lunedì 27 febbraio 2023

PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE : IL COMUNICATO DI ITALIA NOSTRA PIEMONTE

 



Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale della Nazione 
Consiglio Regionale del Piemonte

Via Massena, n. 71 – 10128 Torino

Tel. 011/500056; email piemonte-valledaosta@italianostra.org



Torino, 27 febbraio 2023

Prot. 9/23

COMUNICATO STAMPA su PRAE


Italia Nostra onlus Consiglio Regionale Piemonte è intervenuta a scadenza di legge, indirizzando al tavolo di VAS della Regione Piemonte, le proprie argomentate osservazioni sul documento Prae - Piano Regionale delle Attività Estrattive - che, controdedotto, verrebbe poi presentato nell’aula del Consiglio Regionale per la sua approvazione. Tale strumento di pianificazione è previsto dalla legge Regionale 23/2016 che con il Prae intende disciplinare il settore delle attività estrattive nell’arco del successivo decennio dalla data di sua approvazione.
Nel suo complesso si configura come regalo agli interessi di cavazione, oggi tamponati da vincoli in essere, già troppo spesso elusi, in territori di grande fragilità ambientale e paesaggistica.
Il documento presentato alle osservazioni individua vastissimi bacini estrattivi, in specie nelle vallate alpine dove è presente la risorsa geologica, sia ampliandone gli ambiti entro cui le attività di estrazione sono in corso che prevedendone altre e più estese da coltivare nell’arco di decennio e comunque sino ad un aggiornamento dello stesso Prae; infine assegna una serie di prescrizioni finalizzate allo svolgimento delle attività secondo criteri improntati ad un’ affermata sostenibilità.
Di fatto configura in proiezione decennale enormi insostenibili quantità di materiali cavabili, ed un ampliamento dei bacini estrattivi in luoghi di grande fragilità e bellezza, venendo meno alla tutela paesaggistica e configurando quindi un danno per la collettività.
Sotto questo punto di vista, ancora una volta, l’attuale Governo Regionale ignora l’esigenza di dare attuazione obbligata al Piano Paesaggistico, non ottemperando all’onere di coordinarne l’attuazione ad ogni livello pianificatorio e si inverte la logica ordinamentale che oggi ancora presiede la normativa regionale e nazionale, laddove vede la preminenza del Piano Paesaggistico sugli altri livelli della programmazione.
La valenza di variante ex officio, che il Prae riveste rispetto agli strumenti urbanistici dei singoli comuni, provoca distorsioni evidenti nella pianificazione locale, attraverso l’estensione, a volte indiscriminata, di ampie zone boscate e/o agricole, incidendo sulle funzioni di permeabilità e sull’assetto idrogeologico.
Non vengono risparmiate dalle possibilità estrattive persino le fasce fluviali disegnate dal PAI e zone quali i Siti Natura 2000, protetti da normative di derivazione europea.
Il Prae, così come configurato, con agli ampi margini offerti alle attività di estrazione, concederà una garanzia di legittimazione entro la quale potranno consumarsi irreversibili danni ambientali.
Per tutte queste ragioni Italia Nostra onlus, Consiglio Regionale del Piemonte fa appello alle altre Associazioni ambientaliste perché si pronuncino avverso ad uno strumento di pianificazione così scriteriato, e, in caso di approvazione, disponendosi alla possibilità di ricorso giurisdizionale.
Chiede che il Governo Regionale riveda e riesamini la proposta che ha depositato, recependo le osservazioni che da più parti sono state avanzate.
Si rivolge ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri eletti nel Consiglio della Regione Piemonte: in sede di esame della proposta, qualora ne venga proposta l’approvazione, si facciano loro stessi portavoce delle istanze avanzate dai portatori di interessi diffusi, le associazioni ambientaliste e i cittadini attenti alla tutela paesaggistica.

Per il Consiglio Regionale di Italia Nostra

la presidente

Adriana Elena My



sabato 25 febbraio 2023

UN COMMENTO e UN AVVERTIMENTO



Il post del 27 gennaio scorso, dedicato alla vicenda dello sviluppo della cava Lorgino in Comune di Crevoladossola, ha ricevuto, da uno sconosciuto, il commento che vi postiamo qui sotto e che non abbiamo pubblicato in calce al post. Che dobbiamo dire? E' un " commento" molto breve che, tuttavia merita una traduzione perché dietro le parole nasconde, o meglio mostra, un messaggio che vuole dire altro. Proviamo quindi a tradurre, decriptando il testo: " Tu non sai cosa ti aspetta ! Stai attento perché sei indifeso, mentre altri sono i forti". Conoscendo per antica esperienza alcuni ambienti da cui il messaggio sembra pervenire, credo che la traduzione sia corretta. Quindi ora dovremmo aspettarci altro.



In attesa di moderazione
Sconosciuto ha commentato su "LORGINO: LA CAVA e IL TERRITORIO"27 gen 2023
Beata Ignoranza!!! mi fai tenerezza


lunedì 20 febbraio 2023

LE OSSERVAZIONI AL PRAE



 I riflettori, non solo della nostra associazione, in questi giorni, sono indirizzati nei confronti del PRAE, questo piano in corso di esame di valutazione di impatto che la Regione Piemonte ha predisposto per la sua approvazione in Consiglio Regionale. Oggi, venti febbraio, scadono i termini per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico. La nostra Associazione non ha mancato di preparare un documento di proprie osservazioni che cercano di andare al cuore del piano in esame che, a giudizio di molti, più che un piano si sta rilevando un lascia passare che , nel prossimo decennio, quello previsto di durata dello stesso piano, consentirà di fare di più e di peggio di ciò che non è stato fatto anche nel passato. E' notorio che il settore industriale interessato è un settore forte che non mancherà , come non ha mancato, di far sentire la sua voce a tutela di un proprio interesse economico che, però, non può ignorare di fare i conti con le esigenze di tutela dei territori da cui trae in esclusiva la propria materia, ma proprio per questo diventa tributario di un debito in termini di compensazioni, mitigazioni e ripristini, debito che non ci sembra sia stato nel passato sempre assolto e che non vorremmo che, nonostante il PRAE, potesse continuare a non essere assolto. Qui pubblichiamo le argomentate del nostra Consiglio Regionale .



