18/01/2024
Prot.
3/24
Spett.le
Commissione Regionale per le dichiarazioni
di
notevole interesse pubblico del paesaggio ex art.137 D. lgs 42/2004
c/o
REGIONE PIEMONTE
Direzione
Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore
Territorio e paesaggio
C.so
Bolzano, 44
10121
TORINO
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
e
p. c.
Assessore
all’ Urbanistica,
Programmazione
territoriale e paesaggistica,
Sviluppo
della Montagna, Foreste, Parchi
REGIONE
PIEMONTE
C.so
Bolzano, 44
10121
TORINO
Segretariato
Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del
Turismo per il Piemonte
Piazza
San Giovanni, 2
10122
TORINO
mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it
Spett.
Ministero dei Beni e delle
attività
culturali e del turismo
Soprintendenza
Archeologica, belle arti e
paesaggio
per le Province di Biella,
Novara,
Verbano Cusio Ossola e Vercelli
C.so
Felice Cavallotti 27
28100
NOVARA
Egr.
Sindaco della Città di
VERBANIA
VB
SEDE
OGGETTO:
Commissione
regionale ( art. 137 D. Lgs. n. 42/2004 e art. 2 L.r. n. 32/2008) .
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito
di valenza paesaggistica identitaria denominato:"Località Fondo
Toce- Piano Grande".
Controdeduzioni.
Con riferimento all'esito, comunicatoci con nota
11.30.10_COMM_REG_ VINCOLI/S/2023A/A16000, dell'esame svolto dalla
Commissione in indirizzo relativo alla nostra avanzata proposta di
tutela della località Fondo Toce in Comune di Verbania, preso
attento esame di quanto pervenuto, formuliamo alcune osservazioni
che, a nostro giudizio, dovrebbero indurre a un riesame della
decisione assunta.
Innanzitutto
vorremmo rettificare alcune imprecisioni che ci paiono essere
contenute nella nota pervenuta.
1)
L'ambito perimetrato nella nostra proposta non include, come invece
la nota afferma, l'ampia superficie già ora utilizzata a campo gioco
golf compresa tra il lago di Mergozzo e la SS n. 34.
2)
Il Decreto Ministeriale del 21/06/1977, riferito alla Dichiarazione
di notevole interesse pubblico di una più estesa area rispetto a
quella da noi indicata, non contiene, come invece sempre la nota
afferma, indicazioni normative puntuali. In realtà buona parte del
provvedimento individua soltanto gli esatti confini dell'area,
limitandosi per il resto a ricordare che la sua esistenza comporta
l'obbligo per i proprietari/possessori o detentori a qualsiasi titolo
dei beni inclusi nell'ambito, di sottoporre ogni trasformazione a
preventiva autorizzazione.
Se
il punto 1 delle precisazioni costituisce mera dovuta
puntualizzazione e non pensiamo abbia inciso sulla decisione assunta,
in maniera diversa si dovrebbe valutare la seconda precisazione che,
in parte, confuta la motivazione assunta di improcedibilità della
proposta, anche alla luce di quanto normato dallo stesso Codice
42/2004, come meglio vorremmo più nel seguito argomentare.
Se
è vero infatti che il vigente Piano Paesaggistico Regionale ha pur
introdotto alcune "prescrizioni" che dovrebbero operare
anche su parte dell'ambito fatto oggetto di nostra proposta,
prescrizioni sul cui solco crediamo si siano mosse le nostre
richieste, vero è che, anche alla luce delle considerazioni
contenute nella nostra relazione, nulla
vieterebbe di individuare un' ulteriore più incisiva normazione, in
quanto incrementale della tutele in atto,
condizione quest'ultima necessaria per sostenerne la legittimità,
come ricorda la Sentenza della Corte Costituzionale (n.164/2021) .
Tale
nuova normazione avrebbe infatti il compito di "mappare"
l'intero ambito fatto oggetto di proposta e elevare il grado di
protezione che, ad oggi non pare, ahnoi, essere oggetto di un'
univoca e certa lettura circa le destinazioni ammesse e le
trasformazioni possibili ( vedi il realizzato impianto per la
pratica della bici cross, vedi l'annunciata trasformazione a campo
golf della totale residua area a coltivo) .
