mercoledì 17 gennaio 2024

PIANO GRANDE: COMMISSIONE REGIONALE-ITALIA NOSTRA. IL CONFRONTO E' APERTO




Nei giorni scorsi la Commissione Regionale istituita per la individuazione di nuovi beni da assoggettare a tutela paesaggistica, ha esaminato, in via di urgenza come da nostra richiesta, la proposta che la Sezione aveva formulato in relazione alle aree ancora libere e inedificate del Piano Grande di Fondo Toce, inclusa la cascina " De Antonis" . La Commissione si è espressa per l' improcedibilità della proposta sulla scorta delle argomentazioni che si possono leggere nella lettera che pubblichiamo integralmente. Abbiamo ritenuto che questa decisione possa essere rivista e abbiamo, tempestivamente, prodotto e inoltrato le nostre argomentate controdeduzioni, chiedendo quindi la revisione del giudizio che è stato dato. Abbiamo ragione di ritenere che la nostra richiesta potrà essere esaminata il prossimo 25/01, data della prima seduta utile. Crediamo che le argomentazioni che abbiamo prodotto sia sufficienti per giustificare la riapertura dell'esame e ci auspichiamo l'accoglimento o comunque l'apertura di un momento di confronto con la stessa Commissione, confronto che dovrebbe essere esteso anche al Comune, pure quest'ultimo destinatario delle nostre controdeduzioni. Vedremo.



Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Il Direttore stefania.crotta@regione.piemonte.it



“[...] La Commissione, preso atto della richiesta dell’Associazione Italia Nostra, pervenuta in data 03/05/2023 (prot. n. 63217) e della successiva richiesta di esame urgente pervenuta in data 21/09/2023 (prot. n. 124176), osserva quanto segue.
La proposta di dichiarazione interessa un ambito di valenza paesaggistico-identitaria denominato “Località Fondo Toce – Piano Grande”, in Comune di Verbania, posto tra la costa nord del lago Maggiore e il lago di Mergozzo, all’imbocco della Valle Ossola, caratterizzato come “terra emersa tra i due laghi”, che conserva ampie porzioni agrarie integre e testimonianze di archeologia rurale, fortemente “appetibile” per la posizione privilegiata e collocazione, da cui scaturisce l’esigenza, da parte dell’Associazione Italia Nostra di proporre un nuovo vincolo paesaggistico.
L’area in questione risulta già interamente tutelata dal DM 21/06/1977: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Mergozzo, San Bernardino e Verbania”, che interessa un territorio più ampio rispetto all’area proposta, che invece ricomprende il campo da golf esistente, le aree prative/coltivate limitrofe e le aree agricole a sud della strada statale circostanti la cascina De Antonis.
Il Decreto ministeriale del 1977 prevede già delle indicazioni normative puntuali relative nello specifico alle aree interessate dalla proposta, inserite nel Catalogo dei beni paesaggistici del Ppr, così come anche riportato dagli stessi richiedenti, che recitano: “Al fine di salvaguardare le aree libere, agricole e prative, poste tra il campeggio esistente lungo la sponda del lago di Mergozzo e la strada Verbania-Gravellona Toce e il campo da golf, identificate come insediamenti rurali m.i. 10 sulla tav. P4, è consentita la sola realizzazione di eventuali ampliamenti delle limitrofe strutture turistiche e sportive purché poste in adiacenza agli edifici esistenti. Per evitare la formazione di edificazioni a nastro lungo il tratto della SS 34 e per garantire la continuità paesaggistica, deve essere conservato il varco libero identificato nella tav. P4. Eventuali interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o di nuova realizzazione funzionali alle attività agricole non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante”.
I proponenti ritengono che le indicazioni di tutela attualmente insistenti sull’area in esame non siano sufficientemente incisive e pertanto individuano un perimetro più ristretto da assoggettare ulteriore protezione.
Ciò premesso, si ritiene di esprimere quanto segue:
• l’ambito in esame è già ampiamente tutelato dalla normativa vigente, in quanto ricade all’interno di una dichiarazione di notevole interesse pubblico già vigente; la richiesta presentata di nuova perimetrazione risulterebbe interamente ricompresa all’interno di essa, creando una sovrapposizione non necessaria ai fini della tutela delle aree in oggetto;
inoltre il Decreto ministeriale del 1977, pur andando ad interessare un ambito molto più esteso, già riconosce le peculiarità dell’area di Fondo Toce - Piano Grande, dettando prescrizioni puntuali;
• l’interpretazione e la corretta applicazione delle sopra richiamate prescrizioni alle
richieste di trasformazione dei luoghi, non sono oggetto delle valutazioni della Commissione scrivente, che ha come mandato la valutazione dell’opportunità di proporre una nuova dichiarazione di notevole interesse pubblico; per l’espressione su tali aspetti si rimanda agli enti preposti e alle opportune sedi;
• la richiesta dell’Associazione è motivata da esigenze molto puntuali di contrasto rispetto soluzioni progettuali che non si condividono, così come dalla volontà di proporre delle nuove progettualità per le aree interessate; a questo proposito si evidenzia che la Commissione non ha il mandato di entrare nel merito di soluzioni progettuali di dettaglio, in quanto la “dichiarazione di notevole interesse pubblico” non si configura in ogni caso come un piano attuativo, ma come strumento di tutela e salvaguardia che detta le linee generali della tutela, che in questo caso sono state già delineate attraverso il Piano paesaggistico regionale. In particolare rispetto alla proposta avanzata di riutilizzo della cascina De Antonis, non pare possibile con un vincolo paesaggistico andare a individuare futuri utilizzi puntuali di immobili che non risultano peraltro in disponibilità pubblica.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, non si ritiene la proposta procedibile.
In spirito di collaborazione, si invita comunque l’Amministrazione comunale a tener conto delle analisi e criticità formulate dall’Associazione proponente, ai fini di una migliore valorizzazione delle aree in esame all’interno della variante al Piano regolatore generale, la cui procedura è in corso di svolgimento [...]”.
Gli uffici del Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio sono a
disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti
Con l’occasione, si porgono distinti saluti.
ing. Stefania CROTTA
Referente:
Arch. Giovanni Paludi
pagina 3
Piazza Piemonte, 1
10127 Torino
Tel. 011-432.5389





