giovedì 29 febbraio 2024

VERBANIA: LA EX COLONIA MOTTA OSSERVATA SPECIALE

 



Con la presentazioni delle osservazione presso lo sportello VAS del Comune di Verbania, la nostra Sezione, dopo la vicenda Porto di Pallanza, è intervenuta nuovamente facendo soltanto quello che è uno degli scopi dell'Associazione di cui ne siamo emanazione locale. Sono una serie di osservazioni: più generali e più puntuali che cercano di mettere in evidenza i rischi che una proposta come quella presentata e non corretta rischia di far cadere sul territorio, sul paesaggio e sull'ambiente più in generale. Nonostante il poco tempo che abbiamo avuto a disposizione vogliamo sperare di essere riusciti a produrre osservazioni che, se accolte, possano non solo evitare rischi, ma anche migliorare la qualità del recupero del complesso architettonico di impronta razionalista che comunque merita non solo la sua conservazione, ma anche il suo riutilizzo.

Prot. 07/24

29/02/2024


Spett Comune di Verbania

IV Dipartimento

Settore Urbanistica

a mezzo PEC istituzionale.verbania@legalmail.it

OGG: Valutazione Ambientale Strategica: PE Recupero ex Colonia Motta - Osservazioni.

In esito all'avviso pubblico con il quale sono stati depositati gli atti riferiti all'oggetto, questa Sezione Locale della Associazione Italia Nostra APS, produce le proprie argomentate osservazioni.

1) OSSERVAZIONI GENERALI

Viene proposto un piano attuativo di recupero edilizio in conformità ed in variazione allo strumento urbanistico generale del Comune di Verbania, piano per la cui approvazione è stata ritenuto necessario attuare una Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di VINCA.

Si osserva che dalla data di approvazione dello strumento generale a cui il Piano proposto si riferisce, sino alla data attuale, sono intervenute una serie di modifiche normative e pianificatorie che potrebbero aver avuto influenza sull’insieme della previsione d’uso del comparto costituito dall’area ex Colonia Motta, così come definito dal Piano Regolatore Generale datato 2006. Osserviamo che la Città di Verbania non ha ritenuto modificare nessuna delle previsioni originarie, pur avendo avuto più occasione di intervenire, ma confermando sempre quelle originarie sino ad accogliere la proposta di Piano, peraltro in Variante Urbanistica e prorogandone sempre le successive scadenze.

In relazione alle intervenute modifiche ci vogliamo riferire:

1) All’entrata in vigore della Pianificazione Paesaggistica Regionale (PPR) che causa la sua valenza sovraordinata e attraverso il suo apparato normativo avrebbe da tempo imposto una verifica del persistere della validità del quadro pianificatorio locale ed un calare su di esso di un semmai diverso o nuovo disegno previsionale.

2) All’insieme delle normative attuative che hanno coinvolto ambiti appartenenti alla rete Natura 2000 anche limitrofi all’area oggetto di proposta esecutiva e che comportano lo svolgimento della proceduta di VINCA contestualmente a quella di VAS .

3) All’intervenuta approvata estensione dei confini sud del Parco Nazionale Val Grande di cui l’area della ex Colonia costituisce una singolare enclave e di cui se ne dovrebbe tener conto .

4) Alle tutele introdotte nel corso del 2011 da parte del Ministero dei beni culturali e che hanno riguardato la quasi totalità del patrimonio edilizio esistente.

5) Alla stessa revisione generale dello strumento urbanistico locale pervenuto alla fase di approvazione del progetto tecnico a cui, facoltativamente, è stata attribuita valenza di salvaguardia.

2) OSSERVAZIONI URBANISTICHE e PAESAGGISTICHE

A)

Si osserva, come già ricordato che nel corso del 2011, Il Ministero dei Beni Culturali ha provveduto ad approvare un provvedimento di tutela che ha riguardato la quasi totalità degli edifici presenti nel comparto, oggi pertanto soggetti a vincolo architettonico e a limitazioni riguardo gli interventi edilizi possibili, ricondotti al solo restauro.

Il Comune non ha revisionato ( come sarebbe stato opportuno, se non dovuto) le previsioni contenute nella scheda d’intervento n. 43 del PRGC dell’anno 2006 che aveva confermato le quantità edilizie del precedente piano ( mc.90.000, ora richiesti in 92.000) e che ammettevano: ampliamenti, sopraelevazioni e nuove costruzioni, interventi ora non più ammessi sull’edilizia tutelata.

L’inserimento del provvedimento di tutela, pur non accompagnato da uno di tutela indiretta ex art. 45 del Codice dei beni culturali, dovrebbe comunque comportare una accresciuta attenzione con cui valutare gli effetti che le nuove previsioni edilizie potrebbero comportare su alcuni degli immobili vincolati. in particolare ci si vuole riferire agli effetti che la previsione di un nuovo consistente edificio adiacente, potrebbe avere sulla tutela sostanziale dell’ex convalescenziario, edifico 4 della relazione e sull’ambito delle ex piscine.

Per questa ragione, ma non solo, si chiede lo stralcio di queste previsione o un loro consistente ridimensionamento.

