domenica 30 giugno 2024

DEVERO: IL COMITATO COMMENTA LA SENTENZA


COMUNICATO STAMPA

Sentenza Grande Est: ha perso la Natura

 Devero, 28 giugno 2024 

- La recente sentenza del Tar Piemonte riguardo il ricorso delle associazioni di protezione ambientale contro il percorso ciclo-escursionistico del Grande Est, a seguito dell'accoglimento della richiesta di sospensiva dei lavori e la successiva conferma da parte del Consiglio di Stato, pone interrogativi sul suo esito. Senza voler entrare nel merito del diritto, sulla trasparenza e partecipazione del pubblico che secondo i giudici non era dovuta, si vorrebbe invece porre l'attenzione su come è stato affrontato l'argomento legislativo europeo, e quindi la Direttiva Habitat. Nella sentenza, a nostro avviso, è stato sottovalutato il concetto di "effetti cumulativi", che deve tenere in considerazione l’impatto globale dei molteplici interventi che negli ultimi anni si stanno realizzando nel Sito Natura 2000 ZSC e ZPS "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove". Viene trascurato, inoltre, il cosiddetto principio di precauzione, un cardine della gestione ambientale che impone cautela in assenza di sufficienti dati certi e scientifici. Anche una fondata previsione della futura frequentazione e le conseguenze per le specie presenti sono state trascurate, nonostante queste costituiscano un elemento essenziale, insieme agli habitat, per la valutazione d'incidenza ambientale. Su questi argomenti si esprimono alcuni decenni di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE). Ad ogni modo non possiamo che prendere atto e rispettare le decisioni dei giudici. Purtroppo questo fatto porterà conseguenze nei cambiamenti che stanno avvenendo in Devero. La valorizzazione e lo sviluppo non sempre vanno di pari passo con la sostenibilità. L'area del Devero, conosciuta e amata dal turismo per la sua bellezza, naturalità ed equilibrio uomo/natura, viene più o meno velocemente trasformata nella sua fruizione, accessibilità e infrastrutturazione. Al sig. Sindaco di Baceno, che ci accusa di mancanza di confronto e dialogo, rispondiamo che da parte nostra un tentativo di contatto ci è pure stato, ma in seguito mai siamo stati coinvolti dal comune né contattati dal sindaco su queste importanti decisioni. Il Comitato Tutela Devero continuerà nel suo impegno nel cercare di allontanare possibili minacce alla bellezza e al fascino di questo angolo di Alpi, a mantenere sotto stretta sorveglianza gli interventi in grado di comprometterne il fragile equilibrio, e a vigilare affinché le leggi e le norme poste a protezione del sito vengano rispettate

venerdì 28 giugno 2024

VERBANIA: LA RISERVA SI SCHIERA

 



Con una nota indirizzata al Comune di Verbania, e a noi per conoscenza, l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore che ha tra l'altro la responsabilità della gestione della riserva di Fondo Toce, chiede l'annullamento per illegittimità del Permesso a costruire rilasciato a favore della Malù srl per l'estensione del campo golf e la costruzione della nuova sede della Club House. Motivo di tutto ciò è la mancanza di interpello affinchè l'Ente si esprimesse sulla necessità della procedura di valutazione di incidenza in relazione ai progetti licenziati. Al netto della questione della compatibilità con il Piano Regionale Paesaggistico, oggetto non di competenza dell'Ente gestore, i motivi sollevati sono gli stessi per i quali questa Associazione ha inoltrato richiesta di annullamento avanti il Presidente della Giunta Regionale ex articolo 60 comma 2 della Legge Regionale 56/77 e richiesta di annullamento in autotutela avanti il Dirigente del Comune di Verbania. La questione non è più eludibile e diventa il primo problema serio della nuova amministrazione del Comune di Verbania. L'Ente Gestore si appella alla legge Regionale sulle aree protette, alla normativa di derivazione Europea e alla legge nazionale sull'autotutela. In caso di accoglimento delle istanze, tutto il procedimento dovrà essere rinnovato partendo da capo e le opere sospese in attesa del nuovo esito sempre che la società interessata rinnovi le istanze e non si opponga con eventuali ricorsi. La fretta del Governo Marchionini a chiudere  prima della sua dipartita le partite sospese sta dunque dando i suoi frutti. Evviva.

