mercoledì 24 febbraio 2021

FONDOTOCE: PRIMO STOP


Subisce una frenata di arresto la corsa verso l'approvazione della variante 37, quella che nelle intenzioni degli autori, avrebbe consentito a Malù srl, alias Manoni, di fare, velocemente, un'altro passo avanti nella lenta, ma continua avanzata verso l'occupazione del Piano Grande. Lo racconta La Stampa questa mattina nella sua pagina locale, ricordando l'opposizione che Italia Nostra conduce nei confronti di quella variante e, aggiungiamo, non solo di quella. Dovrà essere affrontato il nodo della VAS, quella procedura di valutazione che verificherà la compatibiltà di quanto promosso, con il complesso normativo che presiede tutta l'area. La richiesta è pervenuta dalla Soprintendenza, a cui Italia Nostra si era peraltro rivolta, e che, evidentemente, non ha ritenuto che sussistero elementi sufficenti per avvalare la variante. Vedremo dunque come procederà la valutazione e quale sarà il suo esito.

martedì 16 febbraio 2021

STRESA:

 

L'Associazione segue con cura le vicende della città di Stresa in ordine agli aspetti di interesse legati  alle proprie finalità   statutarie. Per questo motivo ha chiesto un confronto con l'attuale ammnistrazione, riproponendo temi che, da tempo, sono al centro della propria attenzione e che, sino ad oggi, non hanno trovato soluzione. Qui sotto pubblichiamo, in integrale, la nota oggi inoltrata all'attenzione del Sindaco.        

16/02/2021

Prot. 07/21

Al Sig. Sindaco

della città di Stresa

SEDE


OGG: Interlocuzione su temi diversi.


L’ Associazione Italia Nostra ed in particolare la Sezione del VCO, nel corso degli ultimi anni ha, più volte, cercato di avere un’interlocuzione con l’Amministrazione cittadina di Stresa, via via ponendo all’attenzione, con spirito a volte critico, ma a volte costruttivo, una numerosa serie di questioni, le cui soluzioni peraltro, ancor oggi, non sembrano in corso di definizione.
Purtroppo la interlocuzione richiesta non ci è mai stata concessa, salvo evasive risposte, ma i temi sollevati mantengono ancora una loro attualità, tanto da volerli riproporre.
Con questa nota vorremmo perciò riprendere quei temi, chiedendo su essi un momento di costruttivo confronto al fine di comprendere se vi possa essere una convergenza di intenti per la loro definizione.
Nel proseguo della presente facciamo perciò una sintetica ricognizione con l’auspicio che quanto qui proposto possa essere, a breve, oggetto di confronto.

a) Pensilina ferroviaria ex stazione Stresa/Mottarone.

E’ un tema che da anni ricorre e l’associazione ne aveva fatto l’oggetto anche di un incontro di pubblica riflessione, tenuto presso la palazzina liberty, indirizzando sia al Comune, sia a Rete Ferroviaria Italia, sia a Fondazione FS Italiane, la richiesta che il tema di un recupero della struttura venisse posto da loro all’attenzione.
Anche in occasione della realizzazione della nuova struttura commerciale Conad si era chiesto al Comune che l’ambito, per la limitata parte di proprietà privata, venisse inserita nella convezione quale area standard in cessione.
Purtroppo l’occasione non è stata colta, così come né Rete Ferroviaria, né Fondazione FS hanno mai dato risposta riguardo il loro interesse al recupero della parte d’ambito che, non sembra dubbio, appartenga al demanio ferroviario e non a Ferrovie del Mottarone srl.
Il tema è dunque tutt’ora aperto, né sembrerebbe più tollerabile che uno stato di abbandono e degrado abbia ancora a persistere.
Da parte dell’Associazione era stata data una indicazione per un recupero, non solo strutturale e architettonico del sito, ma anche funzionale. Vedi la nota che alleghiamo.

b) Villa Palazzola

La nostra interlocuzione ha avuto nel passato come referente anche lo stesso Ente Regione in quanto partecipe nella fondazione: “Villa Palazzola ”, ma pur avendo ottenuto una qualche risposta, il persistere dello stato dei beni senza prospettive di recupero, ci indirizza a sollecitare anche Codesto Comune.
Certo è che, qualunque ne siano le cause, non ci pare che a distanza di così tanti anni dall’avvenuto passaggio di proprietà nelle mani dei soggetti pubblici, prima Comune, poi Fondazione, possa essere giustificato e giustificabile un qualsiasi ulteriore indugio riguardo il recupero dei beni e la loro restituzione alla fruizione pubblica.
Non abbiamo apprezzato nel passato e non apprezzeremmo nel futuro la continua messa in discussione dell’assetto proprietario o di governance, quasi questi fossero i problemi e non invece ben altro.
Vorremmo che le energie degli amministratori pubblici si impegnassero nella ricerca di risorse adeguate, non a rimettere in continua discussione assetti e progetti.
La ricomposizione unitaria della proprietà originaria (vedi contenzioso SAB/Comune), il mantenimento della destinazione funzionale originariamente prevista negli accordi Comune/Regione, il recupero edilizio e architettonico ancorché ridimensionato nelle sue sicuramente eccessive ambizioni, rimangono per noi obiettivi del tutto condivisibili.
Ove non vi fosse, a breve, uno sblocco positivo della situazione di stallo, questa Associazione avrebbe intenzione di chiedere un’audizione presso la competente commissione consiliare regionale con l’intento di contribuire a dare alla soluzione della vicenda, nuovo impulso.

c) Vincolo costiero art.136 codice dei beni culturali.
 

