mercoledì 28 giugno 2023

CREVOLADOSSOLA: LORGINO - SI CHIEDE UN RIESAME

 


Rimane accesa l'attenzione della Sezione riguardo l'avviato procedimento di valutazione ambientale che dovrà formulare il giudizio in relazione alla richiesta di massiccio ampliamento della attività della cava Lorgino in Comune di Crevoladossola. Dopo aver chiesto di essere ammessi al tavolo di Conferenza, mentre attendiamo l'esito, abbiamo predisposto un nuovo documento/memoria, puntando l'attenzione sulla verifica della avviata variante di Piano Regolatore, con la normativa sovraordinata , costituita dal Piano Paesaggistico Regionale .  A nostro giudizio la verifica presenterebbe vistose carenze, tanto da giustificarne una richiesta di un completo riesame, con il ritorno del documento sul tavolo del Consiglio Comune. Vedremo cosa dunque deciderà la Conferenza in relazione a questa nostra argomentata richiesta. Pubblichiamo, integralmente, il documento che abbiamo prodotto al tavolo di V.I.A.   


ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA onlus

Sezione locale del Verbano/Cusio/Ossola


Prot. 27/23

28/06/2023

Spett. Provincia Verbano /Cusio /Ossola

Settore Georisorse e attività produttive

V.le dell’industria 25

Fondotoce Verbania

Pec:

OGG: Legge Regionale n.23/2016-Procedura di V.I.A. n. 661: Comune di Crevoladossola. Progetto di ampliamento attività di coltivazione di cava denominata Lorgino. Variante Urbanistica. Contributo partecipativo.

In merito all’avviato procedimento di valutazione di impatto ambientale riferito al progetto richiamato in oggetto, questa Sezione Locale della Associazione Nazionale Italia Nostra, formula le successive considerazioni in relazione alla variante urbanistica adottata dal Comune di Crevoladossola, confidando nella attenta valutazione e esame da parte dei soggetti competenti e partecipanti alla Conferenza, al fine del buon esito della stessa.

PREMESSA

L’oggetto in esame sono i documenti di variante urbanistica con i quali il Comune di Crevoladossola, con proprio atto Consiliare n.1 del 28/02/2023 ha approvato l’accertamento di compatibilità della variante, che ha recepito integralmente il progetto di ampliamento di Cava Lorgino, con lo strumento pianificatorio sovraordinato, il PPR: Piano Paesaggistico Regionale.

Scopo della presente memoria è quello di dimostrare, in maniera argomentata, come la dichiarata conformità non sia tale, o comunque non lo sia dimostrata, e come siano diversi i profili in cui la conformità non appaia garantita dall’integrale recepimento, in variante, del progetto di ampliamento dell’attività di cava.

A tal fine, vengono presi in considerazione i seguenti documenti di variante:

a) La relazione generale a firma dei progettisti architetti: Bovio e Gibroni.

b) Il documento di verifica di coerenza della variante con le norme del PPR, redatto a cura del Dott. Agronomo Monica Ruschetti.

Ai fini dello scopo che ci proponiamo, riproduciamo qui nel seguito l’estratto della tavola P4.1 del PPR in cui sono evidenziate le componenti di paesaggio che ricorrono nell’ambito dell’area estrattiva in esame e nel suo immediato significativo d’intorno.

Secondo la nostra lettura, che reputiamo corretta,rilevano la presenza nell’area di progetto di ampliamento e nel suo significativo contorno le seguenti componenti di paesaggio:


1) Aree di montagna art. 13 NdA

2) Aree fluviali interne art. 14 NdA

3) Copertura Boscata art. 16 NdA

4) Geomorfologico e naturalistico art. 17 NdA

5) Praterie/cespuglieti art. 19 NdA

6) Sistemi di testimonianza del territorio montano art 25 NdA

7) Rilevanza paesaggistica art 30 NdA

8) Insule specializzate art. 39 NdA

9) Aree rurali di montagna a edificazione dispersa: art. 40 NdA


Quanto premesso si evidenzia nel seguito quanto viene fatto oggetto, in questa prima fase di conferenza, di alcune prime considerazioni in relazione ad alcune di esse che non sono affrontate dalle relazioni o lo sono in maniera che, a noi, non pare né esaustiva, né convincente.

