemente carenti sotto il profilo della verifica della sua coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale, prova ne sono i ripetuti ricorsi all'espressione: "per quanto possibile", usati dal redattore, espressione che, in realtà, nasconde il suo esatto contrario:" peraltro impossibile", perchè tale è. Quello che, invece, il Sindaco ha dichiarato in merito alla valenza sull'economia locale dell'attività estrattiva, è assolutamente vero e condivisibile. Ma qui sta il punto. Più cresce l'azienda, più diventa insostituibile, più diventa esigente nel consumare territorio, paesaggio, identità sedimentate, qualità del vivere, in altre parole ambiente. Più cresce, più consuma, più consuma, più produce ricchezza e benessere da un lato e perdita di qualità ambientale dall'altro lato, ma la spirale va contenuta, decelerata, ricondotta ad una compatibilità sostenibile, lentamente ricondotta ad una decrescita sostenibile, coniugando i due poli contrapposti in una mediazione difficile, ma non impossibile. Questo sarebbe stato un risultato, o almeno l'inizio di un risultato, almeno tendenziale, ma invece gli indicatori vanno tutti in direzione opposta. E allora dove sta l'equilibrio trovato ? Da nessuna parte.                      

lunedì 27 febbraio 2023

PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE : IL COMUNICATO DI ITALIA NOSTRA PIEMONTE

 



Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale della Nazione 
Consiglio Regionale del Piemonte

Via Massena, n. 71 – 10128 Torino

Tel. 011/500056; email piemonte-valledaosta@italianostra.org



Torino, 27 febbraio 2023

Prot. 9/23

COMUNICATO STAMPA su PRAE


Italia Nostra onlus Consiglio Regionale Piemonte è intervenuta a scadenza di legge, indirizzando al tavolo di VAS della Regione Piemonte, le proprie argomentate osservazioni sul documento Prae - Piano Regionale delle Attività Estrattive - che, controdedotto, verrebbe poi presentato nell’aula del Consiglio Regionale per la sua approvazione. Tale strumento di pianificazione è previsto dalla legge Regionale 23/2016 che con il Prae intende disciplinare il settore delle attività estrattive nell’arco del successivo decennio dalla data di sua approvazione.
Nel suo complesso si configura come regalo agli interessi di cavazione, oggi tamponati da vincoli in essere, già troppo spesso elusi, in territori di grande fragilità ambientale e paesaggistica.
Il documento presentato alle osservazioni individua vastissimi bacini estrattivi, in specie nelle vallate alpine dove è presente la risorsa geologica, sia ampliandone gli ambiti entro cui le attività di estrazione sono in corso che prevedendone altre e più estese da coltivare nell’arco di decennio e comunque sino ad un aggiornamento dello stesso Prae; infine assegna una serie di prescrizioni finalizzate allo svolgimento delle attività secondo criteri improntati ad un’ affermata sostenibilità.
Di fatto configura in proiezione decennale enormi insostenibili quantità di materiali cavabili, ed un ampliamento dei bacini estrattivi in luoghi di grande fragilità e bellezza, venendo meno alla tutela paesaggistica e configurando quindi un danno per la collettività.
Sotto questo punto di vista, ancora una volta, l’attuale Governo Regionale ignora l’esigenza di dare attuazione obbligata al Piano Paesaggistico, non ottemperando all’onere di coordinarne l’attuazione ad ogni livello pianificatorio e si inverte la logica ordinamentale che oggi ancora presiede la normativa regionale e nazionale, laddove vede la preminenza del Piano Paesaggistico sugli altri livelli della programmazione.
La valenza di variante ex officio, che il Prae riveste rispetto agli strumenti urbanistici dei singoli comuni, provoca distorsioni evidenti nella pianificazione locale, attraverso l’estensione, a volte indiscriminata, di ampie zone boscate e/o agricole, incidendo sulle funzioni di permeabilità e sull’assetto idrogeologico.
Non vengono risparmiate dalle possibilità estrattive persino le fasce fluviali disegnate dal PAI e zone quali i Siti Natura 2000, protetti da normative di derivazione europea.
Il Prae, così come configurato, con agli ampi margini offerti alle attività di estrazione, concederà una garanzia di legittimazione entro la quale potranno consumarsi irreversibili danni ambientali.
Per tutte queste ragioni Italia Nostra onlus, Consiglio Regionale del Piemonte fa appello alle altre Associazioni ambientaliste perché si pronuncino avverso ad uno strumento di pianificazione così scriteriato, e, in caso di approvazione, disponendosi alla possibilità di ricorso giurisdizionale.
Chiede che il Governo Regionale riveda e riesamini la proposta che ha depositato, recependo le osservazioni che da più parti sono state avanzate.
Si rivolge ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri eletti nel Consiglio della Regione Piemonte: in sede di esame della proposta, qualora ne venga proposta l’approvazione, si facciano loro stessi portavoce delle istanze avanzate dai portatori di interessi diffusi, le associazioni ambientaliste e i cittadini attenti alla tutela paesaggistica.