ITALIA NOSTRA ONLUS

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Torino 20/02/2023 Spett. Regione Pimonte Pec: valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it OGG: Presentazione delle osservazioni al Piano Regionale delle Attività Estrattive: PRAE. In esito all’avviso pubblico di deposito della proposta di PRAE, datato 20/12/2022, questa Associazione, Italia Nostra Onlus, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo della Sezione Piemontese, Prof.sa Adriana My, via Massena 71 Torino, presenta, nell’ambito della procedura di VAS, le proprie argomentate osservazioni alla predetta proposta di piano, con l’auspicabile intento di fornire un contributo al miglioramento qualitativo del documento in corso di valutazione. PREMESSA L’oggetto posto in osservazione è costituito da un articolato complesso di documenti: descrittivi, normativi e cartografici, che non possono essere affrontati da questa Associazione nella totalità, sia a motivo della loro quantità, rapportata ai tempi concessi per la presentazione delle osservazioni, sia a motivo del loro contenuto, laddove prettamente tecnico/specialistico. Per queste ragioni, l’attenzione ha dovuto, necessariamente, selezionare e privilegiare quelle parti del documento che maggiormente hanno attinenza con il profilo statutario che caratterizza i fini e gli scopi dell’Associazione qui rappresentata, rilevando gli aspetti che, più di altri, impattano o possono impattare con la tutela dei beni paesaggistici e con la qualità territoriale delle aree individuate nel documento quali bacini e poli estrattivi. L’apporto delle osservazioni che qui presentiamo, per le ragioni esposte, è necessariamente parziale. Molti altri aspetti del documento possono aver pregio per essere fatti oggetto di esame e di rilievi critici: anche puntuali e di dettaglio. Per questa ragione il nostro limitato apporto non costituisce, nè deve essere interpretato, come avvallo rispetto alle parti e ai contenuti del documento non fatti oggetto di osservazioni. OSSERVAZIONE 1 RAPPORTO TRA IL PRAE E GLI ALTRI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PRAE/PTR/PPR /PTCP/PTC2 “Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza”. Così recita l’articolo 7 della Legge Regionale 23/2016. A monte di questo articolo vi è tuttavia un altro passaggio che merita di essere considerato, ossia la coerenza tra il Piano Paesaggistico Regionale e tutta la restante pianificazione territoriale. Il PRAE deve rapportarsi, quanto a coerenza, con la pianificazione territoriale presente a scale e livelli diversi: Regionale, Provinciale, della Città Metropolita e delle aree protette . Tuttavia non si trova cenno, a parte l’apodittica affermazione di coerenza tra PPR e PTR , dell’avvenuta attuazione dell’articolo 46 contenuto nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, che così recita: “La Regione provvede ad assicurare, entro il termine di dodici mesi dall’approvazione del Ppr, la coerenza e l’armonizzazione con le disposizioni dello stesso dei propri atti di pianificazione e delle politiche di settore, quali quelli a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione europea del paesaggio. [2]. Le province, la città metropolitana, i comuni o le loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale entro ventiquattro mesi dall’approvazione del Ppr, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice”. La norma richiamata individua una relazione necessaria tra i vari momenti di pianificazione, una relazione che vede in posizione preminente il Piano Paesaggistico Regionale, in quanto portatore di un interesse costituzionalmente protetto. Ci si sarebbe attesi un processo di conformazione ad esso degli strumenti generali a partire dal PTR, poi a seguire da parte dei vari PTCP, della Città Metropolitana e delle aree protette sino a trovare il suo momento di caduta a livello di pianificazione locale, ossia dei PRGC. Non essendo intervenuto l’adeguamento della pianificazione territoriale al PPR, la dichiarata coerenza tra PRAE e strumenti territoriali non ha alcuna valenza, in quanto riferita a strumenti: “inadeguati”. La scansione temporale degli atti di programmazione territoriale dimostra che il processo non è avvenuto. Il PTR è entrato in vigore nel 2011, data anteriore non solo quella di approvazione del PPR ( anno 2017) , ma anche quella da cui era stata riavviata la completa rielaborazione di quest’ultimo ( anno 2013). Considerata la tempistica richiamata, diventa difficile immaginare che un documento temporalmente precedente, risulti completamente allineato ad uno successivo senza necessità di rielaborazione alcuna, salva la norma transitoria, contenuta nel PTR, che prevedeva l’abrogazione, ad intervenuta approvazione del PPR, di quella sua parte attinente la pianificazione del paesaggio. Per quanto invece riguarda la Pianificazione di livello Provinciale e della città Metropolitana, il mancato adeguamento alle previsioni del PPR risulta ancor più evidente anche solo sulla base dell’epoca delle approvazioni dei singoli strumenti, tanto da risultare impossibile ritenerli conformi. Al proposito si elencano i provvedimenti di approvazione degli strumenti, dimostrando il loro disallineamento temporale rispetto al PPR : Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Alessandria, 1° variante approvata con D.C.R. n. 112-7663 del 20 febbraio 2007 Piano Territoriale della Provincia di Asti, approvato con D.C.R. n. 384-28589 del 5 ottobre 2004 Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Biella, approvato con D.C.R. n. 90- 34130 del 17 ottobre 2006 (Variante n. 1 al Piano approvata con D.C.R. n. 60 – 51347 del 1 dicembre 2010) Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Cuneo, approvato con D.C.R. n. 241- 8817 del 24 febbraio 2009 Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Novara, approvato con D.C.R. 383- 28587 del 5 ottobre 2004 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) della Città Metropolitana di Torino, approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli, approvato con D.C.R. n. 240-8812 del 24 febbraio 2009 Piano Attività Estrattive Provinciale (PAEP) di Novara, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 05.02.2009 e con delibera del Consiglio Regionale n.120- 29781 del 21.07.2011 Piano Territoriale della Provincia del Verbano/Cusio/Ossola: Non vigente Quanto richiamato e documentato costituisce, a nostro giudizio, una dimostrazione che il processo di adeguamento al PPR, a tutti i livelli di governo del