venerdì 12 giugno 2020

RICORSO TAR - ATTO INTEGRALE





Nel costante impegno alla trasparenza di ogni azione che questa Associazione intraprende nel perseguimento delle proprie finalità e scopi statutari, mettiamo a disposizione, qui nel seguito, il testo integrale del ricorso prodotto al TAR avverso l'autorizzazione rilasciata per la realizzazione in località Cavatocco di Fondotoce, dell'impianto ludico/sportivo, ora in corso di realizzazione da parte della società Malù srl. I profili che vengono contestati sono di esclusivo rilievo giuridico/urbanistico non potendo sollevare, davanti ai giudici amministrativi, questioni di merito che sono sottratte al loro sindacato. La pubblicazione del ricorso consente a tutti di avere un' informazione più completa e documentata sulla vicenda in corso che potrà probabilmente suscitare reazioni anche polemiche, ma che deve avere nella conoscenza delle cose la condizione irrinunciabile per un corretta e civile discussione.




Ecc.mo Tribunale Amministrativo per il Piemonte
Ricorso con istanza di sospensiva


nell’interesse di ITALIA NOSTRA ONLUS, con sede in Roma alla Via Liegi 33, individuata e riconfermata quale Associazione perseguente finalità ambientale ai sensi degli artt. 13 e 18 delle legge 8 luglio 1986 n. 349 mediante decreto del Ministero dell’Ambiente n. 14 del 23.01.2018, C.F. 80078410588, in persona del legale rappresentante e Presidente Ebe Giacometti, nata a Roma il 20.05.1957 nominata, conformemente a quanto prevede lo statuto, con verbale del 14.12.19, rappresentata e difesa dall’avv. Carla Zucco (ZCCCRL60C55I880V; avvcarlazucco@pec.ordineavvocatinovara.it; fax 0321/392308) presso il cui studio in Novara via san Francesco d’Assisi 18/E elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto
CONTRO

-Comune di Verbania (Vb), in persona del Sindaco suo legale rappresentante, con sede Verbania-Pallanza, 28922 p.zza Garibaldi 15 Codice fiscale 00182910034, pec istituzionale.verbania@legalmail.it
-Regione Piemonte, in persona del Presidente suo legale rappresentante, con sede in Torino p.zza Castello 165 (C.F. 80087670016), pec gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it
-Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, in persona del Soprintendente, con sede in Novara c.so Cavallotti 27 (C.F. 94077800038) pec mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it ed ex lege domiciliata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F. 80101970012) con sede in Torino via Arsenale 21, pec ads.to@mailcert.avvocaturastato.it
E CONTRO
Malù srl in persona del suo legale rappresentante con sede in Verbania via Quarantadue Martiri 156, partita IVA 00854220035, pec srlmalu@mypec.eu

Per l’annullamento e/o la declaratoria di illegittimità, previa sospensione
-dell’atto unico rilasciato dal Dirigente dello Sportello unico delle attività produttive e commercio del Verbano datato 27/01/2020 e contrassegnato al n. 04/2020, pratica n.2019/75, con il quale è stata autorizzato il Sig. Manoni Tranquillo, nella sua qualità di rappresentante legale della società Malù srl con sede in Verbania via Quarantadue Martiri n. 157 partita IVA 00854220035, ad effettuare gli interventi edilizi previsti nel Permesso a Costruire n. 10/2020, rilasciato in data 27/01/2020 dallo Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Verbania.
- del Permesso a Costruire n. 10/2020, rilasciato in data 27/01/2020 dallo Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Verbania.
-di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti e specificamente: l’autorizzazione in ambito di vincolo paesaggistico rilasciata dalla Regione Piemonte, Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio, Settore Paesaggio, classificata 11.100/552/2019/A16.000; il parere obbligatorio e vincolante in ordine al vincolo paesaggistico rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli datato 10/06/2019 prot. 7001; la deliberazione n. 95/2018 del Consiglio Comunale di Verbania con la quale è stata approvata convezione con la Società Malù per l’utilizzo urbanistico di area destinata a servizi.
Atti tutti conosciuti in data 01 aprile 2020 a seguito di accesso agli atti.
-con salvezza di impugnazione di non conosciuti e/o successivi atti e provvedimenti