sabato 22 giugno 2024

STRESA: L'URBANISTICA A LA CARTE

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Quella che veniva definita un tempo" La Perla" del Lago, dopo alcuni decenni di apparente decadenza, da un po' di tempo in qua sembra "rifiorire" , tornare insomma a nuova vita, autori o complici (come preferite) le montagne di soldi che accumulate da qualche parte, hanno ora deciso essere arrivato il momento di essere usate. Vuoi investitori non proprio autoctoni ( facile immaginare da dove sono venuti), vuoi le grandi Famiglie Alberghiere ( associate o concorrenti tra loro non importa ) hanno deciso che è venuto il momento di spendere. Padroni esclusivi del fronte del lago, con un'attività, o meglio sistematica inattività hanno lasciato avanzare un programmato degrado sui beni che erano le aree di pregio delle grandi ville affacciate sul lago da loro acquistate negli scorsi decenni, per poi "convincere " i soggetti decisori ad accettare i loro desiderata. In parte c'erano riusciti già nei primi decenni del dopo guerra, in parte ci sono riusciti più di recente e, in parte, ci stanno provando a riuscirci. Mutano dunque i tempi, si sommano regole vecchie con regole più recenti in apparenza rigorose, ma il risultato non sembra cambiare, alla fine sembra proprio che la spuntano sempre loro. Il caso recente della " Zanetta" è abbastanza emblematico: provvedimenti di tutela con precise prescrizioni obbligatorie, esiti di ricorsi amministrativi non certo favorevoli alla proprietà, alla fine non hanno impedito che uno strumento urbanistico locale venisse piegato all'esclusivo interesse proprietario con il risultato di un progetto edilizio che, seppur più volte revisionato, alla fine sta trasformando un' area di pregio a ville e parco in un agglomerato saturato da una densità edilizia insostenibile rispetto alle prescrizioni vincolistiche a suo tempo dettate e il tutto con la bollinatura di tutti i soggetti gestori di quelle tutele. Completa l'opera la dissennata monetizzazione degli standar che sottrae, attraverso il pagamento di somme dal più che dubbio esatto calcolo, alla fruizione pubbliche e collettiva parte di quelle aree. Invece il recentissimo caso " Zacchera ", tutt'ora in formazione nei suoi esatti contorni, mostra un approccio pragmatico e risoluto nei confronti dei poteri legali locali, irretiti da un' offerta transattiva probabilmente inutile, ma lanciata per ottenere invece l'apertura di un nuovo fronte di assalto edilizio finalizzato alla saturazione di superstiti aree libere di pregio, operazioni mascherate da un proclamato interesse pubblico, confuso e indistinto rispetto ai risultati dei conti economici delle aziende. Anche qui, se andrà in porto, dovremo aspettarci finali e magnifiche monetizzazioni. Ho saltato, ma non per dimenticanza, ma per economia di testo, i casi di Villa Ostini e ampliamento del Grand Hotel, tutti casi accumunati da letture evolutive e creative delle normative. Rimane ancora salva l'area di Villa Castelli, ma anche lì già si sono fatte avanti le mani proprietarie, scrivendo e sottoscrivendo insieme al governo locale , l'intenzione che vengano trasferiti gli avanzi di capacità edilizia non fruite nella " Zanetta" , un 4 mila mq. di superfici utili che potrebbero atterrare proprio lì, basta avere un po' di pazienza.    

domenica 16 giugno 2024

MACUGNAGA: STRADE SENZA USCITE ?

 