B)

L’intervenuta approvazione del PPR ha comportato l’onere di una verifica e di un’ applicazione a livello della pianificazione locale dei suoi contenuti.

La revisione generale del Piano Regolatore in corso contiene tra i suoi documenti quelli che attengono allo scopo, ma la valenza di variante urbanistica attribuita al Piano Esecutivo in esame, impone che la richiamata verifica sia effettuata anche in relazione a tale strumento.

Non pare che la documentazione in esame sia, sotto questo profilo esaustiva e, se non lo fosse, deve essere necessariamente integrata, valutando tutti gli aspetti che l’apparato normativo contenuto nel PPR contiene in riferimento alla porzione dell’ambito di paesaggio 12 entro il quale il sito si colloca.

In particolare si osserva che dovranno essere meritevoli di un approfondimento di verifica di conformità le previsioni del Piano Esecutivo riferite a:

a) zone a rilevanza paesaggistica normate dall’articolo 30 della NTA del PPR ( attualmente non vengono raffrontate).

b) zone boscate e prative così come regolate dall’art. 16 sempre delle NTA (le aree prative vengono dichiarate non presenti).

Al proposito si rimarca e si segnala invece e in particolare come l’area prativa posta nella parte sud dell’insediamento, risulterebbe da tutelare secondo la relazione ecologica forestale allegata alla proposta che infatti recita:

““Recupero delle formazioni residue prative e degli spazi aperti. Nelle aree di pertinenza dei complessi centrali e a sud della proprietà sono presenti formazioni residue prative. Queste aree un tempo erano spazi aperti, oggi ridotti a causa dell’invasione di arbusti e dell’avanzare del bosco. All’interno di queste aree vi sono esemplari di specie ornamentali di pregio da valorizzare. I prati sono habitat omogenei di specie erbacee ottenuti grazie all’azione dell’uomo. La loro valorizzazione può portare benefici sia alle specie che lo costituiscono sia alle persone che usufruiranno del futuro complesso turistico ricreativo.”

La relazione qui sopra riportata si riconduce anche agli “indirizzi” formulati dal PPR per le caratterizzazioni meritevoli di salvaguardia, ma con assoluta incoerenza anche rispetto la stessa relazione ecologica forestale dello stesso PE, viene poi destina alla prevista edificazione massiva di unità immobiliari sparse per oltre nuovi mc. 10.000 e a parcheggio in superficie e in interrato e non certo a: “ riordino” come indicato nella relazione di raffronto con il PPR.

Per le ragioni richiamate si chiede lo stralcio delle previsioni edificatorie e a parcheggio in quanto in contrasto con norme sovraordinate e da recepirsi.

c) zone classificate quali ambiti insediativi sparsi dall’articolo 38 delle sempre richiamate norme delle NTA del PPR ( vengono dati per compatibili con l’esistente edificato i nuovi volumi in previsione senza che via sia prova o previsione normativa cogente nel Piano Esecutivo ).

Si osserva la necessità che siano normativamente previste regole puntuali sulle caratteristiche del nuovo edificato che ne garantiscano la compatibilità, qualitativa e quantitativa, con quello esistente e tutelato, oltre che la compatibilità con quanto normato dal PPR .

C)

Si osserva che il Piano regolatore della città di Verbania è attualmente soggetto a procedura di revisione generale. Essa è pervenuta alla fase di approvazione della proposta tecnica, assegnando facoltativamente alla stessa la valenza di salvaguardia.

Una previsione inserita nello strumento in itinere fissa alla quota di mt. 300 s.l.m. il limite superiore oltre il quale non si ammettono nuove edificazioni diffuse.

Il Piano esecutivo prevede tuttavia la realizzazione di nuova edificazione di oltre mc. 2.000 alla quota di mt. 340 s.l.m. .

Considerata la vigenza della norma di salvaguardia, si osserva che per detta previsione deve essere sospesa ogni determinazione, stralciandola temporalmente dall’esame in corso.

D)

Il sostanziale previsto quasi raddoppio delle quantità edilizie presenti nel comparto impongono di valutarlo sotto il profilo della qualità del paesaggio con particolare riferimento agli effetti che il nuovo addensamento dell’edificato determinerà sulla visibilità del versante sia dal tratto costiero sottostante, sia dal bacino del lago su cui si affaccia.

Considerato che il versante in questi decenni di abbandono si è venuto caratterizzando come area boscata, le attività di diradamento previste, oltre che i varchi nella copertura vegetale che si determineranno per l’inserimento delle nuove costruzioni, avranno comunque l’effetto, certamente nel breve e medio periodo, di modificare il quadro paesaggistico ormai consolidatosi e provocheranno un diverso e in parte nuovo assetto paesaggistico.

