sabato 18 luglio 2026

LAGO TANA: I CHIARIMENTI DOVUTI

 





ITALIA NOSTRA APS

Sezione del Verbano /Cusiop/Ossola


Beura Cardezza 18/07/2026

Prot. 15 /26

Spett. Comune di Crevoladossola

Sede Municipale

CREVOLADOSSOLA

PEC

Spett. Unione Montana delle Valli dell'Ossola

Sede

DOMODOSSOLA

PEC


Spett. Amministrazione Provincia VCO

Settore III -Ambiente , Georisorse, Pianificazione Territoriale e Urbanistica

SEDE VERBANIA- FONDO TOCE

PEC

Spett. Regione Piemonte

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

TORINO

PEC
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it

Spett. Soprintendenza  ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA VERBANO CUSIO OSSOLA E VERCELLI

NOVARA

PEC

Regione Piemonte

Direzione Pianificazione

Settore Paesaggio

TORINO

PEC

Spett. Carabinieri Forestali

Stazione di Crevoladossola

SEDE

CREVOLADOSSOLA

PEC


OGG: Trasformazione di area boscata. Comune di Crevoladossola località Lago Tana . Richiesta di chiarimenti e informazioni .


Nell'ambito in oggetto (area di bacino degli impianti di captazione delle acque del fiume Toce in prossimità della centrale idroelettrica Enel di Crevoladossola ), è stato eseguito un taglio a raso di un'intera area boscata, composta da diverse essenze di piante di alto fusto radicate nelle zone demaniali perimetrate dal corso delle acque. L'intervento ha riguardato un'area non inferiore ai 10.000 mq., compresa all'interno del sito Natura 2000 denominato: " Fiume Toce" , la cui responsabilità di gestione è in capo all'Ente Provincia in indirizzo.

Il Comune di Crevoladossola, ha riconosciuto l'area nel proprio strumento pianificatorio, quale: "Naturalistico Fluviale", sottoponendola ad una rigoroso disciplina: vedi l'articolo 4.1.13. delle NTA che ne motiva le ragioni con la:

"specificità ambientale dell'area, unicum non ripetibile, per le funzioni che assolve sotto il profilo di habitat e sosta dell’avifauna nonché per la particolare presenza di specie vegetali autoctone e spontanee."

Per quanto riguarda i possibili interventi idraulici, il Piano Regolatore li limita a quelli già approvati alla data di sua adozione (datata nella prima decade del 2000) .

Il sostanziale rispetto delle norme di tutela ha consentito in questi anni lo sviluppo di una rigogliosa vegetazione, rafforzando la funzione dell'area quale ambito di rifugio e di nidificazione di numerose specie, così come l'assenza di tagli boschivi ha permesso lo sviluppo di un soprasuolo composto da piante di alto fusto, a densità non elevata, ma che avevano rafforzato la specifità del sito sotto il profilo paesaggistico/ambientale. Nel complesso, il sito si configurava come un habitat unico e singolare lungo l'asta del Toce e come tale avrebbe dovuto essere considerato anche in presenza di ragioni idrauliche che potrebbero aver motivato la richiesta autorizzativa di abbattimento di un'intera area boscata.

Alla luce delle considerazioni svolte, valutata la valenza del sito, gli effetti prodotti sull'habitat, le modifiche del quadro paesaggistico consolidato che l'area del lago Tana, fortemente caratterizzata, esprimeva, le norme forestali vigenti, limitative nei confronti di tagli a raso, il piano di gestione del sito Natura 2000, le norme vincolistiche che la Pianificazione locale aveva imposto, ci si interroga circa la corretta o no, valutazione delle ragioni di sicurezza idraulica che sembrerebbero poter essere le uniche motivazioni capaci di aver scavalcato l'assetto normativo e vincolistico che proteggeva l'area.

Si chiede pertanto all'Ente Provincia di conoscere le risultanze del processo di Valutazione di incidenza che riteniamo sia stato correttamente fatto, ma che come Associazione di tutela riteniamo, per la ragioni ampiamente svolte, voler conoscere.