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Premesso che:
l’Associazione Italia Nostra Onlus, è associazione di protezione ambientale, riconosciuta con d.P.R. 22 agosto 1958, n. 1111, portatrice di interessi diffusi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione, individuata ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Tra i propri scopi statutari persegue quello di “stimolare l’applicazione delle leggi di tutela e promuovere l’intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e l’adeguata fruizione”.
Come tale è legittimata a proporre il presente ricorso avendone interesse, soprattutto in considerazione delle ripercussioni sul paesaggio e sul territorio derivanti dalla costruzione dell’impianto de quo.
Fatto

Lo sportello unico delle attività produttive- SUAP di Verbania, ha rilasciato il provvedimento n. 04/2020 in data 27/01/2020, pratica n. 2019/75, riferito alla autorizzazione a favore del Sig. Manoni Tranquillo, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società Malù srl, con sede in Verbania P.I. 00854220035, consentendo l’effettuazione di intervento di: “ Realizzazione di pista per bmx e aree verdi in località Verbania Fondotoce via 42 Martiri n. 156 NCT foglio 22 mappale n. 139”.
Il provvedimento del SUAP è stato rilasciato in conformità agli atti tutti, che rilevando ai fini del presente ricorso qui nel seguito vengono indicati:
a) Permesso a Costruire n. 10/2020, rilasciato in data 27/01/2020 dallo Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Verbania
b) Parere obbligatorio e vincolante, in ordine al vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004, rilasciato dal Ministero per i beni e le attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli, favorevole con condizioni, pervenuto allo Suap in data 11/06/2019 con protocollo n. 27671/2019 in data 11/06/2019.
c) Autorizzazione in ambito di vincolo paesaggistico rilasciata dalla Regione Piemonte, Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio, Settore Paesaggio, classificato 11.100/552/2019/A16.000, pervenuto allo Suap in data 10/05/2019 prot. N. 22088/2019.
d) Deliberazione del Consiglio Comune della città di Verbania n. 95/2018.

Il rilasciato assenso insiste su di un’area di mq. 42.000 collocata in ambito compreso all’interno dell’area oggetto di vincolo paesaggistico puntuale ex Art. 136 comma 1 lett. c e d del D.Lgs. n. 42/204, vincolo disposto con Decreto Ministeriale del 25/02/1974 ed è inoltre identificato all’interno dell’Ambito di paesaggio 12: costiera nord Lago Maggiore, unità di paesaggio 4 del Piano Paesaggistico Regionale vigente ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 3 ottobre 2017, n. 233-35836 dove viene classificato alla scheda A 166 del Catalogo dei beni paesaggistici I parte, pagine nn. 356/357 di file, corrispondenti alle pagine del cartaceo nn. 350-351, tavola P4 3 sempre del medesimo Piano Paesaggistico Regionale.

L’area sulla quale l’opera è progettata e autorizzata risulta ancora formalmente destinata dal piano regolatore della città di Verbania a servizi, siano essi attuati dal pubblico o anche da privati, ancorché convenzionati con l’Ente medesimo. A tal fine ultimo, ignorando le prescrizioni del PPR e quindi le norme cogenti sulla medesima area che ne modificavano la destinazione d’uso, il Consiglio Comunale di Verbania, con proprio atto n. 95/2018, ha approvato la convenzione con la stessa società Malù, con lo scopo di disciplinare l’esercizio delle attività di gestione della struttura, che si sarebbe poi autorizzata, anche a favore di un’utenza più ampia di quella gestita direttamente dalla società Malù nelle sue strutture ricettive non alberghiere presenti sulla Piana alluvionale di Fondotoce, ma che nella sostanza si limitava a prevedere sconti per l’ingresso e l’utilizzo da parte di residenti nel Comune di Verbania. Le opere autorizzate consistono nella realizzazione di un nuovo impianto ludico/sportivo da utilizzarsi per la pratica della bici cross bmx. Esso è costituito da una pista ad anello dello sviluppo lineare di mt. 350, per una larghezza variabile dagli 8 ai 10 metri, con curve paraboliche in elevazione sino a mt. 5 di altezza sul piano campagna. A servizio degli utenti dell’impianto viene realizzato un vasto parcheggio auto di ampiezza di circa 5.000 mq., a dimostrazione della forte capacità attrattiva di pubblico e di praticanti che si prevede che l’impianto debba esercitare. Completano le opere due edifici di servizio e una pista per l’esercizio della scuola bici.