 Pende la richiesta formulata dall’Associazione e sottoposta all’attenzione della Commissione regionale competente, per sottoporre a vincolo puntuale ex art. 136 del codice 42/2004, tutto l’ambito compreso tra villa Pozzani-Rio Roddo- Strada del Sempione.
Potrete trovare la documentazione in allegato alla presenta nota. Ci auguriamo che l’amministrazione possa condividere la proposta così da accelerare il processo di esame che giace presso la citata commissione regionale.

d) Sito Unesco Isole


Tutti rammentiamo la, ormai datata, proposta per candidare il golfo Borromeo a sito Unesco, la cui attuazione era stata delegata all’Ente Provincia. Essa ha avuto un infausto esito. Persino il dossier è stato smarrito.
Questa Associazione aveva assunto informazioni presso il Ministero destinatario del dossier, il quale aveva confermato che quella proposta non era stata oggetto di alcun interessamento e implementazione da parte del proponente e che, essendo nel frattempo intervenute nuove regole di presentazione, per avere una qualche positiva prospettiva, avrebbe dovuto essere aggiornata integralmente.
In sintesi l’iniziale proposta è oggi da considerare non più proponibile qualora si volesse un positivo esito.
Sulla base di queste premesse, Italia Nostra, attraverso un convegno tenuto a Orta nel maggio del 2018, aveva rilanciato il progetto, ridimensionandolo nelle sue aspettative e proponendo una candidatura unica che coinvolgesse le isole dei due laghi: Maggiore e Orta.
Più volte, dopo quella data, si è cercato di coinvolgere gli enti del territorio, ma senza risposte significative.
La ridimensionata proposta avrebbe sicuramente minori difficoltà, in ogni senso, e potrebbe portare ad un esito verosimilmente positivo nell’arco di un tempo anche relativamente breve.
La rimettiamo perciò all’attenzione dell’amministrazione cittadina perché la condivida e cerchi sul territorio le giuste sinergie per perseguirla.

e) Parchi dei laghi e non solo, di proprietà pubblica.

L’Associazione, nell’ambito dell’evento: “Paesaggi sensibili”, nel corso del convegno organizzato a Borgomanero nell’autunno del 2019, aveva posto all’attenzione la questione dei parchi di proprietà pubblica presenti sui laghi: Maggiore e Orta, ma non solo, e che, salvo singolari eccezioni, versavano e versano in stato precario, se non disastroso.
Successivamente a quel convegno avevamo divulgato a tutti gli Enti proprietari di tali beni, un’articolata proposta che individuava la opportunità a che i soggetti proprietari individuassero strumenti congiunti per un progetto complessivo di recupero e valorizzazione di quei beni e di successiva virtuosa gestione, sia in chiave culturale che in chiave turistica ed economica.
La proposta di un’unione tra enti nasceva dalla consapevolezza che solo un progetto su scala ampia avrebbe potuto aspirare a raccogliere le risorse, non poche, necessarie.
Tale esigenza non è mutata e oggi, probabilmente, si ripresenta con anche maggior valenza in funzione dei prossimi auspicabili finanziamenti legati al recovery plan.
Anche Codesto Comune era stato inserito tra i destinatari di quella proposta in relazione alla presenza del parco di Villa Palazzola.
La riproponiamo all’attenzione, avendo peraltro intenzione di estendere questa riproposizione anche a tutti gli altri Enti già destinatari, ma che non pare siano stati capaci di coglierne la valenza positiva.

f) Turismo compatibile:

L’Associazione aveva condiviso con altra, la proposta, formulata attraverso la stesura di un programma di massima, della sperimentazione di una nuova formula turistica che utilizzasse la stagione invernale per offrire, in forma inedita, la fruizione dei beni turistici ad una domanda inespressa, ma potenziale e niente affatto ancora sondata.
E’ evidente che Italia Nostra non ha mai ritenuto che un turismo esclusivamente di massa, con picchi di fruizione del territorio ben oltre la propria capacità, fosse un qualche cosa di sempre positivo e che un correttivo, niente affatto non economico, si dovesse tentare.
Quanto è accaduto e ancora in è corso, dopo quella proposta, non solo non la smentisce, anzi crediamo la rivaluti, potendosi apprezzare, a nostro giudizio, i suoi contenuti che erano e sono indirizzati ad una fruizione più lenta, ma più attenta, meno usuale e per questo più attrattiva, meglio guidata alla conoscenza del capitale costituito dai beni turistici che il territorio contiene, arricchita da una proposta di eventi culturali e di accoglienza che non possono non essere che un nuovo e aggiuntivo valore, rispetto un’offerta sin troppo appiattita e da tempo standardizzata.
Tuttavia la proposta, pur apprezzata a livello personale da singoli componenti della precedente amministrazione cittadina, non aveva trovato un appoggio convinto da parte di altri che, evidentemente, non l’avevano ugualmente ben intesa.
Nessuno si immaginava cosa sarebbe successo ed ora, dopo una stagione turistica men che dimezzata, un’altra che non si prospetta molto diversa dalla precedente, quella formula di turismo lento, ma che, nella proposta originaria, andava ad occupare il tempo vuoto dell’inverno con il coinvolgimento ampio e diffuso di realtà economiche minori, ma non per questo meno vitali e più forse interessate rispetti ad altre di maggior peso, ci pare possa essere riproposta.
D’altra parte se, per cause certamente né prevedibili, né auspicabili, i numeri del turismo di massa sono crollati, la questione dell’utilizzo di una doppia stagione annuale si pone, unico rimedio per la tenuta dell’economia locale.
Tanto vale provarci con formule nuove e inedite.