Tornano in scena le piste di Macugnaga. Lo fa la Stampa di oggi 16/06, ricordandoci le vicende poco edificanti che quel Comune è riuscito ad infilare, combinandone una dopo l’altra. Non pago del tentativo di arrampicarsi sui versanti del Monte Moro per scavallare il passo, senza documenti, e finire nell’accogliente Confederazione, è riuscito a combinarne un’altra, attraversando la morena del Rosa per raggiungere l’Alpe Pedriola incurante di ogni prescrizione, quasi a voler sfidare regole e permessi come fosse un territorio libero, dove un salvacondotto lo rendesse immune da ogni conseguenza. Per vero ora pare che alcune conseguenze si stiano verificando con la notifica di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei responsabili, mentre rimane impregiudicata la questione posta davanti al Tribunale Amministrativo Regionale che deciderà nei prossimi mesi circa l’ammissibilità o meno di sanare le opere realizzate in contrasto con quelle autorizzate e poi rimane aperta la questione penale. Insomma ci pare una faccenda niente affatto semplice e niente affatto facile dove solo la presunzione di un’ immunità permanente da parte dei decisori di quel piccolo e irresponsabile Comune ha portato a questa situazione e dove non possono imputare la responsabilità a nessuno se non a loro stessi. Ma al di là delle questioni giuridico/amministrative e non solo nelle quali si sono andati ad infilare, torna la domanda circa la validità di quel progetto che avrebbe dovuto (il condizionale ora è d’obbligo) collegare Italia e Svizzera con una ciclabile ardimentosa. Passi la tratta Elvetica in assenza di alternative, ma attrezzare il versante Italiano con un percorso ciclabile nuovo dove esiste un valido collegamento via fune, questo lascia un po’,a dir poco, perplessi. Lo scambio gomma/fune era garantito, anzi avrebbe valorizzato al meglio la funzionalità e l’efficienza dell’impianto esistente, non sempre assicurata dalla variabilità climatica, con un positivo risultato a zero somma di impatto ambientale. Ora tutto sembra saltato e la stessa opinabile decisione, andata poi fuori strada in corso d’opera, rischia soltanto di portare a casa un disastro, anche ambientale, per un’opera che rischia di andare in abbandono con effetti immaginabili anche sulla stabilità dei versanti. Che dire ? Non ci sono molte parole per descrivere lo stato incredibile nelle quali le cose sono finite, ma tutto ha un nome, nulla è successo per caso, ma per colpe gravi di chi ha deciso, di chi ha consentito, di chi non ha fatto, semplicemente, il proprio mestiere, che sia un eletto o un funzionario poco importa. Vedremo.

giovedì 13 giugno 2024

CAVA LORGINO: VERSO LA FINE

 


Con una semplice presa d'atto, il Consiglio Comunale di Crevoladossola si è dunque liberato dall'incombenza di decidere nel merito della variante semplificata di adeguamento del proprio PRGC al progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva di cava Lorgino. Ci sembra un buon risultato, anzi ottimo, se senza fare alcuna fatica ha potuto allinearsi in maniera precisa e puntuale sulle ultime volontà aziendali. E' vero, in riduzione rispetto alla prima versione, ma già qui vale fare un'obiezione. Come è possibile che sulla prima versione fosse stato dato un ugual consenso e poi, quella versione rivelatisi fallace a seguito di tante obiezione sollevate in sede di Conferenza, abbia dovuto essere sostituita da un'altra, anch'essa conforme? D'altra parte se un Consiglio è chiamato soltanto a prendere atto, qualunque cosa va bene purché gliela si metta sul tavolo. Quindi non c'é nessuna garanzia che anche questa volta le cose possano andare bene, infatti per noi non vanno bene, o meglio, vanno soltanto un tantino meno male della prima volta. Il primo cittadino ha poi fatto una dichiarazione singolare, singolare per lui in quanto dovrebbe sapere bene le cose, ossia ha detto alla TV che ci sono quelli che si sono opposti alla prosecuzione dell'attività di coltivazione. Immaginiamo si riferisse al Comitato e alla Nostra Associazione. Deve essere più attento e rileggersi le carte perché nessuno ha mai chiesto che Cava Lorgino chiudesse i battenti. Le richieste sono sempre state altre, ossia che venisse evitato che la coltivazione crescesse a dismisura sia in termini assoluti che in termini di velocità estrattiva, generando una serie di contrapposizioni con il territorio di insediamento destinato a soccombere inesorabilmente e a subire tutti gli effetti negativi della progettata crescita. La funzione di presidio dell'interesse pubblico avrebbe dovuto esprimersi non in termini di un appiattimento sulle volontà aziendali in quanto assunte dal Comune come coincidenti con l'interesse economico di un territorio (tutto naturalmente da dimostrare), ma attraverso la richiesta forte di un riequilibrio dei sacrifici imposti, con misure di compensazione pari e non inferiori a quei sacrifici. Nulla di tutto ciò, le due leve fondamentali con le quali si sarebbe dovuto agire: riduzione sostanziale delle dimensioni progettuali e incremento delle misure locali di compensazioni non sono passate al vaglio di un Consiglio Comunale comunque disattento o diversamente attento. Ci sarà mai una terza presa d'atto ? Non avrebbe dovuto esserci neanche la seconda, quindi è l'ultima e unica speranza che ci rimane.