A) Tutta l’area interessata dalla previsione di Polo è individuata come: “ area di montagna “ normata dall’articolo 13 delle NdA del PPR.

Indirizzi

omissis

I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell’accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all’esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all’espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile”

Direttive

I piani territoriali provinciali definiscono normative finalizzate a promuovere: a. il recupero del patrimonio naturale-culturale montano, contrastando i fattori di marginalizzazione o di scomparsa dei valori naturali e culturali;

la riqualificazione dei paesaggi e delle morfologie insediative tradizionali alterate dai processi di urbanizzazione, con la mitigazione degli impatti pregressi;

Omissis

[10]. I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a: a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;

Conclusione A:

Alla luce dei richiami normativi sopra riportati, non ci sembra che la verifica abbia dimostrato di aver applicato gli indirizzi e le direttive richiamate.

Il progetto di estensione dell’area di estrazione, ma la stessa convenzione Comune/Azienda, contiene previsioni di cancellazione degli elementi del patrimonio naturale-culturale montano, quali la rete sentieristica storica, previsioni che non potevano essere ignorate in sede di verifica, eppure non c’è traccia, al più risolvendo ogni elemento in contrasto con l’affermazione che : “non rileva trattandosi esclusivamente di ampliamento di un sito estrattivo esistente”, affermazione, quest’ultima, quanto meno singolare.

Non si rinviene traccia di alcuna analisi effettuata in relazione alla previsione contenuta al comma 10 della direttiva riferita al patrimonio edilizio esistente, ma tale assenza di valutazione e di esame si accompagna a quella che si rileverà più appresso in relazione al nucleo abitativo di Villa Dell’Oro.

E’ difficile immaginare come un’analisi attenta possa portare a un giudizio di compatibilità positivo, laddove la previsione di progetto contiene le premesse per un radicale sovvertimento morfologico dell’ambito di territorio e la, ripetuta, affermazione circa l’irrilevanza delle trasformazioni in quanto: “ se ne prevede il recupero ( ma per quanto possibile)” tradisce la debolezza e la insufficienza dell’analisi.

Il recupero previsto, per quanto possibile, non consentirà la ricostruzione della morfologia originaria del territorio interessato dall’espansione produttiva.

Le modalità di coltivazione, come ampiamente dimostrato dallo stato attuale dei luoghi del sito estrattivo attivo, produce una modifica radicale del territorio, ne altera i suoi caratteri originari, non li ricostruisce attraverso una ricomposizione e una ricucitura naturalistica, produce effetti permanenti, mentre tanta è la durata nel tempo del processo estrattivo che anche laddove prevista una qualche ricostruzione naturalistica del sito, esso verrà sovvertito per interi decenni prima di una sua qualche ricomposizione.

A nostra giudizio la verifica, su questo particolare punto, deve essere fatta oggetto di una richiesta di esaustiva integrazione.

B) Si rileva la presenza, limitrofa all’area di estensione del progetto, di n. 2 “aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico” art. 17 NdA.

L’una è posta a valle, ma rispetto alla quale, il fronte estrattivo, già ora, si configura, da più punti di osservazione, come una quinta scenica, con un forte disturbante impatto, destinato ad accrescersi nella previsione di espansione massiva dell’area estrattiva.

L’altra é posta nell’immediatezza del limite inferiore dell’area di progetto.

