sabato 20 luglio 2019

MINIERA SEULA : CHIEDIAMO CHIAREZZA





La vicenda corre lungo un percorso che passa dall'irreale al surreale. Sono molti mesi che ci cimentiamo nella contestazione, fondata e documentata, di un procedimento , quale è stato quello del rinnovo della concessione mineraria del monte Camoscio, contestazione che, sino ad oggi, non solo ha avuto un qualche benchè minimo riconoscimento da parte delle autorità pubbliche, ma che ci vede addirittura intimati dalle stesse a smentire le nostre, ripetiamo, documentate affermazioni, pena, è il caso di dirlo, in quanto sarebbe la promessa di un male ingiusto, il ricorso all'autorità giudiziaria per tutelare il buon nome di quei poteri pubblici a cui ci siamo permessi di rivolgerci per ottenere diritti. Lo ripetiamo: per ottenere diritti e non favori.

Ciò premesso, la cosa più sorprendente è quella che, in questa vicenda, le nostre contestazioni trovano la loro autorevole fonte negli atti amministrativi che quelle stesse autorità che ora " minacciano" hanno posto in essere e che, con acrobazie degne di un funambolismo amministrativo incredibile, vorrebbero smentire. Proviamo a ricostruire, con calma e ordine, la vicenda. L' Associazione produce , entro i termimini previsti dall'avviso pubblico, le proprie osservazioni (sono 11 pagine di cartelle, puntuali e precise) e che riguardono il progetto presentato per il rinnovo della concessione mineraria Seula. Prima ancora che scadessero i termini asssegnati per produrre le osservazioni pubbliche, ma ci si dice che c'era una grande fretta, viene riunita la prima conferenza per la valutazione di impatto ambientale del progetto in esame. In tale conferenza, anzichè dare lettura, impossibile, delle osservazioni che l'Associazione non ha ancora presentato, si da lettura di un'altra nota della Associazione, datata un paio di mesi prima e riferita alla conduzione della precedente concessione. L'esito è scontato; la Conferenza dichiara che quelle osservazioni non hanno alcun riguardo al progetto in esame e le archivia. Esatto quindi e il verbale registra, in maniera inoppugnabile, questa verità, che noi non contestiamo. Nella stessa Conferenza vengono anche dettate prescrizioni che il proponente dovrà introdurre nel progetto presentato. In quella sede dunque le nostre, solo successive osservazioni, non potevano avere alcun peso nel determinare il contenuto delle prescrizioni. Eppure la legge 152/2006 dice con chiarezza che le modifiche e le integrazioni ai progetti sottoposti a VIA, vengono richieste, una volta soltanto, ma anche tenendo conto dell'esito della consultazione pubblica. A quella data la consultazione pubblica, come abbiamo detto, non era terminata e quindi in sede di Conferenza non era possibile non solo tenerene conto, ma neppure esaminarle. Per verità, la lettera contenente le prescrizioni viene spedita in data successiva la scadenza dei termini della consultazione cui, peraltro, solo questa Associazione aveva partcipato. Non conosciamo gli esatti contenuti della lettera, ma conoscendo poi il contenuto delle modifiche progettuali introdotte, non ci par proprio che delle nostre osservazioni sia stato dato peso alcuno. I soggetti pubblici coinvolti nella vicenda che contestiamo hanno, in sede postuma, cercato di accreditare la versione secondo la quale le nostre osservazioni, una volta acquisite, sarebbero state comunque veicolate a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e, in particolare, a quelli interessati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sostenendo, a torto o ragione non sappiamo, che le nostre osservazioni avessero una prevalente valenza paesaggistica. E' un fatto tuttavia che la CPL del Comune di Baveno, alla data di svolgimento della I conferenza, cioè prima del ricevimento delle nostre osservazioni, già si era espressa in maniera favorevole al progetto, teniamo il verbale, con l'indicazione di una qualche prescrizione. A quella data non poteva dunque conoscerle e l'affermazione postuma, contenuta in una nota a noi indirizzata dal Comune di Baveno, secondo la quale le osservazioni sarebbe state comunque acquisite al loro protocollo, non vale affermare che siano state successivamente poste all'attenzione della CPL . Infatti il provvedimento autorizzatorio datato poi giugno 2018, rilasciato ai fini paesaggistici, dal Comune di Baveno, non porta traccia di alcun altro parere espresso dalla CPL, se non quello iniziale e unico, formatosi senza la conoscenza delle osservazioni. Sin qui tutto attesta e prova che le osservazioni non siano state prese in alcun conto né sotto il profilo formale, né sotto il profilo sostanziale. Si afferma da taluno che nella II conferenza, quella decisoria, svoltasi nel maggio 2018 , sarebbero state lette, ma di tale affermazioni non c'è alcuna traccia nel verbale e comunque, anche lo fossero state, a quella data non sarebbe più stato possibile chiedere modifiche al progetto perché i termini erano ampiamente passati. Dunque ? Dunque , sin qui dobbiamo stare agli atti, che sono poi gli unici che fanno fede e gli atti ci dicono che no, le osservazioni non sono mai andate in alcuna comferenza e che CPL del Comune di Baveno manco le ha viste. Non sappiamo se il proponente il progetto le avesse mai conosciute. Era un suo diritto, anche se, probabilmente in questo caso, ne avrebbe fatto felicemente a meno; sta di fatto che non si è avvalso della facoltà di produrre controdeduzioni.

Ora che non le abbia fatte perché non le conosceva o, invece, perché non aveva ritenuto avvalersi della facoltà, di questo aspetto noi non abbiamo traccia alcuna e non possiamo affermare nulla. Spetterebbe alle autorità pubbliche chiarirlo e documentarlo. E infatti lo abbiamo chiesto. Rimane in punto: la DGR finale copia e incolla il verbale del novembre 2017 in punto irrilevanza delle nostre osservazioni, c'è però una differenza: anziché citare il protocollo di ricevimento della Regione riferito alla nota nostra del settembre, cita quello delle osservazioni, quelle giuste di dicembre. Questo fatto viene preso, vorremmo dire a pretesto, per far affermare dal Difensore civico Regionale che dunque non sarebbe vero che le osservazoni non siano mai state, quantomeno, lette. Lo dice sostenendo una, inesistente, equivalenza tra i contenuti della nota di settembre e quelli delle osservazioni di dicembre. Peccato che ciò non sia assolutamente vero dovendosi confrontare due documenti l'uno di 3 cartelle e l'altro di 11; ben altra cosa. Il Difensore conclude affermando che ci sarebbe soltanto un errore materiale, uno scambio di date, quella di dicembre con quella di settembre, ma che tutto sarebbe a posto. Anche lo fosse, ignora il Difensore che la DGR riafferma l'irrilevanza delle nostre osservazioni e quindi proprio in un atto finale dove l'equivoco, se tale era, avrebbe potuto essere chiarito, no, neache in quel caso si accredita una verità diversa, ma si conferma e ribadisce che le osservazioni non erano pertinenti. Questo è quello che dicono gli atti e quindi è ciò che fa fede, mentre tutto il resto sono parole che se non documentate tali rimangono. A presto pubblichero tutta la corrispondenza, sin qui, intervenuta e da queste pagine che sappiamo lette anche da taluno dei soggetti pubblici coinvolti, chiediamo ancora una volta che verità sia resa.