Per il Consiglio Regionale di Italia Nostra

la presidente

Adriana Elena My



sabato 25 febbraio 2023

UN COMMENTO e UN AVVERTIMENTO



Il post del 27 gennaio scorso, dedicato alla vicenda dello sviluppo della cava Lorgino in Comune di Crevoladossola, ha ricevuto, da uno sconosciuto, il commento che vi postiamo qui sotto e che non abbiamo pubblicato in calce al post. Che dobbiamo dire? E' un " commento" molto breve che, tuttavia merita una traduzione perché dietro le parole nasconde, o meglio mostra, un messaggio che vuole dire altro. Proviamo quindi a tradurre, decriptando il testo: " Tu non sai cosa ti aspetta ! Stai attento perché sei indifeso, mentre altri sono i forti". Conoscendo per antica esperienza alcuni ambienti da cui il messaggio sembra pervenire, credo che la traduzione sia corretta. Quindi ora dovremmo aspettarci altro.



In attesa di moderazione
Sconosciuto ha commentato su "LORGINO: LA CAVA e IL TERRITORIO"27 gen 2023
Beata Ignoranza!!! mi fai tenerezza


lunedì 20 febbraio 2023

LE OSSERVAZIONI AL PRAE



 I riflettori, non solo della nostra associazione, in questi giorni, sono indirizzati nei confronti del PRAE, questo piano in corso di esame di valutazione di impatto che la Regione Piemonte ha predisposto per la sua approvazione in Consiglio Regionale. Oggi, venti febbraio, scadono i termini per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico. La nostra Associazione non ha mancato di preparare un documento di proprie osservazioni che cercano di andare al cuore del piano in esame che, a giudizio di molti, più che un piano si sta rilevando un lascia passare che , nel prossimo decennio, quello previsto di durata dello stesso piano, consentirà di fare di più e di peggio di ciò che non è stato fatto anche nel passato. E' notorio che il settore industriale interessato è un settore forte che non mancherà , come non ha mancato, di far sentire la sua voce a tutela di un proprio interesse economico che, però, non può ignorare di fare i conti con le esigenze di tutela dei territori da cui trae in esclusiva la propria materia, ma proprio per questo diventa tributario di un debito in termini di compensazioni, mitigazioni e ripristini, debito che non ci sembra sia stato nel passato sempre assolto e che non vorremmo che, nonostante il PRAE, potesse continuare a non essere assolto. Qui pubblichiamo le argomentate del nostra Consiglio Regionale .