mercoledì 12 giugno 2024

PIANO GRANDE: IL DIRITTO DI OPPORSI

 



Sezione Verbano Cusio Ossola


Prot. 16/24

Data: 02/06/2024



Al Presidente della Giunta
della Regione PiemontePiazza Piemonte 1 Torino
P. za Piemonte 1
10122 TORINO
a mezzo posta certificata
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it



p.c.

All'Ente di Gestione delle aree protette

del Ticino e deL Lago Maggiore

Villa Picchetta

28062 CAMERI

NO





OGG: Comune di Verbania- Permesso a costruire n.72/2023 del 19/09/2023- Sportello Unico per le attività produttive del Verbano autorizzazione n. 80/2023 del 21/09/2023. Ampliamento Campo da Golf e costruzione Club House. Titolarità: Manoni srl - Ricorso ex art. 60 comma 2 L. R. n. 56/77 e s.m.


Vallenzasca Piero, n 28/02/1950, residente in Stresa 28838 Via Sempione 91, in qualità di Presidente della Sezione del Verbano Cusio Ossola dell’ Associazione nazionale ITALIA NOSTRA APS, avente sede locale in Stresa VB via Sempione 91, Associazione che persegue finalità di tutela ambientale, regolarmente iscritta nel registro Nazionale C.F. 80078410588, con la presente, in virtù e per gli effetti dell’articolo 60 comma 2 della
Legge Regionale n. 56/77 e s.m. e secondo i disposti del d.p.r. n. 1199/1971 propone ricorso avanti il Presidente della Giunta della Regione Piemonte per l’annullamento dell’atto emesso dallo sportello Unico per le attività produttive del Comune di Verbania n.80/2023 del 21/09/2023 e dei suoi presupposti, atto pienamente conosciuto dal ricorrente in data 03/05/2024 a seguito di istanza di accesso presso il Comune di Verbania e avvenuto rilascio della documentazione richiesta.


IN PRIMO LUOGO

PREMESSO CHE


il Comune di Verbania ha rilasciato Permesso a costruire n. 72 del 19/09/2023 avente per oggetto quanto già in oggetto richiamato e nello specifico l' ampliamento di campo di gioco del golf e la costruzione di edificio da adibirsi a Club House in località Fondo Toce sul F. 22 mappali nn. 361/360/418/163 del Comune di Verbania medesimo;

Che tali interventi progettuali ricadono in ambiti con destinazione conforme rispetto alle previsioni contenute nel vigente piano regolatore generale del Comune di Verbania non ancora assoggettato con approvata variante generale di adeguamento, ai disposti normativi del Piano Paesaggistico Regionale già vigente e prevalente per quanto riguarda le norme prescrizionali in esso contenute;

Che l'apparato normativo prescrizione del PPR, per quanto attiene l'ambito di intervento contemplato dal rilasciato assenso edilizio, si rinviene all'interno del l'allegato al medesimo Piano Paesaggistico e nello specifico nel Catalogo del beni tutelati parte prima, pagina 357, laddove, con riferimento univoco, puntuale e di dettaglio, così norma l'area ora sottoposta ad estensione del campo di gioco del golf:


" Al fine di salvaguardare le aree libere, agricole e prative, poste tra il campeggio esistente lungo la sponda del Lago di Mergozzo e la strada Verbania - Gravellona Toce e il campo golf, identificate come insidiamenti rurali m.i. 10 sulla Tav . 4 , è consentita la sola realizzazione di eventuali ampliamenti delle limitroife strutture turistiche e sportive purché poste in adiacenza agli edifici esistenti"


Che tale dettato normativo costituisce, inequivocabilmente, norma immediatamente applicabile, cogente e vigente e prevalente rispetto a previsioni localmente difformi, configurando senza possibilità di equivoco, stante la piana espressione della norma, la volontà contenuta nel PPR di attribuire all'area una destinazione agricola, conformemente agli utilizzi sino a quel momento esercitati, consentendo solo residuali interventi complementari alle attività ricettive all'aperto e di gioco esistenti, limitrofe ad essa, tutti interventi ben circoscritti tanto da indicarsi anche le limitate modalità localizzative (a ridosso di edifici esistenti).