Agli altri Enti e soggetti in indirizzo chiediamo di conoscere ogni elemento che, sotto il profilo della propria competenza, abbia pesato per pervenire al rilascio di autorizzazioni o pareri positivi riguardo quanto qui si segnala.

Si confida nell'attenzione.

In attesa di esito, si ringrazia.

Italia Nostra APS

Sezione del Verbano/Cusio/Ossola

Il Presidente

Filippo Pirazzi


mercoledì 15 luglio 2026

LAGO TANA: L'OASI CHE NON è PIU'

 

 Area naturalistica Lago Tana - Comune di Crevoladossola

  Anche l'oasi del lago Tana, il bacino formato dallo sbarramento del fiume Toce nei pressi della centrale idrolettrica di Crevoladossola, è stato fatto oggetto di un radicale disboscamento che ha riguardato ( per ora) una parte delle isole che lo caratterizzano. Un 'area che " abbandonata" alla natura, negli ultimi decenni si era ripopolata, diventando rifugio e luogo di nidificazione di numerose specie di uccelli e che ha visto riformarsi un habitat singolare, avrebbe meritato ben diverso trattamento. Ora e per molti anni non ci sarà più. Immaginiamo che abbiano prevalso ragioni di " sicurezza" idraulica. Sicuramente questa sarà la giustificazione ufficiale. Allora verrebbe chiedersi perchè mai tutta l'asta del fiume, posta a monte, non dovrebbe subire lo stesso trattamento (la piena non sta a guardare se una pianta dista 100 metri o 10 chilometri dallo sbarramento, tutto arriva lì, anzi forse quelle tolte potevano essere l'ultima difesa prima dello sbarramento. ) Comunque hanno proceduto pur essendo tutta l'asta del Toce un ambito di protezione speciale, sottoposto ad un piano di gestione di cui la Provincia del VCO ne ha la responsabilità. Ma anche il Comune di Crevoladossola non è esente da responsabilità di vigilanza,avendo nel suo piano regolatore un articolo finalizzato proprio alla tutela della zona del Lago.

Anche in questo caso, la nostra Associazione chiederà conto delle ragioni di quanto accaduto, se sono state seguite tutte le regole ammnistrative previste e quali siano gli intendimenti prossimi, qualora l'opera non sia compiuta. 

Consolarsi perchè le regole siano rispettate, è poca cosa quando il bene è perso, semmai ha il sapore della beffa. Vedremo però come sono andate le cose. Per ora guardiamo il danno compiuto.

 TANA ANTE ESBOSCHI 



 





martedì 14 luglio 2026

CREVOLADOSSOLA: CROPPARGINO. UNA RICHIESTA DI CHIARIRE

 

 Crevoladossola, l'oratorio di Croppargino torna a splendere grazie  all'intervento del comune - Ossolanews.it

  

ITALIA NOSTRA APS

Sezione del Verbano /Cusiop/Ossola


Beura Cardezza 13/07/2026

Prot. 11/26

Spett. Comune di Crevoladossola

Sede Municipale

CREVOLADOSSOLA

PEC

Spett. Unione Montana delle Valli dell'Ossola

Sede

DOMODOSSOLA

PEC

e p.c.

Soprintendenza  ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA VERBANO CUSIO OSSOLA E VERCELLI

NOVARA

PEC

Regione Piemonte

Direzione Pianificazione

Settore Paesaggio

TORINO

PEC

Spett. Carabinieri Forestali

Stazione di Crevoladossola

SEDE

CREVOLADOSSOLA

PEC

OGG: Trasformazione di area boscata. Comune di Crevoladossola località Croppargino- Oratorio di S. Croce. Richiesta di chiarimenti.

Nell'ambito in oggetto (area di proprietà del Comune di Crevoladossola), risulta essere stato eseguito, su committenza dell'Unione Montana in indirizzo, il taglio a raso di un'intera area boscata, composta da lariceto, posto a contorno dell'oratorio di S. Croce, sito quest'ultimo sulla sommitale del pendio interessato dalla presenza boscata, località Croppargino.

Tale area veniva individuata dallo stesso Piano Regolatore vigente del Comune di Crevoladossola con la classificazione quale : "Boscata di alto fusto", regolata dall'art. 3.5.4. della NTA .