D'altra
parte pur esiste un articolo del Codice (
Art. 141-bis.
Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse
pubblico) che
nella sua attuale formulazione sembra chiamare Regioni e Stato, nella
loro concorrente competenza, all'onere di dare un compiuto assetto ai
provvedimenti di tutela già in atto e ciò in relazione alle
risultanze dei Piani Paesaggistici.
Anche
sotto questo profilio, la nostra proposta ci pare coerente con il
dettato legislativo.
Alla
luce delle argomentazioni sin qui svolte, non pare dunque che una
proposta incrementale dei livelli di tutela sia di per sè
improcedibile, contestandosi sotto questo profilo le motivazioni
assunte dalla Commissione a cui si chiede un approfondito riesame
della decisione.
Rimane
il problema di merito, ossia dei contenuti sui quali la Commissione è
intervenuta eccependo da un lato l'eccesso di soluzioni "progettuali
di dettaglio" in quanto tali soluzioni sconfinerebbero dai
contenuti ammissibili in provvedimenti di tutela. In particolare la
Commissione ha poi escluso la possibilità di incidere sulla
destinazione di immobili non pubblici, ritenendo evidentemente che in
tal caso la sua attività sconfinerebbe in ambito urbanistico, di
competenza invece dell'Ente Locale.
Al
proposito, questa Associazione manifesta, innanzitutto, la piena
disponibilità a confrontarsi e ad interloquire con la Commissione al
fine di individuare soluzioni e prescrizioni, anche parzialmente
diverse da quelle sin qui suggerite, al fine di modulare al meglio un
eventuale provvedimento finale pienamente sostenibile, sia dal punto
di vista giuridico che di merito.
Sull'eccesso
prescrizionale, potrà sicuramente trovarsi un punto di equilibrio
che possa garantire il rispetto delle competenze paesaggistiche da un
lato e urbanistiche dall'altro.
I
punti che ci paiono più critici e tali da essere, probabilmente, il
vero motivo che hanno sin qui ostacolato l'accoglimento della
proposta ci sembrano invece quelli che definiscono e fissano le
prescrizioni d'uso dei beni coinvolti: l'area ora a coltivo
(paradossalamente, stante la chiara formulazione letterale della
"prescrizione" già contenuta nel PPR) e quella riferita al
recupero/riuso della cascina " De Antonis".
In
punto di diritto non dovrebbero però ostare impedimenti
all'accoglimento di quanto da noi formulato stante che anche la
citata sentenza della Corte Costituzionale afferma che:
«è
del tutto connaturato alla finalità di conservazione del paesaggio
che la dichiarazione di notevole interesse pubblico non si limiti a
rilevare il valore paesaggistico di un bene, ma si accompagni a
prescrizioni intese a regolamentarne l’uso....., senza che ciò si
traduca in una sovrapposizione della dichiarazione statale alla
disciplina urbanistica ed edilizia di competenza regionale e locale,
trattandosi, piuttosto, di una necessaria specificazione circa l’an
e il quomodo in cui quest’ultima può esercitarsi in forma
compatibile con la vocazione alla conservazione del pregio
paesaggistico propria dell’area vincolata".
Tuttavia,
nell'intento di comunque raggiungere un risultato utile alla
conservazione di beni infungibili quali riteniamo siano quelli da noi
individuati, potremmo anche considerare che la destinazione d'uso
dell'area a coltivo possa ritenersi compatibile con l'estensione
dell'attuale campo di golf, ma a precise condizioni.
Non
dimentichiamo infatti e vogliamo qui ricordare che proprio il Piano
Paesaggistico, nel Catalogo del Beni di paesaggio, aveva individuato
la criticità della presenza del campo golf, figuriamoci la sua
libera estensione. Così infatti si esprimeva:
"Gli
ambienti naturali lungo la foce del fiume Toce e le sponde dei due
laghi, nonostante l’istituzione della Riserva Naturale, hanno
subito riduzioni significative dovute all’ampliamento delle
strutture fisse e degli edifici a servizio dei campeggi e
alla realizzazione di un campo da golf,
interventi che hanno alterato la percezione delle rive dal lago e
modificato la fisionomia della
vegetazione originaria.”