ITALIA NOSTRA ONLUS

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Torino 20/02/2023 Spett. Regione Pimonte Pec: valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it OGG: Presentazione delle osservazioni al Piano Regionale delle Attività Estrattive: PRAE. In esito all’avviso pubblico di deposito della proposta di PRAE, datato 20/12/2022, questa Associazione, Italia Nostra Onlus, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo della Sezione Piemontese, Prof.sa Adriana My, via Massena 71 Torino, presenta, nell’ambito della procedura di VAS, le proprie argomentate osservazioni alla predetta proposta di piano, con l’auspicabile intento di fornire un contributo al miglioramento qualitativo del documento in corso di valutazione. PREMESSA L’oggetto posto in osservazione è costituito da un articolato complesso di documenti: descrittivi, normativi e cartografici, che non possono essere affrontati da questa Associazione nella totalità, sia a motivo della loro quantità, rapportata ai tempi concessi per la presentazione delle osservazioni, sia a motivo del loro contenuto, laddove prettamente tecnico/specialistico. Per queste ragioni, l’attenzione ha dovuto, necessariamente, selezionare e privilegiare quelle parti del documento che maggiormente hanno attinenza con il profilo statutario che caratterizza i fini e gli scopi dell’Associazione qui rappresentata, rilevando gli aspetti che, più di altri, impattano o possono impattare con la tutela dei beni paesaggistici e con la qualità territoriale delle aree individuate nel documento quali bacini e poli estrattivi. L’apporto delle osservazioni che qui presentiamo, per le ragioni esposte, è necessariamente parziale. Molti altri aspetti del documento possono aver pregio per essere fatti oggetto di esame e di rilievi critici: anche puntuali e di dettaglio. Per questa ragione il nostro limitato apporto non costituisce, nè deve essere interpretato, come avvallo rispetto alle parti e ai contenuti del documento non fatti oggetto di osservazioni. OSSERVAZIONE 1 RAPPORTO TRA IL PRAE E GLI ALTRI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PRAE/PTR/PPR /PTCP/PTC2 “Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza”. Così recita l’articolo 7 della Legge Regionale 23/2016. A monte di questo articolo vi è tuttavia un altro passaggio che merita di essere considerato, ossia la coerenza tra il Piano Paesaggistico Regionale e tutta la restante pianificazione territoriale. Il PRAE deve rapportarsi, quanto a coerenza, con la pianificazione territoriale presente a scale e livelli diversi: Regionale, Provinciale, della Città Metropolita e delle aree protette . Tuttavia non si trova cenno, a parte l’apodittica affermazione di coerenza tra PPR e PTR , dell’avvenuta attuazione dell’articolo 46 contenuto nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, che così recita: “La Regione provvede ad assicurare, entro il termine di dodici mesi dall’approvazione del Ppr, la coerenza e l’armonizzazione con le disposizioni dello stesso dei propri atti di pianificazione e delle politiche di settore, quali quelli a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione europea del paesaggio. [2]. Le province, la città metropolitana, i comuni o le loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale entro ventiquattro mesi dall’approvazione del Ppr, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice”. La norma richiamata individua una relazione necessaria tra i vari momenti di pianificazione, una relazione che vede in posizione preminente il Piano Paesaggistico Regionale, in quanto portatore di un interesse costituzionalmente protetto. Ci si sarebbe attesi un processo di conformazione ad esso degli strumenti generali a partire dal PTR, poi a seguire da parte dei vari PTCP, della Città Metropolitana e delle aree protette sino a trovare il suo momento di caduta a livello di pianificazione locale, ossia dei PRGC. Non essendo intervenuto l’adeguamento della pianificazione territoriale al PPR, la dichiarata coerenza tra PRAE e strumenti territoriali non ha alcuna valenza, in quanto riferita a strumenti: “inadeguati”. La scansione temporale degli atti di programmazione territoriale dimostra che il processo non è avvenuto. Il PTR è entrato in vigore nel 2011, data anteriore non solo quella di approvazione del PPR ( anno 2017) , ma anche quella da cui era stata riavviata la completa rielaborazione di quest’ultimo ( anno 2013). Considerata la tempistica richiamata, diventa difficile immaginare che un documento temporalmente precedente, risulti completamente allineato ad uno successivo senza necessità di rielaborazione alcuna, salva la norma transitoria, contenuta nel PTR, che prevedeva l’abrogazione, ad intervenuta approvazione del PPR, di quella sua parte attinente la pianificazione del paesaggio. Per quanto invece riguarda la Pianificazione di livello Provinciale e della città Metropolitana, il mancato adeguamento alle previsioni del PPR risulta ancor più evidente anche solo sulla base dell’epoca delle approvazioni dei singoli strumenti, tanto da risultare impossibile ritenerli conformi. Al proposito si elencano i provvedimenti di approvazione degli strumenti, dimostrando il loro disallineamento temporale rispetto al PPR : Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Alessandria, 1° variante approvata con D.C.R. n. 112-7663 del 20 febbraio 2007 Piano Territoriale della Provincia di Asti, approvato con D.C.R. n. 384-28589 del 5 ottobre 2004 Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Biella, approvato con D.C.R. n. 90- 34130 del 17 ottobre 2006 (Variante n. 1 al Piano approvata con D.C.R. n. 60 – 51347 del 1 dicembre 2010) Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Cuneo, approvato con D.C.R. n. 241- 8817 del 24 febbraio 2009 Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Novara, approvato con D.C.R. 383- 28587 del 5 ottobre 2004 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) della Città Metropolitana di Torino, approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli, approvato con D.C.R. n. 240-8812 del 24 febbraio 2009 Piano Attività Estrattive Provinciale (PAEP) di Novara, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 05.02.2009 e con delibera del Consiglio Regionale n.120- 29781 del 21.07.2011 Piano Territoriale della Provincia del Verbano/Cusio/Ossola: Non vigente Quanto richiamato e documentato costituisce, a nostro giudizio, una dimostrazione che il processo di adeguamento al PPR, a tutti i livelli di governo del territorio, non è avvenuto