G ) Questione due ville :

E’ noto come questa associazione si era adoperata in ogni modo per contrastare la variante urbanistica che l’amministrazione Di Milia aveva invece voluto imporre contro tutte le evidenze.
Soltanto un deprecabile incidente di percorso aveva impedito che il ricorso presentato al TAR potesse essere discusso nel merito.
L’esito della successiva vicenda amministrativa, questa volta, provocata dalla stessa proprietà, ha però fatto giustizia, vedendo confermate, nella decisione del Capo dello Stato, su parere del Consiglio di Stato, tutte quelle ragioni di forte illegittimità che Italia Nostra aveva sollevato nel suo, meno fortunato, ricorso avverso l’approvata variante urbanistica.
E’ un fatto che quella variante rappresenta un accertato vulnus del diritto e si pone in netto contrasto con le prescrizioni dettate nei provvedimenti di vincolo, diretto ed indiretto, che avevano definito il regime di tutela assoluta a cui due delle ville, presenti nell’ambito, sono state assoggettate.
Permane il fatto deprecabile che, a distanza di ormai molti anni dalla imposizione dei vincoli, il Comune di Stresa non abbia dato applicazione ai quei provvedimenti sovraordinati, sottraendosi all’obbligo di conformare ad essi il proprio piano regolatore, ma semmai, come ci insegna il Consiglio di Stato, ha operato esattamente in opposta direzione con la conseguenza che, ad oggi, vige su quell’ambito una normativa di piano regolatore fortemente in contrasto con le norme sovraordinate.
Gli effetti potrebbero essere anche nulli, in quanto i progetti edilizi che sono stati presentati o che verranno presentati sono stati e saranno sottoposti ad un vaglio Soprintendizio i cui criteri di valutazione debbono, necessariamente, prescindere da norme locali illegittime e comunque sottordinate ad altre di rango superiore.
Tuttavia, da parte di questa Associazione si ritiene che Codesto Comune debba comunque dare applicazione alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di vincolo, eliminando, in uno con l’approvazione di una variante urbanistica “parziale”, conforme e attuativa delle prescrizioni di vincolo, una situazione di diritto violato.
In tal senso auspichiamo che si orienti l’attuale amministrazione.
Ricordiamo inoltre che l’attuale uso improprio dell’area, probabilmente neppure sorretto da alcun titolo che lo legittimi, è stato oggetto di ripetute segnalazioni cui gli uffici di Codesto Ente non hanno mai dato alcun riscontro, nonostante l’evidente responsabilità che ne potrebbe derivare.

H) Stoccaggio materiali di dragaggio:
 

 E’ noto che l’ambito destinato alla costruzione di un nuovo campo di calcio in località Motta del Santo, è stato utilizzato, a mezzo di una autorizzazione paesaggistica con valenza a tempo determinato, a stoccaggio di materiali provenienti da lavori di dragaggio del nuovo porto. Ora è certo che il progettato campo di calcio non verrà più realizzato e si pone il problema della bonifica del sito autorizzato quale deposito temporaneo solo in funzione dell’utilizzo dei materiali ai fini della costruzione della nuova opera.
L’autorizzazione paesaggistica dovrebbe essere di prossima scadenza se non già scaduta e la richiesta della bonifica dei luoghi, vuoi con l’allontanamento dei materiali stoccati, vuoi, solo se possibile, con il loro utilizzo locale, ma in funzione di una ri-naturalizzazione del luogo si pone con dovuta urgenza.
Non intervenendo con tempestività si aprono scenari di responsabilità che non possono essere elusi.
La questione richiede quindi una risposta da parte dell’amministrazione che non potrà non condividerne l’urgente esigenza.


Su tutti i temi trattati si chiede quindi l’apertura di un confronto che ci vorrete concedere, ringraziando sin da ora per l’attenzione.

Si allega documentazione relativa a quanto già intrattenuto con Codesto Ente.



Il Presidente
Piero Vallenzasca

sabato 13 febbraio 2021

 

 Il Comune di Verbania prova a cambiare l'assetto che regola il rischio idrogeologico sul Piano Grande di Fondotoce. Lo fa non scoprendo in tutto le carte; dicendo e non dicendo, svelando e nascondendo; insomma in maniera un po' criptata, sperando che gli vada bene, cioè di portare a casa questo risultato, per poi riuscire a portare a casa un altro risultato, cioé una bella riforma urbanistica con la quale fare tutto quello che, in quel territorio, altri hanno in mente di fare. E' un percorso ancora lungo, ma non bisogna perdere le occasioni per mettersi di traverso. Oggi è la prima scadenza e l'Associazione non ha voluto farsi prendere impreparata, consegnando, in tempo utile, le nostre puntuali osservazioni, nelle mani del governo di Verbania e di tutti quei soggetti che da domani in poi dovranno mettere le mani sul percorso avviato. Vedremo. Qui sotto vi postiamo le nostre osservazioni. Buona lettura.        


ITALIA NOSTRA  

SEZIONE LOCALE DEL VCO


Preg.mo Sig. Sindaco

della città di Verbania

sede municipale

Verbania Pallanza


Preg.mo Assessore delegato

alla Pianificazione urbanistica

Via Fratelli Cervi 5

Verbania Intra


Spett. Comune di Verbania

4° Dipartimento

settore programmazione-urbanistica

Via Fratelli Cervi 5

Verbania – Intra


Ai Signori Consiglieri Tutti

Sede Municipale

Verbania Pallanza


Al Presidente del Consiglio

Quartiere Ovest

Sede Municipale

Verbania Pallanza


Inoltrato a mezzo posta certificata


Prot. 06/21


13/02/2021



OGG: Comune di Verbania: Deliberazione Consiliare n. 63 del 30/11/2020 avente per oggetto: “Variante strutturale a PRGC vigente-Proposta tecnica del progetto preliminare di revisione delle classi geologiche in località Piano Grande e di pertinenza del Fiume Toce”.