Rispetto alla presenza di queste componenti, l’articolo 17 della NdA del PPR individua la seguente direttiva che dovrebbe essere oggetto di applicazione in sede locale:

Direttive

I piani locali individuano eventuali ulteriori elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, di cui al comma 1, applicando i seguenti criteri di selezione:

omissis

in particolare l’elenco dei geositi e delle singolarità geologiche è precisato, localizzato ed arricchito con una selezione che applichi i seguenti criteri:

omissis

valore scenico o paesaggistico; ( leggi forra della Diveria NdR ) ruolo nella storia del territorio ( leggi battaglia di Crevola del 1487 NdR ) ( leggi ponte Napoleonico NdR )

omissis

Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani locali:

a. salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito omissis.”

Conclusione B:

Alla luce di quanto descritto, dobbiamo rilevare che i documenti di verifica non compiono alcun approfondimento circa la necessità di applicazione concreta della direttiva riferita a detta componente che viene ignorata e dichiarata non pertinente all’area presa in considerazione dalla variante.

Al contrario, il valore scenico e storico della forra della Diveria imporrebbe la sua presa in considerazione, a prescindere dall’essere all’interno del perimetro dell’area di variante o, invece, come nel caso, nelle sue immediatezze.

La rilevanza invasiva della quinta costituita dai fronti di coltivazione, quinta che si proietta ben oltre i limiti dell’area occupata dal progetto di ampliamento, è tale da venir percepita da più punti di osservazione posti lungo l’asse vallivo dell’ Ossola e dai suoi salienti, specie dal versante sx, alterando, in maniera significata, l’identità dei luoghi e la loro percezione, storicamente sedimentata.

A nostro giudizio la verifica, su questo particolare punto, deve essere fatta oggetto di una richiesta di completa integrazione.

C) Si evidenziano, sempre sulla tavola P4. 1 del PPR e nell’ambito del polo in esame: “sistemi diffusi di testimonianze storiche del territorio rurale.”

L’articolo 25 della NdA del PPR individua, rispetto ad essi, la normativa applicativa.

Indirizzi:

Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico, anche in applicazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto 42 ministeriale 6 ottobre 2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008.

Nell’insieme delle aree di cui al comma 1 il Ppr individua nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e.: a. le testimonianze storiche del territorio rurale sulla base dei seguenti aspetti:

omissis

Indirizzi [3]. I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri eventuali elementi quali:

omissis

c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna; d. cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali; e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi”

omissis

Direttive

I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.

I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:

omissis

b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, omissis

la mitigazione dell’impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;

omissis

disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica; e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale; f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo: I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali; II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

Conclusione C:

Dobbiamo rilevare che gli indirizzi e le direttive richiamate, in relazione alla presenza, nel contesto di riferimento, di sistemi di testimonianza storica del territorio rurale, risultano fortemente confliggenti con la previsione del progetto, così come configurato nella sua perimetrazione e nelle quantità di risorsa estraibile richiesta, addirittura in pieno e forte contrasto con il riferimento della direttiva mirante a porre estrema attenzione alla localizzazione di siti estrattivi.

Anche in questo caso, le relazioni di verifica ignorano in toto la rilevanza della componente, limitandosi a dichiarare che le superfici interessate dalla variante non interessano quelle disciplinate dall’articolo 25.

Ad avviso della scrivente, l’affermazione è fuorviante, di più, è errata.

L’effettiva presenza della componente tutelata dall’articolo 25 non può essere limitata alle aree coincidenti con le campiture che, invece, proprio perché non perimetrando un’area, né avendo un carattere puntuale, indicano piuttosto una presenza diffusa della componente, presenza che, quindi, deve essere fatta oggetto di un attento rilievo da parte dello strumento locale quando, come nel caso, è chiamato a confrontarsi con la sua coerenza con il PPR.

E’ singolare che le relazioni di verifica abbiano ignorato l’esistenza di un nucleo abitativo storico/rurale, quello di Villa Dell’Oro, il cui destino, in termini di sopravvivenza materiale e antropica viene fortemente condizionato e compromesso dall’allargamento dei confini dell’area di coltivazione sino alle sue adiacenze.