Non sono note le ragioni per le quali si sia proceduto ad un taglio a raso, modificando radicalmente il paesaggio, sopprimendo di fatto l'area boscata quasi per l'intera sua estensione, nè se siano previsti interventi compensativi e/o di mitigazione degli effetti provocati dall'intervento di trasformazione boschiva.


E' un fatto costituente principio che :


" La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)."


Non sappiamo se l'area sia anche gravata da diritti di uso civico, (probabilmente sì) e ma se lo fosse, avrebbero rilievo anche le norme in tema di gestione di tali diritti.


Esistono alcune deroghe rispetto al divieto generale di trasformazione boschiva, ma non sappiano se, nel caso in specie, siano state utilizzate, né se avrebbero potuto valere (a noi non pare).

Alla luce dei risultati (ampiamente documentabili) che risultano essere l'effetto del radicale disboscamento avvenuto e che non paiono aver prodotto un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente e del paesaggio del sito oggetto di intervento, ma semmai un suo radicale sovvertimento, con negativi effetti permanenti o comunque non rimediabili se non a medio/lungo termine, agli Enti in indirizzo si chiede di conoscere le ragioni che hanno motivato l'intervento e di dar conto a questa Associazione, avendone interesse per le finalità specifiche che persegue di tutela del paesaggio, dei titoli amministrativi che lo hanno reso possibile, tenuto conto del sistema dei vincoli di tutela e dei diritti che sussistono sull'area interessata.


In attesa di esito, si ringrazia.


Italia Nostra APS

Sezione del Verbano/Cusio/Ossola

Il Presidente

Filippo Pirazzi


giovedì 9 luglio 2026

GHIFFA: OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE DEL PIANO REGOLATORE

 

  L'Associazione interviene nel procedimento del Comune di Ghiffa, presentando osservazioni alle modifiche del piano regolatore vigente. Le osservazioni riguardano essenzialmente un aspetto: la trasformazione di una zona boscata, posta sul confine con il Comune di Beè, dove viene estesa l'area di quel Comune e destinata ad ospitare insediamenti per finalità di culto. Nel seguito del post potete leggere il contenuto integrale delle osservazioni. 

Spett. Comune di Ghiffa

Servizio Urbanistico

Sede Municipale

G H I F F A

Prot. n. 10/26

Beura Cardezza 09/07/2026

OGG: Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2026: " Variante parziale n. 1 al PRGC vigente ai sensi dell'art. 15/ comma 5 legge Regionale n. 56/77 e s. m. e i.

Adozione del progetto preliminare. Osservazioni.

Con riferimento all'oggetto e nel rispetto dei termini indicati nell' avviso pubblico emesso da Codesto Comune, questa Associazione: "Italia Nostra APS, Sezione locale del Verbano/Cusio/Ossola, a firma del Presidente Filippo Pirazzi, presenta, qui nel seguito, le osservazioni che rilevano in relazione ai fini e agli scopi dell'Associazione.

Premesso che la variante individua un ambito oggetto di nuovo azzonamento con la denominazione A.A.C. : " Area per gli insediamenti di attività di culto", normata con l'introduzione del nuovo articolo 28/bis della NTA.

In tale ambito, che attualmente risulta boscato, viene prevista la possibilità di realizzare costruzioni di entità minima, ma diffuse nell'ambito dell'intera area, con l'indicato obbligo che siano dotate delle relative urbanizzazioni, pur non individuando nessuna necessità di strumento attuativo.

Che la previsione si colloca al confine del territorio comunale, a ridosso del limitrofo comune di Beè (frazione Albagnano), costituendo, di fatto, un' estensione delle previsioni urbanistiche realizzate da quel Comune nell'area limitrofa e speculare rispetto a quanto ora viene previsto in variante.

Che l'area non è servita da alcun collegamento viario e/o da alcuna urbanizzazione primaria di pertinenza del Comune di Ghiffa e che di fatto, la previsione potrà essere attuata (sotto il profilo dei servizi di urbanizzazione) solo con il concorso, anzi l'apporto esclusivo del vicino Comune.

