Sezione
Verbano Cusio Ossola
Prot.
16/24
Data:
02/06/2024
Al
Presidente della Giunta
della
Regione PiemontePiazza
Piemonte 1 Torino
P. za Piemonte
1
10122 TORINO
a
mezzo posta
certificata
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it
p.c.
All'Ente
di Gestione delle aree protette
del
Ticino e deL Lago Maggiore
Villa
Picchetta
28062
CAMERI
NO
OGG:
Comune di Verbania- Permesso a costruire n.72/2023 del 19/09/2023-
Sportello Unico per le attività produttive del Verbano
autorizzazione n. 80/2023 del 21/09/2023. Ampliamento Campo da Golf e
costruzione Club House. Titolarità: Manoni srl - Ricorso ex art. 60
comma 2 L. R. n. 56/77 e s.m.
Vallenzasca
Piero, n 28/02/1950, residente in Stresa 28838 Via Sempione 91, in
qualità di Presidente della Sezione del Verbano Cusio Ossola dell’
Associazione nazionale ITALIA NOSTRA APS, avente sede locale in
Stresa VB via Sempione 91, Associazione che persegue finalità di
tutela ambientale, regolarmente iscritta nel registro Nazionale C.F.
80078410588, con la presente, in virtù e per gli effetti
dell’articolo 60 comma 2 della
Legge Regionale n. 56/77 e s.m.
e secondo i disposti del d.p.r. n. 1199/1971 propone ricorso avanti
il Presidente della Giunta della Regione Piemonte per l’annullamento
dell’atto emesso dallo sportello Unico per le attività produttive
del Comune di Verbania n.80/2023 del 21/09/2023 e dei suoi
presupposti, atto pienamente conosciuto dal ricorrente in data
03/05/2024 a seguito di istanza di accesso presso il Comune di
Verbania e avvenuto rilascio della documentazione richiesta.
IN
PRIMO LUOGO
PREMESSO
CHE
il
Comune di Verbania ha rilasciato Permesso a costruire n. 72 del
19/09/2023 avente per oggetto quanto già in oggetto richiamato e
nello specifico l' ampliamento di campo di gioco del golf e la
costruzione di edificio da adibirsi a Club House in località Fondo
Toce sul F. 22 mappali nn. 361/360/418/163 del Comune di Verbania
medesimo;
Che
tali interventi progettuali ricadono in ambiti con destinazione
conforme rispetto alle previsioni contenute nel vigente piano
regolatore generale del Comune di Verbania non ancora assoggettato
con approvata variante generale di adeguamento, ai disposti normativi
del Piano Paesaggistico Regionale già vigente e prevalente per
quanto riguarda le norme prescrizionali in esso contenute;
Che
l'apparato normativo prescrizione del PPR, per quanto attiene
l'ambito di intervento contemplato dal rilasciato assenso edilizio,
si rinviene all'interno del l'allegato al medesimo Piano
Paesaggistico e nello specifico nel Catalogo del beni tutelati parte
prima, pagina 357, laddove, con riferimento univoco, puntuale e di
dettaglio, così norma l'area ora sottoposta ad estensione del campo
di gioco del golf:
"
Al
fine di salvaguardare le aree libere, agricole e prative,
poste tra il campeggio esistente lungo la sponda del Lago di Mergozzo
e la strada Verbania - Gravellona Toce e il campo golf, identificate
come insidiamenti rurali m.i. 10 sulla Tav . 4 , è consentita la
sola realizzazione di eventuali ampliamenti
delle limitroife strutture turistiche e sportive purché
poste in adiacenza agli edifici esistenti"
Che
tale dettato normativo costituisce, inequivocabilmente, norma
immediatamente applicabile, cogente e vigente e prevalente rispetto
a previsioni localmente difformi, configurando senza possibilità di
equivoco, stante la piana espressione della norma, la volontà
contenuta nel PPR di attribuire all'area una destinazione agricola,
conformemente agli utilizzi sino a quel momento esercitati,
consentendo solo residuali interventi complementari alle attività
ricettive all'aperto e di gioco esistenti, limitrofe ad essa, tutti
interventi ben circoscritti tanto da indicarsi anche le limitate
modalità localizzative (a ridosso di edifici esistenti).