Il nucleo antico di Villa Delloro, tutelato dal piano regolatore comunale, viene destinato, di fatto, ad essere abbandonato dai suoi abitanti in quanto, nella previsione, accerchiato totalmente dall’attività estrattiva .

La trama viaria minore e storica viene, sostanzialmente, cancellata, le presenze di un’archelogia estrattiva, quali il sistema delle “lizzature”, non indagata, ma già compromessa per la vendita da parte del soggetto pubblico proprietario, a beneficio di un’espansione produttiva sempre più “energivora”; altri tessuti insediativi minori vengono fortemente insidiati dall’avvicinamento dei confini del polo in direzione dei loro ambiti.

Prescindere dall’esame delle conseguenze che l’estensione dei confini dell’area di coltivazione comporta per un nucleo abitativo come quello interessato dall’avanzamento della coltivazione, significa ignorare ciò che dovrebbe essere analizzato, laddove invece, in altre parti, si richiamano aspetti di minor pregnanza per dichiararne l’irrilevanza.

A nostra giudizio la verifica, su questo particolare punto, deve essere fatta oggetto di una richiesta di puntuale integrazione.

D) Sempre sulla tavola P4.1 è rilevata la presenza, nelle vicinanze dell’area di un: “elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica”, posto a monte dei confini superiori del progetto.

L’articolo 30 delle NTA del PPR, anche in questo caso, individua la normativa applicativa.

Direttive

In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell’articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:

a. individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli segnalati negli Elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice;

omissis

c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;

d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d’alto fusto o arbustiva, in riferimento:

omissis

subordinare, a seguito dell’individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d’insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell’amministrazione preposta all’autorizzazione dell’intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l’insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all’interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.


Conclusione D:

Rileviamo che nulla di tutto quanto richiamato è stato trattato dalle relazioni di verifica che, anche in questo caso, si limita a dichiarare che le aree in varianti non interessano superfici disciplinate dall’articolo 30, ignorando l’esistenza della componente e quindi sottacendo l’onere di: “individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica”, cosa che, verosimilmente deve essere attuata prendendo in considerazione il bacino visivo di riferimento, semmai, nel caso, dimostrando che non sia pertinente con l’area di progetto del sito estrattivo, cosa che, invece, neppure viene affrontata, rilevando così la inadeguatezza dell’analisi.

A nostra giudizio la verifica, su questo particolare punto, deve essere fatta oggetto di una richiesta di integrazione.

E) All’interno del polo e nei suoi immediati confini, il PPR individua: “Aree rurali di montagna con edificazione rada – villaggi di montagna”

L’articolo 40 delle NdA indica gli obiettivi perseguiti dallo stesso PPR e le direttive per la pianificazione locale e settoriale.

Essendo le indicazioni date, molto varie e articolate, a solo titolo esemplificativo se ne riportano alcune, a nostro giudizio, significative per comprendere come il PRAE possa aver operato in coerenza con esse o meno:

omissis

I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;

omissis

III. salvaguardia dei suoli agricoli di cui all’articolo 20

omissis

per le m.i. 12, 13, 15: I. contrasto all’abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all’alterazione degli equilibri idrogeologici e paesaggistici”

omissis

Direttive

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.

Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;

omissis

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;

omissis

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all’interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.”


Conclusione E:

La verifica si limita ad affermare che l’espansione dell’area interessa in minima parte ambiti classificati come villaggi di montagna. Lo fa con riferimento all’abitato di Enso, posto alle spalle della parte sommitale dell’area di coltivazione.

Anche in questo caso tendono ad essere sottovalutati o ignorati gli effetti che una presenza invasiva, quale quella di un’attività estrattiva massiva, genera in un ambito più ampio e ben oltre gli stretti confini del suo operato. La tutela effettiva, la potenzialità di recuperi e riusi abitativi e del patrimonio edilizio dei nuclei alpini minori non possono essere perseguiti e garantiti se il contesto entro il quale si collocano non viene esso stesso salvaguardato.