Il sito è collocato sulla piana alluvionale del Fiume Toce, area quest’ultima vasta e in parte interessata dalla presenza della riserva regionale speciale di Fondotoce, in un ambito che, prima dell’inizio dei lavori, era dedicato alla pratica agricola e in particolare caratterizzato da estensioni seminative e boschive, posto a confine del canale naturale che collega il lago di Mergozzo e il lago Maggiore.

In particolare il canale collega l’area della riserva speciale regionale di Fondotoce, posta alla foce del fiume Toce nel suo sbocco nel lago Maggiore, con il lago di Mergozzo, una sorta di cerniera tra l’ambito tutelato in forma speciale e lo stesso lago di Mergozzo. L’area, per la sua collocazione e le sue caratteristiche naturali, non a caso, è indicata da più parti come ideale ampliamento della riserva speciale, ampliamento cui il PPR dedica attenzione, in particolare direttive e orientamenti strategici da valere per l’adeguamento, in tal senso, della pianificazione urbanistica locale, così come dedica altrettante indicazioni riguardo il rafforzamento della tutela dello stesso lago Mergozzo.

La realizzazione dell’opera determinerà invece, oltre che una modifica fisica dei luoghi, una nuova e aggiuntiva pressione antropica su di un’area già fortemente penalizzata, sotto il profilo della difesa naturalistica, dalla presenza di due grandi concentrazioni di strutture turistico ricettive extra alberghiere, venendo così a costituire un nuovo aggiuntivo elemento di criticità rispetto l’esistenza della riserva naturale speciale regionale, le cui indicazioni di ampliamento troverebbero così nuovi imprevisti, ma anche imprevedibili ostacoli che il PPR aveva voluto che venissero evitati.

L’ambito entro la quale il sito si colloca è infatti sottoposto, come già sopra indicato, alle normative dettate dallo strumento di pianificazione sovraordinato, PPR, norme prevalenti su quelle dettate dalla Pianificazione locale, ancorché non ancora recepite con variante generale di PRGC che pur avrebbe dovuto essere attuata nei due anni successivi l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico.

Il sito sul quale il progetto è stato autorizzato, è però anche fatto oggetto di norme prescrittive contenute del PPR, quindi per loro natura di salvaguardia, cogenti e immediatamente prevalenti sul PRGC, ma che vengono disattese.

Il provvedimento autorizzativo, intervenendo su di un ambito diversamente regolato dallo strumento di pianificazione sovraordinata, va a pregiudicarne la corretta futura applicazione del PPR, proprio da parte dell’Ente Comune di Verbania che ha l’onere invece di recepire nel proprio PRGC lo strumento sovraordinato.

La stessa società titolare del permesso a costruire aveva promosso negli scorsi anni l’avvio di una Conferenza preliminare dei Servizi, poi svoltasi presso lo stesso SUAP di Verbania, al fine di verificare l’ammissibilità di un più ampio e articolato progetto da attuarsi sempre nell’ambito della stessa area vasta entro la quale ora L’opera che si contesta è stata autorizzata. Detto ampio progetto era denominato: “Riqualificazione area per insediamento attività ricettiva e impianti per attività sportive e tempo libero”. La Conferenza preliminare si è conclusa nel corso dell’anno 2018 con la indicazione che il progetto venisse sottoposto alla fase di verifica preliminare di Via di competenza Provinciale in quanto da ricondursi al punto 46 dell’allegato B2 dalla D.C.R. n. 129/35527.