Che non viene contemplata dalla norma prescrizionale nessun altra possibilità di utilizzo o destinazione d'uso dell'intera area ben circoscritta e descritta, men che meno è ravvisabile una qualche volontà o possibilità di un ampliamento generalizzato dell'area ora già destinata a gioco del golf, mentre il rilasciato Permesso a Costruire ne ammette l'estensione in misura tale che si viene a configurare un pressoché raddoppio dell'area del campo esistente, ben oltre quindi lo stesso concetto di ampliamento che, di per sé, ha natura e significato limitante.

Che circa il reale e inequivoco contenuto di quanto assentito, significativa, ma anche sorprendente, appare la relazione redatta in sede di espressione del proprio parere, dalla Soprintendenza del Piemonte Orientale che così si è espressa:


"Considerato che la presente proposta progettuale prevede l'ampliamento del campo golf in luogo della vicina area agricola -prativa...." …………………..


Tale indicato chiarissimo intendimento progettuale viene qui raffrontato con il contenuto prescrizionale che il PPR individua quale norma cogente la discilpina per l’area in questione così come sopra abbiamo riportato e che qui di seguito replichiamo:


" Al fine di salvaguardare le aree libere, agricole e prative, poste tra il campeggio esistente lungo la sponda del Lago di Mergozzo e la strada Verbania - Gravellona Toce e il campo golf, identificate come insediamenti rurali m.i. 10 sulla Tav . 4 , è consentita la sola realizzazione di eventuali ampliamenti delle limitrofe strutture turistiche e sportive purché poste in adiacenza agli edifici esistenti"


Appare di tutta evidenza il contrasto tra quanto il progetto prevede e quanto la norma consente e se tale palese contrasto non è stato sufficiente alla Soprintendenza, in assoluta incoerenza logica, persino con manifesta illogicità, per esprimersi in maniera contraria al progetto, pur assoggettandolo a prescrizioni specifiche, ciò però è rilevatore e “certifica” una illegittimità sostanziale di quanto poi assentito con il Permesso a Costruire, in quanto si é consentito ciò che esplicitamente è escluso (come certificato nel testo letterale contenuto nel parere espresso dalla Soprintendenza), provocando in maniera eclatante la violazione della norma cogente.


IN PROSEGUO SI OSSERVA

Che l’area sulla quale il progetto si estende, si trova compresa tra due zone di protezione incluse nella rete Natura 2000: il sito IT1140013 - Lago di Mergozzo e Mont'Orfano, la cui gestione è affidata all’Ente Provincia del VCO e il sito IT1140001 - Fondo Toce in gestione all’Ente aree protette del Ticino e Lago Maggiore.

Che la documentazione fornita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive di Verbania, ha permesso di conoscere il contenuto della nota del 07/07/2023 n. 12268 con cui L’ente Provincia del VCO si è espresso in merito alla non necessità di assoggettare il progetto alla Valutazione di Incidenza.

Che per vero dalla nota che la esclude, non emerge alcun elemento per apprezzare in qualche modo le ragioni di tale esclusione. La nota non si pregia infatti di motivare, neppure di indicare, seppur succintamente, le ragioni di tale esclusione, limitandosi a far riferimento ad una documentazione integrativa richiesta al proponente del progetto e ritenuta poi esaustiva per sancire l’esclusione. Rimane quindi insoluto un interrogativo circa la valenza giuridica di tale esclusione.

Che la documentazione fornita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive non ha consentito di conoscere l’esistenza di documentazione a comprova dell’avvenuta espressione di giudizio da parte dell' altro Ente gestore del sito IT1140001, l'Ente Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, sulla la necessità o meno di una valutazione di Incidenza in relazione al progetto poi autorizzato dal Comune di Verbania.

Che il successivo approfondimento ha consentito di conoscere che l’Ente Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore non è stato destinatario di alcuna richiesta in merito da parte del SUAP di Verbania.