Ricordiamo che al proposito gli indirizzi del Ppr così recitano:

Per le aree di cui ai commi 1 e 3 , i piani e programmi settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali, in funzione delle diverse competenze, definiscono discipline, anche in coerenza con gli eventuali contratti di lago, atte a: a. preservare l’elevato grado di naturalità dello specchio lacustre, delle sue rive e delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, con specifico riferimento al sistema insediativo, alla struttura ripariale naturale e agli eventuali lembi di bosco planiziale”

e ancora:

Nei territori contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l’identità”

Quanto premesso si osserva che in considerazioni di quanto esposto, le nuove quantità edilizie previste in adiacenza e/o prossime all’edificato esistente, considerata la loro posizione dominante sul versante scosceso verso la linea della sottostante costa, non potranno non determinare significative modifiche del quadro paesaggistico riconosciuto e identitario e se ne chiede pertanto il loro ridimensionamento sostanziale.

E)

Si osserva che la destinazione d'uso nell'ambito di intervento del P.E. è quella ammessa dall'articolo 25 delle NTA del PRGC.:

Aree destinate ai servizi turistico-ricettivi di tipo alberghiero ed extra alberghiero in sede fissa e residenze per comunità ( A.T.A. ), sono altresì ammesse le residenze di cui agli articoli 13 e 16 della L.R. 31/1985.

Stante il tenore della norma e la labilità dei confini tra destinazioni residenziali e no, se non viene rafforzata, sia in sede di bozza di convenzione che nelle norme attuattive del P.E. la possibilità di un efficace controllo sulle trasformazione d'uso di fatto di tali strutture, la elusione della disposizione non sembra difficile.

Occorrerebbe che la gestione centralizzata di tali strutture sia posta come condizione convenzionale necessaria affinché ne sussista la destinazione d'uso ammessa. Occorrerebbe inoltre introdurre norme sanzionatorie speciali convenzionali ( peraltro contemplate dall’art 45 della legge R, 56/77 che prevede:

le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per la inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel Piano di intervento.”

 Occorrerebbe che siano introdotte e contenute nella convenzione urbanistica, condizioni fatte poi oggetto di trascrizione nei registri immobiliari che vincolino alle destinazioni e alle condizioni ammesse pur nel caso di trasferimenti immobiliari anche frazionati .

Nel caso si osserva che le modalità progettuali di nuovi immobili dichiarati ad uso residenziale-turistico, si realizzerebbe anche in una pluralità di fabbricati composti da singoli corpi, niente affatto dissimili da edifici residenziali ( ville e simili), non idonee ad assumere la definizione di "residence" o" residenza turistica" , stante il tenore letterale della norma che recita:

"L'uso della denominazione "residence" o "residenza turistica" e' consentito esclusivamente nel caso di gestione di unita' abitative poste in stabili a corpo unico o a piu' corpi."

Sulla base di quanto descritto e argomentato si chiede che i rilievi sopra esposti siano fatti propri dall'Ente in sede di approvazione del P.E., accogliendo l'osservazione specifica e facendo rimodulare, anche progettualmente, alcune delle nuove costruzioni previste.

F) 

a)

Rileviamo carenze nel testo della bozza di convenzione che non ci pare preveda tempi certi per l‘inizio e l’ultimazione delle opere di urbanizzazione, ma solo termini di validità convenzionale con la conseguenza che solo al termine, ossia trascorso anche ben un decennio, la parte pubblica del Piano potrebbe vedere la sua concreta attuazione .

Poiché vige anche una previsione legislativa che ne fa obbligo: l’articolo 45 della L. 56/77 e s.m. e i, si osserva che tali termini debbono essere previsti e che siano coerenti con l’avanzamento dell’attuazione della parte privata del Piano così da fruire dei benefici entro un tempo congruo e certo.

b)

Si ritiene che la misura degli standard in cessione possa e debba essere accresciuta e non attestata su valori minimi. Le quantità edilizie in attuazione (esistenti e nuove), la misura della superficie territoriale interessata dalla proposta, la natura della estensione maggiore dello standard proposto rispetto al totale offerto, destinandolo e confermandolo ad area a verde, legittimano l’osservazione per una richiesta pari ad un raddoppio delle quantità, valutando la sua collocazione anche in ambito utile a protezione della Garzaia esistente.

3) OSSERVAZIONI AMBIENTALI

Si rimarca la vicinanza del comparto della ex Colonia con i confini della riserva speciale di Fondo Toce, area inclusa nell'elenco dei siti Natura 2000 dalla quale è separata lungo il suo confine sud dalla sola viabilità della SS 34.

Si osserva pure che il comparto della ex Colonia si insinua come un enclave tra i confini del fronte sud del P/ano Nazionale Val Grande. Di tale presenza le relazioni che accompagnano la proposta di Piano non fanno cenno, indicando il Parco alla distanza di km. 5 dal comparto, evidentemente non avendo inserito gli aggiornamenti conseguenti l’avvenuta estensione dell’area protetta.

Se quest’ultimo fatto non rileva sotto il profilo dell’incidenza in quanto l’estensione dell’area non ha comportato il suo inserimento tra i siti NATURA 2000, comunque dovrebbe essere valutata sotto altri profili e comunque non può essere ignorata nell’esame delle compatibilità delle previsioni con il contesto entro il quale si colloca.