territorio, non è avvenuto o è fortemente in ritardo sulla tabella indicata dalla norma. Ove dunque il PRAE precedesse la conclusione del processo di adeguamento al PPR della pianificazione territoriale dei livelli: Regionale, Provinciale, dei territori metropolitani e delle aree protette, si determinerebbe un rovesciamento del corretto rapporto che deve sussistere tra la pianificazione di settore e quella territoriale, proprio perché quest’ultima non è attualizzata rispetto a normativa sopravvenuta che ne imponeva l’ allineamento ad essa. Si obietterà che gli enti titolari delle competenze territoriali possono comunque intervenire nel procedimento in corso, facendo apprezzare orientamenti diversi rispetto al disegno pianificatorio che il PRAE definisce. L’obiezione, pur potendo avere una sua ragionevolezza, non terrebbe conto tuttavia del diverso valore e peso che possono avere strumenti territoriali, adeguati e approvati e quindi cogenti, rispetto a semplici osservazioni formulate nell’ambito del procedimento che, come tali, non godono di una qualificazione maggiore o speciale solo perché di provenienza da enti territoriali, e quindi non sono garantite nel loro esito positivo. Il PRAE, di fatto, così come impostato, opera uno scavalcamento di competenze da parte di una pianificazione di settore, quale essa è, che si insinua liberamente in campi lasciati sguarniti da altri Enti che, invece, avrebbero dovuto adeguare i loro strumenti, attuando il PPR, anche con esiti diversi da quanto ora il PRAE prefigura. Il PRAE mostra, in tutta la sua evidenza, la grave falla aperta nel processo pianificatorio territoriale, estesa all’intero ambito regionale. Esso si ancora a strumenti che non hanno ottemperato agli obblighi di conformarsi al PPR; si insinua nelle finestre normative e programmatrici che gli enti competenti hanno lasciato sguarnite; di fatto li surroga, confermando scelte precedenti a disegni pianificatori sovraordinati e successivamente intervenuti, per calarsi, pesantemente, alla fine del processo, nei territori dei singoli comuni coinvolti, maneggiando, disinvoltamente e sommariamente, la fase più delicata della verifica e attuazione del PPR dentro gli individuati bacini e poli estrattivi, come meglio verrà trattato successivamente. CONCLUSIONE: Si ritiene che l’ osservazione risulti, a nostro giudizio, assorbente rispetto ad ogni altra, tanto da chiedere la sospensione del processo di formazione del PRAE in attesa degli adeguamenti, obbligatori, di tutta la pianificazione territoriale richiamata, così da venir assicurato il coordinamento tra le predette procedure di adeguamento, previste ai vari livelli istituzionali, coordinamento che l’articolo 46 delle NTA del PPR mette in capo all’Ente Regione che, invece, così operando come nel caso del PRAE in esame, si sottrae dallo svolgimento di tale funzione . Si confida, pertanto, che l’osservazione sia fatta oggetto di attenta valutazione e possa essere accolta. OSSERVAZIONE 2 PRAE e PIANIFICAZIONE LOCALE La legge regionale 23/2016, all’articolo 7, definisce anche il rapporto tra lo strumento di pianificazione settoriale, quale è il PRAE, e quelli di pianificazione locale redatti dai Comuni, singoli o associati: i PRGC. Viene disegnato un quadro normativo ordinamentale, secondo il quale il PRAE , fatte salve eventuale disposizioni generali o di settore, contenute in piani o norme di legge, ma solo se successive alla sua approvazione, costituisce il riferimento prioritario per la verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione. Più precisamente ancora, il dettato normativo non lascia margini alla pianificazione di scala locale, laddove precisa che: “ il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonchè per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all’interno dei bacini…”……………………………………………………………………………………………….. “In tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non……………………...” Sulla base dei riferimenti legislativi richiamati, poche sono le previsioni che, nella materia, rimangono a disposizione della pianificazione locale, costituendo il PRAE, a tutti gli effetti, variante degli strumenti urbanistici, restando a questi ultimi il solo onere di recepirle, cartograficamente e normativamente, in occasione di una prima variante utile, a contenuto generale o strutturale, ma l’efficacia segue già immediatamente non appena sia intervenuta l’ approvazione del PRAE . La procedura di approvazione del PRAE, costituendo variante di strumento urbanistico, deve però, obbligatoriamente, attuare la procedura di verifica dei suoi contenuti rispetto a quelli del PPR, recependo, nel suo compito attuativo, l’apparato normativo del medesimo PPR, intendendosi l’insieme degli indirizzi e direttive che dovranno essere oggetto di loro coerente coniugazione applicativa, nonché la normativa prescrizionale. Il PRAE viene dunque chiamato ad operare una verifica, attenta e puntuale, anche cartografica, di ogni ambito e unità di paesaggio individuati dal PPR e interessati dalle previsioni del PRAE . Se quello descritto è, a nostro giudizio, il corretto procedimento di recepimento dello strumento sovraordinato quale è il PPR, ne consegue che la scala e il livello cartografico utilizzato dal PRAE nella individuazione dei poli e dei siti estrattivi non paiono adeguati a conseguire lo scopo, né, tanto meno, lo è l’apparato normativo che ad essi viene abbinato. In altri termini, a giudizio di chi osserva, il PRAE non adempie correttamente al dovere di verificare la sua piena compatibilità con il PPR e di attuarne le previsioni (perché anche di quest’ultimo aspetto, molte volte sottaciuto, si dovrebbe trattare), ma generalizza, ossia, attraverso un’operazione di copia/incolla, trasferisce, in maniera abbastanza indistinta, la normativa contenuta nelle NTA del PPR, riferita alle singole componenti di paesaggio interessate, all’interno delle proprie NTA, senza, caso per caso, declinarne l’attuazione. La stessa operazione la compie quando le sue previsioni interessano ambiti compresi nell’elenco del PPR dei beni paesaggistici regionali. Secondo chi osserva, in questo modo operando, non è possibile ritenere che venga assolta la verifica di coerenza, ma semplicemente, si compie una collazione, all’interno del PRAE, delle normative di NTA tratte dal PPR, demandandone, sembra, l’attuazione e la verifica concreta ad altri momenti successivi e ad altri attori dei processi autorizzativi, cosa che non spetta a loro, in quanto a quest’ultimi è demandato il compito di