Che
non viene contemplata dalla norma prescrizionale nessun altra
possibilità di utilizzo o destinazione d'uso dell'intera area ben
circoscritta e descritta, men che meno è ravvisabile una qualche
volontà o possibilità di un ampliamento generalizzato dell'area ora
già destinata a gioco del golf, mentre il rilasciato Permesso a
Costruire ne ammette l'estensione in misura tale che si viene a
configurare un pressoché raddoppio dell'area del campo esistente,
ben oltre quindi lo stesso concetto di ampliamento che, di per sé,
ha natura e significato limitante.
Che
circa il reale e inequivoco contenuto di quanto assentito,
significativa, ma anche sorprendente, appare la relazione redatta in
sede di espressione del proprio parere, dalla Soprintendenza del
Piemonte Orientale che così si è espressa:
"Considerato
che la presente proposta progettuale prevede
l'ampliamento del campo golf in
luogo della vicina area agricola -prativa...."
…………………..
Tale
indicato chiarissimo intendimento progettuale viene qui raffrontato
con il contenuto prescrizionale che il PPR individua quale norma
cogente la discilpina per l’area in questione così come sopra
abbiamo riportato e che qui di seguito replichiamo:
"
Al
fine di salvaguardare le aree libere, agricole e prative,
poste tra il campeggio esistente lungo la sponda del Lago di Mergozzo
e la strada Verbania - Gravellona Toce e il campo golf, identificate
come insediamenti rurali m.i. 10 sulla Tav . 4 , è consentita la
sola realizzazione
di eventuali ampliamenti
delle limitrofe strutture turistiche e sportive purché
poste in adiacenza agli edifici esistenti"
Appare
di tutta evidenza il contrasto tra quanto il progetto prevede e
quanto la norma consente e se tale palese contrasto non è stato
sufficiente alla Soprintendenza,
in assoluta incoerenza logica, persino con manifesta illogicità,
per esprimersi in maniera contraria al progetto, pur
assoggettandolo a prescrizioni specifiche, ciò però è rilevatore e
“certifica” una illegittimità sostanziale di quanto poi
assentito con il Permesso a Costruire, in quanto si é consentito ciò
che esplicitamente è escluso (come certificato nel testo letterale
contenuto nel parere espresso dalla Soprintendenza), provocando in
maniera eclatante la violazione della norma cogente.
IN
PROSEGUO SI OSSERVA
Che
l’area sulla quale il progetto si estende, si trova compresa tra
due zone di protezione incluse nella rete Natura 2000: il sito
IT1140013
- Lago di Mergozzo e Mont'Orfano, la cui gestione è affidata
all’Ente Provincia del VCO e il sito IT1140001 - Fondo Toce in
gestione all’Ente aree protette del Ticino e Lago Maggiore.
Che
la documentazione fornita dallo Sportello Unico per le Attività
Produttive di Verbania, ha permesso di conoscere il contenuto della
nota del 07/07/2023 n. 12268 con cui L’ente Provincia del VCO si
è espresso in merito alla non necessità di assoggettare il
progetto alla Valutazione di Incidenza.
Che
per vero dalla nota che la esclude, non emerge alcun elemento per
apprezzare in qualche modo le ragioni di tale esclusione. La nota non
si pregia infatti di motivare, neppure di indicare, seppur
succintamente, le ragioni di tale esclusione, limitandosi a far
riferimento ad una documentazione integrativa richiesta al proponente
del progetto e ritenuta poi esaustiva per sancire l’esclusione.
Rimane quindi insoluto un interrogativo circa la valenza giuridica di
tale esclusione.
Che
la documentazione fornita dallo Sportello Unico per le Attività
Produttive non ha consentito di conoscere l’esistenza di
documentazione a comprova dell’avvenuta espressione di giudizio da
parte dell' altro Ente gestore del sito IT1140001, l'Ente Aree
Protette del Ticino e del Lago Maggiore, sulla la necessità o meno
di una valutazione di Incidenza in relazione al progetto poi
autorizzato dal Comune di Verbania.
Che
il successivo approfondimento ha consentito di conoscere che l’Ente
Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore non è stato destinatario di
alcuna richiesta in merito da parte del SUAP di Verbania.
