SEZIONE del VERBANO/CUSIO/OSSOLA
Egregio Signor Sindaco
del Comune di Baveno
Sede Municipale
piazza Dante Alighieri, 14
28831 B
A V E N O (VB)
baveno@pec.it
sindaco@comune.baveno.vb.it
e, per conoscenza:
Regione Piemonte
Settore urbanistico del Piemonte
orientale
Via Mora e Gibin, 4
28100 NOVARA
(NO)
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it
Soprintendenza per i beni culturali,
archeologici e del paesaggio
per il Piemonte orientale – SABAP
NO
corso Felice Cavallotti, 27
28100 NOVARA
(NO)
sabap-no@pec.cultura.gov.it
Prot.
n.17/26
Beura Cardezza, lì 05/09/2026
OGGETTO: Intervento edilizio di
riqualificazione ex Lido Palace Hotel BAVENO.
Permesso di costruire in deroga -
variante n.6 a permesso di costruire n.16/22. Deliberazione
Consiglio Comunale n.36 del 27/11/2025.
Preg.mo Sindaco Alessandro Monti,
questa Sezione del VCO della Associazione
Italia Nostra aps, riceve da più parti sollecitazioni e segnalazioni
in relazione all’intervento edilizio in corso di costruzione e che
riguarda la riqualificazione dell’ex Lido Palace Hotel.
Un intervento previsto in sede di Piano
Regolatore Generale con l’attribuzione di una consistente capacità
edificatoria, ha visto nel corso della sua attuazione,
l’assegnazione, in deroga, di un’ulteriore e maggiore capacità
con il trasferimento di aggiuntivi 12.000 metri cubi urbanistici,
provenienti da altro sito, pur avendo già beneficiato, in sede di
originario permesso, di un bonus in deroga pari all’incremento del
15% della SUL.
Tale intervento edilizio, nella sua
previsione originaria, era ammesso dal PRGC attraverso un permesso di
costruire semplice; una scelta comunque opinabile, considerata la
consistenza della capacità aggiuntiva attribuita e così è stato
“licenziato”.
Successivamente e in corso d’opera, è
pervenuta la richiesta di ulteriore deroga sulla quale ha dovuto
esprimersi il Consiglio Comunale con il proprio atto n.36 del
27/11/2025 che l’ha ammessa.
Una attenta lettura dell’atto
deliberativo assunto da Codesto Comune non è tuttavia esente da
critiche, in quanto non pare che vi sia stata una compiuta
valutazione dell’interesse pubblico, sottostante la decisione
assunta.
La norma di riferimento (art.14/bis del
DPR 380/2001) dice con chiarezza che l’interesse pubblico deve
essere valutato limitatamente ad alcuni parametri: “rigenerazione
urbana, contenimento del consumo del suolo e recupero sociale e
urbano dell’insediamento”.
Ora, a contrario di quanto si legge
nell’atto, non è possibile affermare che l’immobile risultasse
in stato di abbandono da diversi anni prima della acquisizione da
parte dell’attuale proprietà. La struttura ha continuato a
svolgere l’attività alberghiera sino a pochi anni fa (ottobre
2020), momento in cui si è perfezionata la vendita. Aver inserito in
atto un’affermazione non veritiera inficia l’atto stesso, la sua
credibilità e ne altera le conclusioni.
Quanto poi riguarda la verifica dei
parametri richiesti dalla normativa, è incoerente affermare che la
deroga consente la riqualificazione edilizia dell’immobile. Essa
era garantita già dal permesso a costruire n.16/2022 in corso di
attuazione alla data della deliberazione consiliare, che nulla
avrebbe aggiunto, sotto questo profilo, rispetto ad un intervento in
avanzato stato. La deroga ha risposto ad esigenze di investimento del
soggetto attuatore, nulla apportando in termini di rigenerazione.
Per quanto riguarda il consumo di suolo,
esso viene incrementato sul sito dell’intervento, non rimane
invariato e nulla è dimostrato e dimostrabile che il trasferimento
di cubatura abbia evitato un incremento di occupazione sul sito di
decollo della capacità trasferita (dipende dal tipo di intervento
che si fosse fatto).
Per quanto riguarda gli aspetti del
recupero sociale e urbano dell’insediamento, posto che esistesse
una situazione di degrado e non lo era, sono invece proprio le
modalità di attuazione (permesso a costruire semplice) che hanno
impedito un’intelligente governo del progetto da parte del soggetto
pubblico (Comune) che non ha valutato pienamente gli effetti del
carico urbanistico che si veniva a determinare con l’effetto
cumulativo degli interventi richiesti e concessi.