verificare la coerenza dei singoli progetti con l’apparato normativo dato, non quello di definirlo e dettagliarlo. La perimetrazione dei singoli poli estrattivi, proprio per la valenza urbanistica che riveste il PRAE, riteniamo invece debba consentire una scala di leggibilità al maggior dettaglio possibile, sovrapponendo le tavole P4 del PPR a quelle delle previsioni del PRAE, al fine di declinare in queste ultime le normative riferite alle singole componenti di paesaggio presenti nell’ambito del polo proposto e del suo intorno, profilarne correttamente i contorni e dettare una normativa puntuale che garantisca la più adeguata tutela delle componenti presenti. CONCLUSIONE: L’esame svolto, non ci consente di concludere che il metodo utilizzato nella redazione del PRAE sia stato quello corretto, così da chiedere che il lavoro svolto sia integrato e completato secondo le indicazioni sopra descritte. D’altra parte se per disposizione della legge Regionale 23/2016, la competenza urbanistico/amministrativa di settore è stata trasferita, completamente, dagli enti locali all’ente Regione (non si sa con quanta coerenza con l’articolo 118 della Costituzione), quella competenza deve essere esercitata compiutamente e non solo parzialmente. OSSERVAZIONE 2- APPENDICE A dimostrazione che la presente osservazione non è soltanto una mera opinione, ma è pregnante e ha una sua validità rilevabile da una verifica concreta, si ritiene accompagnarla con una analisi a campione. operata attraverso l’esame di una delle tante previsioni contenute nel PRAE . Si assume il polo estrattivo significativo così individuato: ATO Verbania /Cusio/Ossola Polo Crevoladossola 2 Bacino Diveria Comune Crevoladossola Ai fini dello scopo che ci riproponiamo, riproduciamo qui l’estratto della tavola P41 del PPR in cui sono evidenziate le componenti di paesaggio che ricorrono nell’ambito del polo estrattivo individuato nella tavola del PRAE con il codice 002107 e nel suo immediato significativo contorno. Rileviamo nel PPR la presenza delle seguenti componenti di paesaggio: A) Sono rilevati n. 2 “aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico”, posti, l’uno a valle del polo, ma di cui il fronte estrattivo, già ora, va a configurarsi, da più punti di osservazione, come una quinta scenica rispetto ad esso, di forte disturbante impatto paesaggistico, l’altro posto nell’immediatezza del limite inferiore del polo. Rispetto alla presenza di queste componenti, l’articolo 17 della NTA del PPR individua la seguente direttiva che dovrebbe essere oggetto di applicazione in sede locale: Direttive “ I piani locali individuano eventuali ulteriori elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, di cui al comma 1, applicando i seguenti criteri di selezione: omissis in particolare l’elenco dei geositi e delle singolarità geologiche è precisato, localizzato ed arricchito con una selezione che applichi i seguenti criteri: omissis valore scenico o paesaggistico; ( leggi forra della Diveria NdR ) ruolo nella storia del territorio ( leggi battaglia di Crevola del 1487 NdR ) ( leggi ponte Napoleonico NdR ) omissis Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani locali: a. salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito omissis.” CONCLUSIONE A: Alla luce di quanto descritto, dobbiamo rilevare il PRAE non compie alcun minimo approfondimento di verifica e di applicazione concreta della direttiva riferita a detta componente. B) Sono rilevati, sempre sulla tavola P4. 1 del PPR e nell’ambito del polo in esame: “sistemi diffusi di testimonianze storiche del territorio rurale.” L’articolo 25 della NTA del PPR individua, rispetto ad essi, la normativa applicativa. Indirizzi: “Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico, anche in applicazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto 42 ministeriale 6 ottobre 2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008. Nell’insieme delle aree di cui al comma 1 il Ppr individua nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e.: a. le testimonianze storiche del territorio rurale sulla base dei seguenti aspetti: omissis aree caratterizzate da nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX secolo) nuclei e i borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali; omissis Indirizzi [3]. I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri eventuali elementi quali: omissis c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna; d. cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali; e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi” omissis Direttive “I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico. I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso: omissis b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, omissis la mitigazione dell’impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni; omissis disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica; e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale; f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo: I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali; II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali. CONCLUSIONE B: Dobbiamo rilevare che gli indirizzi e le direttive richiamate risultano fortemente confliggenti con la previsione, così come configurata nella sua perimetrazione e nelle quantità di risorsa estraibile assegnata, addirittura in pieno e fortissimo contrasto con il riferimento della direttiva mirante a porre estrema attenzione alla localizzazione di siti estrattivi. C) Sempre sulla tavola P4.1 è rilevata la presenza, nelle vicinanze del polo, di un: “elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica”, posto a monte dei confini superiori del polo. L’articolo 30 delle NTA del PPR, anche in questo caso, individua, rispetto ad esso, la normativa applicativa. Direttive In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell’articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a: a. individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli segnalati negli Elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice; omissis c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche; d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d’alto fusto o arbustiva, in riferimento: omissis subordinare, a seguito dell’individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d’insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell’amministrazione preposta all’autorizzazione