giovedì 7 novembre 2024

REGIONE: LA COMMISSIONE FANTASMA - ITALIA NOSTRA E PRO NATURA NON NE POSSONO PIU'

 

  COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 153 DELLA LEGGE  REGIONALE N. 65 DEL 10/11/2014 – NOMINA DEGLI ESPERTI – ATTIVITA'  QUINQUENNIO 2024-2029 - Comune di Capalbio

Dopo un biennio di sostanziale inattivita' della pur ricostituita Commissione Regionale per la individuazione dei beni paesaggistici meritevoli di tutela, le Associazioni  per le quali spetta un seggio nella medesima Commissione, decidono di assumere una posizione molto ferma, indirizzando al Ministero e alla Regione la nota che qui postiamo. Vedremo

 

 Consiglio Regionale del Piemonte
Via Massena, n. 71 – 10128 Torino
Tel. 011/500056; email piemonte-valledaosta@italianostra.org

 

 

Prot. 32/24
Torino,6 Novembre 2024



La Commissione istituita presso la Regione Piemonte ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 137 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, pur ricostituita dopo numerse sollecitazioni da parte di questa Associazione, di fatto e da tempo si trova in una situazione di stallo operativo che non le ha consentito, dopo circa due anni di " funzionamento", di assumere alcuna decisione, rimanendo le numerose proposte di tutela, giacenti senza esito.
Le ragioni di tale situazione sono numerose: inizialmente, la necessità che fosse un collegio perfetto a dover decidere. Questo fatto, in assenza anche di uno soltanto 0dei suoi compenenti, ne impediva l'operatività.
La questione era poi stata superata a seguito della nota sentenza del Consiglio di Stato che riformava la decisione del TAR Piemonte che si era espresso in quel senso. Pareva dunque che uno dei principali impedimenti al funzionamento fosse stato superato, tuttavia subentravano nuovi ostacoli, primo fra tutti le ripetute vacanze dei 0suoi componenti (in specie quelli delle Soprintendenze) conseguenti ad avvicendamenti dei titolari delle varie sedi territoriali.
Si sosteneva che se era vero che il collegio poteva operare a maggioranza dei suoi componenti, i componenti dovevano però essere tutti insediati.
I tempi di reintengra dei posti resisi vacanti non sono mai stati rapidi e più volte all'intervenuta reintegra, seguiva una nuova vacanza che nuovamente bloccaval'operatività della Commissione.
Si aggiunge che la Regione Piemonte è stata anche interessata dal rinnovo del suo Consiglio con conseguente azzeramento dei posti dirigenziali sino alle nuove nomine.
Alla luce di quanto intervenuto, non è affatto escluso che anche nel prossimo futuro si ripetino situazioni analoghe con conseguente inoperatività della Commissione.
Da ultimo, la Regione non dispone di una struttura all'interno del Settore Paesaggio, dedicata alla gestione delle pratiche ex art. 136, dovendo quindi ricorrere ad altri uffici, risultando, di fatto, questa funzione assolutamente non prioritaria, ma residuale nell'attenzione dell'Amministrazione Regionale.
Alla luce di quanto abbiamo esposto, queste Associazioni lamentano che nei fatti è inapplicata presso la Regione Piemonte la funzione che il Codice assegna agli Enti Regionali per la individuazione di beni di particolare rilevanza paesaggistica e meritevoli di tutela.
Lamentano inoltre che l'attività propositiva svolta da queste stesse Associazioni e da altri soggetti, attività che la già citata sentenza del Consiglio di Stato ha 0pienamente legittimato, viene disconosciuta nei fatti, con l'aggravante che la denunciata mancanza decisionale, può tradursi e di fatto si traduce nel modificarsi,in peius, delle situazioni fatte oggetto di segnalazioni propositive, vanificando
eventuali tutele tardive.
Si aggiunge che la Commissione non si è dotata di una propria autoregolamentazione interna che ne disciplini il buon funzionamento, la sua 0efficacia ed efficenza, prevedendo di assegnare, ad esempio, funzioni referenti di singole pratiche a singoli componenti, delegando la funzione di sopraluogo e di
confronto con le amministrazioni locali interessate a individuati componenti il collegio e non al plenum, redigendo un calendario dei lavori che garantisca lo smaltimento dell'arretrato in tempi certi.
A nostro avviso sarebbe opportuno lo facesse, anche per non ignorare che esiste, e lo ricorda sempre la stessa citata sentenza, per l'amministrazione pubblica il dovere di concludere i procedimenti in tempi certi . (Vedi art. 138 comma 2: " La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo.")
Si è pertanto di fronte ad una serie di carenze, insufficienze e ritardi non più ammissibili.
A nostro avviso vi sono soluzioni percorribili.
Proviamo a indicarle:
A) I componenti dell'amminisrazione periferica del Ministero, per espressa previsione normativa, vedi art. 137 comma 2: (il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici 0competenti per territorio) parrebbero dover intervenire per le pratiche attinenti la
propria area territoriale, non per tutti i casi.
Questo significa che la vacanza di un singolo componente non dovrebbe ostare al proseguo dei lavori della Commissione per l'esame di proposte riferite a territori di competenza di altri, in quanto per tali ultimi territori la Commissione dovrebbe considerarsi costituita in toto.
Tuttavia si sono registrate interruzioni dei lavori anche in questi casi.
B) Vero è che la Commissione, salvi i casi di cui si è parlato al punto precedente, per poter funzionare deve essere costituita nel suo plenum, ma i restanti posti assegnati a titolari di funzioni pubbliche, a nostro avviso, non dovrebbero essere mai considerati vacanti in quanto prerogativa di soggetti che svolgono, in quel momento, la funzione per la quale la norma costitutiva della Commissione ne prevede l'assegnazione.
Ciò premesso, nell'ordinamento dei pubblici uffici non pare che esista la possibilità che una funzione risulti anche soltanto momentaneamente scoperta. Se manca il titolare, vi è un supplente, ossia un soggetto a cui sono assegnate funzioni vicarie.

