sabato 13 febbraio 2021

 

 Il Comune di Verbania prova a cambiare l'assetto che regola il rischio idrogeologico sul Piano Grande di Fondotoce. Lo fa non scoprendo in tutto le carte; dicendo e non dicendo, svelando e nascondendo; insomma in maniera un po' criptata, sperando che gli vada bene, cioè di portare a casa questo risultato, per poi riuscire a portare a casa un altro risultato, cioé una bella riforma urbanistica con la quale fare tutto quello che, in quel territorio, altri hanno in mente di fare. E' un percorso ancora lungo, ma non bisogna perdere le occasioni per mettersi di traverso. Oggi è la prima scadenza e l'Associazione non ha voluto farsi prendere impreparata, consegnando, in tempo utile, le nostre puntuali osservazioni, nelle mani del governo di Verbania e di tutti quei soggetti che da domani in poi dovranno mettere le mani sul percorso avviato. Vedremo. Qui sotto vi postiamo le nostre osservazioni. Buona lettura.        


ITALIA NOSTRA  

SEZIONE LOCALE DEL VCO


Preg.mo Sig. Sindaco

della città di Verbania

sede municipale

Verbania Pallanza


Preg.mo Assessore delegato

alla Pianificazione urbanistica

Via Fratelli Cervi 5

Verbania Intra


Spett. Comune di Verbania

4° Dipartimento

settore programmazione-urbanistica

Via Fratelli Cervi 5

Verbania – Intra


Ai Signori Consiglieri Tutti

Sede Municipale

Verbania Pallanza


Al Presidente del Consiglio

Quartiere Ovest

Sede Municipale

Verbania Pallanza


Inoltrato a mezzo posta certificata


Prot. 06/21


13/02/2021



OGG: Comune di Verbania: Deliberazione Consiliare n. 63 del 30/11/2020 avente per oggetto: “Variante strutturale a PRGC vigente-Proposta tecnica del progetto preliminare di revisione delle classi geologiche in località Piano Grande e di pertinenza del Fiume Toce”.

Presentazione osservazioni.

1) Pubblicita’ degli atti.

L’articolo 15 comma 4 della Legge regionale n. 56/77, così come sostituto dall’articolo 30 della legge 3/2013, recita:

La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, è pubblicata sul sito informatico del soggetto proponente per trenta giorni; della pubblicazione è data adeguata notizia e la proposta è esposta in pubblica visione. Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e nei tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nella proposta tecnica .”

Dobbiamo osservare che non è stata garantita la tempestiva conoscenza della avvenuta pubblicazione e del contestuale deposito degli atti costituenti la proposta tecnica di variante.

Risulterebbe che la notizia di avvenuta pubblicazione/deposito, notizia la cui diffusione la norma richiede avvenga in maniera adeguata, sia stata effettuata solamente all’interno della sezione, del sito ufficiale del Comune di Verbania, dedicata all’urbanistica. La medesima pagina, peraltro, dove tutti gli atti della proposta tecnica risultano consultabili.

Chiunque comprende che la tempestiva conoscenza dell’avviso sarebbe stata possibile solo con un costante accesso a quella pagina del sito, ma si sarebbe dovuto sapere che la pagina era quella sulla quale sarebbe comparso l’avviso e non l’albo corrente del Comune dove, più naturalmente, ci si sarebbe attesi venisse pubblicata.

Se dunque quella è stata l’ unica modalità con la quale la notizia della pubblicazione degli atti e del loro deposito è stata diffusa, ci si chiede se essa abbia risposto, in maniera sufficiente, a quel criterio di adeguatezza che la norma richiede, cioè al criterio in base al quale occorre privilegiare la massima diffusione possibile della notizia, pur se a livello locale, proprio per consentire una partecipazione diffusa al procedimento di variante e ciò nel rispetto dei principi generali di trasparenza e di pubblicità degli atti e dell’azione amministrativa in generale.

A noi non pare che la risposta sia positiva e non per ragioni di semplice rispetto formale di una norma, o peggio, per intenti ostruzionistici nei confronti della la procedura di variante in corso, ma per verificata constatazione, dove pur consultando quasi quotidianamente l’albo informatico del Comune, non si è trovata mai traccia di quell’avviso e solo l’informazione ricevuta, casualmente, tramite altro soggetto, ha consentito di venirne a conoscenza, pur non certo con tempestività adeguata .