La liquidazione sbrigativa che l’analisi sembra dare al compito affidatogli è, sul punto, persino imbarazzante, mostra l’impossibilità di andare oltre nell’analisi stessa in quanto le conclusioni a cui giungerebbero sarebbero diverse e opposte a quelle dichiarate.

Attraverso l’espansione massiva dell’attività estrattiva, nessuno degli obiettivi del PPR viene perseguito, il territorio viene semplicemente cancellato, il paesaggio distrutto così come ogni elemento paesaggisticamente rilevante.

Come già osservato, il nucleo antico di Villa Delloro, tutelato dal piano regolatore comunale, viene destinato, di fatto, ad essere abbandonato dai suoi abitanti in quanto, nella previsione, accerchiato totalmente dall’attività estrattiva, così come la trama viaria minore e storica viene, sostanzialmente, cancellata, mentre altri tessuti insediativi minori vengono fortemente insidiati dall’avvicinamento dei confini del polo in direzione dei loro ambiti.


Conclusione generale.

Il quadro normativo sovraordinato del PPR che abbiamo cercato di riprodurre in maniera fedele, sostanzialmente, non è stato fatto oggetto dell’attenzione applicativa che un piano locale, chiamato a verificare la sua coerenza con quelle previsioni sovraordinate, avrebbe dovuto avere.

La richiesta di un riesame complessivo della verifica della proposta di variante sembra la condizione minima inderogabile per pervenire ad una valutazione oggettiva e a conclusioni sostenibili.

Allo stato della documentazione redatta, il vuoto applicativo della normativa legata al PPR è tale da, persino, potersi sostenere che lo stesso procedimento di verifica e di applicazione è come non attuato e tali le carenze di analisi da ritenersi come inesistente, così da legittimare una richiesta di un nuovo pronunciamento del Consiglio del Comune interessato, una volta acquisita una sostanziale integrazione documentale.

Si confida nell’attento esame


Italia Nostra Onlus

Sezione del Verbano/Cusio/Ossola


Il Presidente



venerdì 23 giugno 2023

VOGOGNA II




Dopo il caso, assai noto a chi legge queste pagine, di Vogogna I, ossia della discarica di detriti lapidei finiti sulle aree a destinazione agricola e mai rimossi nonostante autorizzazioni scadute e ordinanze in atto, un altro caso sembra interessare aree limitrofe alle prime e sempre a destinazione agricola. Oltre un anno fa , da parte di questa Sezione, era stata inoltrata la prima segnalazione, verosimilmente rimasta senza esito, tanto che, più recentemente, un po' più energicamente, si era tornati sul caso, chiedendo spiegazioni e accessi agli atti. Ne era seguita una prima interlocuzione con alcuni dei soggetti deputati alla vigilanza e una, un poco imbarazzata, risposta interlocutoria da parte dell'Ente Comune di Vogogna. Ora, è certo perché siamo destinatari della notizia, si apre una procedura di accertamento formale che coinvolgerà,  sin dai primi giorni del prossino mese, i soggetti a cui si ritiene dover imputare il fatto, ossia il monte di detriti edilizi e no , cresciuto accanto alla Vogogna I. Una nuova montagna, noi diciamo abusiva, ma aspettiamo le risultanze ufficiali che lo dicano e che, ironia della sorte, va ad interessare le stesse aree limitrofe alla Vogogna I . Vedremo dunque se le nostre segnalazioni avranno fondamento e seguito concreto. Certo che il nuovo caso apre uno scenario non certo edificante sulla qualità e sul modo con cui Vogogna controlla e gestisce il territorio, a dispetto delle sue candidature nella gara tra i " borghi" più belli d'Italia.

giovedì 22 giugno 2023

CAVA LORGINO: L'ASSOCIAZIONE CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE

 


ITALIA NOSTRA 

SEZIONE LOCALE del VERBANO/CUSIO/OSSOLA


17/06/2023

Prot. 26/23

Spett. Provincia del VCO

Settore III georisorse attività produttive

V.le Industria 25

VERBANIA FONDOTOCE

SEDE

OGG: Procedura di V.I.A. n. 666. Progetto di ampliamento di cava di marmo denominata “Lorgino” in Comune di Crevoladossola.