o è fortemente in ritardo sulla tabella indicata dalla norma. Ove dunque il PRAE precedesse la conclusione del processo di adeguamento al PPR della pianificazione territoriale dei livelli: Regionale, Provinciale, dei territori metropolitani e delle aree protette, si determinerebbe un rovesciamento del corretto rapporto che deve sussistere tra la pianificazione di settore e quella territoriale, proprio perché quest’ultima non è attualizzata rispetto a normativa sopravvenuta che ne imponeva l’ allineamento ad essa. Si obietterà che gli enti titolari delle competenze territoriali possono comunque intervenire nel procedimento in corso, facendo apprezzare orientamenti diversi rispetto al disegno pianificatorio che il PRAE definisce. L’obiezione, pur potendo avere una sua ragionevolezza, non terrebbe conto tuttavia del diverso valore e peso che possono avere strumenti territoriali, adeguati e approvati e quindi cogenti, rispetto a semplici osservazioni formulate nell’ambito del procedimento che, come tali, non godono di una qualificazione maggiore o speciale solo perché di provenienza da enti territoriali, e quindi non sono garantite nel loro esito positivo. Il PRAE, di fatto, così come impostato, opera uno scavalcamento di competenze da parte di una pianificazione di settore, quale essa è, che si insinua liberamente in campi lasciati sguarniti da altri Enti che, invece, avrebbero dovuto adeguare i loro strumenti, attuando il PPR, anche con esiti diversi da quanto ora il PRAE prefigura. Il PRAE mostra, in tutta la sua evidenza, la grave falla aperta nel processo pianificatorio territoriale, estesa all’intero ambito regionale. Esso si ancora a strumenti che non hanno ottemperato agli obblighi di conformarsi al PPR; si insinua nelle finestre normative e programmatrici che gli enti competenti hanno lasciato sguarnite; di fatto li surroga, confermando scelte precedenti a disegni pianificatori sovraordinati e successivamente intervenuti, per calarsi, pesantemente, alla fine del processo, nei territori dei singoli comuni coinvolti, maneggiando, disinvoltamente e sommariamente, la fase più delicata della verifica e attuazione del PPR dentro gli individuati bacini e poli estrattivi, come meglio verrà trattato successivamente. CONCLUSIONE: Si ritiene che l’ osservazione risulti, a nostro giudizio, assorbente rispetto ad ogni altra, tanto da chiedere la sospensione del processo di formazione del PRAE in attesa degli adeguamenti, obbligatori, di tutta la pianificazione territoriale richiamata, così da venir assicurato il coordinamento tra le predette procedure di adeguamento, previste ai vari livelli istituzionali, coordinamento che l’articolo 46 delle NTA del PPR mette in capo all’Ente Regione che, invece, così operando come nel caso del PRAE in esame, si sottrae dallo svolgimento di tale funzione . Si confida, pertanto, che l’osservazione sia fatta oggetto di attenta valutazione e possa essere accolta. OSSERVAZIONE 2 PRAE e PIANIFICAZIONE LOCALE La legge regionale 23/2016, all’articolo 7, definisce anche il rapporto tra lo strumento di pianificazione settoriale, quale è il PRAE, e quelli di pianificazione locale redatti dai Comuni, singoli o associati: i PRGC. Viene disegnato un quadro normativo ordinamentale, secondo il quale il PRAE , fatte salve eventuale disposizioni generali o di settore, contenute in piani o norme di legge, ma solo se successive alla sua approvazione, costituisce il riferimento prioritario per la verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione. Più precisamente ancora, il dettato normativo non lascia margini alla pianificazione di scala locale, laddove precisa che: “ il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonchè per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all’interno dei bacini…”……………………………………………………………………………………………….. “In tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non……………………...” Sulla base dei riferimenti legislativi richiamati, poche sono le previsioni che, nella materia, rimangono a disposizione della pianificazione locale, costituendo il PRAE, a tutti gli effetti, variante degli strumenti urbanistici, restando a questi ultimi il solo onere di recepirle, cartograficamente e normativamente, in occasione di una prima variante utile, a contenuto generale o strutturale, ma l’efficacia segue già immediatamente non appena sia intervenuta l’ approvazione del PRAE . La procedura di approvazione del PRAE, costituendo variante di strumento urbanistico, deve però, obbligatoriamente, attuare la procedura di verifica dei suoi contenuti rispetto a quelli del PPR, recependo, nel suo compito attuativo, l’apparato normativo del medesimo PPR, intendendosi l’insieme degli indirizzi e direttive che dovranno essere oggetto di loro coerente coniugazione applicativa, nonché la normativa prescrizionale. Il PRAE viene dunque chiamato ad operare una verifica, attenta e puntuale, anche cartografica, di ogni ambito e unità di paesaggio individuati dal PPR e interessati dalle previsioni del PRAE . Se quello descritto è, a nostro giudizio, il corretto procedimento di recepimento dello strumento sovraordinato quale è il PPR, ne consegue che la scala e il livello cartografico utilizzato dal PRAE nella individuazione dei poli e dei siti estrattivi non paiono adeguati a conseguire lo scopo, né, tanto meno, lo è l’apparato normativo che ad essi viene abbinato. In altri termini, a giudizio di chi osserva, il PRAE non adempie correttamente al dovere di verificare la sua piena compatibilità con il PPR e di attuarne le previsioni (perché anche di quest’ultimo aspetto, molte volte sottaciuto, si dovrebbe trattare), ma generalizza, ossia, attraverso un’operazione di copia/incolla, trasferisce, in maniera abbastanza indistinta, la normativa contenuta nelle NTA del PPR, riferita alle singole componenti di paesaggio interessate, all’interno delle proprie NTA, senza, caso per caso, declinarne l’attuazione. La stessa operazione la compie quando le sue previsioni interessano ambiti compresi nell’elenco del PPR dei beni paesaggistici regionali. Secondo chi osserva, in questo modo operando, non è possibile ritenere che venga assolta la verifica di coerenza, ma semplicemente, si compie una collazione, all’interno del PRAE, delle normative di NTA tratte dal PPR, demandandone, sembra, l’attuazione e la verifica concreta ad altri momenti successivi e ad altri attori dei processi autorizzativi, cosa che non spetta a loro, in quanto a quest’ultimi è demandato il compito di verificare la coerenza dei singoli progetti con l’apparato