In conclusione, ove quanto sostenuto qui risultasse, come crediamo, fondato e non smentito, la procedura di pubblicazione sarebbe viziata e non potrebbe affermarsi aver prodotto gli effetti previsti dalla norma, tanto da impedirne il successivo proseguo, né sarebbe possibile certificare l’avvenuta regolare pubblicazione.

Quindi, si conclude con la richiesta che la procedura pubblica di deposito degli atti venga riproposta nelle forme consone al dettato di legge in quanto quella utilizzata è inefficace ai fini del regolare proseguo della procedura di variante, né riteniamo possa certificarsi regolarmente avvenuta.

2) Carenti motivazioni della variante- Richiesta di integrazioni.

I motivi per i quali la variante strutturale è stata avviata, si dovrebbero rilevare dalla lettura del verbale della seduta consiliare per dichiarazioni rese dall’Assessore delegato, nell’illustrazione della proposta, nonché nei contenuti della relazione di accompagnamento.

Dalla lettura del verbale, la prima motivazione che viene individuata è quella della necessità di armonizzare, tra loro, tre livelli normativi che, si afferma, essere tra loro difformi e che regolerebbero gli interventi possibili sulle aree oggetto di proposta di variante.

Il primo di tali livelli è quello di PRGC, il secondo, sarebbe, quello del PAI e il terzo ed ultimo, anche in ordine di tempo, quello del PGRA.

Tuttavia il piano regolatore, nell’ambito del Piano Grande e non solo in quello, è in armonia con il PAI.

Per vero, nel proseguo della sua introduzione, lo stesso Relatore lo riconosce.

L’armonia, d’altra parte, è stata esplicitamente riconosciuta dalla Regione Piemonte, con D.G.R. n. 13-2018 del 23/01/2006 e se non lo fosse stato, il Piano Regolatore non avrebbe potuto ottenere l’approvazione.

La stessa relazione tecnica di accompagnamento alla proposta di variante ne da atto, dove alla pagina 9 di 35, comma 3.1 secondo capoverso, afferma che:

Rispetto agli elementi del PAI, la presente proposta tecnica non individua nessuna modifica o integrazioni in coerenza anche con il vigente strumento urbanistico regionale”

Se la ricostruzione che abbiamo sin qui svolto è corretta, la questione di armonizzare tra loro tre livelli normativi non dovrebbe porsi, ma semmai solo due, ossia quello del PRGC, con quello del sopravvenuto PGRA: piano di gestione del rischio alluvioni; cosa che si intenderebbe risolvere attraverso una:

ridefinizione delle classi di pericolosità geomorfologica e di conseguenza dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica relativamente all’area del Piano Grande”

Così, secondo le dichiarazioni dell’Assessore Relatore, come riportate nel verbale della seduta consiliare.

Non molto diverso è il contenuto della relazione tecnica che, sempre a pagina 9 di 35, punto 3.1, capoverso 3 recita che:

Rispetto agli elementi del PGRA, la presente proposta tecnica, in conclusione dell’iter di condivisione, intende giungere all’aggiornamento delle mappe anche in coerenza con quanto già predisposto in fase di osservazioni del luglio 2014 armonizzato allo studio idraulico del fume Toce”.

IL PGRA è il nuovo livello normativo, comunque sovraordinato, intervenuto dopo l’approvazione del PRGC e che con quest’ultimo si troverebbe in conflitto, almeno parziale.

Quanto sin qui affermato, è bene ricordare che il PGRA è stata oggetto di disposizione attuative da parte della Regione che, nel corso del 2018, ha emanato la DGR n. 25-7286 con la quale, tra l’altro, ha introdotto norme riferite alle aree costiere lacuali da applicarsi laddove gli strumenti urbanistici non già contengano norme equivalenti o sin tanto che il Comune non avrà aggiornare il proprio strumento urbanistico che tenga conto dei limiti di allagabilità contenuti nel PGRA.