Presentazione osservazioni.

1) Pubblicita’ degli atti.

L’articolo 15 comma 4 della Legge regionale n. 56/77, così come sostituto dall’articolo 30 della legge 3/2013, recita:

La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, è pubblicata sul sito informatico del soggetto proponente per trenta giorni; della pubblicazione è data adeguata notizia e la proposta è esposta in pubblica visione. Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e nei tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nella proposta tecnica .”

Dobbiamo osservare che non è stata garantita la tempestiva conoscenza della avvenuta pubblicazione e del contestuale deposito degli atti costituenti la proposta tecnica di variante.

Risulterebbe che la notizia di avvenuta pubblicazione/deposito, notizia la cui diffusione la norma richiede avvenga in maniera adeguata, sia stata effettuata solamente all’interno della sezione, del sito ufficiale del Comune di Verbania, dedicata all’urbanistica. La medesima pagina, peraltro, dove tutti gli atti della proposta tecnica risultano consultabili.

Chiunque comprende che la tempestiva conoscenza dell’avviso sarebbe stata possibile solo con un costante accesso a quella pagina del sito, ma si sarebbe dovuto sapere che la pagina era quella sulla quale sarebbe comparso l’avviso e non l’albo corrente del Comune dove, più naturalmente, ci si sarebbe attesi venisse pubblicata.

Se dunque quella è stata l’ unica modalità con la quale la notizia della pubblicazione degli atti e del loro deposito è stata diffusa, ci si chiede se essa abbia risposto, in maniera sufficiente, a quel criterio di adeguatezza che la norma richiede, cioè al criterio in base al quale occorre privilegiare la massima diffusione possibile della notizia, pur se a livello locale, proprio per consentire una partecipazione diffusa al procedimento di variante e ciò nel rispetto dei principi generali di trasparenza e di pubblicità degli atti e dell’azione amministrativa in generale.

A noi non pare che la risposta sia positiva e non per ragioni di semplice rispetto formale di una norma, o peggio, per intenti ostruzionistici nei confronti della la procedura di variante in corso, ma per verificata constatazione, dove pur consultando quasi quotidianamente l’albo informatico del Comune, non si è trovata mai traccia di quell’avviso e solo l’informazione ricevuta, casualmente, tramite altro soggetto, ha consentito di venirne a conoscenza, pur non certo con tempestività adeguata .

In conclusione, ove quanto sostenuto qui risultasse, come crediamo, fondato e non smentito, la procedura di pubblicazione sarebbe viziata e non potrebbe affermarsi aver prodotto gli effetti previsti dalla norma, tanto da impedirne il successivo proseguo, né sarebbe possibile certificare l’avvenuta regolare pubblicazione.

Quindi, si conclude con la richiesta che la procedura pubblica di deposito degli atti venga riproposta nelle forme consone al dettato di legge in quanto quella utilizzata è inefficace ai fini del regolare proseguo della procedura di variante, né riteniamo possa certificarsi regolarmente avvenuta.

2) Carenti motivazioni della variante- Richiesta di integrazioni.

I motivi per i quali la variante strutturale è stata avviata, si dovrebbero rilevare dalla lettura del verbale della seduta consiliare per dichiarazioni rese dall’Assessore delegato, nell’illustrazione della proposta, nonché nei contenuti della relazione di accompagnamento.

Dalla lettura del verbale, la prima motivazione che viene individuata è quella della necessità di armonizzare, tra loro, tre livelli normativi che, si afferma, essere tra loro difformi e che regolerebbero gli interventi possibili sulle aree oggetto di proposta di variante.

Il primo di tali livelli è quello di PRGC, il secondo, sarebbe, quello del PAI e il terzo ed ultimo, anche in ordine di tempo, quello del PGRA.

Tuttavia il piano regolatore, nell’ambito del Piano Grande e non solo in quello, è in armonia con il PAI.

Per vero, nel proseguo della sua introduzione, lo stesso Relatore lo riconosce.

L’armonia, d’altra parte, è stata esplicitamente riconosciuta dalla Regione Piemonte, con D.G.R. n. 13-2018 del 23/01/2006 e se non lo fosse stato, il Piano Regolatore non avrebbe potuto ottenere l’approvazione.

La stessa relazione tecnica di accompagnamento alla proposta di variante ne da atto, dove alla pagina 9 di 35, comma 3.1 secondo capoverso, afferma che:

Rispetto agli elementi del PAI, la presente proposta tecnica non individua nessuna modifica o integrazioni in coerenza anche con il vigente strumento urbanistico regionale”

Se la ricostruzione che abbiamo sin qui svolto è corretta, la questione di armonizzare tra loro tre livelli normativi non dovrebbe porsi, ma semmai solo due, ossia quello del PRGC, con quello del sopravvenuto PGRA: piano di gestione del rischio alluvioni; cosa che si intenderebbe risolvere attraverso una:

ridefinizione delle classi di pericolosità geomorfologica e di conseguenza dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica relativamente all’area del Piano Grande”

Così, secondo le dichiarazioni dell’Assessore Relatore, come riportate nel verbale della seduta consiliare.