Lo comunica con una nota diretta a questa Associazione in esito alla richiesta di accesso agli formulata, così esprimendosi:


In riferimento alla Vs richiesta protocollo n. 15/24 del 24.04.2024 iscritta al ns protocollo n. 2626 del 27.05.2024, a seguito di verifica comunichiamo che a questo Ente non sono state trasmesse comunicazioni di avvio del procedimento e relativa documentazione inerenti alle pratiche di cui all’oggetto da parte delle autorità competenti per il rilascio dei rispettivi provvedimenti. Ne consegue pertanto la mancata espressione del parere di competenza dell’Ente in materia di Valutazione di Incidenza quale atto endoprocedimentale.”


Che la risposta ottenuta individua pertanto una carenza sostanziale che viene riscontrata nello svolgimento del procedimento, ma se ciò non fosse ritenuto sufficientemente probante, occorre rilevare come lo stesso Ente delle Aree Protette si è espresso nei confronti del Comune di Verbania nell’ambito del procedimento di redazione della variante generale dello strumento urbanistico.

Infatti con note protocollo n. 4389 del 20.10.2023 e n. 2697 del 30.05.2024 l’Ente si è espresso chiedendo l'assoggettamento a VAS della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare di Variante generale al P.R.G. vigente del Comune di Verbania, affermando, tra l'altro, che: " comprende previsioni relative al campo golf in oggetto, e chiedendo perciò l’espletamento della Valutazione Ambientale Strategica e contestuale Valutazione di Incidenza" ai sensi della normativa vigente.

Che è singolare che il Comune d Verbania abbia coinvolto, in data appena anteriore il rilascio del Permesso a Costruire, ossia con nota n.43224/2023 del 03/08/2023, l’ente Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore nell’ambito della procedura di variante generale, mentre ha ignorato l’esigenza di rivolgersi al medesimo per conoscere la necessità o meno che il progetto poi autorizzato di estensione campo golf e costruzione di Club House fosse o meno da assoggettare a Valutazione di Incidenza, allorquando l’articolo 43 comma 3 della Legge Regionale n. 19/2009 prescrive che per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.

Che la nota successiva dell’Ente Aree Protette non fa che confermare, piuttosto che escludere la necessità di Valutazione di Incidenza, come lo rileva il passo che riportiamo riferito ad una nota successivamente trasmessa dall’Ente stesso al Comune di Verbania nell’ambito della procedura di Variante Urbanistica:

In riferimento alla nota Vs. protocollo n. 43224/2023 del 02.08.2023, iscritta al ns. protocollo n. 3465 del 02.08.2023, si comunica quanto segue. Esaminati gli elaborati tecnici integrativi disponibili sul sito del Comune di Verbania all’indirizzo PRGC: Adozione Proposta Tecnica di Variante Generale / Documenti (tecnici) di supporto / Documenti e dati / Città di Verbania - Città di Verbania (comune.verbania.it) si rileva che le previsioni di cui alla documentazione presentata ad agosto 2023 che interessano direttamente o indirettamente la ZSC-ZPS IT1140001 “Fondo Toce”, con particolare riferimento al recupero ad usi ricettivi della cascina abbandonata di Piano Piccolo, al possibile ampliamento del campeggio o delle attività ricettive e il raddoppio dell’impianto per il gioco del golf sull’area agricola confinante compresa fra la strada statale del lago Maggiore, il campeggio e il lago di Mergozzo a nord- ovest, con realizzazione delle relative pertinenze edilizie di servizio, sono rimaste sostanzialmente invariate.”

In considerazione di quanto sopra, si ritiene in via preliminare di non poter escludere che quanto previsto nell’ambito della Proposta in oggetto sia suscettibile di causare incidenze significative per lo stato di conservazione del Sito Natura 2000 gestito dall’Ente, nonché della vicina ZPS IT1140013 “Lago di Mergozzo e Mont’Orfano…………………………………………………………………………..

Pertanto, visti il D.P.R. 357/1997 e s.m.i. la L.R. 19/2009 e s.m.i., il Piano Naturalistico della Riserva naturale del Fondo Toce approvato con D.C.R. n. 239-8808 del 24 febbraio 2009, le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC-ZPS IT1140001 “Fondo Toce” approvate con D.G.R. n. 53‐4420 del 19.12.2016 e la D.G.R. n. 55-7222/2023 si ritiene che la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare di Variante generale al P.R.G debba essere assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica, con contestuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza di competenza dell’Ente.”