L’opera ora assentita non era però prevista in quel progetto pur essendo ad esso assolutamente organica e, di fatto, costituisce un’integrazione di quelle previsioni senza però venir coinvolta in alcun procedimento di valutazione. Si aggiunge che il titolare della Società Malù, in recentissime dichiarazioni, rilasciate alla pagina delle Province di Novare e VCO del quotidiano “ La Stampa”, ha confermato l’intenzione di proseguire, non appena possibile, nell’intento di ottenere le autorizzazioni per l’attuazione di quel progetto più vasto che dunque non è stato per nulla accantonato, ma è ancora attuale.

La società titolare del Permesso a costruire ha già assegnato l’esecuzione dei lavori autorizzati, la cui attuazione risulta essere stata iniziata nel corso del mese di febbraio, poi sospesa temporaneamente per effetto delle norme di contrasto alla diffusione del Corona virus, ma ora è stata ripresa e i lavori procedono molto alacremente.

Stante la tipologia delle opere, in massima parte costituite da movimentazioni di terra, si ha ragione di ritenere che esse possano essere eseguite entro un periodo di tempo molto breve e che una decisione ancorché favorevole alla ricorrente, se non sostenuta da un provvedimento cautelare, non possa con tempestività intervenire rispetto la realizzazione delle opere autorizzate e quindi avverso i negativi effetti che l’eccesso di antropizzazione verrebbe subito a determinare con l’apertura all’esercizio del nuovo impianto e le complesse problematiche che un’eventuale rimozione delle opere comporterebbero.

Motivi in diritto.


Violazioni di legge

a) Viene violata la disposizione legislativa contenuta nell’art. 143 comma 9 del D. Lgs. 42/2004 laddove recita che:
“A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici. “

b) Conseguentemente vengono violate le disposizioni normative, a carattere prescrizionale, contente nel Piano Paesaggistico Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 3 ottobre 2017, n. 233-35836.