E'
questo un richiamo che giova farsi proprio per rivendicare la valenza
positiva della nostra proposta, anche di fronte a recenti soluzioni
che si prospettano diverse da quelle richiamate nel PPR e che se non
vedono coinvolgere la responsabilità diretta della Commissione,
semmai richiamano l'urgenza di un suo intervento nello svolgimento
della funzione primaria che svolge per la individuazione e normazione
piena di beni a valenza paesaggistica.
Occorrerebbe
quindi mantenere quelle indicazioni scritte nel PPR, "rivestendo"
l'eventuale estensione del campo da gioco golf con una serie di
prescrizioni d'uso molto particolari, disegnate a misura dell'ambito
paesaggistico in cui vorrebbero collocarlo, conservando la
connotazione sostanzialmente di ambiente a coltivo e
prativo/foraggero quale esso è, limitando le aree green a quei soli
percorsi utili per il gioco, rafforzando piuttosto la connotazione di
corridoio ecologico tra i due laghi che l'area svolge, prevedendo, ad
esempio: siti di nidificazione, ambiti palustri a ridosso dell'area
del canale esistente, la intensificazione della fascia arborea di
connessione tra i due laghi, la formazione di piantumazioni proprie
di un ambito agricolo e non di un parco botanico o esotico, evitando
la riproduzione di modelli standar di campi golf.
Dalla
sua avrebbe l'originalità e forse l'unicità del progetto, quindi la
capacità attrattiva.
Per
quanto infine riguarda la questione della cascina "De Antonis",
si conviene che l'indicazione d'uso quale ambito di servizi a favore
del Parco Nazionale Val Grande, deve valere per il Comune di Verbania
che, nella sua autonomia urbanistica, dovrebbe assumerlo tra i suoi
obiettivi.
Nella
nostra proposta questa prospettazione era stata inserita per
rafforzare l'esigenza di tutela di quel bene in funzione di un
indicato possibile concreto riutilizzo d'uso pubblico degli immobili.
D'altra
parte il Comune se, come sembra avviato, ne vuole concedere il
mutamento d'uso per una funzione solo turistico/ricettiva, dovrebbe
insieme prospettarsi cosa e come realizzare in sito gli standard
pubblici di cui ne dovrebbe essere prevista e obbligata la cessione,
sviluppando una capacità di negoziazione urbanistica che potrebbe
prevedere la progettazione e realizzazione della struttura di
servizio prospettata dalla Associazione.
Va
da sè che su questo punto il dialogo/confronto con il Comune
dovrebbe essere mantenuto e, probabilmente, condotto anche sul tavolo
di coopianificazione attualmente aperto in funzione della avviata
variante urbanistica generale.
Quanto
alle altre disposizioni di tutela che abbiamo proposto riguardo gli
immobili, esse ci sembrano compatibili con il quadro normativo che il
PPR ha definito per l'area e, salvo una loro ancor miglior
definizione non ci sembrano lesive di alcuna prerogativa urbanistica
di spettanza del Comune, ma utili e necessarie per escludere il
recupero verso utilizzi non compatibili con i valori dell'area entro
cui la cascina si colloca.
Al
netto delle considerazioni svolte, rimane a nostro giudizio valida
la prospettazione fatta nella proposta e assolutamente in linea con
il PPR circa la:
"La
centralità della cascina: “De Antonis”, esempio di archeologia
novecentesca rurale dismessa, è tale che, la sua presenza,
consolidatasi e storicizzatasi, è diventata elemento inscindibile
rispetto all’ambito agrario ad essa pertinente, così che la sua
conservazione, incluso
il suo coerente auspicabile riuso,
per quanto si possa riferire agli elementi originari ed al netto di
ampliamenti di epoca più recente e parti improprie, è un obiettivo
di tutela attiva inserita in questa proposta, ipotizzando il
recupero per una destinazione funzionale coerente ".
Ci
sembrano queste ultime indicazioni, se riprese in disposizioni
vincolistiche, pienamente legittime e opportune laddove capaci anche
di escludere riutilizzi impropri e favorire orientamenti coerenti
della pianificazione urbanistica locale.
Tutto
quanto espresso si confida nel riesame.
Italia
Nostra Sezione
Il
Presidente