Che la previsione, inoltre, si sostanzia nella urbanizzazione di un territorio boscato, destinato a mutare natura, territorio che sulla base della normativa attuale è salvaguardato in quanto tale dal divieto di sua trasformazione, come da normativa vigente che si riporta qui nel seguito:

"La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso, di seguito “richiedente”, la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l’eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004). Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione (art. 19, comma 5 della l.r. 4/2009)."

Che l' oggetto della previsione si colloca prossimo alla Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa, area protetta in quanto tale, come normato dalla Legge Regionale n. 19/2009 e quindi appartenente alla rete ecologica regionale come da legge che si richiama: "

Art. 2. 

(Rete ecologica regionale)

1. 

 La Regione, in attuazione della Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124 , in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 , relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e in virtù dell' articolo 6 dello Statuto della Regione istituisce sul proprio territorio la rete ecologica regionale costituita dalle aree naturali che rispondono agli obiettivi ed alle finalità contenute nei succitati provvedimenti.

2. 

La rete ecologica regionale è composta dalle seguenti aree:

a) 

il sistema delle aree protette del Piemonte;


Che da ultimo risulta in corso di attivazione da Comuni limitrofi un progetto di corridoio ecologico di connessione che prevede il rafforzamento della connettività ecologica tra il Parco Nazionale della Val Grande e la Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, con un investimento di circa 518.000 euro, finalizzato a ridurre la frammentazione degli habitat,  migliorare la continuità ecologica e favorire la conservazione della biodiversità.

Che di tutto ciò, la variante non fa riferimento, sottacendo gli aspetti critici che abbiamo evidenziato, aspetti che se valutati nella loro esatta portata, avrebbero portato a conclusioni diverse rispetto a quanto sin qui argomentato in sede di procedimento di variante parziale e di esclusione dalla procedura di VAS.

Tutto quanto premesso si osserva:

1) La qualificazione della variante quale " parziale", normata dall'art. 17 comma 5 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m. e i. , è contraddetta dai suoi contenuti ed in particolare dalla previsione della trasformazione dell' area boscata, limitrofa al Comune confinante di Beè, in area a diversa destinazione d'uso.

In particolare, costituisce ostacolo al procedimento individuato, il fatto, non derogabile, che l'individuata area scaricherà i propri effetti su altro Comune rispetto a quello procedente, nulla rilevando la limitatezza della entità della variante proposta, quantanche la previsione in argomento la si volesse considerare tale.

Tra i requisiti inderogabili della variante parziale sono infatti individuati nella normativa vigente, quelli che prevedono:

- le nuove aree edificabili devono essere contigue al tessuto edificato e già dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate alla rete del proprio Comune (comma 6)

- la variante non può avere "rilevanza sovracomunale", cioè scaricare effetti su un altro Comune (comma 5, lettera b)

I requisiti non sono derogabili e quindi non è prevista eccezione.

Sotto questo profilo, la continuità procedurale del percorso approvativo della variante in itinere, potrà essere garantito soltanto con la soppressione della previsione oggetto di diffusa argomentazione, soppressione che con la presente si chiede.

2) La relativa contiguità con l'area protetta della Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, la sua inclusione nella rete ecologica regionale, avrebbe consigliato una diversa considerazione nell'ambito delle argomentazione apportate per escludere il procedimento dalla Valutazione Strategica.

La stessa previsione posta a ridosso del Comune di Beè avrebbe obbligato, una valutazione responsabile, a prendere in considerazione anche lo stato pianificatorio di quel Comune sull'area a confine.

Non avendolo fatto si consente un'analisi frammentata di previsioni tra esse invece connesse e funzionali, frammentazione che ampia giurisprudenza considera motivo di illegittimità nei procedimenti di valutazione.

La mancata considerazione della creazione del nuovo corridoio ecologico tra il Parco Nazionale Val Grande e la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, ora che è in procinto di diventare realtà, dovrebbe consigliare ( se non obbligare ) a riaprire la valutazione affinché tutti gli elementi vi concorrano e contribuiscano all'esame e alle sue conclusioni, diversamente operando si reputa carente, incompleta e sviante quella conclusasi con la sua esclusione.

Si confida nell' attento esame delle osservazioni che si trasmettono.

Il Presidente Sezione VCO Italia Nostra APS

Filippo Pirazzi