In ogni caso, in assenza di adempimenti da parte dei Comuni in attuazione della predetta DGR, le norme dettate da quest’ultima prevalgono.

Questo smentisce la narrazione, contenuta sempre nella relazione introduttiva svolta dall’Assessore, secondo la quale esiste un diritto incerto, ossia la impossibilità di comprendere quale sia l’apparato normativo da applicarsi, perché le disposizione, sin qui dettate, hanno provveduto a disciplinare l’ eventuale conflitto tra norme, peraltro di rango diverso, stabilendo quali applicare e da quando.

La stessa DGR ha inoltre previsto la possibilità, su iniziativa dei Comuni, di aggiornare le mappe attinenti al rischio alluvione utilizzando la classificazione delle mappe di pericolosità del PGRA.

Poiché la classificazione di rischio introdotta dal PGRA è, in alcune aree, più limitante rispetto alla classificazione vigente di PRGC, il processo di revisione in atto tende non tanto ad armonizzare i due livelli di rischio così come oggi definiti, ma ad “aggiornare” la carta delle classi di rischio e della conseguente utilizzazione urbanistica delle aree per ottenere un’allineamento non tanto del PRGC al PGRA, quanto piuttosto il risultato opposto: cioè una modifica del PGRA in funzione di una nuova classificazione di rischio attribuita alle aree dal PRGC.

L’introduzione del nuovo modello di rischio, fondato su quello da esondazione lacustre, piuttosto che su quello da esondazione fluviale è lo strumento tecnico attraverso il quale viene proposta questa modifica.

L’operazione, legittima in sé, rimane oscura negli intendimenti finali, in quanto, ferma restando l’azzonamento delle aree con prevalente previsione di inutilizzabilità edificatoria, la ridefinizione del rischio alluvione, attraverso l’aggiornamento della carta della pericolosità geomorfologica e della idoneità all’utilizzazione urbanistica, avrebbe effetti pressoché nulli, tali da non giustificare le risorse umane e materiali messe in campo attraverso l’ attuale proposta tecnica.

Da qui l’esigenza che la motivazione della variante non si debba limitare ai suoi aspetti, per così dire, tecnici, ma se il suo intendimento reale è quello di declassare il rischio, rapportandolo ad un livello compatibile con l’utilizzo edificatorio delle aree interessate, tale intento dovrebbe essere dichiarato e non solo sotteso.

D’altra parte non sarebbe difficile individuare la genesi di tali intendimenti, laddove soltanto si ponesse mente locale all’esito allora avuto della conferenza di servizi preliminari, tenutasi nel corso degli scorsi anni: 2017/2018, per l’esame della proposta di Malù srl riferita ad un progetto di:

riqualificazione di area per insediamento di attività ricettiva e impianti per attività sportive e tempo libero in via Martiri 42”,

laddove tale conferenza, aveva indicato l’impossibilità di concludersi positivamente senza che, attraverso una variante strutturale, venisse prima risolto l’ostacolo rappresentato dalla necessità di modificare il quadro di rischio presente.

Le conclusioni di quella conferenza, illuminano e chiariscono il significato esatto della portata delle affermazione dell’Assessore relatore già più sopra ricordate e cioè la:

ridefinizione delle classi di pericolosità geomorfologica e di conseguenza dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica relativamente all’area del Piano Grande”

Il combinato disposto di queste affermazioni con il risultato della conferenza preliminare ricordata, danno nuovo senso alle motivazioni reali che la variante, in prospettiva, persegue.

In conclusione della disamina svolta si formula l’osservazione a che venga esplicitato, in sede di motivazioni, il quadro reale degli intenti programmatici e pianificatori, a valenza urbanistica, che l’Ente Comune di Verbania vuole perseguire con la proposta tecnica di variante, definendo in maniera esplicita le finalità che persegue, tenuto altresì conto del quadro normativo sovraordinato derivante dalla necessaria applicazione, nella medesima area, di tutto l’apparato normativo derivante dal Piano Paesaggistico Regionale, declinando quindi e dimostrando, già in questa fase, la compatibilità e la coerenza degli intenti urbanistici ultimi con detto richiamato quadro normativo sovraordinato, cosa di cui nella proposta tecnica non vi è traccia.

