mercoledì 12 giugno 2024

PIANO GRANDE: IL DIRITTO DI OPPORSI

 



Sezione Verbano Cusio Ossola


Prot. 16/24

Data: 02/06/2024



Al Presidente della Giunta
della Regione PiemontePiazza Piemonte 1 Torino
P. za Piemonte 1
10122 TORINO
a mezzo posta certificata
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it



p.c.

All'Ente di Gestione delle aree protette

del Ticino e deL Lago Maggiore

Villa Picchetta

28062 CAMERI

NO





OGG: Comune di Verbania- Permesso a costruire n.72/2023 del 19/09/2023- Sportello Unico per le attività produttive del Verbano autorizzazione n. 80/2023 del 21/09/2023. Ampliamento Campo da Golf e costruzione Club House. Titolarità: Manoni srl - Ricorso ex art. 60 comma 2 L. R. n. 56/77 e s.m.


Vallenzasca Piero, n 28/02/1950, residente in Stresa 28838 Via Sempione 91, in qualità di Presidente della Sezione del Verbano Cusio Ossola dell’ Associazione nazionale ITALIA NOSTRA APS, avente sede locale in Stresa VB via Sempione 91, Associazione che persegue finalità di tutela ambientale, regolarmente iscritta nel registro Nazionale C.F. 80078410588, con la presente, in virtù e per gli effetti dell’articolo 60 comma 2 della
Legge Regionale n. 56/77 e s.m. e secondo i disposti del d.p.r. n. 1199/1971 propone ricorso avanti il Presidente della Giunta della Regione Piemonte per l’annullamento dell’atto emesso dallo sportello Unico per le attività produttive del Comune di Verbania n.80/2023 del 21/09/2023 e dei suoi presupposti, atto pienamente conosciuto dal ricorrente in data 03/05/2024 a seguito di istanza di accesso presso il Comune di Verbania e avvenuto rilascio della documentazione richiesta.


IN PRIMO LUOGO

PREMESSO CHE


il Comune di Verbania ha rilasciato Permesso a costruire n. 72 del 19/09/2023 avente per oggetto quanto già in oggetto richiamato e nello specifico l' ampliamento di campo di gioco del golf e la costruzione di edificio da adibirsi a Club House in località Fondo Toce sul F. 22 mappali nn. 361/360/418/163 del Comune di Verbania medesimo;

Che tali interventi progettuali ricadono in ambiti con destinazione conforme rispetto alle previsioni contenute nel vigente piano regolatore generale del Comune di Verbania non ancora assoggettato con approvata variante generale di adeguamento, ai disposti normativi del Piano Paesaggistico Regionale già vigente e prevalente per quanto riguarda le norme prescrizionali in esso contenute;

Che l'apparato normativo prescrizione del PPR, per quanto attiene l'ambito di intervento contemplato dal rilasciato assenso edilizio, si rinviene all'interno del l'allegato al medesimo Piano Paesaggistico e nello specifico nel Catalogo del beni tutelati parte prima, pagina 357, laddove, con riferimento univoco, puntuale e di dettaglio, così norma l'area ora sottoposta ad estensione del campo di gioco del golf:


" Al fine di salvaguardare le aree libere, agricole e prative, poste tra il campeggio esistente lungo la sponda del Lago di Mergozzo e la strada Verbania - Gravellona Toce e il campo golf, identificate come insidiamenti rurali m.i. 10 sulla Tav . 4 , è consentita la sola realizzazione di eventuali ampliamenti delle limitroife strutture turistiche e sportive purché poste in adiacenza agli edifici esistenti"


Che tale dettato normativo costituisce, inequivocabilmente, norma immediatamente applicabile, cogente e vigente e prevalente rispetto a previsioni localmente difformi, configurando senza possibilità di equivoco, stante la piana espressione della norma, la volontà contenuta nel PPR di attribuire all'area una destinazione agricola, conformemente agli utilizzi sino a quel momento esercitati, consentendo solo residuali interventi complementari alle attività ricettive all'aperto e di gioco esistenti, limitrofe ad essa, tutti interventi ben circoscritti tanto da indicarsi anche le limitate modalità localizzative (a ridosso di edifici esistenti).