Non molto diverso è il contenuto della relazione tecnica che, sempre a pagina 9 di 35, punto 3.1, capoverso 3 recita che:

Rispetto agli elementi del PGRA, la presente proposta tecnica, in conclusione dell’iter di condivisione, intende giungere all’aggiornamento delle mappe anche in coerenza con quanto già predisposto in fase di osservazioni del luglio 2014 armonizzato allo studio idraulico del fume Toce”.

IL PGRA è il nuovo livello normativo, comunque sovraordinato, intervenuto dopo l’approvazione del PRGC e che con quest’ultimo si troverebbe in conflitto, almeno parziale.

Quanto sin qui affermato, è bene ricordare che il PGRA è stata oggetto di disposizione attuative da parte della Regione che, nel corso del 2018, ha emanato la DGR n. 25-7286 con la quale, tra l’altro, ha introdotto norme riferite alle aree costiere lacuali da applicarsi laddove gli strumenti urbanistici non già contengano norme equivalenti o sin tanto che il Comune non avrà aggiornare il proprio strumento urbanistico che tenga conto dei limiti di allagabilità contenuti nel PGRA.

In ogni caso, in assenza di adempimenti da parte dei Comuni in attuazione della predetta DGR, le norme dettate da quest’ultima prevalgono.

Questo smentisce la narrazione, contenuta sempre nella relazione introduttiva svolta dall’Assessore, secondo la quale esiste un diritto incerto, ossia la impossibilità di comprendere quale sia l’apparato normativo da applicarsi, perché le disposizione, sin qui dettate, hanno provveduto a disciplinare l’ eventuale conflitto tra norme, peraltro di rango diverso, stabilendo quali applicare e da quando.

La stessa DGR ha inoltre previsto la possibilità, su iniziativa dei Comuni, di aggiornare le mappe attinenti al rischio alluvione utilizzando la classificazione delle mappe di pericolosità del PGRA.

Poiché la classificazione di rischio introdotta dal PGRA è, in alcune aree, più limitante rispetto alla classificazione vigente di PRGC, il processo di revisione in atto tende non tanto ad armonizzare i due livelli di rischio così come oggi definiti, ma ad “aggiornare” la carta delle classi di rischio e della conseguente utilizzazione urbanistica delle aree per ottenere un’allineamento non tanto del PRGC al PGRA, quanto piuttosto il risultato opposto: cioè una modifica del PGRA in funzione di una nuova classificazione di rischio attribuita alle aree dal PRGC.

L’introduzione del nuovo modello di rischio, fondato su quello da esondazione lacustre, piuttosto che su quello da esondazione fluviale è lo strumento tecnico attraverso il quale viene proposta questa modifica.

L’operazione, legittima in sé, rimane oscura negli intendimenti finali, in quanto, ferma restando l’azzonamento delle aree con prevalente previsione di inutilizzabilità edificatoria, la ridefinizione del rischio alluvione, attraverso l’aggiornamento della carta della pericolosità geomorfologica e della idoneità all’utilizzazione urbanistica, avrebbe effetti pressoché nulli, tali da non giustificare le risorse umane e materiali messe in campo attraverso l’ attuale proposta tecnica.

Da qui l’esigenza che la motivazione della variante non si debba limitare ai suoi aspetti, per così dire, tecnici, ma se il suo intendimento reale è quello di declassare il rischio, rapportandolo ad un livello compatibile con l’utilizzo edificatorio delle aree interessate, tale intento dovrebbe essere dichiarato e non solo sotteso.

D’altra parte non sarebbe difficile individuare la genesi di tali intendimenti, laddove soltanto si ponesse mente locale all’esito allora avuto della conferenza di servizi preliminari, tenutasi nel corso degli scorsi anni: 2017/2018, per l’esame della proposta di Malù srl riferita ad un progetto di:

riqualificazione di area per insediamento di attività ricettiva e impianti per attività sportive e tempo libero in via Martiri 42”,

laddove tale conferenza, aveva indicato l’impossibilità di concludersi positivamente senza che, attraverso una variante strutturale, venisse prima risolto l’ostacolo rappresentato dalla necessità di modificare il quadro di rischio presente.

Le conclusioni di quella conferenza, illuminano e chiariscono il significato esatto della portata delle affermazione dell’Assessore relatore già più sopra ricordate e cioè la:

ridefinizione delle classi di pericolosità geomorfologica e di conseguenza dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica relativamente all’area del Piano Grande”

Il combinato disposto di queste affermazioni con il risultato della conferenza preliminare ricordata, danno nuovo senso alle motivazioni reali che la variante, in prospettiva, persegue.

In conclusione della disamina svolta si formula l’osservazione a che venga esplicitato, in sede di motivazioni, il quadro reale degli intenti programmatici e pianificatori, a valenza urbanistica, che l’Ente Comune di Verbania vuole perseguire con la proposta tecnica di variante, definendo in maniera esplicita le finalità che persegue, tenuto altresì conto del quadro normativo sovraordinato derivante dalla necessaria applicazione, nella medesima area, di tutto l’apparato normativo derivante dal Piano Paesaggistico Regionale, declinando quindi e dimostrando, già in questa fase, la compatibilità e la coerenza degli intenti urbanistici ultimi con detto richiamato quadro normativo sovraordinato, cosa di cui nella proposta tecnica non vi è traccia.

3) Rilievo puntuale.

    1. La tavola PG11-Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, individua un ambito classificato:

    2. IIIb2-4 area edificata.…”

    3. ciò in difformità a quanto contenuto in classificazione vigente, ma conforme a classificazione di variante in itinere n. 37, tuttavia a tutt’oggi non ancora approvata .

