L'Associazione interviene nel procedimento del Comune di Ghiffa, presentando osservazioni alle modifiche del piano regolatore vigente. Le osservazioni riguardano essenzialmente un aspetto: la trasformazione di una zona boscata, posta sul confine con il Comune di Beè, dove viene estesa l'area di quel Comune e destinata ad ospitare insediamenti per finalità di culto. Nel seguito del post potete leggere il contenuto integrale delle osservazioni.
Spett. Comune di Ghiffa
Servizio Urbanistico
Sede Municipale
G H I F F A
Prot. n. 10/26
Beura Cardezza 09/07/2026
OGG: Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2026: "
Variante parziale n. 1 al PRGC vigente ai sensi dell'art. 15/ comma 5
legge Regionale n. 56/77 e s. m. e i.
Adozione del progetto preliminare. Osservazioni.
Con riferimento all'oggetto e nel rispetto dei termini indicati nell'
avviso pubblico emesso da Codesto Comune, questa Associazione:
"Italia Nostra APS, Sezione locale del Verbano/Cusio/Ossola, a
firma del Presidente Filippo Pirazzi, presenta, qui nel seguito, le
osservazioni che rilevano in relazione ai fini e agli scopi
dell'Associazione.
Premesso che la variante individua un ambito oggetto di nuovo
azzonamento con la denominazione A.A.C. : " Area per gli
insediamenti di attività di culto", normata con l'introduzione
del nuovo articolo 28/bis della NTA.
In tale ambito, che attualmente risulta boscato, viene prevista la
possibilità di realizzare costruzioni di entità minima, ma diffuse
nell'ambito dell'intera area, con l'indicato obbligo che siano dotate
delle relative urbanizzazioni, pur non individuando nessuna necessità
di strumento attuativo.
Che la previsione si colloca al confine del territorio comunale, a
ridosso del limitrofo comune di Beè (frazione Albagnano),
costituendo, di fatto, un' estensione delle previsioni urbanistiche
realizzate da quel Comune nell'area limitrofa e speculare rispetto a
quanto ora viene previsto in variante.
Che l'area non è servita da alcun collegamento viario e/o da alcuna
urbanizzazione primaria di pertinenza del Comune di Ghiffa e che di
fatto, la previsione potrà essere attuata (sotto il profilo dei
servizi di urbanizzazione) solo con il concorso, anzi l'apporto
esclusivo del vicino Comune.
Che la previsione, inoltre, si sostanzia nella urbanizzazione di un
territorio boscato, destinato a mutare natura, territorio che sulla
base della normativa attuale è salvaguardato in quanto tale dal
divieto di sua trasformazione, come da normativa vigente che si
riporta qui nel seguito:
"La
trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r.
4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle
amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004
e dell’art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la
conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con
il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta
dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di
igiene ambientale locale. Sono a carico del soggetto che intende
operare la trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso, di
seguito “richiedente”, la compensazione della superficie
forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e
l’eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del
d.lgs. 42/2004). Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non
sostitutivi degli interventi di compensazione (art. 19, comma 5 della
l.r. 4/2009)."
Che l' oggetto della previsione si colloca prossimo alla Riserva
Speciale del Sacro Monte di Ghiffa, area protetta in quanto tale,
come normato dalla Legge Regionale n. 19/2009 e quindi appartenente
alla rete ecologica regionale come da legge che si richiama: "
Art.
2.
(Rete
ecologica regionale)
1.
La
Regione, in attuazione della Convenzione sulla biodiversità, firmata
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge
14 febbraio 1994, n. 124 ,
in conformità alla direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 ,
relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 ,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto della legge
6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette), e in virtù dell' articolo
6 dello Statuto della Regione istituisce
sul proprio territorio la rete ecologica regionale costituita dalle
aree naturali che rispondono agli obiettivi ed alle finalità
contenute nei succitati provvedimenti.
2.
La
rete ecologica regionale è composta dalle seguenti aree:
a)
il
sistema delle aree protette del Piemonte;
Che
da ultimo risulta in corso di attivazione da Comuni limitrofi un
progetto di
corridoio ecologico
di connessione che
prevede
il
rafforzamento della connettività ecologica tra il Parco Nazionale
della Val Grande e la Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte della
SS. Trinità di Ghiffa, con un investimento di circa 518.000 euro,
finalizzato a ridurre la frammentazione degli habitat,
migliorare la continuità ecologica e favorire la conservazione della
biodiversità.
Che
di tutto ciò, la variante non fa riferimento, sottacendo gli aspetti
critici che abbiamo evidenziato, aspetti
che
se valutati nella loro esatta portata, avrebbero
portato a
conclusioni diverse rispetto a quanto sin qui argomentato in sede di
procedimento
di variante
parziale
e di esclusione dalla procedura di VAS.
Tutto
quanto premesso si osserva:
1)
La qualificazione della variante quale " parziale", normata
dall'art. 17 comma 5 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m. e i. , è
contraddetta dai suoi contenuti ed in particolare dalla previsione
della trasformazione dell'
area boscata, limitrofa al Comune confinante di Beè, in area a
diversa destinazione d'uso.
In
particolare, costituisce ostacolo al
procedimento individuato, il
fatto,
non derogabile,
che l'individuata area scaricherà i propri effetti su altro Comune
rispetto a quello procedente, nulla rilevando la limitatezza della
entità della variante proposta,
quantanche la previsione in argomento la si volesse considerare tale.
Tra
i requisiti inderogabili della
variante
parziale sono infatti individuati nella normativa vigente, quelli che
prevedono:
- le nuove aree edificabili devono essere contigue al tessuto
edificato e già dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate
alla rete del proprio Comune (comma 6)
- la variante non può avere "rilevanza sovracomunale",
cioè scaricare effetti su un altro Comune (comma 5, lettera b)
I
requisiti non sono derogabili e quindi non è prevista eccezione.
Sotto
questo profilo, la continuità procedurale del percorso approvativo
della variante in itinere, potrà essere garantito soltanto con la
soppressione della previsione oggetto di diffusa argomentazione,
soppressione
che con la presente si chiede.
2)
La relativa contiguità con l'area protetta della Riserva speciale
del Sacro Monte di Ghiffa, la sua inclusione nella rete ecologica
regionale, avrebbe consigliato una diversa considerazione nell'ambito
delle argomentazione apportate per escludere
il procedimento dalla
Valutazione Strategica.
La
stessa previsione posta
a
ridosso del Comune di Beè avrebbe obbligato,
una valutazione responsabile,
a prendere in considerazione anche lo
stato pianificatorio di
quel Comune sull'area a confine.
Non
avendolo fatto si consente
un'analisi frammentata di previsioni tra esse invece
connesse
e funzionali, frammentazione che ampia giurisprudenza considera
motivo di illegittimità nei
procedimenti di valutazione.
La
mancata considerazione della creazione del nuovo corridoio ecologico
tra il Parco
Nazionale Val Grande e la
Riserva speciale
del Sacro Monte di Ghiffa, ora che è in procinto di diventare
realtà, dovrebbe consigliare ( se non obbligare ) a riaprire la
valutazione affinché tutti gli elementi vi concorrano e
contribuiscano all'esame
e alle sue conclusioni, diversamente operando si
reputa carente, incompleta e sviante quella conclusasi con la sua
esclusione.
Si
confida nell' attento esame delle osservazioni che si trasmettono.
Il
Presidente Sezione VCO Italia Nostra APS
Filippo
Pirazzi