Diverso è invece il caso per l’adiacenza del comparto con il sito IT1140001 - Fondo Toce ZPS, soggetto a misure sito specifiche di conservazione come approvate dalla DGR 53-4420 della Giunta Regionale del Piemonte in data 19/12/2016 e per il quale la valutazione di incidenza dovrebbe prendere in esame qualsiasi fatto perturbante il clima di conservazione che attraverso il provvedimento citato si è voluto garantire e che le attività finalizzate alla realizzazione di quanto proposto e una volta poi in esercizio, si possono determinare, indicando le eventuali misure di protezione e di mitigazione che dovrebbero essere prese in considerazione e attuate al fine di evitarne gli effetti.

Esemplificativo a questo fine ci sembra il caso della presenza di una Garzaia, (vedi foto) installatasi in un ambito interno e prossimo al confine costiero del comparto e che la valutazione di incidenza non ci sembra abbia indagato con adeguata correttezza e completezza. Piuttosto si è fatto ricorso al rinvio dell’esame, ad approfondimenti successivi circa la consistenza stessa della Garzaia, a cautele di cantiere non meglio definite, a compatibilità con la presenza di attività antropiche date per scontate.

Stante la imminente scadenza temporale per l’esame non ci è stato possibile compiere una valutazione più approfondita sulla qualità, completezza e correttezza della valutazione di incidenza prodotta, non mancano tuttavia i soggetti che potranno valutarla con miglior attenzione, primo fra tutti l’Ente gestore dell’area protetta. Ci siamo perciò limitati al caso emblematico della Garzaia che proprio per la sua evidenza avrebbe meritato ben altra attenzione e che pertanto osserviamo non possa considerarsi né esaustiva, né compiuta.

Concludiamo osservando che la vicinanza all’area protetta comporta che tutti gli interventi programmati sul patrimonio vegetazionale del comparto siano valutati non solo sotto l’aspetto della corretta gestione forestale e botanica, ma anche in relazione alla funzione che esso svolge a beneficio della protezione dell’avifauna che trova stazionamento o transito nella limitrofa area e degli habitat protetti .


Il Presidente Itali Nostra Sezione VCO  



a

venerdì 23 febbraio 2024

VERBANIA: IL PORTO IN PROGETTO SOTTO ESAME

 


foto Auguadro

Proponiamo qui la bozza del testo delle osservazioni critiche che l'Associazione intende inoltrare al Ministero Ambiente nell'ambito del procedimento in corso di valutazione del progetto del Porto in località Pallanza ora all'esame. 

TESTO DELL’ OSSERVAZIONE

Il progetto di nuovo porto turistico in località Pallanza del Comune di Verbania, sottoposto a valutazione di impatto ambientale, si colloca nell’Ambito denominato dallo strumento di Pianificazione regionale sovraordinato e vigente (PPR): Costa nord del Lago Maggiore- ambito di paesaggio n. 12.

Si richiamano qui gli aspetti salienti di quest'ambito così come descritti nel medesimo Piano Paesaggistico, con riferimento esclusivo ai profili che possono avere rilievo rispetto all'inserimento progettuale del porto in località Pallanza e oggetto di valutazione presso Codesto Ministero e di integrazioni prodotte dal soggetto proponente.

Si prende in considerazione e si riporta anche l’apparato normativo che il Piano, specificatamente le sue NTA e non solo, contiene, ossia gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni che lo strumento di pianificazione paesaggistica individua e che possono avere rilevo sempre per i fini che ci proponiamo.


L’area perilacuale è disseminata di ville di pregio, circondate da parchi con piante secolari sia spontanee sia esotiche, che arricchiscono la bellezza naturale delle sponde…... L’insieme dei comuni rivieraschi costituisce sistema per la forte emergenza di strutture storicizzate per il loisir e di ville e giardini storici. La presenza di questi ultimi definisce un paesaggio antropizzato con connotazione arborea tradizionale e di essenze importate in periodo otto-novecentesco…...”

“….Il paesaggio insubrico ha un alto carattere di unicità e di rarità. Esso è la testimonianza dell’imponente azione dei ghiacciai alpini e rappresenta una realtà naturale che si avvantaggia di caratteristiche climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo della vegetazione. L’ecosistema lacustre è particolarmente sensibile alle modificazioni di origine antropica che possono produrre impatti notevoli e avere effetti molto dannosi; perciò è necessario un continuo monitoraggio per intervenire rapidamente, in caso di necessità, con misure che permettano al sistema di mantenere un’elevata resilienza……........................................................Si tratta di un paesaggio oggetto di rappresentazioni artistiche e letterarie, meta privilegiata del “Grand Tour”, che conserva un fascino unico, dato dalla complessità e dalla mutevolezza dei quadri panoramici, e una rara stratificazione di elementi botanici e architettonici di assoluto valore”.

Quanto abbiamo riportato offre il quadro paesaggistico generale del complesso costiero entro il quale il progetto si colloca. E' un quadro profondamente connaturato sotto il profilo storico e identitario, sicuramente singolare e dove, come rileva la stessa relazione descrittiva: " le modifiche antropiche possono produrre impatti notevoli e avere effetti dannosi."