La riclassificazione così proposta consentirebbe la possibile edificabilità dell’area ora invece preclusa. Si osserva che, in questo caso, l’ esistenza di un ambito edificato è questione molto opinabile. L’edificazione presente è infatti costituita da alcune strutture di servizio: bassi fabbricati e tunnel prefabbricati utilizzati con finalità di ricovero di mezzi e attrezzature in uso nella manutenzione del contiguo campo da golf, ma delle quali non si trova traccia cartografica nello strumento urbanistico vigente. Nulla di rilevante sotto il profilo edilizio, trattandosi di strutture che per consistenza, dimensioni e modalità costruttive hanno un’ apparenza più di precarietà che di stabilità: sono tre tunnel, già utilizzati per attività florovivaistica, facilmente rimovibili, realizzati con strutture in tubolari di metallo, chiusure in teli e coperture in materiale plastico per una Sul di circa 800 mq. e alcuni precari bassi fabbricati in legno e metallo di molto minor consistenza.

Non è dato conoscere se tali strutture siano in possesso di un legittimo titolo edilizio che, per essere tale, cioè legittimo, dovrebbe risalire ad epoca antecedente la formazione del piano regolatore vigente, e più precisamente ad una data anteriore l’entrata in vigore delle norme di salvaguardia del piano regolatore stesso, cioè di sua adozione e comunque conformi allo strumento in vigore alla data di atto di assenso alla loro realizzazione.

Il possesso di un legittimo titolo è la condizione a priori per la modifica di classificazione proposta e quindi si chiede che in sede di controdeduzione se ne documenti l’esistenza.

In difetto di legittimo titolo, essendo questione assorbente su ogni altra, si chiede che la modifica introdotta venga soppressa, anche a garanzia dei singoli consiglieri che hanno espresso un voto favorevole alla modifica.

Ove però fosse dimostrata la legittimità piena delle strutture esistenti, rimane il fatto che tali strutture, proprio per le caratteristiche che abbiamo richiamato, non pare proprio integrino gli elementi necessari a che l’area sulla quale insistono, peraltro assai più limitata rispetto alla superficie territoriale oggetto di variante di classificazione, possa definirsi edificata.

A questa conclusione si perviene utilizzando la stessa descrizione normativa che la tavola della legenda delle cartografie dei vincoli propone.

Infatti, alla voce IIIa3 si legge che tale classe di rischio si applica alle:

aree inedificate con rara presenza di infrastrutture tecniche, opere pertinenziali e secondarie, rustici non residenziali...

La descrizione sopra richiamata, che ha un evidente valore esemplificativo e non esaustivo, ci pare assolutamente pertinente e riferibile all’area classificata IIIa3 perchè in presenza di: “rare infrastrutture tecniche, o opere pertinenziali” o anche definite secondarie, come in effetti possono e debbono essere considerate quelle strutture edilizie o meglio non edilizie presenti, sempre che la loro legittima esistenza sia confermata in esito a osservazione proposta.

Si aggiunge che in area ugualmente classata IIIa3 e non lontana, l’avvenuta recente realizzazione, in spregio a norma di inedificabilità, di edificio, di ben più rilevante consistenza rispetto a quelli presenti sull’area riclassata, non viene fatta oggetto di alcuna modifica. Se non fosse per le modalità inusuali con le quali si è proceduto, saremmo in presenza di un’evidente disparità, che comunque osserviamo a comprova di procedure viziate da irragionevolezza e contraddittorietà, cose che, come noto, sono segni di illegittimità.

In conclusione e per le ragioni esposte si contesta che il cambio di classe di rischio possa, nella fattispecie in esame, essere giustificato.

Si chiede che l’osservazione 3 venga pertanto integralmente accolta, stralciando dal progetto tecnico di variante la modifica della classe di rischio presente in tavola PG11 di progetto.



Si ringrazia per la doverosa attenzione


martedì 9 febbraio 2021

IL LUPO MANNARO





Leggiamo che un autorevole amministratore regionale, nativo di queste vallate alpine, nonostante non si sia mai distinto per una particolare cultura ambientalista, pare essere stato folgorato sulla via di Damasco e dopo aver incontrato il lupo si sia convertito a difensore delle pecorelle. Ecco che allora coglie la sfida del lupo che sta ripopolando le montagne di tutto l'arco alpino e sprona gli uomini di buona volontà perchè, armati di tutto punto, battano le montagne alla ricerca dei predatori cattivi e infliggano la giusta punizione. Vittima delle scorribande dei lupi sarebbero, questa volta le mansueti popolazioni di ungulati selvatici che popolano l'oasi faunistica di Macugnaga. A fronte di questi delitti, ecco che l'unico rimedio sarebbe aprire la caccia al predatore, allontanandolo dal terittorio dell'oasi attraverso battute, come da secoli non se ne vedevano più. Questa è la cronaca che leggiamo e che ci pare un po' surreale. Intanto tutti sanno che il lupo, nonostante la sua fama, è un animale protetto e se da un po' di tempo è ritornato a popolare le montagne è proprio grazie alla legge di protezione che lo ha salvato dall'estinzione quasi certa, mentre l'aumento degli ungulati e non solo, che si registra su tutto il territorio, gli ha consentito di sopravvivere e di diffondersi, in un equilibrio che la natura sa trovare, prima ancora degli uomini. Stupisce poi che un ugual grido di allarme non giunga da altri territori dove il lupo si sta diffondendo e dove la popolazione degli ungualati e ugualmente presente, pensiamo alla Valle D'aosta dove si calcola la presenza di una popolazione di almeno 80 lupi e che nessuno ha detto che stanno distruggendo il patrimonio faunistico del Gran Paradiso. Vorremmo quindi che chi si esprime in materia avesse una qualche cognizione di causa e lo facesse con elementi certi e non solo per sentito dire, altrimenti un'opinione diventa una verità, se non persino un'affermazione scientifica. Per ora, questo è certo, non sarà il pur autorevole esponente a spianare la strada ai moschetti, quanto piuttosto ci auguriamo che anzichè sparar sentenze, promuovesse piuttosto un attento studio sulla colonizzazione in corso da parte dei lupi dei territori e della convivenza con le altre specie. Poi che i lupi siano dei carnivori e che per non morire abbiamo bisogno di mangiare, questa è la legge di natura e non pensiamo che si possa, più di tanto, contrastarla.