normativo dato, non quello di definirlo e dettagliarlo. La perimetrazione dei singoli poli estrattivi, proprio per la valenza urbanistica che riveste il PRAE, riteniamo invece debba consentire una scala di leggibilità al maggior dettaglio possibile, sovrapponendo le tavole P4 del PPR a quelle delle previsioni del PRAE, al fine di declinare in queste ultime le normative riferite alle singole componenti di paesaggio presenti nell’ambito del polo proposto e del suo intorno, profilarne correttamente i contorni e dettare una normativa puntuale che garantisca la più adeguata tutela delle componenti presenti. CONCLUSIONE: L’esame svolto, non ci consente di concludere che il metodo utilizzato nella redazione del PRAE sia stato quello corretto, così da chiedere che il lavoro svolto sia integrato e completato secondo le indicazioni sopra descritte. D’altra parte se per disposizione della legge Regionale 23/2016, la competenza urbanistico/amministrativa di settore è stata trasferita, completamente, dagli enti locali all’ente Regione (non si sa con quanta coerenza con l’articolo 118 della Costituzione), quella competenza deve essere esercitata compiutamente e non solo parzialmente. OSSERVAZIONE 2- APPENDICE A dimostrazione che la presente osservazione non è soltanto una mera opinione, ma è pregnante e ha una sua validità rilevabile da una verifica concreta, si ritiene accompagnarla con una analisi a campione. operata attraverso l’esame di una delle tante previsioni contenute nel PRAE . Si assume il polo estrattivo significativo così individuato: ATO Verbania /Cusio/Ossola Polo Crevoladossola 2 Bacino Diveria Comune Crevoladossola Ai fini dello scopo che ci riproponiamo, riproduciamo qui l’estratto della tavola P41 del PPR in cui sono evidenziate le componenti di paesaggio che ricorrono nell’ambito del polo estrattivo individuato nella tavola del PRAE con il codice 002107 e nel suo immediato significativo contorno. Rileviamo nel PPR la presenza delle seguenti componenti di paesaggio: A) Sono rilevati n. 2 “aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico”, posti, l’uno a valle del polo, ma di cui il fronte estrattivo, già ora, va a configurarsi, da più punti di osservazione, come una quinta scenica rispetto ad esso, di forte disturbante impatto paesaggistico, l’altro posto nell’immediatezza del limite inferiore del polo. Rispetto alla presenza di queste componenti, l’articolo 17 della NTA del PPR individua la seguente direttiva che dovrebbe essere oggetto di applicazione in sede locale: Direttive “ I piani locali individuano eventuali ulteriori elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, di cui al comma 1, applicando i seguenti criteri di selezione: omissis in particolare l’elenco dei geositi e delle singolarità geologiche è precisato, localizzato ed arricchito con una selezione che applichi i seguenti criteri: omissis valore scenico o paesaggistico; ( leggi forra della Diveria NdR ) ruolo nella storia del territorio ( leggi battaglia di Crevola del 1487 NdR ) ( leggi ponte Napoleonico NdR ) omissis Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani locali: a. salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito omissis.” CONCLUSIONE A: Alla luce di quanto descritto, dobbiamo rilevare il PRAE non compie alcun minimo approfondimento di verifica e di applicazione concreta della direttiva riferita a detta componente. B) Sono rilevati, sempre sulla tavola P4. 1 del PPR e nell’ambito del polo in esame: “sistemi diffusi di testimonianze storiche del territorio rurale.” L’articolo 25 della NTA del PPR individua, rispetto ad essi, la normativa applicativa. Indirizzi: “Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico, anche in applicazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto 42 ministeriale 6 ottobre 2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008. Nell’insieme delle aree di cui al comma 1 il Ppr individua nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e.: a. le testimonianze storiche del territorio rurale sulla base dei seguenti aspetti: omissis aree caratterizzate da nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX secolo) nuclei e i borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali; omissis Indirizzi [3]. I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri eventuali elementi quali: omissis c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna; d. cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali; e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi” omissis Direttive “I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico. I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso: omissis b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, omissis la mitigazione dell’impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni; omissis disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica; e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale; f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo: I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali; II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali. CONCLUSIONE B: Dobbiamo rilevare che gli indirizzi e le direttive richiamate risultano fortemente confliggenti con la previsione, così come configurata nella sua perimetrazione e nelle quantità di risorsa estraibile assegnata, addirittura in pieno e fortissimo contrasto con il riferimento della direttiva mirante a porre estrema attenzione alla localizzazione di siti estrattivi. C) Sempre sulla tavola P4.1 è rilevata la presenza, nelle vicinanze del polo, di un: “elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica”, posto a monte dei confini superiori del polo. L’articolo 30 delle NTA del PPR, anche in questo caso, individua, rispetto ad esso, la normativa applicativa. Direttive In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell’articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a: a. individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli segnalati negli Elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice; omissis c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche; d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d’alto fusto o arbustiva, in riferimento: omissis subordinare, a seguito dell’individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d’insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell’amministrazione preposta all’autorizzazione dell’intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l’insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all’interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005. CONCLUSIONE