La miglior connessione con il centro
urbano (anche in termini di qualità), l’alleggerimento della
pressione delle soste automobilistiche sul fronte lago attraverso
l’individuazione e realizzazione di standard parcheggi anche non in
sito, la soluzione di problematiche infrastrutturali legate alla
previsione di realizzazione della tratta urbana della pista ciclo
pedonale, solo per citarne alcune, avrebbero dovuto opportunamente,
ma forse anche obbligatoriamente, essere gestite attraverso uno
strumento attuativo o comunque convenzionato, che garantisse il
miglior inserimento possibile del progetto e dei suoi effetti
rispetto al costruito urbano. Su questo punto codesto Ente è stato
silente, ma acquiescente.
L’aumento della capacità ha invece
avuto riflessi rispetto al sistema normativo previsto in quell’area
dal Piano Paesaggistico Regionale, senza che su questo l’Ente si
sia espresso, pur avendo di fatto consentito una modifica del PRGC,
senza valutare l’impatto e la coerenza con le norme del PPR, queste
ultime non derogabili.
Si premette che i contenuti delle Norme di
Attuazione (NDA) del PPR, in particolare le prescrizioni contenuti
negli articoli 14, 15, 26, 39, nonché il provvedimento di tutela
(D.M. 2 aprile 1949) e l’apparato prescrittivo contenuto nella
Scheda di Catalogo del Piano Paesaggistico Regionale, sono vincolanti
e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti
i soggetti pubblici e privati.
Alla luce di tale premessa si osserva che
a giudizio di questa Associazione, il progetto e segnatamente le
varianti concesse in corso d’opera vanno ad intaccare e
pregiudicare alcuni dei valori tutelati.
Ad esempio, la scheda prescrizionale
afferma che “deve essere conservata la naturalità della costa
lacustre….”. Diversamente, l’ambito costiero prospiciente
l’albergo, già inedificato, è stato oggetto di qualcosa di più
di una nuova costruzione edilizia (anche in pregiudizio della visuale
lacustre) e di fatto la sua conformazione naturale è stata
cancellata. Un diverso operare sarebbe stato auspicabile.
Ancora, l’edificazione in corso, stante
anche le quantità edilizie che si sono riversate sul sito, sta
comunque alterando “la percezione del profilo del centro abitato
dal lago”. Si osservi a tal proposito che la nuova struttura
edilizia si protrae ben oltre la sagoma originaria della facciata
dell’albergo, così come si estende sul retro dell'area andandola
sostanzialmente a saturare.
Anche questa è una indicazione
prescrizionale disattesa, contenuta nel NTA del PPR.
Inoltre, è stato alterato il rapporto tra
il costruito e il non edificato. Ad esempio, il corredo vegetazionale
è diventato subalterno a causa degli incrementi smisurati di
quantità di edificato a nuovo, ribaltando così quel rapporto che
invece è una delle caratterizzazioni delle costruzioni storiche che
si affacciano sulle rive del Lago Maggiore.
Le aree libere ora diventano quasi un
elemento di disturbo che, nel caso in specie, il progetto, la
previsione dell’introduzione di essenze botaniche non coerenti al
contesto (palme e pini marini), contribuirà ad annichilire ancora di
più.
L’occasione di un recupero guidato, di
una valorizzazione completa del sito nel rispetto delle sue linee
originarie, si traduce nel suo rovescio.
In conclusione, si assiste sempre ad una
risposta positiva nei confronti di qualsiasi richiesta di aggiuntive
capacità edificatorie, quasi quelle esistenti e già previste non
fossero adeguate.
Si assiste ad uno svuotamento sistematico
delle regole e delle previsioni dei piani regolatori generali,
compromessi da norme derogatorie, bonus premiali e altro.
Ogni ricaduta sulla città pubblica di
questi interventi è annullata da monetizzazioni degli standard, da
permessi semplici e da nessuna gestione convenzionata degli
interventi progettuali.
Le tutele paesaggistiche vengono superate
e la Delibera n.36 ne è un esempio.
Di tutto ciò, ne pagherà il maggior
prezzo ciò che più di altro era rappresentato dal valore attrattivo
del paesaggio lacustre, storicamente consolidato e riconosciuto.
Voglia Signor Sindaco valutare con
attenzione questo nostro doveroso richiamo.
Lieti comunque di poter leggere una Sua
gradita risposta e di voler consentirci un sereno confronto sui temi
ambientali e paesaggistici che abbiamo qui sollevato.
In attesa di esito, si ringrazia.
Molto
cordialmente
Il Presidente
della Sezione
Filippo Pirazzi
Via Sant’Antonio, 16
28851 BEURA CARDEZZA (VB)
Cell. 338 613 2825
italianostra_vco@pec.it
Redattore:
Il Segretario di Sezione VCO di Italia Nostra APS
Piero Vallenzasca