c) In particolare vengono violate le prescrizioni contenute alle pagine 356/357 del file del Catalogo I parte dei beni paesaggistici del Piemonte, che riportiamo qui sotto integralmente, scheda A 166, puntualmente riferita all’ambito di paesaggio 12 entro il quale il provvedimento impugnato esercita la sua efficacia:
“Al fine di salvaguardare le aree libere, agricole e prative, poste tra il campeggio esistente lungo la sponda del lago di Mergozzo e la strada Verbania-Gravellona Toce e il campo da golf, identificate come insediamenti rurali m.i. 10 sulla tav. P4, è consentita la sola realizzazione di eventuali ampliamenti delle limitrofe strutture turistiche e sportive purché poste in adiacenza agli edifici esistenti (6). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro lungo il tratto della SS 34 e per garantire la continuità paesaggistica, deve essere conservato il varco libero identificato nella tav. P4 (16). Eventuali interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o di nuova realizzazione funzionali alle attività agricole non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante. “
La prescrizione prevede dunque che nell’area compresa tra il Campeggio insistente lungo la sponda del Lago di Mergozzo, denominato Continental, il campo da golf esistente e la SS n. 32 Verbania /Gravellona Toce, area identificata nel PPR quale insediamenti rurali tradizionali, riprodotta sulla tavola P4 3 del medesimo PPR, siano consentite le sole realizzazioni di eventuali ampliamenti delle limitrofe strutture turistiche e sportive purché da realizzarsi in adiacenza agli edifici già esistenti e ciò nell’intento dichiarato dal PPR di preservare e salvaguardare le aree libere, agricole e prative, ivi presenti.
Così come descritta la prescrizione risulta chiara circa le motivazioni e gli intenti che l’hanno dettata e indica, con altrettanta chiarezza i limiti e l’estensione degli eventuali ampliamenti possibili delle strutture esistenti.
Con gli atti impugnati detti limiti non vengono rispettati e si pregiudicano le finalità di salvaguardia che il PPR ha indicato per l’ambito di paesaggio 12 e unità di paesaggio 1204 come individuate nel Catalogo I parte dei beni di paesaggio tutelati, allegato parte integrante dello strumento di pianificazione paesaggistica sovraordinato.
Non può essere dubbio alcuno che l’area oggetto della indicata prescrizione sia l’estensione intera che risulta racchiusa per tre lati, dai confini individuati nella descrizione riportata nella stessa prescrizione, mentre trova il suo ulteriore limite oggettivo nel confine costituito dal canale naturale nella tratta di esso compresa tra l’abitato di Fondotoce, dall’altezza della intersezione con la SS 32, sino alla sua prossimità con il perimetro del campeggio già citato.
Continuità e identità delle caratteristiche morfologiche e della caratterizzazione agricola dell’ambito non consentono una diversa lettura della identificazione corretta dell’area, che ove lo fosse sarebbe arbitraria, addirittura bizzarra.
Qualora limiti diversi fossero stati voluti, il PPR lo avrebbe indicato con precisione; non lo ha fatto, men che meno ha indicato la strada di penetrazione tra la SS e il campeggio stesso quale possibile confine, mentre a riprova di quanto qui sostenuto, la tavola P4 3 dello stesso PPR individua con specifica campitura proprio anche quell’area interessata dall’autorizzato progetto. La legenda di quella campitura recita: “Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali”. Ogni diversa lettura sembra assolutamente insostenibile.
D’altra parte la stessa relazione paesaggistica che accompagna il progetto dell’opera non ignora la valenza della prescrizione riferita all’area di progetto, confermando così la corretta lettura che qui si da circa la sua estensione territoriale e se le conclusioni cui poi invece perviene sono per una compatibilità dell’opera rispetto a quella prescrizione, lo fa con una forzatura logica tanto da apparire irragionevole e incoerente a fronte di una corretta lettura della norma.
Neppure si ha ragione di ritenere che la prescrizione del Piano Paesaggistico Regionale, con riferimento all’area sopra indicata, possa valere solo sulle porzioni di quell’ambito che hanno una destinazione d’uso dichiarato agricolo dallo strumento urbanistico della città di Verbania, mentre ne sarebbero escluse quelle con una formale diversa destinazione d’uso attribuita dal vigente PRGC, a prescindere quindi dalla reale e attuale, alla data di adozione prima e approvazione poi del PPR, destinazione d’uso che nel caso erano, sino all’inizio dei lavori concessi, costituite da terre adibite a coltivi e quindi di utilizzo agricolo.
Una diversa interpretazione limiterebbe in maniera radicale la possibilità dello strumento sovraordinato di incidere sulle situazioni di fatto, dovendosi assoggettare alle previsioni locali comunque vigenti, privandolo di operatività ed efficacia.



d) Non risulta rispettata la ulteriore prescrizione richiamata riguardo i possibili ampliamenti di strutture esistenti.
Il progetto autorizzato non è un’ estensione di strutture turistico ricettive e tanto meno sportive esistenti. Trattasi invece di un ampio e del tutto nuovo e prima inesistente impianto ludico/sportivo da dedicarsi ad una pratica per nulla esercitata in nessuna delle strutture, siano esse ricettive o sportive già esistenti.
Questo significa che il PPR non aveva voluto contemplare una tale previsione, ma si era limitato a consentire eventuali estensioni delle strutture attuali, il campo golf e il campeggio appunto, ipotizzando una loro necessità in tal senso, ma comunque tutte da consentirsi solo se previste in adiacenza a quelle esistenti.
In questo caso invece, neppure questo ultimo requisito viene rispettato.
L’ambito entro il quale il progetto è stato autorizzato non è adiacente al campeggio Continental e neppure al campo da golf esistente, con essi non vi è neppure continuità proprietaria riguardo alle aree e non possiede affatto caratteristiche di servizio e di accessorietà all’esistente, ma il progetto si pone dichiaratamente quale nuova struttura a servizio non solo degli utenti del campeggio, ma di un pubblico più vasto, prova ne è l’ampio parcheggio per auto che prevede di realizzare in uno con l’impianto e la stessa convenzione stipulata con il Comune di Verbania .