C: Rileviamo che nulla di tutto quanto è stato qui tratto dal PPR, risulta preso in considerazione ed è presente in sede di redazione del PRAE. D) Tutta l’area interessata dalla previsione di Polo è individuata come: “ area di montagna “ normata dall’articolo 13 delle NTA del PPR. Indirizzi omissis “I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell’accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all’esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all’espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile” Direttive “I piani territoriali provinciali definiscono normative finalizzate a promuovere: a. il recupero del patrimonio naturale-culturale montano, contrastando i fattori di marginalizzazione o di scomparsa dei valori naturali e culturali; la riqualificazione dei paesaggi e delle morfologie insediative tradizionali alterate dai processi di urbanizzazione, con la mitigazione degli impatti pregressi; omissis eventuali interventi di trasformazione che interessino le vette e i sistemi di crinali montani sono consentiti solo qualora la progettazione assicuri il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna. Omissis CONCLUSIONE D: Alla luce dei richiami operati, non ci sembra che il PRAE, nello specifico del polo in esame riesca a poter dimostrare di aver applicato gli indirizzi e le direttive richiamate, avendo finalizzato la sua previsione al radicale sovvertimento dell’ambito di territorio compreso nel polo. E) All’interno del polo e nei suoi immediati confini, il PPR individua: “Aree rurali di montagna con edificazione rada – villaggi di montagna” L’articolo 40 delle NTA indica gli obiettivi perseguiti dallo stesso PPR e le direttive per la pianificazione locale e settoriale. Essendo le indicazioni date, molto varie e articolate, a solo titolo esemplificativo se ne riportano alcune, a nostro giudizio, significative per comprendere come il PRAE possa aver operato in coerenza con esse o meno: omissis I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali; omissis III. salvaguardia dei suoli agricoli di cui all’articolo 20 omissis per le m.i. 12, 13, 15: I. contrasto all’abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all’alterazione degli equilibri idrogeologici e paesaggistici” omissis Direttive “I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g; d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto; omissis e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale; omissis h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all’interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.” CONCLUSIONE E: Nel campione in esame, nessuno degli obiettivi del PPR viene perseguito, il territorio viene semplicemente cancellato, il paesaggio distrutto così come ogni elemento paesaggisticamente rilevante. Il nucleo antico di Villa Delloro, tutelato dal piano regolatore comunale, viene destinato, di fatto, ad essere abbandonato dai suoi abitanti in quanto, nella previsione, accerchiato totalmente dall’attività estrattiva che non trova limite nel PRAE, ma trova in esso lo strumento di legittimazione del suo massivo ulteriore sviluppo estrattivo. La trama viaria minore e storica viene, sostanzialmente, cancellata; altri tessuti insediativi minori vengono fortemente insidiati dall’avvicinamento dei confini del polo in direzione dei loro ambiti. CONCLUSIONE GENERALE OSSERVAZIONE N. 2 Il quadro normativo sovraordinato del PPR che abbiamo cercato di riprodurre con la massima fedeltà, non è stato fatto oggetto dell’attenzione applicativa che un piano di settore quale il PRAE avrebbe dovuto avere e, a maggior dimostrazione di quanto si afferma, è l’esame della scheda allegata alle individuazione cartografica del polo 002107. Ad un’attività estrattiva presente da molti decenni, sicuramente da oltre 50 anni, e sviluppatasi in tutto il periodo pregresso su di una superficie di oltre 112.000 m2, viene assegnata una potenzialità di sviluppo aerale, riferito al solo decennio di previsione del PRAE, pari a oltre due volte, cioè ulteriori 274.675 m2, mentre le quantità estraibili concedibili subiscono una crescita esponenziale che non ha alcun riscontro con l’andamento storico, e vengono indicate in 6 miloni di mc.. D’altra parte, tutti i volumi estraibili indicati nel PRAE, per affermazione dello stesso documento, non fanno riferimento ad una curva storica dei prelievi, pur in possesso della struttura regionale, ma a richieste delle aziende estrattive che, evidentemente, hanno cercato di massimizzarle, ottenendone soddisfazione. A queste condizioni, nessuna verifica di coerenza con la normativa di PPR può reggere, nessuna attuazione, a livello locale, di quella normativa può trovare applicazione. La riproduzione fotografica attuale delle condizioni del sito estrattivo in esame, possono lasciar immaginare quale sarebbe l’ulteriore esito devastante ove le previsioni del PRAE trovassero attuazione. Purtroppo il caso che abbiamo preso in esame non risulta affatto isolato nel panorama delle previsioni del PRAE, solo la limitazione del tempo a nostra disposizione e la scarsità dei mezzi e delle risorse di cui disponiamo non ci consentono di documentarne altri con la stessa precisione. La richiesta finale è quindi che l’intero complesso dei poli estrattivi indicati dal PRAE venga sottoposto ad una verifica di coerenza e attuazione del PPR attraverso l’uso di una metodologia del tutto diversa da quella utilizzata che si è dimostrata inadeguata. foto attuale cava Lorgino OSSERVAZIONE N. 3 PRAE E PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO. La disciplina attuativa del PPR ha trovato, sino ad oggi, scarsa applicazione in sede locale per cui si assume, ma non si dimostra, che la valenza di variante urbanistica che è un connotato del PRAE, non abbia inciso su adeguamenti già compiuti da singoli comuni, cosa che, ove fosse avvenuta, determinerebbe un motivo di forte contrasto tra le decisioni a livello locale e, eventuali, diverse determinazioni dello stesso PRAE, tali da comunque porre in discussione e determinare un conflitto, al di là e nonostante il dettato normativo regionale, tra la prevalenza di quest’ultimo strumento rispetto alle competenze esercitate dai singoli enti comunali. Diverso invece appare il quadro normativo riferito al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), strumento sovraordinato di settore, che ha visto moltissimi comuni avviare e concludere, attraverso varianti urbanistiche strutturali, un