Che quanto formulato dall'Ente aree protette, considerato il suo contenuto, fa realisticamente supporre che ove il Suap di Verbania avesse rivolto la richiesta di conoscere la necessità che il progetto, poi assentito, dovesse o meno essere assoggettato a Valutazione di incidenza, la risposta sarebbe stata positiva.

Che il punto è che la richiesta non è stata neppure formulata, inficiando gravemente la correttezza di un procedimento che ha portato all'emissione di un provvedimento che, a giudizio della scrivente, già viziato da illegittimità per mancata osservanza di prescrizioni cogenti del PPR, risulta anche viziato da una carenza tanto sostanziale che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ( sez. II 28/05/2021 n. 4135) innovando in materia, individua non come una semplice condizione di efficacia del titolo abilitativo all’intervento, ma una condizione per la sua validità, tanto da escludersi la possibilità di una sua redazione postuma sanante l'illegittimità consumata.

Che deve escludersi in maniera assoluta la possibilità che arbitrariamente il Suap di Verbania potesse in autonomia decidere quali Enti gestori di siti prossimi all'area dovessero o no essere consultati e tanto meno pervenire, di fatto, alla esclusione di un progetto da una procedura di incidenza in quanto decisione quest'ultima riservata agli enti gestori e non ad altri soggetti, come normato dalla legge regionale n. 19/2009 già più sopra richiamata.


TUTTO QUANTO PREMESSO E NARRATO

Considerato e ritenuto che pertanto sussistono ampie e motivate ragioni di sostanziale illegittimità sotto il particolare profilo della violazione di legge, come diffusamente evidenziato, in relazione agli atti di assenso rilasciati dal Comune di Verbania;


Che l’avvio dei lavori assenti da quegli atti non ha ancora comportato la realizzazione di opere riferite alla prevista Club House, mentre sono state realizzate solo molto limitate opere di movimento terra riferite all’estensione del campo Golf, così da ritenersi non essersi ancora consolidato alcun affidamento da parte dell’attuatore dell’intervento In relazione alla legittimità degli atti a proprio favore rilasciati;


Che si ritiene sussista l’interesse pubblico prevalente al ripristino della legittimità violata, sia con riferimento alla esigenza di tutela della normativa interna sulla pianificazione paesaggistica sovraordinata di scala regionale oggetto di condivisione Regione/Stato e in relazione alla prevalenza Costituzionale della tutela del Paesaggio, sia con riferimento alla normativa di derivazione Europea che disciplina la gestione delle aree appartenenti alla Rete NATURA 2000, anche al fine di evitare possibili segnalazioni di infrazione avanti le Autorità Comunitarie, sussistendo l’obbligo di vigilanza e osservanza in capo alle autorità nazionali ;


Che è in assoluto e in astratto è da escludersi che un procedimento di Valutazione di Incidenza, in funzione delle misure di protezione sito-specifiche, non avrebbe potuto diversamente condizionare il contenuto del provvedimento finale con il quale è stato illegittimamente assentito il progetto;


SI FORMULA ISTANZA


perché l’Illustrissimo Sig. Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, in osservanza dei poteri spettanti ai sensi dell’art. 60 comma 2 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m. e i., voglia riconoscere le ragioni contenute nel presente ricorso accogliendolo in ogni sua parte, procedendo all’annullamento per violazioni di leggi dell’atto rilasciato dallo Sportello Unico delle attività Produttive di Verbania n.80/2023 del 21/09/2023, nonché dell’atto presupposto costituito dal Permesso a costruire n. 72 del 19/09/2023 rilasciato dal Comune di Verbania medesimo.