dell’intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l’insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all’interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005. CONCLUSIONE C: Rileviamo che nulla di tutto quanto è stato qui tratto dal PPR, risulta preso in considerazione ed è presente in sede di redazione del PRAE. D) Tutta l’area interessata dalla previsione di Polo è individuata come: “ area di montagna “ normata dall’articolo 13 delle NTA del PPR. Indirizzi omissis “I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell’accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all’esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all’espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile” Direttive “I piani territoriali provinciali definiscono normative finalizzate a promuovere: a. il recupero del patrimonio naturale-culturale montano, contrastando i fattori di marginalizzazione o di scomparsa dei valori naturali e culturali; la riqualificazione dei paesaggi e delle morfologie insediative tradizionali alterate dai processi di urbanizzazione, con la mitigazione degli impatti pregressi; omissis eventuali interventi di trasformazione che interessino le vette e i sistemi di crinali montani sono consentiti solo qualora la progettazione assicuri il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna. Omissis CONCLUSIONE D: Alla luce dei richiami operati, non ci sembra che il PRAE, nello specifico del polo in esame riesca a poter dimostrare di aver applicato gli indirizzi e le direttive richiamate, avendo finalizzato la sua previsione al radicale sovvertimento dell’ambito di territorio compreso nel polo. E) All’interno del polo e nei suoi immediati confini, il PPR individua: “Aree rurali di montagna con edificazione rada – villaggi di montagna” L’articolo 40 delle NTA indica gli obiettivi perseguiti dallo stesso PPR e le direttive per la pianificazione locale e settoriale. Essendo le indicazioni date, molto varie e articolate, a solo titolo esemplificativo se ne riportano alcune, a nostro giudizio, significative per comprendere come il PRAE possa aver operato in coerenza con esse o meno: omissis I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali; omissis III. salvaguardia dei suoli agricoli di cui all’articolo 20 omissis per le m.i. 12, 13, 15: I. contrasto all’abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all’alterazione degli equilibri idrogeologici e paesaggistici” omissis Direttive “I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g; d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto; omissis e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale; omissis h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all’interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.” CONCLUSIONE E: Nel campione in esame, nessuno degli obiettivi del PPR viene perseguito, il territorio viene semplicemente cancellato, il paesaggio distrutto così come ogni elemento paesaggisticamente rilevante. Il nucleo antico di Villa Delloro, tutelato dal piano regolatore comunale, viene destinato, di fatto, ad essere abbandonato dai suoi abitanti in quanto, nella previsione, accerchiato totalmente dall’attività estrattiva che non trova limite nel PRAE, ma trova in esso lo strumento di legittimazione del suo massivo ulteriore sviluppo estrattivo. La trama viaria minore e storica viene, sostanzialmente, cancellata; altri tessuti insediativi minori vengono fortemente insidiati dall’avvicinamento dei confini del polo in direzione dei loro ambiti. CONCLUSIONE GENERALE OSSERVAZIONE N. 2 Il quadro normativo sovraordinato del PPR che abbiamo cercato di riprodurre con la massima fedeltà, non è stato fatto oggetto dell’attenzione applicativa che un piano di settore quale il PRAE avrebbe dovuto avere e, a maggior dimostrazione di quanto si afferma, è l’esame della scheda allegata alle individuazione cartografica del polo 002107. Ad un’attività estrattiva presente da molti decenni, sicuramente da oltre 50 anni, e sviluppatasi in tutto il periodo pregresso su di una superficie di oltre 112.000 m2, viene assegnata una potenzialità di sviluppo aerale, riferito al solo decennio di previsione del PRAE, pari a oltre due volte, cioè ulteriori 274.675 m2, mentre le quantità estraibili concedibili subiscono una crescita esponenziale che non ha alcun riscontro con l’andamento storico, e vengono indicate in 6 miloni di mc.. D’altra parte, tutti i volumi estraibili indicati nel PRAE, per affermazione dello stesso documento, non fanno riferimento ad una curva storica dei prelievi, pur in possesso della struttura regionale, ma a richieste delle aziende estrattive che, evidentemente, hanno cercato di massimizzarle, ottenendone soddisfazione. A queste condizioni, nessuna verifica di coerenza con la normativa di PPR può reggere, nessuna attuazione, a livello locale, di quella normativa può trovare applicazione. La riproduzione fotografica attuale delle condizioni del sito estrattivo in esame, possono lasciar immaginare quale sarebbe l’ulteriore esito devastante ove le previsioni del PRAE trovassero attuazione. Purtroppo il caso che abbiamo preso in esame non risulta affatto isolato nel panorama delle previsioni del PRAE, solo la limitazione del tempo a nostra disposizione e la scarsità dei mezzi e delle risorse di cui disponiamo non ci consentono di documentarne altri con la stessa precisione. La richiesta finale è quindi che l’intero complesso dei poli estrattivi indicati dal PRAE venga sottoposto ad una verifica di coerenza e attuazione del PPR attraverso l’uso di una metodologia del tutto diversa da quella utilizzata che si è dimostrata inadeguata. foto attuale cava Lorgino OSSERVAZIONE N. 3 PRAE E PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO. La disciplina attuativa del PPR ha trovato, sino ad oggi, scarsa applicazione in sede locale per cui si assume, ma non si dimostra, che la valenza di variante urbanistica che è un connotato del PRAE, non abbia inciso su adeguamenti già compiuti da singoli comuni, cosa che, ove fosse avvenuta, determinerebbe un motivo di forte contrasto tra le decisioni a livello locale e, eventuali, diverse determinazioni dello stesso PRAE, tali da comunque porre in discussione e determinare un conflitto, al di là e nonostante il dettato normativo regionale, tra la prevalenza di quest’ultimo strumento rispetto alle competenze esercitate dai singoli enti comunali. Diverso invece appare il quadro normativo riferito al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), strumento sovraordinato di