E' indubbio che il progetto del porto turistico di Pallanza deve essere valutato tenendo ben presente questo quadro generale entro il quale lo si vorrebbe collocare, in quanto si inserisce in maniera artificiale, persino alieno, nel segmento costiero compreso tra due importanti nuclei abitativi storici: quello di Suna e quello di Pallanza le cui quinte edilizie principali si affacciano sul medesimo tratto costiero e lo informano, qualificandolo.

Sotto questo profilo non ci sembra che le integrazioni prodotte abbiano modificato in maniera sostanziale l'impatto che l'opera presentava nella sua prima versione e neppure ci sembra che abbiano risposto in maniera esaustiva alle richieste formulate dagli Enti partecipanti alla valutazione.

La riduzione dello specchio d'acqua occupato ( mq. 22.000 pari a circa 4 campi di calcio), non è tale da modificare il quadro, tanto è vero che la riduzione dei posti barca a 150 non è rilevante e neppure è vero quanto sostenuto dai proponenti laddove affermano che l'opera si è conformata al profilo di costa sul quale insiste. La diga foranea non è affatto parallela a quella linea, come invece ora lo è la banchina di terra, ma segue un andamento diverso che, in direzione nord/sud si allarga rispetto al profilo costiero, incidendo così ancora fortemente sul cono visivo che si coglie dalla costa in direzione degli scorci alpini che si aprono in quella direzione e che costituiscono un elemento sedimentato e interiorizzato del paesaggio locale, non riproducibile.

Tutto ciò non è affatto irrilevante rispetto a quanto, sempre il Piano Paesaggistico afferma nella descrizione delle caratteristiche degli insediamenti della fascia costiera lungo la via che costeggia il perimetro lacustre, definendo

che:

" L’insieme dei comuni rivieraschi costituisce sistema per la forte emergenza di strutture storicizzate per il loisir e di ville e giardini storici. La presenza di questi ultimi definisce un paesaggio antropizzato con connotazione arborea tradizionale e di essenze importate in periodo otto-novecentesco ". Definisce questi ultimi" Fattori Strutturanti "...." da sottoporre a puntuale individuazione a scala edilizia, nel quadro di livelli di pianificazione comunale o intercomunale".

E ancora, fattori qualificanti vengono individuati nel:

"Sistema delle piazze sul lungolago dei centri abitati storici (Verbania, Stresa, Cannobio, Cannero); − litorali balneabili sistema dei porti lacustri − stazioni storiche dei traghetti navigazione laghi − area Colonia Motta a Verbania − golfo Borromeo e isole Borromee.

Mentre elementi in contrasto vengono segnalati:

" la commistione con strutture più recenti, il riallestimento dei lungolago ha abusato nell’uso di elementi contemporanei in stile− la fascia costiera, soprattutto nel tratto tra Stresa e Verbania, è stata colpita dall’ammodernamento stradale e dai collegamenti con l’autostrada A26 (svincolo diBaveno) − mancanza di regolamentazione delle strutture turistiche e di arredo urbano sul lungolago (chioschi, dehors, bancarelle, ecc.); − abbandono, demolizione o conversione delle ville storiche....................

Non è dunque difficile immaginare come anche la progettata struttura portuale, proprio per le caratteristiche dimensionali e tecniche con le quali è stata presentata, molto poco ridimensionata e modificata rispetto alle integrazioni progettuali richieste, ben possa essere inserita in questo elenco di elementi detrattivi da cui la tratta costiera è stata interessata nei decenni trascorsi, diventando un nuovo elemento di forte contrasto e di ulteriore detrazione paesaggistica.

Tanto più rileva l'osservazione qui sopra illustrata, quanto più si deve tener conto che il segmento costiero entro il quale l'opera viene progettata (prendendo in considerazione la fascia che si estende dalla località di Suna sino alla punta della Castagnola in località Pallanza), è caratterizzata dalla presenza di una tutela generale di costa, risalente all'anno 1959, e da una serie di tutele paesaggistiche più puntuali che si sono venute stratificando nel corso dei decenni, proprio a motivo della rilevanza esclusiva della tratta costiera.

Le vogliamo ricordare ed elencare:

(D.M. 28/02/1953) Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del lago Maggiore site nell'ambito dei comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero e Cannobio

D.M. 2 aprile 1925 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcuni terreni siti in territorio delComune di Suna:

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni col fabbricato siti nel Comune di Pallanza, diproprietà Franzi Enrico e Fattalini Maddalena fu Carlo

D.M. 1/04/1924

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Villino esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna

-D.M. 25 giugno 1959 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Colle della Castagnola, conl'attigua porzione dell'abitato comunale e la zona costiera del lago Maggiore nellafrazione di Intra, sita nell'ambito del Comune di Verbania


Giova quindi riprodurre, per quanto rileva, quelli che sono gli indirizzi stratecici che il PPR assegna nell'ambito oggetto di interesse e cioè:

".................. una prospettiva di tutela attiva, che salvaguardi i valori straordinari presenti (sia storico-culturali sia naturalistici) pur nella continuità degli utilizzi turistici ormai consolidati..................il controllo delle trasformazioni d’uso turistico ricettive dei complessi villa-giardino, verificando la compatibilità in rapporto alla conservazione degli elementi caratterizzanti dei luoghi (parcheggi, impianti tecnologici, attrezzature di servizio) la valorizzazione della peculiarità dei porti lacustri storici, l'ulteriore valorizzazione dei luoghi del loisir storicamente consolidati e riconosciuti per fama, promuovendo in particolare le valenze storiche dei luoghi, la sistemazione della fascia lacustre curando la continuità dei percorsi ciclabili e pedonali, il contenimento degli interventi di potenziamento infrastrutturale non strettamente connessi a esigenze di sicurezza il regolamentare nei piani regolatori le caratteristiche dei porti, dei moli, degli approdi e dei centri velici........................................."


Così come giova riprodurre, per quanto rileva, l'insieme prescrizionale che il

PPR individua e rende cogente e obbligatorio :


"Nei laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell’intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista......"

Mentre obiettivi e linee di azione sono, tra l'altro, indicati nel:

" Nel potenziamento dell’immagine articolata e plurale del paesaggio piemontese. Nella valorizzazione culturale, miglioramento di accessibilità e salvaguardia attiva dei paesaggi di specifico valore o eccellenza, nel quadro della valorizzazione del capitale territoriale. Nella valorizzazione e monitoraggio degli impatti dei luoghi del loisir. Nella salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità regionali e locali, con particolare attenzione agli spazi aperti che consentono la percezione in profondità del territorio e l’inquadramento dei beni di interesse storico culturale e all’aspetto consolidato degli skyline urbani, collinari e montani. Nella qualificazione dello spazio pubblico e dell’accessibilità pedonale al tessuto urbano e ai luoghi centrali con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato............................................

Nella valorizzazione della peculiarità dei porti lacustri storici e dei collegamenti via lago. Nella salvaguardia delle caratteristiche ambientali e storico-culturali degli ambiti di bordo dei laghi, con particolare riferimento agli ecosistemi delle acque a bassa profondità dei laghi minori e agli insediamenti storici per la villeggiatura e il turismo. Nella promozione di azioni coordinate a livello territoriale per la tutela e la valorizzazione della fascia lacuale. Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali ...............................................................................................................................

(localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell’intorno). Contenimento degli impatti delle nuove infrastrutture attraverso il rispetto dei rapporti scalari e morfologici con le peculiarità del luogo................................................................."

La riproduzione dell'apparato descrittivo e normativo della Pianificazione Paesaggistica vigente è, nel nostro intento, finalizzata a rendere evidente il contrasto tra il progetto in esame e quello che dovrebbe esserlo fosse coerente con questo quadro.


Anche i raffronti portati a giustificazione della bontà progettuale e della sostenibilità della stessa, non sempre sono convincenti. Il confronto con altre soluzioni portuali presenti nei maggiori laghi prealpini, a volte mostra soluzioni diverse e meglio sviluppate.

Ad esempio, laddove possibile, le collocazioni portuali hanno cercato di inserirsi in maniera più armonica nel profilo costiero, utilizzando la presenza di anse o insenature naturali che, oltre ad essere meglio funzionali ad una miglior protezione rispetto agli eventi meteo avversi, ne hanno mitigato visibilità e impatto.

Non è il caso del progetto del porto di Pallanza che spezza l'armonia costiera e si presenza come un oggetto artificiale, un'isola aliena, fuori scala rispetto ad altri elementi presenti: vedi le darsene, gli approdi temporanei, le vecchie strutture a lago, lo stesso porto storico di Pallanza, sfregiando il tratto costiero, rompendone l'armonia e oscurando visuali sedimentate e interiorizzate...secolari.

Abbiamo dunque sin qui voluto rappresentare il quadro di riferimento sovraordinato entro il quale l'opera in esame dovrebbe conformarsi, mentre a livello di scala minore osserviamo che il Comune di Verbania il quale, attraverso la gestione associata intercomunale, esercita, su delega Regionale, le funzioni amministrative connesse all'utilizzo e al governo del demanio lacuale, con proprio atto regolamentare, a valenza pianificatoria,(la delibera Consiliare n° 85 approvata in data 03/10/2011) si è dotato di uno strumento regolatorio che individua gli utilizzi in atto e possibili della fascia costiera di propria competenza.

In tale strumento, nel segmento di costa interessato dal progetto portuale in esame, non vi è previsione di insediamento portuale, ma vi sono previsioni diverse: E2 parcheggi/ are verdi/ ciclabile -H sportive/nautiche/turistiche- I cantieristica.

La Legge Regionale 17.1.2008 n. 2 individua le funzioni amministrative attribuite agli enti locali in materia di demanio idrico della navigazione interna ed in esecuzione dell’art. 6 della Legge Regionale 17.1.2008 n. 2 e dell’art. 7 comma 3 del Regolamento Regionale 29.7.2009 n. 13, i Comuni, anche in forma associata, devono approvare i “Piani disciplinanti l'uso del demanio”.