Che non viene contemplata dalla norma prescrizionale nessun altra possibilità di utilizzo o destinazione d'uso dell'intera area ben circoscritta e descritta, men che meno è ravvisabile una qualche volontà o possibilità di un ampliamento generalizzato dell'area ora già destinata a gioco del golf, mentre il rilasciato Permesso a Costruire ne ammette l'estensione in misura tale che si viene a configurare un pressoché raddoppio dell'area del campo esistente, ben oltre quindi lo stesso concetto di ampliamento che, di per sé, ha natura e significato limitante.

Che circa il reale e inequivoco contenuto di quanto assentito, significativa, ma anche sorprendente, appare la relazione redatta in sede di espressione del proprio parere, dalla Soprintendenza del Piemonte Orientale che così si è espressa:


"Considerato che la presente proposta progettuale prevede l'ampliamento del campo golf in luogo della vicina area agricola -prativa...." …………………..


Tale indicato chiarissimo intendimento progettuale viene qui raffrontato con il contenuto prescrizionale che il PPR individua quale norma cogente la discilpina per l’area in questione così come sopra abbiamo riportato e che qui di seguito replichiamo:


" Al fine di salvaguardare le aree libere, agricole e prative, poste tra il campeggio esistente lungo la sponda del Lago di Mergozzo e la strada Verbania - Gravellona Toce e il campo golf, identificate come insediamenti rurali m.i. 10 sulla Tav . 4 , è consentita la sola realizzazione di eventuali ampliamenti delle limitrofe strutture turistiche e sportive purché poste in adiacenza agli edifici esistenti"


Appare di tutta evidenza il contrasto tra quanto il progetto prevede e quanto la norma consente e se tale palese contrasto non è stato sufficiente alla Soprintendenza, in assoluta incoerenza logica, persino con manifesta illogicità, per esprimersi in maniera contraria al progetto, pur assoggettandolo a prescrizioni specifiche, ciò però è rilevatore e “certifica” una illegittimità sostanziale di quanto poi assentito con il Permesso a Costruire, in quanto si é consentito ciò che esplicitamente è escluso (come certificato nel testo letterale contenuto nel parere espresso dalla Soprintendenza), provocando in maniera eclatante la violazione della norma cogente.


IN PROSEGUO SI OSSERVA

Che l’area sulla quale il progetto si estende, si trova compresa tra due zone di protezione incluse nella rete Natura 2000: il sito IT1140013 - Lago di Mergozzo e Mont'Orfano, la cui gestione è affidata all’Ente Provincia del VCO e il sito IT1140001 - Fondo Toce in gestione all’Ente aree protette del Ticino e Lago Maggiore.

Che la documentazione fornita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive di Verbania, ha permesso di conoscere il contenuto della nota del 07/07/2023 n. 12268 con cui L’ente Provincia del VCO si è espresso in merito alla non necessità di assoggettare il progetto alla Valutazione di Incidenza.

Che per vero dalla nota che la esclude, non emerge alcun elemento per apprezzare in qualche modo le ragioni di tale esclusione. La nota non si pregia infatti di motivare, neppure di indicare, seppur succintamente, le ragioni di tale esclusione, limitandosi a far riferimento ad una documentazione integrativa richiesta al proponente del progetto e ritenuta poi esaustiva per sancire l’esclusione. Rimane quindi insoluto un interrogativo circa la valenza giuridica di tale esclusione.

Che la documentazione fornita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive non ha consentito di conoscere l’esistenza di documentazione a comprova dell’avvenuta espressione di giudizio da parte dell' altro Ente gestore del sito IT1140001, l'Ente Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, sulla la necessità o meno di una valutazione di Incidenza in relazione al progetto poi autorizzato dal Comune di Verbania.

Che il successivo approfondimento ha consentito di conoscere che l’Ente Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore non è stato destinatario di alcuna richiesta in merito da parte del SUAP di Verbania.