Sezione Verbano Cusio Ossola


18/01/2024

Prot. 3/24

Spett.le Commissione Regionale per le dichiarazioni

di notevole interesse pubblico del paesaggio ex art.137 D. lgs 42/2004

c/o REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio

Settore Territorio e paesaggio

C.so Bolzano, 44

10121 TORINO

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

e p. c.

Assessore all’ Urbanistica,

Programmazione territoriale e paesaggistica,

Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi

REGIONE PIEMONTE

C.so Bolzano, 44

10121 TORINO

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e

del Turismo per il Piemonte

Piazza San Giovanni, 2

10122 TORINO

mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it

Spett. Ministero dei Beni e delle

attività culturali e del turismo

Soprintendenza Archeologica, belle arti e

paesaggio per le Province di Biella,

Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli

C.so Felice Cavallotti 27

28100 NOVARA

Egr. Sindaco della Città di

VERBANIA VB

SEDE

OGGETTO: Commissione regionale ( art. 137 D. Lgs. n. 42/2004 e art. 2 L.r. n. 32/2008) . Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito di valenza paesaggistica identitaria denominato:"Località Fondo Toce- Piano Grande".

Controdeduzioni.

       Con riferimento all'esito, comunicatoci con nota 11.30.10_COMM_REG_ VINCOLI/S/2023A/A16000, dell'esame svolto dalla Commissione in indirizzo relativo alla nostra avanzata proposta di tutela della località Fondo Toce in Comune di Verbania, preso attento esame di quanto pervenuto, formuliamo alcune osservazioni che, a nostro giudizio, dovrebbero indurre a un riesame della decisione assunta.

Innanzitutto vorremmo rettificare alcune imprecisioni che ci paiono essere contenute nella nota pervenuta.

1) L'ambito perimetrato nella nostra proposta non include, come invece la nota afferma, l'ampia superficie già ora utilizzata a campo gioco golf compresa tra il lago di Mergozzo e la SS n. 34.

2) Il Decreto Ministeriale del 21/06/1977, riferito alla Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una più estesa area rispetto a quella da noi indicata, non contiene, come invece sempre la nota afferma, indicazioni normative puntuali. In realtà buona parte del provvedimento individua soltanto gli esatti confini dell'area, limitandosi per il resto a ricordare che la sua esistenza comporta l'obbligo per i proprietari/possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni inclusi nell'ambito, di sottoporre ogni trasformazione a preventiva autorizzazione.

Se il punto 1 delle precisazioni costituisce mera dovuta puntualizzazione e non pensiamo abbia inciso sulla decisione assunta, in maniera diversa si dovrebbe valutare la seconda precisazione che, in parte, confuta la motivazione assunta di improcedibilità della proposta, anche alla luce di quanto normato dallo stesso Codice 42/2004, come meglio vorremmo più nel seguito argomentare.