venerdì 5 febbraio 2021

STRESA: I FAGGI SECOLARI DI LEVO. ITALIA NOSTRA E LAGAMBIENTE: UNA PROPOSTA







05/02/2021
Prot.05/21

Al Sig. Sindaco della città di Stresa
Sede Municipale
STRESA

Spett. Ente Provincia del VCO
Settore Viabilità
V.le Industria 25
Verbania Fondotoce

Spett. Ministero dei Beni e delle
attività culturali e del turismo
Soprintendenza Archeologica, belle arti e
paesaggio per le Province di Biella,
Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli
Cso Cavallotti 27
28110 NOVARA

OGG: Comune di Stresa: Deliberazione Giunta Municipale n. 184 del 30/12/2020 avente per oggetto: Verifica delle condizioni statiche e fitosanitarie dei faggi posti lungo la strada panoramica in Fraz. Levo.

Richiesta di riesame ed approfondimenti suppletivi.


Facciamo seguito a nostre precedenti note riferite all’oggetto, indirizzando la presente anche nei confronti dell’Ente Provincia del VCO, in quanto titolare della proprietà stradale e in uno con Legambiente Verbania che sottoscrive insieme con noi.

Abbiamo potuto prendere visione della relazione redatta, nel dicembre del 2018, dallo studio incaricato e riferita alle condizioni statiche e fitosanitarie delle alberature storiche, composte da n. 61 esemplari di alto fusto di faggio.
In via preliminare riteniamo che l’intervento prospettato debba essere accompagnato da una progettazione di un miglior e più adeguato inserimento delle alberature nel contesto stradale di cui ne costituiscono, in gran parte, loro pertinenza.
In particolare ci riferiamo alla necessità che, anche in funzione delle dimensioni assunte dai singoli esemplari, possa e debba essere progettato un percorso pedonale che si snodi lungo i filari presenti, adeguando l’attuale banchina, ove esistente, o realizzandola ove non presente, garantendo così un’agevole percorribilità pedonale premiata dalla panoramicità del contesto in cui inserita.
Tale previsione costituirebbe un indubbio valore aggiunto per l’ambito nel quale le alberature sono radicate.
Lo stesso vale per le aree di sosta già presenti che meriterebbero di essere meglio qualificate, valorizzate ed attrezzate.
Lo spostamento dell’attuale barriera stradale, salva la sua eliminazione laddove non necessiti, sul filo della carreggiata, ove possibile, già di per sé migliorerebbe il percorso e agevolerebbe il normale sviluppo degli esemplari arborei quando in conflitto con la essa.
Altri interventi di governo delle sottostanti aree boscate sarebbero auspicabili e anche necessari.
Una nuova piantumazione è già prevista, auspichiamo con esemplari adeguati per dimensione, sviluppo e quantità.

Ritornando al tema della verifica delle condizioni di staticità e di quelle fitosanitarie degli esemplari storici di faggio, radicati in fregio della strada Provinciale di collegamento con la frazione di Levo, lo studio effettuato, ancorché tecnicamente corretto, crediamo che possa essere meritevole di approfondimento.
Nondimeno tale approfondimento o verifica era richiesto dallo stesso studio che annotava la necessità di effettuarlo con cadenza biennale e, considerata la data di redazione ora sarebbe maturato.
Si vogliono comunque, qui nel seguito, compiere alcune valutazioni in relazioni ai 14 singoli interventi di abbattimento previsti, in quanto si ritiene che alcuni possano essere evitati o comunque rinviati senza che questo possa costituire pericolo per la incolumità pubblica.

Codice pianta F. 9
L’abbattimento viene giustificato dalle condizioni generale dell’esemplare in presenza di marcescenze diffuse e altre anomalie al fusto e alla chioma.
Vero è che le condizioni sono quelle descritte, ma nulla si dice circa la direzione di un’ eventuale caduta. Se fosse per sradicamento, essa sarebbe comunque verso valle, sia a motivo del luogo di radicamento dell’esemplare, inferiore alla quota di carreggiata, sia a motivo della gravità della chioma, rivolta, per lo più, verso valle.
L’eliminazione di parti marcescenti, la legatura e/o riduzione dell’unica branca rivolta in direzione della carreggiata stradale, eliminerebbe il pericolo derivante anche da eventuale distacco, mantenendo in vita comunque un esemplare e accompagnandolo verso la fine del suo ciclo vitale piuttosto che anticiparla con un intervento di abbattimento che riteniamo rinviabile.
Si chiederebbe comunque un approfondimento attraverso un’indagine strumentale delle condizioni del fusto.