Lo
comunica con una nota diretta a questa Associazione in esito alla
richiesta di accesso agli formulata, così esprimendosi:
“In
riferimento alla Vs richiesta protocollo n. 15/24 del 24.04.2024
iscritta al ns protocollo n. 2626 del 27.05.2024, a seguito di
verifica comunichiamo che a questo Ente non sono state trasmesse
comunicazioni di avvio del procedimento e relativa documentazione
inerenti alle pratiche di cui all’oggetto da parte delle autorità
competenti per il rilascio dei rispettivi provvedimenti. Ne
consegue pertanto la mancata espressione del parere di competenza
dell’Ente in materia di Valutazione di Incidenza quale atto
endoprocedimentale.”
Che
la risposta ottenuta individua pertanto una carenza sostanziale che
viene riscontrata nello svolgimento del procedimento, ma se ciò non
fosse ritenuto sufficientemente probante, occorre rilevare come lo
stesso Ente delle Aree Protette si è espresso nei confronti del
Comune di Verbania nell’ambito del procedimento di redazione della
variante generale dello strumento urbanistico.
Infatti
con note protocollo n. 4389 del 20.10.2023 e n. 2697 del 30.05.2024
l’Ente si è espresso chiedendo l'assoggettamento a VAS della
Proposta Tecnica di Progetto Preliminare di Variante generale al
P.R.G. vigente del Comune di Verbania, affermando, tra l'altro, che:
" comprende
previsioni relative al campo golf in oggetto, e chiedendo perciò
l’espletamento della Valutazione Ambientale Strategica e
contestuale Valutazione di Incidenza"
ai
sensi della normativa vigente.
Che
è singolare che il Comune d Verbania abbia coinvolto, in data appena
anteriore il rilascio del Permesso a Costruire, ossia con nota
n.43224/2023 del 03/08/2023, l’ente Aree Protette del Ticino e
Lago Maggiore nell’ambito della procedura di variante generale,
mentre ha ignorato l’esigenza di rivolgersi al medesimo per
conoscere la necessità o meno che il progetto poi autorizzato di
estensione campo golf e costruzione di Club House fosse o meno da
assoggettare a Valutazione di Incidenza, allorquando l’articolo 43
comma 3 della Legge Regionale n. 19/2009 prescrive che per gli
interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di
valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale
(VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai
soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.
Che
la nota successiva dell’Ente Aree Protette non fa che confermare,
piuttosto che escludere la necessità di Valutazione di Incidenza,
come lo rileva il passo che riportiamo riferito ad una nota
successivamente trasmessa dall’Ente stesso al Comune di Verbania
nell’ambito della procedura di Variante Urbanistica:
“In
riferimento alla nota Vs. protocollo n. 43224/2023 del 02.08.2023,
iscritta al ns. protocollo n. 3465 del 02.08.2023, si comunica quanto
segue. Esaminati gli elaborati tecnici integrativi disponibili sul
sito del Comune di Verbania all’indirizzo PRGC: Adozione Proposta
Tecnica di Variante Generale / Documenti (tecnici) di supporto /
Documenti e dati / Città di Verbania - Città di Verbania
(comune.verbania.it) si rileva che le
previsioni di cui alla documentazione presentata ad agosto 2023 che
interessano direttamente o indirettamente la ZSC-ZPS IT1140001 “Fondo
Toce”,
con
particolare riferimento al
recupero ad usi ricettivi della cascina abbandonata di Piano Piccolo,
al possibile ampliamento del campeggio o delle attività ricettive e
il raddoppio dell’impianto per il gioco del golf sull’area
agricola confinante
compresa fra la strada statale del lago Maggiore, il campeggio e il
lago di Mergozzo a nord- ovest, con realizzazione
delle
relative pertinenze edilizie di servizio, sono rimaste
sostanzialmente invariate.”
In
considerazione di quanto sopra, si
ritiene in via preliminare di
non poter escludere che
quanto previsto nell’ambito della Proposta in oggetto sia
suscettibile di causare incidenze significative per lo stato di
conservazione del Sito Natura 2000 gestito dall’Ente, nonché della
vicina ZPS IT1140013 “Lago di Mergozzo e
Mont’Orfano…………………………………………………………………………..