Se è vero infatti che il vigente Piano Paesaggistico Regionale ha pur introdotto alcune "prescrizioni" che dovrebbero operare anche su parte dell'ambito fatto oggetto di nostra proposta, prescrizioni sul cui solco crediamo si siano mosse le nostre richieste, vero è che, anche alla luce delle considerazioni contenute nella nostra relazione, nulla vieterebbe di individuare un' ulteriore più incisiva normazione, in quanto incrementale della tutele in atto, condizione quest'ultima necessaria per sostenerne la legittimità, come ricorda la Sentenza della Corte Costituzionale (n.164/2021) .

Tale nuova normazione avrebbe infatti il compito di "mappare" l'intero ambito fatto oggetto di proposta e elevare il grado di protezione che, ad oggi non pare, ahnoi, essere oggetto di un' univoca e certa lettura circa le destinazioni ammesse e le trasformazioni possibili ( vedi il realizzato impianto per la pratica della bici cross, vedi l'annunciata trasformazione a campo golf della totale residua area a coltivo) .

D'altra parte pur esiste un articolo del Codice ( Art. 141-bis. Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico) che nella sua attuale formulazione sembra chiamare Regioni e Stato, nella loro concorrente competenza, all'onere di dare un compiuto assetto ai provvedimenti di tutela già in atto e ciò in relazione alle risultanze dei Piani Paesaggistici.

Anche sotto questo profilio, la nostra proposta ci pare coerente con il dettato legislativo.

Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, non pare dunque che una proposta incrementale dei livelli di tutela sia di per sè improcedibile, contestandosi sotto questo profilo le motivazioni assunte dalla Commissione a cui si chiede un approfondito riesame della decisione.

Rimane il problema di merito, ossia dei contenuti sui quali la Commissione è intervenuta eccependo da un lato l'eccesso di soluzioni "progettuali di dettaglio" in quanto tali soluzioni sconfinerebbero dai contenuti ammissibili in provvedimenti di tutela. In particolare la Commissione ha poi escluso la possibilità di incidere sulla destinazione di immobili non pubblici, ritenendo evidentemente che in tal caso la sua attività sconfinerebbe in ambito urbanistico, di competenza invece dell'Ente Locale.

Al proposito, questa Associazione manifesta, innanzitutto, la piena disponibilità a confrontarsi e ad interloquire con la Commissione al fine di individuare soluzioni e prescrizioni, anche parzialmente diverse da quelle sin qui suggerite, al fine di modulare al meglio un eventuale provvedimento finale pienamente sostenibile, sia dal punto di vista giuridico che di merito.

Sull'eccesso prescrizionale, potrà sicuramente trovarsi un punto di equilibrio che possa garantire il rispetto delle competenze paesaggistiche da un lato e urbanistiche dall'altro.

I punti che ci paiono più critici e tali da essere, probabilmente, il vero motivo che hanno sin qui ostacolato l'accoglimento della proposta ci sembrano invece quelli che definiscono e fissano le prescrizioni d'uso dei beni coinvolti: l'area ora a coltivo (paradossalamente, stante la chiara formulazione letterale della "prescrizione" già contenuta nel PPR) e quella riferita al recupero/riuso della cascina " De Antonis".

In punto di diritto non dovrebbero però ostare impedimenti all'accoglimento di quanto da noi formulato stante che anche la citata sentenza della Corte Costituzionale afferma che:

«è del tutto connaturato alla finalità di conservazione del paesaggio che la dichiarazione di notevole interesse pubblico non si limiti a rilevare il valore paesaggistico di un bene, ma si accompagni a prescrizioni intese a regolamentarne l’uso....., senza che ciò si traduca in una sovrapposizione della dichiarazione statale alla disciplina urbanistica ed edilizia di competenza regionale e locale, trattandosi, piuttosto, di una necessaria specificazione circa l’an e il quomodo in cui quest’ultima può esercitarsi in forma compatibile con la vocazione alla conservazione del pregio paesaggistico propria dell’area vincolata".

Tuttavia, nell'intento di comunque raggiungere un risultato utile alla conservazione di beni infungibili quali riteniamo siano quelli da noi individuati, potremmo anche considerare che la destinazione d'uso dell'area a coltivo possa ritenersi compatibile con l'estensione dell'attuale campo di golf, ma a precise condizioni.