Codice Pianta F. 10
L’abbattimento viene giustificato dalle condizioni generali dell’esemplare in presenza di marcescenze e altre anomalie al fusto e alla chioma, con distacco di una grossa branca primaria.
Vero è che le condizioni sono quelle descritte, ma anche in questo caso non si prende in considerazione la direzione di propensione di eventuale caduta. Se fosse per sradicamento, essa sarebbe sicuramente verso valle, sia a motivo del luogo di radicamento dell’esemplare, inferiore alla quota di carreggiata, sia a motivo della gravità della chioma, con grosse branche rivolte a valle.
L’eliminazione delle parti marcescenti, la legatura dell’unica branca rivolta in direzione della carreggiata stradale, eliminerebbe il pericolo derivante anche da eventuale distacco, mantenendo in vita, anche in questo caso, comunque un esemplare particolarmente suggestivo e singolare, accompagnandolo verso la fine del suo ciclo vitale piuttosto che anticiparlo con un intervento di abbattimento che riteniamo rinviabile.
Si chiederebbe comunque un approfondimento attraverso un’indagine strumentale delle condizioni del fusto.

Codice Pianta F. 12
L’abbattimento viene giustificato dalla presenza di numerosi tumori , seccume diffuso e debolezze generalizzate .
Si condivide la necessità di abbattimento.

Codice Pianta F. 14
L’abbattimento viene giustificato dalla presenza di cavità profonda lungo il fusto e in quanto concresce su cambio di pendenza.
Le condizioni sono quelle descritte, ma la concrescenza su cambio di pendenza garantirebbe l’eventuale sradicamento verso valle, cosa che in relazione non si prende in considerazione.
L’assenza di branche al di sopra della carreggiata escludono il pericolo di cadute per gravità su tale lato. Riteniamo possa valutarsi il differimento ad altra epoca del suo abbattimento.
Si chiede il mantenimento dell’esemplare.
Si chiederebbe comunque un approfondimento attraverso un’indagine strumentale delle condizioni del fusto. 

Codice Pianta F. 16
L’abbattimento viene giustificato dalla presenza di cavità profonda e da costretta asimmetria della chioma.
Si conviene sulla opportunità di abbattimento.
 

Codice Pianta F. 18
L’abbattimento viene giustificato dalla presenza di grossa ferita per scosciamento di branca, radicamento su cambio di pendenza, fenditura profonda .
Le condizioni sono quelle descritte, ma il cambio di pendenza di radicamento dovrebbe garantirebbe l’eventuale sradicamento verso valle e sul lato strada non vi sono branche sovrastanti la carreggiata.
Pur essendo l’esemplare in sofferenza non pare costituisca alcun pericolo per l’incolumità pubblica e comunque la sua conservazione dovrebbe essere giustificata anche solo dal suo valore paesaggistico che si inserisce nel quadro di insieme che caratterizza l’ambito della panoramica.
Riteniamo possa valutarsi il differimento ad altra epoca del suo abbattimento.
Si chiederebbe comunque un approfondimento attraverso un’indagine strumentale delle condizioni del fusto.

Codice Pianta F. 24
L’abbattimento viene giustificato dalla crescita su cambio di pendenza, presenza di numerosi rami secchi su lato strada e debolezza di fusto policormico.
Le condizioni sono quelle descritte, ma il cambio di pendenza di radicamento dovrebbe garantirebbe l’eventuale sradicamento verso valle.
Quanto al diffuso seccume, una adeguata monda eliminerebbe qualsiasi pericolo di caduta sulla verticale, mentre un’adeguata legatura del fusto policormico ne impedirebbe il troncamento.
Si chiede il mantenimento in vita dell’esemplare.

Codice Pianta F. 40
L’abbattimento viene giustificato da marciumi radicali, funghi al colletto, marciume di branca a valle , apparato radicale superficiale .
Le condizioni sono quelle descritte, ma l’esemplare è radicato a relativa distanza dalla carreggiata stradale, senza che abbia alcuna propensione alla caduta verso la stessa.
Potrebbero suggerirsi alcuni interventi che possano prolungarne l’esistenza anche in relazione alla sua imponenza e valore scenico.
Riteniamo possa valutarsi il differimento ad altra epoca del suo abbattimento.
Si chiede il mantenimento in vita dell’esemplare.
Si chiederebbe comunque un approfondimento attraverso un’indagine strumentale delle condizioni del fusto.

Codice Pianta F. 41
L’abbattimento viene giustificato da pendenza lato strada, cavità e ferite da taglio, seccume interno.
Si condivide la necessità di abbattimento.

Codice Pianta F. 42
L’abbattimento viene giustificato da decadimento meccanico alla base, secchezza diffusa e di tronco.
Si condivide la necessità di abbattimento.

Codice Pianta F. 50
L’abbattimento viene giustificato da seccume diffuso, fenditura da scosciamento di branca.
Si condivide la necessità di abbattimento non trattandosi peraltro di esemplare di faggio.

Codice Pianta F. 53
L’abbattimento viene giustificato da sollevamento a monte di disco radicale, pendenza verso nord, asimmetria di chioma, presenza di cavità profonda.
Le condizioni sono quelle descritte, ma l’esemplare ha propensione di caduta verso valle, senza apparente rischio per la pubblica incolumità.
Considerato che occorre aver riguardo all’insieme delle alberature con le quali risulta configurasi in maniera armonica, è auspicata la sopravvivenza dell’esemplare.
Si chiederebbe comunque un approfondimento attraverso un’indagine strumentale delle condizioni del fusto.

Codice Pianta F. 62
L’abbattimento viene giustificato dalla presenza di radici superficiali, fusto fessurato, chioma seccaginosa.
Si condivide la necessità di abbattimento.

Per le ragioni ampiamente espresse si confida che gli Enti e i soggetti in indirizzo prendano in attenta considerazione ed esame i contenuti qui espressi.
E’ gradito un riscontro

Il Presidente di Italia Nostra VCO
Piero Vallenzasca

La Presidente di Legambiente VCO
Paola Maria Boni