settore, che ha visto moltissimi comuni avviare e concludere, attraverso varianti urbanistiche strutturali, un lungo percorso di definizione, a livello locale, del quadro del rischio idrogeologico, ridefinizione che ha comportato anche una diversa individuazione cartografica delle fasce fluviali, oltre che delle situazioni di rischio . In relazione ai diversi assetti che il PAI, nella sua articolazione territoriale, può presentare, ci si sarebbe dunque attesi che il PRAE rilevasse, anche a livello cartografico, lo scenario concreto dell’assetto idrico e geologico, sovrapponendo mappe tematiche aggiornate dei Comuni per i quali risultano approvati aggiornamenti di PAI o meno, con quelle riferite alle previsioni dei poli estrattivi indicati nel PRAE medesimo. Il PRAE ha compiuto invece un’altra scelta: quella di prescindere, almeno a livello cartografico, dalla rilevazione sistematica dello stato dei vincoli di natura idrogeologica, demandando ad altri livelli, di fatto quelli autorizzativi, l’onere di garantire gli spazi estrattivi assegnati, individuando soltanto una serie di obiettivi, a prescindere dalla verifica concreta della loro effettiva realizzabilità all’interno di un quadro vincolistico dato. Abbiamo ricordato che, sia che siano intervenuti i singoli comuni con varianti strutturali, sia che il quadro vincolistico sia quello dettato dal PAI nella sua versione originaria, esso è il frutto di una elaborazione complessa, risultato di più apporti specialistici e tecnici e di un percorso procedurale niente affatto semplice e scontato. In questo quadro così delineato, il PRAE, forte della sua valenza di variante dei piani regolatori, di fatto, sostituisce previsioni, sottovaluta vincoli, al più ne ricorda la loro esistenza attraverso richiami descrittivi, ma nulla più. Esemplificativo a questo riguardo risulta l’inapplicato articolo 22 della Norme di attuazione del Piano dell’assetto Idrogeologico, a cui, peraltro, non avrebbe potuto sottrarsi, cosa che, peraltro, anche la relazione al PRAE sottolinea, ma di cui non ne abbiamo trovato riscontro. L’articolo richiamato si sofferma sulla compatibilità delle attività estrattive nelle zone fluviali esterne, a quelle demaniali, dovendo in queste ultime valere un divieto assoluto. Riportiamo qui sotto il dettato normativo : “Nella Fascia A sono vietate: a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi…” “ Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 2. Nella Fascia B sono vietati: a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente..” “Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione...” Il testo normativo non pone dunque un divieto assoluto, ma relativo, graduato per fasce, assegnando ai piani di settore, individuati dalle leggi regionali, la verifica della compatibilità delle attività estrattive con le finalità del PAI: Così infatti ancora recita lo stesso dettato normativo: “ Le attività estrattive al di fuori del demanio sono individuate nell’ambito dei piani di settore o di equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali i quali devono garantire la compatibilità delle stesse con le finalità del Piano.” Spetta dunque ai piani di settore garantire la loro compatibilità con il PAI, e, a tal scopo, viene assegnato a questi piani, l’onere e l’obbligo, di essere corredati da uno specifico studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale, sul quale dovrà esprimersi l’Autorità di Bacino. “A tal fine i Piani di settore regionali e provinciali o loro varianti e i documenti di programmazione devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale. Dell’adozione del piano di settore deve essere data comunicazione all’Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.” Questa puntuale normativa è disattesa dal testo in osservazione del PRAE che, invece, come già abbiamo fatto cenno demanda ad altri, cioè alla fase attuativa, quella di progettazione delle attività estrattive, il compito che invece gli è proprio. In sintesi, il PRAE, prima attribuisce un diritto: quello estrattivo, e una volta attribuito demanda una serie di verifiche ad altri soggetti, in genere gli interessati medesimi, sostenuti da tecnici “ indipendenti” che avranno l’onere di garantirne il risultato. Ricorre, anche in questo caso, la stessa metodologia nell’elaborazione del documento che già abbiamo indicato erronea e inadeguata a legittimamente conseguire i risultati che si prefigge. In questo caso poi, lo scostamento rispetto ad un onere normativo è di tutta, elementare, evidenza. Così come nel caso della verifica e attuazione del PPR, in presenza di vincoli di natura geologica e idraulica, quali lo sono le fasce fluviali e non solo, la previsione in esse di attività estrattive non può prescindere da un approfondimento tecnico/istruttorio che giustifichi la fattibilità della proposta. La necessità risulta ancor più rafforzata ove e quando i singoli piano locali siano stati sottoposti all’approvazione di una variante di adeguamento al PAI che abbia definito con precisione e dettaglio il quadro dei rischi e dei vincoli, tali da non poter essere poi ignorati da uno strumento di settore redatto in carenza di elementi essenziali in quanto normativamente richiesti. CONCLUSIONE: Tutto quanto descritto e ricordato, anche in applicazione del principio di precauzione, la presente osservazione chiede: 1) Che venga osservato il disposto dell’articolo 22 delle norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico vigente laddove i poli estrattivi interessino gli ambiti delle fasce fluviali A/B/C del PAI . 