lungo percorso di definizione, a livello locale, del quadro del rischio idrogeologico, ridefinizione che ha comportato anche una diversa individuazione cartografica delle fasce fluviali, oltre che delle situazioni di rischio . In relazione ai diversi assetti che il PAI, nella sua articolazione territoriale, può presentare, ci si sarebbe dunque attesi che il PRAE rilevasse, anche a livello cartografico, lo scenario concreto dell’assetto idrico e geologico, sovrapponendo mappe tematiche aggiornate dei Comuni per i quali risultano approvati aggiornamenti di PAI o meno, con quelle riferite alle previsioni dei poli estrattivi indicati nel PRAE medesimo. Il PRAE ha compiuto invece un’altra scelta: quella di prescindere, almeno a livello cartografico, dalla rilevazione sistematica dello stato dei vincoli di natura idrogeologica, demandando ad altri livelli, di fatto quelli autorizzativi, l’onere di garantire gli spazi estrattivi assegnati, individuando soltanto una serie di obiettivi, a prescindere dalla verifica concreta della loro effettiva realizzabilità all’interno di un quadro vincolistico dato. Abbiamo ricordato che, sia che siano intervenuti i singoli comuni con varianti strutturali, sia che il quadro vincolistico sia quello dettato dal PAI nella sua versione originaria, esso è il frutto di una elaborazione complessa, risultato di più apporti specialistici e tecnici e di un percorso procedurale niente affatto semplice e scontato. In questo quadro così delineato, il PRAE, forte della sua valenza di variante dei piani regolatori, di fatto, sostituisce previsioni, sottovaluta vincoli, al più ne ricorda la loro esistenza attraverso richiami descrittivi, ma nulla più. Esemplificativo a questo riguardo risulta l’inapplicato articolo 22 della Norme di attuazione del Piano dell’assetto Idrogeologico, a cui, peraltro, non avrebbe potuto sottrarsi, cosa che, peraltro, anche la relazione al PRAE sottolinea, ma di cui non ne abbiamo trovato riscontro. L’articolo richiamato si sofferma sulla compatibilità delle attività estrattive nelle zone fluviali esterne, a quelle demaniali, dovendo in queste ultime valere un divieto assoluto. Riportiamo qui sotto il dettato normativo : “Nella Fascia A sono vietate: a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi…” “ Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 2. Nella Fascia B sono vietati: a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente..” “Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione...” Il testo normativo non pone dunque un divieto assoluto, ma relativo, graduato per fasce, assegnando ai piani di settore, individuati dalle leggi regionali, la verifica della compatibilità delle attività estrattive con le finalità del PAI: Così infatti ancora recita lo stesso dettato normativo: “ Le attività estrattive al di fuori del demanio sono individuate nell’ambito dei piani di settore o di equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali i quali devono garantire la compatibilità delle stesse con le finalità del Piano.” Spetta dunque ai piani di settore garantire la loro compatibilità con il PAI, e, a tal scopo, viene assegnato a questi piani, l’onere e l’obbligo, di essere corredati da uno specifico studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale, sul quale dovrà esprimersi l’Autorità di Bacino. “A tal fine i Piani di settore regionali e provinciali o loro varianti e i documenti di programmazione devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale. Dell’adozione del piano di settore deve essere data comunicazione all’Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.” Questa puntuale normativa è disattesa dal testo in osservazione del PRAE che, invece, come già abbiamo fatto cenno demanda ad altri, cioè alla fase attuativa, quella di progettazione delle attività estrattive, il compito che invece gli è proprio. In sintesi, il PRAE, prima attribuisce un diritto: quello estrattivo, e una volta attribuito demanda una serie di verifiche ad altri soggetti, in genere gli interessati medesimi, sostenuti da tecnici “ indipendenti” che avranno l’onere di garantirne il risultato. Ricorre, anche in questo caso, la stessa metodologia nell’elaborazione del documento che già abbiamo indicato erronea e inadeguata a legittimamente conseguire i risultati che si prefigge. In questo caso poi, lo scostamento rispetto ad un onere normativo è di tutta, elementare, evidenza. Così come nel caso della verifica e attuazione del PPR, in presenza di vincoli di natura geologica e idraulica, quali lo sono le fasce fluviali e non solo, la previsione in esse di attività estrattive non può prescindere da un approfondimento tecnico/istruttorio che giustifichi la fattibilità della proposta. La necessità risulta ancor più rafforzata ove e quando i singoli piano locali siano stati sottoposti all’approvazione di una variante di adeguamento al PAI che abbia definito con precisione e dettaglio il quadro dei rischi e dei vincoli, tali da non poter essere poi ignorati da uno strumento di settore redatto in carenza di elementi essenziali in quanto normativamente richiesti. CONCLUSIONE: Tutto quanto descritto e ricordato, anche in applicazione del principio di precauzione, la presente osservazione chiede: 1) Che venga osservato il disposto dell’articolo 22 delle norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico vigente laddove i poli estrattivi interessino gli ambiti delle fasce fluviali A/B/C del PAI . 2) Che ogni previsione estrattiva venga puntualmente verificata alla luce del quadro vincolistico e dei rischi di natura geologica e idraulica risultante dallo stato degli strumenti di pianificazione locale vigenti, nel caso ridefinendo i confini dei poli estrattivi, stralciando da essi le aree incompatibili con lo svolgimento delle attività estrattive. OSSERVAZIONE 4 a) POLI ESTRATTIVI E SITI NATURA 2000 Un numero significativo di siti di cava, specie quelli per pietra ornamentale nel Verbano-Cusio-Ossola, sono a cavallo o addirittura all’interno di aree vincolate, siano esse siti di interesse comunitario, o di importanza comunitaria o aree che contribuiscono in maniera significativa a mantenere o ripristinare habitat. In alcuni dei poli individuati vige, ai sensi della normativa di derivazione comunitaria, il divieto di nuove aperture di cave. Alla luce di quest’ultimo divieto, con questa osservazione si esprimono riserve sul concetto di aperture di nuove cave assunto dal PRAE. L’estensione di tale concetto non sembra infatti coerente con la necessità di attuare una