Il Piano disciplina l’uso del demanio della navigazione interna lacuale, inteso come l’ambito territoriale demaniale, in acqua ed a terra, funzionale all’esercizio della navigazione interna e ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale. Il Piano approvato è composto da una parte normativa e da elaborati tecnici e contiene: - le indicazioni generali, con valore di indirizzo vincolante suddiviso in zone; - le norme relative all’utilizzo dei beni del demanio che forniscono criteri e linee guida a cui

uniformarsi, - secondo le norme e le procedure di cui al Regolamento Regionale 28 luglio 2009 n.13 -, per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

Considerata la valenza pianificatoria che allo strumento per la gestione del demanio idrico lacuale è assegnata, non è possibile prescindere da esso per una verifica della coerenza del progetto di porto con il quadro pianificatorio disegnato dalla delibera Consiliare 85/2011 e sue modifiche.

Tale coerenza al momento non esiste e quindi sotto il profilo amministrativo, a norme invariate, non è neppur possibile ipotizzare il rilascio di una concessione per l'utilizzo del demanio lacuale ad uso portuale senza che il Comune, attraverso il suo Consiglio, si pronunci per una eventuale revisione del Piano. A giudizio della scrivente Associazione, tale verifica avrebbe dovuto essere essere effettuata in maniera preventiva rispetto alla valutazione in corso, ossia attraverso una valutazione strategica a cui un piano, nel caso revisionato, probabilmente, avrebbe dovuto essere sottoposto.

Si può aggiungere che la pianificazione dell'utilizzo del demanio lacuale non può essere disgiunta dalla pianificazione urbanistica più generale, laddove quando l'oggetto della pianificazione, o meglio della mancata pianificazione, è una infrastruttura niente affatto marginale e niente affatto priva di conseguenze sul tessuto urbano sul quale verrebbe ad incidere. Si pensi, ad esempio, soltanto l'effetto sul sistema della viabilità e su quello dei parcheggi.

Vi é dunque la mancanza di un'ordinata programmazione dove la pianificazione deve procedere la progettazione, la valutazione strategica quella di incidenza, mentre ora si assiste alla richiesta di un inserimento di un'opera al di fuori e addirittura in contrasto con la pianificazione vigente di settore e quella più generale di carattere urbanistico.

Allo stato della pianificazione vigente sarebbe, al più, ipotizzabile una previsione per attrezzature atte a consentire la pratica del diportismo nautico, quali attracchitemporanei idoneni alla sosta oraria, giornaliera, al massimo notturna (in assenza di previsione meteo sfavorevoli), tutto ciò in coerenza con il favore verso una mobilità turistica e diportistica alternativa a quella veicolare e stradale, specie laddove le modalità di attracco possano favorire l'uso di imbarcazioni a emissioni zero, vuoi a propulsione a vela, vuoi a propulsione elettrica. In questo modo verrebbero superate molte delle criticità di una grande struttura portuale come quella proposta. Il progetto prodotto è finalizzato invece a realizzare, di fatto, un rimessaggio permanente a cui saranno destinati gran parte dei posti disponibili e quindi, poco coerente con le finalità sopra richiamate.


Nel merito delle ulteriori risposte ai quesiti interlocutori che il Proponente ha dato, si rileva sommarietà e imprecisione.

 Proprio in tema di capacità del sistema parcheggi a sostenere la nuova aggiuntiva pressione che la struttura portuale, pur in condizioni di picco, determinerà, non si può non rilevare come il calcolo del fabbisogno non può essere fatto equiparando l'esigenza di posti auto con il numero dei posti di ormeggio in quanto la capacità di imbarco da parte dei singoli natanti è generalmente superiore alla capacità di trasporto di una singola auto e quindi dovrebbe calcolarsi un fabbisogno aggiuntivo, il che non viene fatto, ignorando anche che la recente pedonalizzazione della vicina P.za Garibaldi ha prodotto l'esigenza di compensare la capacità di parcheggio venuta meno e che quindi, le nuove previsioni pubbliche, sono destinate, essenzialmente, a colmare il deficit che si è prodotto, non certo a soddisfare le esigenze di una nuova struttura portuale.

Il Proponente invece "scarica" completamente la pressione che la struttura portuale potrà generare in termini di fabbisogno parcheggi, sulle soluzioni pubbliche presenti o in previsione, ignorando qualsiasi proposta compensativa che invece dovrebbe essere a suo carico, vuoi con interventi diretti, vuoi con monetizzazioni destinate ad hoc.

Sotto questo profilo, il contenuto della proposta compensativa che viene fatta ci sembra, oltre che fuori contesto, insufficiente nella quantità di risorse previste e non rispondente alle esigenze a cui dovrebbe rispondere.

 Assolutamente insufficienti sono stati, a giudizio della scrivente, gli approfondimenti riguardo le alternative possibili. L'impressione é che si siano indicate delle alternative impossibili così' da valutarle improponibili.

Rimane incomprensibile la mancata indicazione, tra le alternative, della ricostruzione in località Intra, del porto pubblico galleggiante andato distrutto da evento meteo avverso.