2) Che ogni previsione estrattiva venga puntualmente verificata alla luce del quadro vincolistico e dei rischi di natura geologica e idraulica risultante dallo stato degli strumenti di pianificazione locale vigenti, nel caso ridefinendo i confini dei poli estrattivi, stralciando da essi le aree incompatibili con lo svolgimento delle attività estrattive. OSSERVAZIONE 4 a) POLI ESTRATTIVI E SITI NATURA 2000 Un numero significativo di siti di cava, specie quelli per pietra ornamentale nel Verbano-Cusio-Ossola, sono a cavallo o addirittura all’interno di aree vincolate, siano esse siti di interesse comunitario, o di importanza comunitaria o aree che contribuiscono in maniera significativa a mantenere o ripristinare habitat. In alcuni dei poli individuati vige, ai sensi della normativa di derivazione comunitaria, il divieto di nuove aperture di cave. Alla luce di quest’ultimo divieto, con questa osservazione si esprimono riserve sul concetto di aperture di nuove cave assunto dal PRAE. L’estensione di tale concetto non sembra infatti coerente con la necessità di attuare una pianificazione che abbia come suo scopo quello di aumentare i livelli di protezione dell’ambiente, specie in aree per definizione: “protette”, non quello di ridurli. Lo stesso concetto di nuova cava è, peraltro, stato oggetto, in materia diversa ma attinente, di un’intesa Regione/MiBACT per l’attuazione congiunta del Ppr del 20 novembre 2019. In particolare, le indicazioni contenute nel documento del Comitato tecnico sopra citato così si esprimevano:  “La fattispecie relativa all’apertura di un nuovo sito di cava deve essere verificata rispetto all’attuale stato dei luoghi, a prescindere che lo stesso stato dei luoghi sia intervenuto da più o meno tempo, anche a seguito di interventi di recupero ambientale di pregresse attività di cava;  la fattispecie dell’apertura di un nuovo sito di cava si configura nel caso di presentazione di una nuova istanza in assenza di un pregresso progetto di coltivazione, o in presenza di un precedente progetto di coltivazione completato o rispetto al quale sia esaurito il termine massimo di proroga dell’autorizzazione a termini di legge; la fattispecie dell’ampliamento degli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti si configura nel caso in cui l’intervento medesimo interessi un ambito posto in diretta contiguità rispetto a uno dei lotti già compresi nell’originario progetto di coltivazione, autorizzato paesaggisticamente prima dell’entrata in vigore della specifica prescrizione del Ppr, e a condizione che l’istanza di autorizzazione all’ampliamento sia presentata prima della scadenza dei termini riferiti al progetto di coltivazione originario”. Alla luce di un’esame espeditivo delle singole schede dei poli estrattivi, non sembra che sia stato adottato un criterio prudenziale nella individuazione di nuove aperture, ma estensivo, neppure conforme ad intese raggiunte, ma teso piuttosto ad ammettere sempre aperture di cave, non escluderle. CONCLUSIONE: Quanto argomentato, si chiede un’ attenta rivisitazione del concetto di nuova apertura di cava, riconducendolo a quello contenuto nel documento citato e, alla luce di tale rivisitazione, il riesame delle singole situazioni in tutti i poli dove tali situazioni risultino presenti, con particolare attenzione alle zone sottoposte a tutele derivanti da norme comunitarie. OSSERVAZIONE 5 ESTENSIONE DEI POLI E QUANTITATIVI ESTRAIBILI Nel corpo di una precedente osservazione si è fatto un cenno a come la quantità di risorsa concessa nel decennio di validità dello strumento, non fosse ancorato ad alcun dato che indicasse, per ogni singolo polo, l’evoluzione estrattiva avuta entro un precedente significativo arco temporale: segnatamente il decennio anteriore, dato che sembrerebbe, a noi, utile al fine di comprendere le dinamiche in atto e la relazione tra evoluzione possibile delle attività estrattive rispetto al loro andamento storico reale . Invece, per ammissione dello stesso PRAE, sembrerebbe che la risorsa assegnata, sia stata quasi il risultato di un’indagine tra le aziende interessate e quindi risponda, prima di tutto, a questo criterio, ma non ad altri. Sempre prendendo in esame l’Ato Vco, si sono provati a calcolare i totali delle aree in mq. che risultano in corso di autorizzazione o già autorizzati comunque nel passato (il criterio non ci pare sia presente), con il totale delle aree, sempre in mq. Per le quali si prevede possano essere concesse autorizzazioni nell’arco di validità del decennio successivo l’approvazione del PRAE. Salvo errori, i dati arrotondati che abbiamo ricavato, al netto dei possibili incrementi derivanti da varianti,sarebbero questi: Superfici autorizzate: m2 1.966.000 Superfici autorizzabili: m2 4.762.000 Superfici dei poli: m2 9.000.000 Quello che emerge è comunque un incremento esponenziale delle superfici che nell’arco decennale potrebbero essere interessate dall’avanzamento dei fronti estrattivi o dalla apertura di nuove cave, incremento che risulta più che doppio rispetto l’attuale stato delle estrazioni. La conseguenza di questa previsione, ove venisse confermata, è una riduzione delle superfici boscate, un impoverimento della biodiversità, un degrado paesaggistico complessivo che misure di compensazione, mitigazione e di recupero, poco e con effetti comunque misurabili solo in tempi di lungo periodo, potranno ridurre, mai annullare. Per quanto invece riguarda i volumi, fermo restando l’assenza del dato storico di confronto, si ottengono: Volumi presenti nei poli: mc. 163.240.000 Volumi assegnabili: mc 25.707.000 Si può ragionevolmente ipotizzare che l’incremento di quantità estraibile segua la stessa dinamica di incremento delle superfici autorizzabili e quindi, anche in questo caso, pur rilevando scostamenti molto rilevanti da caso a caso, scostamenti che meriterebbero, quanto meno, una giustificazione o una spiegazione circa i criteri utilizzati nella assegnazione delle quote (o meglio dire introdurre un criterio o più criteri che invece ora non ci sono), gli effetti complessivi sull’ambiente non vanno nella direzione auspicata, ma sono peggiorativi. L’incremento del traffico legato alla movimentazione dei materiali estratti, l’accelerazione possibile delle attività estrattive, l’aumento dei rifiuti minerali di estrazione che non sempre trovano collocazione nelle opere di recupero ambientale (queste ultime troppo spesso differite a post coltivazione), l’incremento di aree di discarica di fatto (vedi il caso Vogogna), il sacrificio paesaggistico imposto a interi tratti di versanti vallivi, già oggi interessati da attività estrattive intensive e ravvicinate, sono tutti effetti peggiorativi della qualità ambientale. Se poi, come già indicato, una parte consistente di queste attività si svolge in ambiti protetti in quanto siti di Natura 2000, non è senza fondamento che, qualora il piano venisse approvato nella sua attuale formulazione, sarebbe concretamente da prevedersi una segnalazione alle autorità Comunitaria perché valuti la possibilità di attivare le previste azioni di infrazione. CONCLUSIONE: Alla luce delle considerazioni svolte e dei dati ricavati, si chiede che vengano definiti i criteri con i quali individuare le quantità estraibili, nonchè venga svolto un attento riesame e ridimensionamento delle quantità estraibili nel decennio di validità per PRAE, specie in riferimento ad aree sottoposte a varie forme di tutela, comunitarie, nazionali o ragionali .