3) Rilievo puntuale.

    1. La tavola PG11-Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, individua un ambito classificato:

    2. IIIb2-4 area edificata.…”

    3. ciò in difformità a quanto contenuto in classificazione vigente, ma conforme a classificazione di variante in itinere n. 37, tuttavia a tutt’oggi non ancora approvata .

La riclassificazione così proposta consentirebbe la possibile edificabilità dell’area ora invece preclusa. Si osserva che, in questo caso, l’ esistenza di un ambito edificato è questione molto opinabile. L’edificazione presente è infatti costituita da alcune strutture di servizio: bassi fabbricati e tunnel prefabbricati utilizzati con finalità di ricovero di mezzi e attrezzature in uso nella manutenzione del contiguo campo da golf, ma delle quali non si trova traccia cartografica nello strumento urbanistico vigente. Nulla di rilevante sotto il profilo edilizio, trattandosi di strutture che per consistenza, dimensioni e modalità costruttive hanno un’ apparenza più di precarietà che di stabilità: sono tre tunnel, già utilizzati per attività florovivaistica, facilmente rimovibili, realizzati con strutture in tubolari di metallo, chiusure in teli e coperture in materiale plastico per una Sul di circa 800 mq. e alcuni precari bassi fabbricati in legno e metallo di molto minor consistenza.

Non è dato conoscere se tali strutture siano in possesso di un legittimo titolo edilizio che, per essere tale, cioè legittimo, dovrebbe risalire ad epoca antecedente la formazione del piano regolatore vigente, e più precisamente ad una data anteriore l’entrata in vigore delle norme di salvaguardia del piano regolatore stesso, cioè di sua adozione e comunque conformi allo strumento in vigore alla data di atto di assenso alla loro realizzazione.

Il possesso di un legittimo titolo è la condizione a priori per la modifica di classificazione proposta e quindi si chiede che in sede di controdeduzione se ne documenti l’esistenza.

In difetto di legittimo titolo, essendo questione assorbente su ogni altra, si chiede che la modifica introdotta venga soppressa, anche a garanzia dei singoli consiglieri che hanno espresso un voto favorevole alla modifica.

Ove però fosse dimostrata la legittimità piena delle strutture esistenti, rimane il fatto che tali strutture, proprio per le caratteristiche che abbiamo richiamato, non pare proprio integrino gli elementi necessari a che l’area sulla quale insistono, peraltro assai più limitata rispetto alla superficie territoriale oggetto di variante di classificazione, possa definirsi edificata.

A questa conclusione si perviene utilizzando la stessa descrizione normativa che la tavola della legenda delle cartografie dei vincoli propone.

Infatti, alla voce IIIa3 si legge che tale classe di rischio si applica alle:

aree inedificate con rara presenza di infrastrutture tecniche, opere pertinenziali e secondarie, rustici non residenziali...

La descrizione sopra richiamata, che ha un evidente valore esemplificativo e non esaustivo, ci pare assolutamente pertinente e riferibile all’area classificata IIIa3 perchè in presenza di: “rare infrastrutture tecniche, o opere pertinenziali” o anche definite secondarie, come in effetti possono e debbono essere considerate quelle strutture edilizie o meglio non edilizie presenti, sempre che la loro legittima esistenza sia confermata in esito a osservazione proposta.

Si aggiunge che in area ugualmente classata IIIa3 e non lontana, l’avvenuta recente realizzazione, in spregio a norma di inedificabilità, di edificio, di ben più rilevante consistenza rispetto a quelli presenti sull’area riclassata, non viene fatta oggetto di alcuna modifica. Se non fosse per le modalità inusuali con le quali si è proceduto, saremmo in presenza di un’evidente disparità, che comunque osserviamo a comprova di procedure viziate da irragionevolezza e contraddittorietà, cose che, come noto, sono segni di illegittimità.

In conclusione e per le ragioni esposte si contesta che il cambio di classe di rischio possa, nella fattispecie in esame, essere giustificato.

Si chiede che l’osservazione 3 venga pertanto integralmente accolta, stralciando dal progetto tecnico di variante la modifica della classe di rischio presente in tavola PG11 di progetto.



Si ringrazia per la doverosa attenzione


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