Lo comunica con una nota diretta a questa Associazione in esito alla richiesta di accesso agli formulata, così esprimendosi:


In riferimento alla Vs richiesta protocollo n. 15/24 del 24.04.2024 iscritta al ns protocollo n. 2626 del 27.05.2024, a seguito di verifica comunichiamo che a questo Ente non sono state trasmesse comunicazioni di avvio del procedimento e relativa documentazione inerenti alle pratiche di cui all’oggetto da parte delle autorità competenti per il rilascio dei rispettivi provvedimenti. Ne consegue pertanto la mancata espressione del parere di competenza dell’Ente in materia di Valutazione di Incidenza quale atto endoprocedimentale.”


Che la risposta ottenuta individua pertanto una carenza sostanziale che viene riscontrata nello svolgimento del procedimento, ma se ciò non fosse ritenuto sufficientemente probante, occorre rilevare come lo stesso Ente delle Aree Protette si è espresso nei confronti del Comune di Verbania nell’ambito del procedimento di redazione della variante generale dello strumento urbanistico.

Infatti con note protocollo n. 4389 del 20.10.2023 e n. 2697 del 30.05.2024 l’Ente si è espresso chiedendo l'assoggettamento a VAS della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare di Variante generale al P.R.G. vigente del Comune di Verbania, affermando, tra l'altro, che: " comprende previsioni relative al campo golf in oggetto, e chiedendo perciò l’espletamento della Valutazione Ambientale Strategica e contestuale Valutazione di Incidenza" ai sensi della normativa vigente.

Che è singolare che il Comune d Verbania abbia coinvolto, in data appena anteriore il rilascio del Permesso a Costruire, ossia con nota n.43224/2023 del 03/08/2023, l’ente Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore nell’ambito della procedura di variante generale, mentre ha ignorato l’esigenza di rivolgersi al medesimo per conoscere la necessità o meno che il progetto poi autorizzato di estensione campo golf e costruzione di Club House fosse o meno da assoggettare a Valutazione di Incidenza, allorquando l’articolo 43 comma 3 della Legge Regionale n. 19/2009 prescrive che per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.

Che la nota successiva dell’Ente Aree Protette non fa che confermare, piuttosto che escludere la necessità di Valutazione di Incidenza, come lo rileva il passo che riportiamo riferito ad una nota successivamente trasmessa dall’Ente stesso al Comune di Verbania nell’ambito della procedura di Variante Urbanistica:

In riferimento alla nota Vs. protocollo n. 43224/2023 del 02.08.2023, iscritta al ns. protocollo n. 3465 del 02.08.2023, si comunica quanto segue. Esaminati gli elaborati tecnici integrativi disponibili sul sito del Comune di Verbania all’indirizzo PRGC: Adozione Proposta Tecnica di Variante Generale / Documenti (tecnici) di supporto / Documenti e dati / Città di Verbania - Città di Verbania (comune.verbania.it) si rileva che le previsioni di cui alla documentazione presentata ad agosto 2023 che interessano direttamente o indirettamente la ZSC-ZPS IT1140001 “Fondo Toce”, con particolare riferimento al recupero ad usi ricettivi della cascina abbandonata di Piano Piccolo, al possibile ampliamento del campeggio o delle attività ricettive e il raddoppio dell’impianto per il gioco del golf sull’area agricola confinante compresa fra la strada statale del lago Maggiore, il campeggio e il lago di Mergozzo a nord- ovest, con realizzazione delle relative pertinenze edilizie di servizio, sono rimaste sostanzialmente invariate.”

In considerazione di quanto sopra, si ritiene in via preliminare di non poter escludere che quanto previsto nell’ambito della Proposta in oggetto sia suscettibile di causare incidenze significative per lo stato di conservazione del Sito Natura 2000 gestito dall’Ente, nonché della vicina ZPS IT1140013 “Lago di Mergozzo e Mont’Orfano…………………………………………………………………………..