 Si confida nell’attento esame 

 Italia Nostra Onlus Via Massena 7 Torino 

La Presidente del Consiglio della Sezione Regionale del Piemonte

Prof. Adriana My

sabato 11 febbraio 2023

PRAE: UN ACRONIMO PERICOLOSO




Dietro l'acronimo: " PRAE", si cela un'altra insidia all'integrità dei territori Piemontesi. E' il Piano Regionale delle attività estrattive che chiamato dalla legge la 23/2016, in teoria, a pianificare e regolare il settore estrattivo, ove venisse approvato nella versione attualmente in esame presso l'autorità di VAS, rischia di fare più danni di quelli che dice di voler evitare. E' un documento complesso, fatto da centinaia di pagine, apparentemente tecniche, e di numerose cartografie che hanno il compito di definire e disegnare la geografia dei siti estrattivi per almeno il prossimo decennio: individuando i bacini e i poli estrattivi, questi ultimi, in particolare, localizzano le cave attive e non solo e i limiti dimensionali di loro possibile espansione, peccato che il dimensionamento assegnato sia, nella maggioranza dei casi, estremamente generoso, ben oltre le attuali capacità produttive decennali, tanto da consentirci di pensar male. I guai però non si fermano lì, perchè questo PRAE si cala con la sua autorità, che in alcuni casi ci sembra prepotenza, entro la pianificazione urbanistica dei singoli Comuni, imponendo ad essi le sue scelte. Di più ancora, proprio perché il PRAE incide sui piani regolatori dei Comuni, esso dovrebbe essere rispettoso del Piano Regionale del Paesaggio, verificando la sua coerenza con esso e attuandolo per la parte che gli compete. Per amor di patria tralasciamo di tediarvi su come abbiano cercato di verificare questa coerenza, lo contesteremo puntualmente in sede di presentazione delle osservazioni entro il prossimo 20 di questo mese. Tuttavia, poichè il caso è di attualità ed è già stato trattato anche su queste pagine, vogliano illustravi come il PRAE intende intervenire nel polo estrattivo della cava Lorgino di Crevoladossola. La mappa che postiamo è rilevatrice. Un cerchio perimetra stretto i confini del piccolo nucleo storico che ancora lì sopravvive, tutt'intorno: sopra/sotto/a destra e a sinistra si prevede la possibilità di espansione della cava che, quindi, potrà divorare tutto quanto il residuo integro versante, estraendo in un solo decennio sino a sei milioni di metri cubi: una piccola TAV. Il povero nucleo, messo sotto assedio dal PRAE dovrà arrendersi, i suoi ultimi abitanti saranno costretti ad abbandonare per evitare di vivere come si vive in guerra. E' solo un esempio, ma crediamo basti a capire.




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