Conferenza dei Servizi- richiesta di partecipazione.

L’Associazione scrivente, Sezione Locale di Italia Nostra onlus, portatrice di interessi diffusi, con la presente e in relazione alla Conferenza di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della Legge 241/90 e del’articolo 29 comma 6 della Legge Regionale 23/2016, rivolge formale richiesta al fine di essere ammessa, a tutti gli effetti, ai lavori della predetta Conferenza.

In particolare chiede che gli vengano inoltrarti gli atti emessi in corso di Conferenza, che venga notiziata in ordine alle convocazioni delle singole sedute di Conferenza e che i propri documenti vengano formalmente acquisiti al tavolo di Conferenza stessa perché siano fatti oggetto di conoscenza da parte di tutti gli attori convocati e valutati ai fini delle decisioni che verranno assunte.

Si ringrazia per l’attenzione

Il Presidente

Piero Vallenzasca

venerdì 9 giugno 2023

CAVA LORGINO: AL VIA LA CONFERENZA

 




Da diversi giorni è stato pubblicato sul sito della Provincia del VCO, l'avviso che ha preso avvio la procedura di VIA riferita alla nuova richiesta di autorizzazione per l'allargamento dell'area di coltivazione della cava Lorgino in Comune di Crevoladossola. Sono note le posizioni avverse al progetto che hanno visto il costituirsi di un Comitato per la conservazione del territorio di Crevoladossola, critico nei confronti del nuovo progetto, la cui previsione, ove autorizzata, minaccerebbe, concretamente, la sopravvivenza del nucleo abitato di Villa Dell'oro, ma non solo. Anche questa Associazione è attenta agli sviluppi del procedimento autorizzativo e ha avviato il primo di una serie di contributi che presenterà in Conferenza dei Servizi , ponendo l'accento su una serie di criticità sostanziali che il progetto, a suo giudizio, contiene. Oggi è stato presentato il primo di tali contributi che qui pubblichiamo e che pone l'attenzione sul problema dei materiali non commerciabili che la coltivazione produrrà in quantità considerevoli e che il progetto ignora nella loro destinazione finale, rischiando di riprodurre esiti negativi già sperimentati durante il corso della coltivazione in corso.

   


ITALIA NOSTRA 

SEZIONE LOCALE VERBANO/CUSIO/OSSOLA

09/06/2023

Prot. 24/23

Spett. Provincia del VCO

Settore III georisorse attività produttive

V.le Industria 25

VERBANIA FONDOTOCE

SEDE

e p.c.

Al Comune di VOGOGNA

All’attenzione del Sig. Commissario Prefettizio

SEDE


OGG: Procedura di V.I.A. n. 666. Progetto di ampliamento cava di produzione di marmo , denominata “Lorgino” in Comune di Crevoladossola . Contributo collaborativo.



In relazione all’avviato procedimento di V.I.A. riferito alla richiesta di autorizzazione per attività di coltivazione di cava denominata: “Lorgino” in Comune di Crevoladossola, quale Associazione del terzo settore, Sezione locale di Italia Nostra Onlus, si invia la presente memoria, da inoltrasi a tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza, quale contributo per il buon esito della intrapresa procedura.

Si osserva che la relazione di accompagnamento al nuovo progetto, prospetta una estrazione di materiali di ben oltre 4 milioni di mc. nell’arco temporale di 15 anni.

Di questa complessiva quantità, pressochè una metà viene indicata di qualità utile per la formazione, e successiva commercializzazione, di blocchi di cava di prima scelta.

L’ ulteriore residua quantità viene invece indicata come di inferiore qualità, ma comunque sempre e totalmente commerciabile.