Non dimentichiamo infatti e vogliamo qui ricordare che proprio il Piano Paesaggistico, nel Catalogo del Beni di paesaggio, aveva individuato la criticità della presenza del campo golf, figuriamoci la sua libera estensione. Così infatti si esprimeva:

"Gli ambienti naturali lungo la foce del fiume Toce e le sponde dei due laghi, nonostante l’istituzione della Riserva Naturale, hanno subito riduzioni significative dovute all’ampliamento delle strutture fisse e degli edifici a servizio dei campeggi e alla realizzazione di un campo da golf, interventi che hanno alterato la percezione delle rive dal lago e modificato la fisionomia della vegetazione originaria.”

E' questo un richiamo che giova farsi proprio per rivendicare la valenza positiva della nostra proposta, anche di fronte a recenti soluzioni che si prospettano diverse da quelle richiamate nel PPR e che se non vedono coinvolgere la responsabilità diretta della Commissione, semmai richiamano l'urgenza di un suo intervento nello svolgimento della funzione primaria che svolge per la individuazione e normazione piena di beni a valenza paesaggistica.

Occorrerebbe quindi mantenere quelle indicazioni scritte nel PPR, "rivestendo" l'eventuale estensione del campo da gioco golf con una serie di prescrizioni d'uso molto particolari, disegnate a misura dell'ambito paesaggistico in cui vorrebbero collocarlo, conservando la connotazione sostanzialmente di ambiente a coltivo e prativo/foraggero quale esso è, limitando le aree green a quei soli percorsi utili per il gioco, rafforzando piuttosto la connotazione di corridoio ecologico tra i due laghi che l'area svolge, prevedendo, ad esempio: siti di nidificazione, ambiti palustri a ridosso dell'area del canale esistente, la intensificazione della fascia arborea di connessione tra i due laghi, la formazione di piantumazioni proprie di un ambito agricolo e non di un parco botanico o esotico, evitando la riproduzione di modelli standar di campi golf.

Dalla sua avrebbe l'originalità e forse l'unicità del progetto, quindi la capacità attrattiva.

Per quanto infine riguarda la questione della cascina "De Antonis", si conviene che l'indicazione d'uso quale ambito di servizi a favore del Parco Nazionale Val Grande, deve valere per il Comune di Verbania che, nella sua autonomia urbanistica, dovrebbe assumerlo tra i suoi obiettivi.

Nella nostra proposta questa prospettazione era stata inserita per rafforzare l'esigenza di tutela di quel bene in funzione di un indicato possibile concreto riutilizzo d'uso pubblico degli immobili.

D'altra parte il Comune se, come sembra avviato, ne vuole concedere il mutamento d'uso per una funzione solo turistico/ricettiva, dovrebbe insieme prospettarsi cosa e come realizzare in sito gli standard pubblici di cui ne dovrebbe essere prevista e obbligata la cessione, sviluppando una capacità di negoziazione urbanistica che potrebbe prevedere la progettazione e realizzazione della struttura di servizio prospettata dalla Associazione.

Va da sè che su questo punto il dialogo/confronto con il Comune dovrebbe essere mantenuto e, probabilmente, condotto anche sul tavolo di coopianificazione attualmente aperto in funzione della avviata variante urbanistica generale.

Quanto alle altre disposizioni di tutela che abbiamo proposto riguardo gli immobili, esse ci sembrano compatibili con il quadro normativo che il PPR ha definito per l'area e, salvo una loro ancor miglior definizione non ci sembrano lesive di alcuna prerogativa urbanistica di spettanza del Comune, ma utili e necessarie per escludere il recupero verso utilizzi non compatibili con i valori dell'area entro cui la cascina si colloca.

Al netto delle considerazioni svolte, rimane a nostro giudizio valida la prospettazione fatta nella proposta e assolutamente in linea con il PPR circa la:

"La centralità della cascina: “De Antonis”, esempio di archeologia novecentesca rurale dismessa, è tale che, la sua presenza, consolidatasi e storicizzatasi, è diventata elemento inscindibile rispetto all’ambito agrario ad essa pertinente, così che la sua conservazione, incluso il suo coerente auspicabile riuso, per quanto si possa riferire agli elementi originari ed al netto di ampliamenti di epoca più recente e parti improprie, è un obiettivo di tutela attiva inserita in questa proposta, ipotizzando il recupero per una destinazione funzionale coerente ".

Ci sembrano queste ultime indicazioni, se riprese in disposizioni vincolistiche, pienamente legittime e opportune laddove capaci anche di escludere riutilizzi impropri e favorire orientamenti coerenti della pianificazione urbanistica locale.

Tutto quanto espresso si confida nel riesame.

Italia Nostra Sezione

Il Presidente


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