Sezione Italia Nostra

Verbano/Cusio /Ossola

Il Presidente

Piero Vallenzasca


28838 Stresa

Via Sempione nord 91

T. 0323 33499

cell 3491337533

C.F. 80078410588

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giovedì 6 giugno 2024

CREVOLADOSSOLA: LA "LORGINO" TORNA IN CONSIGLIO



A dispetto di ogni locale previsione, come invece da noi più volte anticipato, Cava Lorgino, o meglio la conformità del suo progetto al Piano Regolatore Comunale, viene nuovamente messa all'ordine del giorno Consiliare per la giornata di martedì 11 prossimo. Eufemisticamente una dichiarata presa d'atto, in realtà non sarebbe tecnicamente tale, ma l'espressione di una volontà Consiliare che deve esprimersi una seconda volta sulla nuova perimetrazione riduttiva dell'ambito di cava e sui documenti che l'accompagnano. Tutto è ancora assolutamente per noi insufficiente, tutto è ancora per noi assolutamente non conforme al complesso normativo sovraordinato che dovrebbe regolare la previsione, ma tantè, illusorio sperare che un Consiglio Comunale, sin qui accondiscendente a tutto, ora si ravveda e cambi registro. Noi, in quanto Associazione la soluzione della vicenda , in sede di Conferenza dei Servizi, l'abbiamo indicata: avvicinare la forbice che oggi divide l'offerta di compensazione con il dimensionamento progettuale della coltivazione. Allargare in maniera consistente la prima, con un protagonismo del Comune sin qui totalmente assente e, abbiamo detto persino accondiscendente, con un restringimento delle quantità richieste da estrarre nel periodo. La riduzione di cui si parla ora è poca cosa, un contentino che non dovrebbe accontentare proprio nessuno, ma non pare che nei rappresentanti eletti, ovunque siedono, si intravveda un barlume di dignità, un colpo di reni che faccia fare un salto di qualità a questa vicenda che se andrà in porto così sarà una delle più rilevanti occasioni mancate per quel " martoriato" Comune. Sulla rete di you tube gira un video sulle cave di Carrara. Sarebbe istruttivo per gli amministratori locali dargli una visitina, giusto uno sguardo educativo per evitare di non fare la stessa sorte. https://youtu.be/K3G6mmX6_Zc?si=IMg3C7B8F8blG0ep





domenica 2 giugno 2024

VERBANIA: LA STORIA INFINITA


 L'accelerazione data dal governo uscente della città di Verbania alla conclusione di certe pratiche, rischia di andare fuori strada. Ci vogliamo qui riferire a quanto autorizzato sul Piano Grande di Fondo Toce a favore di Malù srl, cioè la costruzione della nuova Club House e l’estensione, cioè quasi il raddoppio, dell’esistente campo per il gioco del Golf. Da tempo sosteniamo che il Piano Paesaggistico Regionale, con norma prescrizionale cioè cogente, prevalente e sovraordinata non ammetterebbe l’utilizzo delle residuali aree agricole a campo gioco. Non ci hanno ascoltati, ma ora è emerso un altro problema. I permessi a costruire sono stati rilasciarti senza che l’Ente aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, gestore del sito Natura 2000 Fondo Toce, sia stato interpellato circa la necessità che il progetto autorizzato dovesse essere o meno assoggettato a valutazione di Incidenza, ossia a quella procedura, di competenza di quell’Ente gestore del sito che può essere richiesta anche in relazione a progetti esterni l’area protetta, ma ad essa prossimi. L’Ente è stato da noi interpellato e ci ha fornito tutti gli elementi utili e necessari, rappresentando che, peraltro era stato interpellato dal Comune di Verbania nell’ambito della procedura di variante del PRGC, mentre nulla aveva ricevuto riguardo il progetto Malù. Ora quell’Ente si è espresso riguardo la necessità di VAS e VinCa per le previsioni contenute nella variante generale e che coinvolgono tutto il Piano Grande, ma non ha potuto esprimersi sul progetto Malù. Non sappiamo come ora si confronterà con il Comune di Verbania che, per inciso, aveva invece informato del progetto l’Ente Provincia, gestore dell’altro sito Natura 2000, quello Mont’Orfano/Lago di Mergozzo, ottenendo una benevole esclusione. L’assenza della valutazione di incidenza secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, provoca un vizio non sanabile in maniera postuma, ossia annulla tutto. Per tutte queste ragioni, per questi vizi plurimi di cui il Comune di Verbania si sta assumendo la responsabilità, oggi la nostra Associazione presenta ricorso ex articolo 60 comma 2 della Legge Regionale 56/77 al Presidente della Giunta Regionale, chiedendo l’annullamento delle autorizzazioni rilasciate e al Comune stesso di procedere in autotutela, non esclusa anche una segnalazione alla Procura Penale. Vedremo come questa storia infinita andrà a finire.