Pertanto, visti il D.P.R. 357/1997 e s.m.i. la L.R. 19/2009 e s.m.i., il Piano Naturalistico della Riserva naturale del Fondo Toce approvato con D.C.R. n. 239-8808 del 24 febbraio 2009, le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC-ZPS IT1140001 “Fondo Toce” approvate con D.G.R. n. 53‐4420 del 19.12.2016 e la D.G.R. n. 55-7222/2023 si ritiene che la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare di Variante generale al P.R.G debba essere assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica, con contestuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza di competenza dell’Ente.”


Che quanto formulato dall'Ente aree protette, considerato il suo contenuto, fa realisticamente supporre che ove il Suap di Verbania avesse rivolto la richiesta di conoscere la necessità che il progetto, poi assentito, dovesse o meno essere assoggettato a Valutazione di incidenza, la risposta sarebbe stata positiva.

Che il punto è che la richiesta non è stata neppure formulata, inficiando gravemente la correttezza di un procedimento che ha portato all'emissione di un provvedimento che, a giudizio della scrivente, già viziato da illegittimità per mancata osservanza di prescrizioni cogenti del PPR, risulta anche viziato da una carenza tanto sostanziale che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ( sez. II 28/05/2021 n. 4135) innovando in materia, individua non come una semplice condizione di efficacia del titolo abilitativo all’intervento, ma una condizione per la sua validità, tanto da escludersi la possibilità di una sua redazione postuma sanante l'illegittimità consumata.

Che deve escludersi in maniera assoluta la possibilità che arbitrariamente il Suap di Verbania potesse in autonomia decidere quali Enti gestori di siti prossimi all'area dovessero o no essere consultati e tanto meno pervenire, di fatto, alla esclusione di un progetto da una procedura di incidenza in quanto decisione quest'ultima riservata agli enti gestori e non ad altri soggetti, come normato dalla legge regionale n. 19/2009 già più sopra richiamata.


TUTTO QUANTO PREMESSO E NARRATO

Considerato e ritenuto che pertanto sussistono ampie e motivate ragioni di sostanziale illegittimità sotto il particolare profilo della violazione di legge, come diffusamente evidenziato, in relazione agli atti di assenso rilasciati dal Comune di Verbania;


Che l’avvio dei lavori assenti da quegli atti non ha ancora comportato la realizzazione di opere riferite alla prevista Club House, mentre sono state realizzate solo molto limitate opere di movimento terra riferite all’estensione del campo Golf, così da ritenersi non essersi ancora consolidato alcun affidamento da parte dell’attuatore dell’intervento In relazione alla legittimità degli atti a proprio favore rilasciati;


Che si ritiene sussista l’interesse pubblico prevalente al ripristino della legittimità violata, sia con riferimento alla esigenza di tutela della normativa interna sulla pianificazione paesaggistica sovraordinata di scala regionale oggetto di condivisione Regione/Stato e in relazione alla prevalenza Costituzionale della tutela del Paesaggio, sia con riferimento alla normativa di derivazione Europea che disciplina la gestione delle aree appartenenti alla Rete NATURA 2000, anche al fine di evitare possibili segnalazioni di infrazione avanti le Autorità Comunitarie, sussistendo l’obbligo di vigilanza e osservanza in capo alle autorità nazionali ;


Che è in assoluto e in astratto è da escludersi che un procedimento di Valutazione di Incidenza, in funzione delle misure di protezione sito-specifiche, non avrebbe potuto diversamente condizionare il contenuto del provvedimento finale con il quale è stato illegittimamente assentito il progetto;


SI FORMULA ISTANZA


perché l’Illustrissimo Sig. Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, in osservanza dei poteri spettanti ai sensi dell’art. 60 comma 2 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m. e i., voglia riconoscere le ragioni contenute nel presente ricorso accogliendolo in ogni sua parte, procedendo all’annullamento per violazioni di leggi dell’atto rilasciato dallo Sportello Unico delle attività Produttive di Verbania n.80/2023 del 21/09/2023, nonché dell’atto presupposto costituito dal Permesso a costruire n. 72 del 19/09/2023 rilasciato dal Comune di Verbania medesimo.



Sezione Italia Nostra

Verbano/Cusio /Ossola

Il Presidente

Piero Vallenzasca


28838 Stresa

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