Dopo
un biennio di sostanziale inattivita' della pur ricostituita
Commissione Regionale per la individuazione dei beni paesaggistici
meritevoli di tutela, le Associazioni per le quali spetta un seggio
nella medesima Commissione, decidono di assumere una posizione molto
ferma, indirizzando al Ministero e alla Regione la nota che qui
postiamo. Vedremo
Consiglio Regionale del Piemonte
Via Massena, n. 71 – 10128 Torino
Tel. 011/500056; email piemonte-valledaosta@italianostra.org
Prot. 32/24
Torino,6 Novembre 2024
La
Commissione istituita presso la Regione Piemonte ai fini dell'esercizio
delle funzioni previste dall'articolo 137 del Codice dei beni Culturali
e del Paesaggio, pur ricostituita dopo numerse sollecitazioni da parte
di questa Associazione, di fatto e da tempo si trova in una situazione
di stallo operativo che non le ha consentito, dopo circa due anni di "
funzionamento", di assumere alcuna decisione, rimanendo le numerose
proposte di tutela, giacenti senza esito.
Le ragioni di tale
situazione sono numerose: inizialmente, la necessità che fosse un
collegio perfetto a dover decidere. Questo fatto, in assenza anche di
uno soltanto 0dei suoi compenenti, ne impediva l'operatività.
La
questione era poi stata superata a seguito della nota sentenza del
Consiglio di Stato che riformava la decisione del TAR Piemonte che si
era espresso in quel senso. Pareva dunque che uno dei principali
impedimenti al funzionamento fosse stato superato, tuttavia subentravano
nuovi ostacoli, primo fra tutti le ripetute vacanze dei 0suoi
componenti (in specie quelli delle Soprintendenze) conseguenti ad
avvicendamenti dei titolari delle varie sedi territoriali.
Si
sosteneva che se era vero che il collegio poteva operare a maggioranza
dei suoi componenti, i componenti dovevano però essere tutti insediati.
I
tempi di reintengra dei posti resisi vacanti non sono mai stati rapidi e
più volte all'intervenuta reintegra, seguiva una nuova vacanza che
nuovamente bloccaval'operatività della Commissione.
Si aggiunge che
la Regione Piemonte è stata anche interessata dal rinnovo del suo
Consiglio con conseguente azzeramento dei posti dirigenziali sino alle
nuove nomine.
Alla luce di quanto intervenuto, non è affatto escluso
che anche nel prossimo futuro si ripetino situazioni analoghe con
conseguente inoperatività della Commissione.
Da ultimo, la Regione
non dispone di una struttura all'interno del Settore Paesaggio, dedicata
alla gestione delle pratiche ex art. 136, dovendo quindi ricorrere ad
altri uffici, risultando, di fatto, questa funzione assolutamente non
prioritaria, ma residuale nell'attenzione dell'Amministrazione
Regionale.
Alla luce di quanto abbiamo esposto, queste Associazioni
lamentano che nei fatti è inapplicata presso la Regione Piemonte la
funzione che il Codice assegna agli Enti Regionali per la individuazione
di beni di particolare rilevanza paesaggistica e meritevoli di tutela.
Lamentano
inoltre che l'attività propositiva svolta da queste stesse Associazioni
e da altri soggetti, attività che la già citata sentenza del Consiglio
di Stato ha 0pienamente legittimato, viene disconosciuta nei fatti, con
l'aggravante che la denunciata mancanza decisionale, può tradursi e di
fatto si traduce nel modificarsi,in peius, delle situazioni fatte
oggetto di segnalazioni propositive, vanificando
eventuali tutele tardive.
Si
aggiunge che la Commissione non si è dotata di una propria
autoregolamentazione interna che ne disciplini il buon funzionamento, la
sua 0efficacia ed efficenza, prevedendo di assegnare, ad esempio,
funzioni referenti di singole pratiche a singoli componenti, delegando
la funzione di sopraluogo e di
confronto con le amministrazioni
locali interessate a individuati componenti il collegio e non al plenum,
redigendo un calendario dei lavori che garantisca lo smaltimento
dell'arretrato in tempi certi.
