venerdì 4 ottobre 2024

VERBANIA: LA RISPOSTA DELLA REGIONE RINVIATA AL MITTENTE

 


Non convince per nulla quella che avrebbe dovuto essere l'esito della nostra istanza formale di esame e eventuale annullamento del titolo edilizio rilasciato a Malù srl per l'estensione del campo golf. Il Settore Urbanistica Orientale della Regione solo dopo diversi nostri solleciti ha scritto una semplice nota a firma del suo Responsabile non motivando le ragioni per le quali ha ritenuto non accogliere l'istanza. Abbiamo dunque replicato con la nota che qui pubblichiamo.. Ci pare il minimo sindacale che potevamo chiedere di fronte ad una risposta neppure rispettosa della forma giuridica con cui avrebbe dovuto esprimersi esprimersi.   











Sezione Verbano Cusio Ossola

Prot. 22/24

Data: 03/10/2024


Al Presidente della Giunta
della Regione Piemonte
P.ca Castello 165
10122 TORINO
a mezzo posta certificataA

Regione Piemonte

Direzione Ambiente Energia e Territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

NOVARA

a mezzo posta certificata

OGG: Comune di Verbania- Permesso a costruire n.72/2023 del 19/09/2023- Sportello Unico per le attività produttive del Verbano autorizzazione unica n. 80/2023 del 21/09/2023. Ampliamento Campo da Golf e costruzione Club House. Titolarità: Manoni srl - Ricorso ex art. 60 comma 2 L. R. n. 56/77 e s.m.- Riscontro.


A seguito di proposizione di ricorso da parte di questa Sezione della Associazione Ambientale Italia Nostra APS, regolarmente riconosciuta, ricorso presentato ai sensi dell'art. 60 comma 2 della Legge Regionale n. 56/77 e s. m. e i. avverso i titoli a edificare in oggetto, Codesto Settore ha prodotto, ricevuta in data 30/09, il documento classificato 11.80.ISTR_Provv/A16000.348/2024.A1600.A, di fatto respingendo il ricorso per dichiara carenza del presupposto dell' interesse pubblico concreto e attuale, nulla esprimendosi in merito alla legittimità del titolo contestato, ma rinviando la questione della sua legittimità ad una affermata competenza di altri soggetti, quali la Soprintendenza per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli.

Sin qui la vicenda, per noi tuttavia niente affatto da ritenersi conclusa e ciò per la ragioni qui nel seguito esposte.

Il ricorso è stato promosso in virtù di una norma legislativa che lo prevede. Avrebbe dovuto quindi avviarsi un corretto e giusto procedimento da concludersi con un atto formale, un provvedimento amministrativo definitivo, nel caso ricorribile.

Non abbiamo avuto conoscenza di alcun avvio e dopo più solleciti è stata ricevuta una nota, a nostro giudizio non assimilabile ad un provvedimento amministrativo, con la quale il Responsabile di Settore si esprime come abbiamo già fatto cenno.

Se ne contesta la forma e il contenuto.

In merito al profilo della legittimità o meno dell'atto contestato, la nota "scarica" la responsabilità della decisione su un'eventuale proposizione della stessa istanza all'Organo Ministeriale che si è espresso con un proprio parere preventivo di natura favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica regionale. Per vero non esiste norma che ci consenta di proporre un'istanza in tal senso.

Tuttavia, in punto rammentiamo che è sempre stata prassi precisare nelle autorizzazioni paesaggistiche che le stesse sono rilasciate sotto l'esclusivo profilo di compatibilità di paesaggio, rimettendo invece all'organo urbanistico l'onere di verificare la compatibilità del progetto con le norme di tal natura vigenti.

Riteniamo che anche in questo caso la prassi abbia a valere.

Se è poi indubbiamente vero che la prescrizione (a nostro giudizio violata), è contenuta in un complesso normativo a valenza paesaggistica (PPR), vero è che le sue norme, a maggior ragione le prescrizioni, impattono sull'apparato normativo urbanistico locale, sino a prevalere (quest' ultime da subito).

A che scopo e fine è infatti prevista la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici ?

Quanto ricordato confuta quanto contenuto e affermato nella citata nota a giustificazione del mancato giudizio circa la legittimità o meno del titolo rilasciato (ferma restando la superata questione della mancata Valutazione di incidenza).

Per quanto attiene infine l'affermata necessità dell'interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento, essa è affermazione apodittica, mancando nel testo alcuna motivazione a dimostrazione dell'assunto, cosa che è elemento essenziale in una decisione amministrativa, come in questo caso, negativa.

Per le ragioni ampiamente e crediamo con chiarezza espresse, si chiede che la decisione sull'istanza originaria venga assunta attraverso un formale atto amministrativo avente valenza di provvedimento definitivo e quindi ricorribile, mancando il quale la legittima richiesta di questa Associazione rimane senza il giusto e dovuto riconoscimento, disconoscendo di fatto la funzione che l'Associazione svolge e deve svolgere nell'ambito delle attività che si riconducono a quelle per le quali è stata riconosciuta all'interno del terzo settore.

Si confida nella giusta valutazione e considerazione della presente nota e si attende un riscontro conseguente.

Italia Nostra

Sezione VCO

Il Presidente

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