Se così è si chiede perché mai chi svolga le funzione supplenti non possa garantire anche la copertura della funzione presso la Commissione? Forse sarebbe sufficiente indicarlo nel provvedimento che ne conferisce la funzione.
In tal caso la questione della vacanza dei posti assegnati di diritto manco si porrebbe.
Rimarrebbero senza soluzione, in ipotesi di vacanza per dimissioni o altro, e sino anomina di un nuovo componente, solo i casi dei posti "esterni", quelli assegnati per nomina personale, casi residuali.
C) Come già indicato nella premessa, l'auspicata adozione di una autoregolamentazione dei propri lavori garantirebbe alla Commissione migliori condizioni di risultato in tempi certi e definiti. Cosi come l'adozione da parte della Regione di misure organizzative interne dedicate allo svolgimento della funzione, capaci di garantire la necessaria attività istruttoria e redigente, nonchè l'adeguato supporto ai lavori dei Commissari.
Tutto quanto narrato e ampiamente argomentato, dal nostro punto di vista ci sembra che vi siano le condizioni, giuridiche e organizzative, per assicurare la funzionalità della Commissione in argomento, solo forse lo si volesse e non venisse considerato dal soggetto decisore un problema residuale e marginale.
Diversamente è concreta l'ipotesi che anche nel futuro i lavori della Commissione siano soggetti a ripetute interruzioni bloccanti il funzionamento, con vanifica completa della norma istitutiva.
Si chiede pertanto al Ministero in indirizzo di esprimersi cortesemente in merito alla problematica sollevata e alla Regione Piemonte si chiedono urgenti garanzie circa la funzionalità futura dei lavori della Commissione.


Si ringrazia per l'attenzione.
per il Consiglio Regionale di Italia Nostra Piemonte APS
la presidente
Adriana Elena My
per l'Associazione ProNatura Piemonte

Il Presidente