Pertanto,
visti il D.P.R. 357/1997 e s.m.i. la L.R. 19/2009 e s.m.i., il Piano
Naturalistico della Riserva naturale del Fondo Toce approvato con
D.C.R. n. 239-8808 del 24 febbraio 2009, le Misure di Conservazione
sito-specifiche della ZSC-ZPS IT1140001 “Fondo Toce” approvate
con D.G.R. n. 53‐4420 del 19.12.2016 e la D.G.R. n. 55-7222/2023 si
ritiene che la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare di Variante
generale al P.R.G
debba
essere assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica, con
contestuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza
di competenza dell’Ente.”
Che
quanto formulato dall'Ente aree protette, considerato il suo
contenuto, fa realisticamente supporre che ove il Suap di Verbania
avesse rivolto la richiesta di conoscere la necessità che il
progetto, poi assentito, dovesse o meno essere assoggettato a
Valutazione di incidenza, la risposta sarebbe stata positiva.
Che
il punto è che la richiesta non è stata neppure formulata,
inficiando gravemente la correttezza di un procedimento che ha
portato all'emissione di un provvedimento che, a giudizio della
scrivente, già viziato da illegittimità per mancata osservanza di
prescrizioni cogenti del PPR, risulta anche viziato da una carenza
tanto sostanziale che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ( sez.
II 28/05/2021 n. 4135) innovando in materia, individua non come una
semplice condizione di efficacia del titolo abilitativo
all’intervento, ma una condizione per la sua validità, tanto da
escludersi la possibilità di una sua redazione postuma sanante
l'illegittimità consumata.
Che
deve escludersi in maniera assoluta la possibilità che
arbitrariamente il Suap di Verbania potesse in autonomia decidere
quali Enti gestori di siti prossimi all'area dovessero o no essere
consultati e tanto meno pervenire, di fatto, alla esclusione di un
progetto da una procedura di incidenza in quanto decisione
quest'ultima riservata agli enti gestori e non ad altri soggetti,
come normato dalla legge regionale n. 19/2009 già più sopra
richiamata.
TUTTO
QUANTO PREMESSO E NARRATO
Considerato e
ritenuto che pertanto sussistono ampie e motivate ragioni di
sostanziale illegittimità sotto il particolare profilo della
violazione di legge, come diffusamente evidenziato, in relazione agli
atti di assenso rilasciati dal Comune di Verbania;
Che l’avvio dei
lavori assenti da quegli atti non ha ancora comportato la
realizzazione di opere riferite alla prevista Club House, mentre
sono state realizzate solo molto limitate opere di movimento terra
riferite all’estensione del campo Golf, così da ritenersi non
essersi ancora consolidato alcun affidamento da parte dell’attuatore
dell’intervento In relazione alla legittimità degli atti a proprio
favore rilasciati;
Che si ritiene
sussista l’interesse pubblico prevalente al ripristino della
legittimità violata, sia con riferimento alla esigenza di tutela
della normativa interna sulla pianificazione paesaggistica
sovraordinata di scala regionale oggetto di condivisione
Regione/Stato e in relazione alla prevalenza Costituzionale della
tutela del Paesaggio, sia con riferimento alla normativa di
derivazione Europea che disciplina la gestione delle aree
appartenenti alla Rete NATURA 2000, anche al fine di evitare
possibili segnalazioni di infrazione avanti le Autorità Comunitarie,
sussistendo l’obbligo di vigilanza e osservanza in capo alle
autorità nazionali ;
Che è in assoluto e
in astratto è da escludersi che un procedimento di Valutazione di
Incidenza, in funzione delle misure di protezione sito-specifiche,
non avrebbe potuto diversamente condizionare il contenuto del
provvedimento finale con il quale è stato illegittimamente assentito
il progetto;
SI FORMULA ISTANZA
perché
l’Illustrissimo Sig. Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte, in osservanza dei poteri spettanti ai sensi dell’art. 60
comma 2 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m. e i., voglia
riconoscere le ragioni contenute nel presente ricorso accogliendolo
in ogni sua parte, procedendo all’annullamento per violazioni
di leggi dell’atto rilasciato dallo Sportello Unico delle attività
Produttive di Verbania n.80/2023 del 21/09/2023, nonché dell’atto
presupposto costituito dal Permesso a costruire n. 72 del 19/09/2023
rilasciato dal Comune di Verbania medesimo.
Sezione
Italia Nostra
Verbano/Cusio
/Ossola
Il
Presidente
Piero
Vallenzasca
28838
Stresa
Via
Sempione nord 91
T.
0323 33499
cell
3491337533
C.F.
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