Sulla base di tale valutazione progettuale, l’attività di coltivazione non produrrebbe neppure un mc. di materiale di scarto non vendibile, fatti salvi i fanghi provenienti dal taglio della bancate e dai dilavamenti dei fronti.

La relazione descrittivo progettuale, in punto, ricalca esattamente quanto già contenuto in quella prodotta ai fini di ottenere l’autorizzazione del progetto vigente.

E’ noto che l’affermazione citata, sulla base della quale il progetto era stato autorizzato, ha poi avuto uno sviluppo e un esito ben diverso da quello allora prospettato e avvalorato in sede autorizzativa.

In corso di coltivazione l’Azienda produceva diversi progetti finalizzati al collocamento del materiale invendibile, in siti di cava dismessi, ottenendo l’autorizzazione per tali operazione di stoccaggio e sistemazione definitiva, quando, per vero, la legge Regionale indica quale destinazione privilegiata di tali materiali, gli stessi siti di estrazione.

Inoltre, e questa è questione tutt’ora aperta e pendente, una rilevante quantità di materiale, si crede oggettivamente classificabile quale scarto lapideo da estrazione e materiale alterato di copertura, si trova stoccato, ora illegalmente, in Comune di Vogogna, in ambito classificato a destinazione agricola, fatto oggetto, a autorizzazione scadute, di inadempiute ordinanze di rimozione.

Su tale questione, l’Associazione era intervenuta innumerevoli volte e da ultima , prot. 17/23 del 17/04/23, aveva prodotta una memoria che con la presente si richiama integralmente e si chiede che venga posta agli atti della Conferenza di valutazione.

Si obietterà che i materiali giacenti sono stati fatti oggetto di un’attività di compravendita e che, da quel momento, cessa ed è cessata ogni e qualsiasi responsabilità dell’Azienda cedente.

Ci poniamo però la domanda, che vogliamo rivolgere anche ai soggetti della Conferenza, ossia se quel materiale, ancor oggi ben caratterizzabile, possieda o no, un’ oggettiva qualità commerciale o se invece, surrettiziamente, sia stata posta in atto un’ attività di vendita simulata, solo allo scopo di poter procedere ad uno stoccaggio di materiali senza alcuno o quasi sbocco certo di mercato.

Di fatto, oggi, ad ordinanze inadempiute, riteniamo che i materiali versino in stato di abbandono e quindi abbiano caratteristiche di rifiuto e come tali nuovamente perseguibili, oltre e al di là delle ordinanze inevase.

Si potrebbe porsi dunque il problema pregiudiziale al rilascio di ogni nuova autorizzazione, del risanamento delle situazioni ambientalmente alterate che l’attività pregressa di coltivazione, in difformità da quanto rappresentato in punto, ha prodotto sul territorio del Comune di Vogogna, sottacendo, in sede progettuale prima, le reale consistenza e qualità dei materiali di scarto produttivo e, attraverso una presunta commercializzazione poi degli stessi, andando alla formazione di stoccaggi, di fatto definitivi, oggi assimilabili ad abbandono di rifiuti.

Nel merito poi dell’avviata conferenza, non potendosi imputare a processi alle intenzioni i rilievi che qui vengono sollevati circa la asserita totale commerciabilità dei materiali estratti, ma suffragati da fatti concludenti che dimostrano l’infondatezza di tali prospettazioni di progetto, si ritiene che la Conferenza debba evitare, in maniera, assoluta, che possa riprodursi nuovamente quanto già ampiamente descritto, operando un’ attenta e penetrante attività istruttoria in ordine alla qualità dei materiali oggetto di richiesta nuova attività estrattiva, chiedendo all’Azienda una completa ed esaustiva caratterizzazione dei medesimi, indicando per ognuno gli sbocchi commerciali e sottoponendo le risultanze a verifiche attente e puntuali.

In assenza di tutto ciò, si ritiene che le conclusioni della Conferenza, non possano ritenersi positive.

Si confida nell’attenzione e si chiede di poter interloquire, in punto, in corso dei lavori della Conferenza.

Il Presidente