Vero è che esisteva una proposta di progetto da parte di altro investitore, ma ad oggi non esiste alcuna procedura in corso presso il Ministero o presso altro Ente per la Valutazione di lmpatto di tale progetto. Il Proponente originario aveva prodotto gli atti per una Verifica Preventiva di VIA e tale procedura si era conclusa con la richiesta di assoggettamento del progetto a V.I.A. Trascorsi ormai alcuni anni, nessuna iniziativa è stata presa dall'originario proponente e al momento non vi è aperta nessuna procedura.

Si crede che non esistevano impedimenti ad indicare quella alternativa tra quelle possibili, né che esistano impedimenti a che più progetti possano essere messi in competizione tra loro al fine di individuare quello migliore e più sostenibile.

La questione assume poi un rilievo tutto particolare sotto il profilo della corretta pianificazione, non avendo mai indicato il Comune come non perseguibile la ricostruzione del porto di Intra, anzi avendo più volte espresso l'indicazione di voler veder ricostruita la struttura.

Appare evidente che la prospettiva della presenza di due porti con una capienza complessiva di circa 400 posti barca, considerata l'incidenza che si verrebbe a determinare, non possa prescindere da una pianificazione generale e di settore e che in assenza non si possa procedere, anche per questo profilo, ad una conclusione positiva della valutazione del progetto del porto di Pallanza.

CONCLUSIONI

In sintesi, ci sembra che le criticità rilevate siano tali da poter affermare l'impossibilità che la struttura portuale in esame possa ottenere una valutazione positiva.

Il dimensionamento progettuale, assolutamente fuori scala, i tanti profili di contrasto che sotto il profilo paesaggistico, storico e culturale emergono nel raffronto con lo strumento di pianificazione sovraordinata quale è il Piano Paesaggistico Regionale, l'assenza e il contrasto con una pianificazione di settore quale il Piano di gestione del Demanio Lacuale, l'assoluta conseguente mancanza di raccordo con lo strumento urbanistico generale comunale, la mancata effettuata seria verifica delle alternativa possibili e l'impatto irrisolto con le urbanizzazioni a terra che l'opera dovrebbe prevedere, tutto ciò ci pare, sotto il nostro punto di vista sufficiente per una conclusione negativa dell'esame in corso.



mercoledì 21 febbraio 2024

VERBANIA: LA EX COLONIA MOTTA IN VALUTAZIONE

Con l'avviso che qui riproduciamo, ma non sappiamo da quanti conosciuto, ha ripreso avvio il percorso urbanistico che sembra orientato a recuperare gli immobili della ex Colonia Motta che da decenni giacciono in oblio e, in parte, sommersi dalla vegetazione che di loro si è impadronita. Purtroppo i termini per poter presentare osservazioni sono ormai estremamente brevi, a fronte di un argomento che meriterebbe ben altra pubblica attenzione rispetto a quanto ha avuto sino ad oggi. Ci saranno probabilmente anche altri momenti per poter intervenire nel procedimento; non è un argomento che deve passare inosservato e l'attenzione del pubblico e delle Associazioni deve essere tenuta accesa, ne va di un patrimonio storico/architettonico, testimonianza del secondo 900 e di un'area ampia il cui destino non può risolversi soltanto nella fredda gestione di una pratica burocratica.





         

 CITTA’ DI VERBANIA 

 AVVISO DI PUBBLICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO DI LIBERA INIZIATIVA “Ex Colonia Motta” – Società Interlaghi S.r.l. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

 SI RENDE NOTO CHE

 Ai sensi dell’art. 12 della D.lgs 152/2006 e s.m.i. il procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di modifica allo Strumento Urbanistico Esecutivo “Ex Colonia Motta”, si è concluso con l’assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica, a seguito di Verbale di seduta del 28/04/2023 dell’Organo Tecnico Comunale (O.T.C.) con Determinazione Dirigenziale n. 825 del 02/05/2023 del 5° Dipartimento Servizi del Territorio Settore Ambiente e Verde; In data 16/10/2023 prot. n. 56391 n. 56388 n. 56387 la Interlaghi S.R.L. ha depositato il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e integrato gli elaborati dello Strumento Urbanistico Esecutivo; Verificati gli elaborati integrativi dello Strumento Urbanistico Esecutivo “Ex Colonia Motta”, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica si procede alla pubblicazione della documentazione. dal 15 gennaio al 29 febbraio 2024 (45 gg) ai sensi dell’art. 14 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e gli atti relativi sono depositati e consultabili anche ai fini delle osservazioni sul sito internet della Città di Verbania all’indirizzo: https://www.comune.verbania.it/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/PubblicazioneStrumenti-Urbanistici e depositati in atti presso la sede del IV Dipartimento, in via Fratelli Cervi, 5 a Verbania Intra.

Le osservazioni ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e inerenti all’oggetto del presente Strumento Urbanistico Esecutivo, potranno essere trasmesse tramite PEC al seguente indirizzo: istituzionale.verbania@legalmail.it oppure recapitate in forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Verbania.

Verbania, 15 gennaio 2024 

 f.to Il Dirigente arch. Vittorio Brignardello