A nostro avviso sarebbe opportuno lo
facesse, anche per non ignorare che esiste, e lo ricorda sempre la
stessa citata sentenza, per l'amministrazione pubblica il dovere di
concludere i procedimenti in tempi certi . (Vedi art. 138 comma 2: " La
commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa
entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo.")
Si è pertanto di fronte ad una serie di carenze, insufficienze e ritardi non più ammissibili.
A nostro avviso vi sono soluzioni percorribili.
Proviamo a indicarle:
A)
I componenti dell'amminisrazione periferica del Ministero, per espressa
previsione normativa, vedi art. 137 comma 2: (il soprintendente per i
beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni
archeologici 0competenti per territorio) parrebbero dover intervenire
per le pratiche attinenti la
propria area territoriale, non per tutti i casi.
Questo
significa che la vacanza di un singolo componente non dovrebbe ostare
al proseguo dei lavori della Commissione per l'esame di proposte
riferite a territori di competenza di altri, in quanto per tali ultimi
territori la Commissione dovrebbe considerarsi costituita in toto.
Tuttavia si sono registrate interruzioni dei lavori anche in questi casi.
B)
Vero è che la Commissione, salvi i casi di cui si è parlato al punto
precedente, per poter funzionare deve essere costituita nel suo plenum,
ma i restanti posti assegnati a titolari di funzioni pubbliche, a nostro
avviso, non dovrebbero essere mai considerati vacanti in quanto
prerogativa di soggetti che svolgono, in quel momento, la funzione per
la quale la norma costitutiva della Commissione ne prevede
l'assegnazione.
Ciò premesso, nell'ordinamento dei pubblici uffici
non pare che esista la possibilità che una funzione risulti anche
soltanto momentaneamente scoperta. Se manca il titolare, vi è un
supplente, ossia un soggetto a cui sono assegnate funzioni vicarie.
Se
così è si chiede perché mai chi svolga le funzione supplenti non possa
garantire anche la copertura della funzione presso la Commissione? Forse
sarebbe sufficiente indicarlo nel provvedimento che ne conferisce la
funzione.
In tal caso la questione della vacanza dei posti assegnati di diritto manco si porrebbe.
Rimarrebbero
senza soluzione, in ipotesi di vacanza per dimissioni o altro, e sino
anomina di un nuovo componente, solo i casi dei posti "esterni", quelli
assegnati per nomina personale, casi residuali.
C) Come già indicato
nella premessa, l'auspicata adozione di una autoregolamentazione dei
propri lavori garantirebbe alla Commissione migliori condizioni di
risultato in tempi certi e definiti. Cosi come l'adozione da parte della
Regione di misure organizzative interne dedicate allo svolgimento della
funzione, capaci di garantire la necessaria attività istruttoria e
redigente, nonchè l'adeguato supporto ai lavori dei Commissari.
Tutto
quanto narrato e ampiamente argomentato, dal nostro punto di vista ci
sembra che vi siano le condizioni, giuridiche e organizzative, per
assicurare la funzionalità della Commissione in argomento, solo forse lo
si volesse e non venisse considerato dal soggetto decisore un problema
residuale e marginale.
Diversamente è concreta l'ipotesi che anche
nel futuro i lavori della Commissione siano soggetti a ripetute
interruzioni bloccanti il funzionamento, con vanifica completa della
norma istitutiva.
Si chiede pertanto al Ministero in indirizzo di
esprimersi cortesemente in merito alla problematica sollevata e alla
Regione Piemonte si chiedono urgenti garanzie circa la funzionalità
futura dei lavori della Commissione.
Si ringrazia per l'attenzione.
per il Consiglio Regionale di Italia Nostra Piemonte APS
la presidente
Adriana Elena My
per l'Associazione ProNatura Piemonte
Il Presidente