pianificazione che abbia come suo scopo quello di aumentare i livelli di protezione dell’ambiente, specie in aree per definizione: “protette”, non quello di ridurli. Lo stesso concetto di nuova cava è, peraltro, stato oggetto, in materia diversa ma attinente, di un’intesa Regione/MiBACT per l’attuazione congiunta del Ppr del 20 novembre 2019. In particolare, le indicazioni contenute nel documento del Comitato tecnico sopra citato così si esprimevano:  “La fattispecie relativa all’apertura di un nuovo sito di cava deve essere verificata rispetto all’attuale stato dei luoghi, a prescindere che lo stesso stato dei luoghi sia intervenuto da più o meno tempo, anche a seguito di interventi di recupero ambientale di pregresse attività di cava;  la fattispecie dell’apertura di un nuovo sito di cava si configura nel caso di presentazione di una nuova istanza in assenza di un pregresso progetto di coltivazione, o in presenza di un precedente progetto di coltivazione completato o rispetto al quale sia esaurito il termine massimo di proroga dell’autorizzazione a termini di legge; la fattispecie dell’ampliamento degli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti si configura nel caso in cui l’intervento medesimo interessi un ambito posto in diretta contiguità rispetto a uno dei lotti già compresi nell’originario progetto di coltivazione, autorizzato paesaggisticamente prima dell’entrata in vigore della specifica prescrizione del Ppr, e a condizione che l’istanza di autorizzazione all’ampliamento sia presentata prima della scadenza dei termini riferiti al progetto di coltivazione originario”. Alla luce di un’esame espeditivo delle singole schede dei poli estrattivi, non sembra che sia stato adottato un criterio prudenziale nella individuazione di nuove aperture, ma estensivo, neppure conforme ad intese raggiunte, ma teso piuttosto ad ammettere sempre aperture di cave, non escluderle. CONCLUSIONE: Quanto argomentato, si chiede un’ attenta rivisitazione del concetto di nuova apertura di cava, riconducendolo a quello contenuto nel documento citato e, alla luce di tale rivisitazione, il riesame delle singole situazioni in tutti i poli dove tali situazioni risultino presenti, con particolare attenzione alle zone sottoposte a tutele derivanti da norme comunitarie. OSSERVAZIONE 5 ESTENSIONE DEI POLI E QUANTITATIVI ESTRAIBILI Nel corpo di una precedente osservazione si è fatto un cenno a come la quantità di risorsa concessa nel decennio di validità dello strumento, non fosse ancorato ad alcun dato che indicasse, per ogni singolo polo, l’evoluzione estrattiva avuta entro un precedente significativo arco temporale: segnatamente il decennio anteriore, dato che sembrerebbe, a noi, utile al fine di comprendere le dinamiche in atto e la relazione tra evoluzione possibile delle attività estrattive rispetto al loro andamento storico reale . Invece, per ammissione dello stesso PRAE, sembrerebbe che la risorsa assegnata, sia stata quasi il risultato di un’indagine tra le aziende interessate e quindi risponda, prima di tutto, a questo criterio, ma non ad altri. Sempre prendendo in esame l’Ato Vco, si sono provati a calcolare i totali delle aree in mq. che risultano in corso di autorizzazione o già autorizzati comunque nel passato (il criterio non ci pare sia presente), con il totale delle aree, sempre in mq. Per le quali si prevede possano essere concesse autorizzazioni nell’arco di validità del decennio successivo l’approvazione del PRAE. Salvo errori, i dati arrotondati che abbiamo ricavato, al netto dei possibili incrementi derivanti da varianti,sarebbero questi: Superfici autorizzate: m2 1.966.000 Superfici autorizzabili: m2 4.762.000 Superfici dei poli: m2 9.000.000 Quello che emerge è comunque un incremento esponenziale delle superfici che nell’arco decennale potrebbero essere interessate dall’avanzamento dei fronti estrattivi o dalla apertura di nuove cave, incremento che risulta più che doppio rispetto l’attuale stato delle estrazioni. La conseguenza di questa previsione, ove venisse confermata, è una riduzione delle superfici boscate, un impoverimento della biodiversità, un degrado paesaggistico complessivo che misure di compensazione, mitigazione e di recupero, poco e con effetti comunque misurabili solo in tempi di lungo periodo, potranno ridurre, mai annullare. Per quanto invece riguarda i volumi, fermo restando l’assenza del dato storico di confronto, si ottengono: Volumi presenti nei poli: mc. 163.240.000 Volumi assegnabili: mc 25.707.000 Si può ragionevolmente ipotizzare che l’incremento di quantità estraibile segua la stessa dinamica di incremento delle superfici autorizzabili e quindi, anche in questo caso, pur rilevando scostamenti molto rilevanti da caso a caso, scostamenti che meriterebbero, quanto meno, una giustificazione o una spiegazione circa i criteri utilizzati nella assegnazione delle quote (o meglio dire introdurre un criterio o più criteri che invece ora non ci sono), gli effetti complessivi sull’ambiente non vanno nella direzione auspicata, ma sono peggiorativi. L’incremento del traffico legato alla movimentazione dei materiali estratti, l’accelerazione possibile delle attività estrattive, l’aumento dei rifiuti minerali di estrazione che non sempre trovano collocazione nelle opere di recupero ambientale (queste ultime troppo spesso differite a post coltivazione), l’incremento di aree di discarica di fatto (vedi il caso Vogogna), il sacrificio paesaggistico imposto a interi tratti di versanti vallivi, già oggi interessati da attività estrattive intensive e ravvicinate, sono tutti effetti peggiorativi della qualità ambientale. Se poi, come già indicato, una parte consistente di queste attività si svolge in ambiti protetti in quanto siti di Natura 2000, non è senza fondamento che, qualora il piano venisse approvato nella sua attuale formulazione, sarebbe concretamente da prevedersi una segnalazione alle autorità Comunitaria perché valuti la possibilità di attivare le previste azioni di infrazione. CONCLUSIONE: Alla luce delle considerazioni svolte e dei dati ricavati, si chiede che vengano definiti i criteri con i quali individuare le quantità estraibili, nonchè venga svolto un attento riesame e ridimensionamento delle quantità estraibili nel decennio di validità per PRAE, specie in riferimento ad aree sottoposte a varie forme di tutela, comunitarie, nazionali o ragionali .

 Si confida nell’attento esame 

 Italia Nostra Onlus Via Massena 7 Torino 

La Presidente del Consiglio della Sezione Regionale del Piemonte

Prof. Adriana My