e) Non rileva a giustificare l’intervenuto assenso, la volontà conforme che il Comune di Verbania aveva espresso con deliberazione del proprio Consiglio n. 95 assunta in data 10/10/2018.
Con tale atto il Consiglio Comunale, ignorando totalmente le prescrizioni intervenute con l’approvazione ed entrata in vigore del PPR, aveva ritenuto dare applicazione all’articolo 16 delle NTA del PRGC che classificava l’area quale destinata ad interventi pubblici, anche su iniziativa di privati, ed aveva ritenuto approvare la convenzione che disciplinava i rapporti tra privato attuatore e Comune affinché quelle finalità previste anche di natura pubbliche si concretizzassero.
A quella data tuttavia la divergenza e la prevalenza della prescrizione di PPR rispetto alla normativa di piano regolatore erano già chiare ed evidenti, addirittura stridenti laddove fossero state sovrapposte e comparate le due normative.
La prima, quella di PPR, chiede la salvaguardia delle aree agricole e prative esistenti proprio in quell’ambito; la seconda, quella Comunale, subordina il mantenimento degli utilizzi agricoli alla loro non conflittualità con le destinazioni d’uso consentite.
Nonostante l’esistenza di tale palese divergenza, il Consiglio Comunale di Verbania, si presume sorretto da una istruttoria carente e che successivamente, cioè al momento del rilascio del permesso a costruire si rileverà fatale, non ha colto la divergenza stridente e conflittuale tra le due normative.
Quanto all’asserita reversibilità dell’opera contenuta in convenzione, essa per verità si riferisce ad un’ipotesi che nulla ha a vedere con quelle della possibile estensione della riserva naturale regionale di Fondotoce. Essa si riferisce invece alla remota ipotesi della realizzazione di un’opera, quale la circonvallazione della città di Verbania che potrebbe transitare proprio nell’ambito oggetto della convenzione, un’ipotesi quindi non solo altamente remota rispetto a tutti i piani previsionali oggi conosciuti, ma che determinerebbe un ulteriore processo di irreversibile consumo di suolo e un’incidenza di traffico su aree diversamente destinate alla loro protezione, ponendosi quindi in ulteriore contrasto con quanto invece disegnato dal Piano Paesaggistico.

f) Non rileva l’intervenuto assenso al progetto sotto il profilo paesaggistico.
Il progetto risulta assentito, sotto il profilo paesaggistico, con atto rilasciato dalla Regione Piemonte, Direzione Del Settore Territorio e Paesaggio.
La valutazione di compatibilità urbanistica doveva dunque essere svolta dal Comune, sia per quanto riguarda la conformità allo strumento piano regolatore che a strumenti di pianificazione sovracomunale .
Le conclusioni cui è pervenuta tale valutazione, ove mai sia stata fatta, sono ampiamente contestate dal ricorrente, sia per quanto riguarda i profili di conformità al Piano Paesaggistico, sia per quelli, come nel seguito sarà esposto, attinenti la conformità allo stesso strumento urbanistico locale.


Eccesso di potere

A) Mancata osservanza degli obblighi in materia di valutazione congiunta e non parcellizzazione di progetti connessi.
La medesima società istante Malù srl, ha concluso, quale promotrice, presso lo sportello delle attività produttive di Verbania, una conferenza preliminare di valutazione con l’intento di ottenere successivamente l’approvazione di un piano, di più ampia portata, il cui esito positivo, ove mai ci fosse, comporterebbe una variante dello stesso strumento urbanistico.
Il progetto assentito e che qui si contesta non è tra quelli presenti all’interno del più ampio e articolato piano di cui è fatto cenno e che, segnatamente si intitola: “Riqualificazione area per insediamento attività ricettiva e impianti per attività sportive e tempo libero”.
La Conferenza preliminare dei Servizi, svolta presso il Suap di Verbania, indicava la necessità che quel progetto venisse sottoposto alla fase di verifica preliminare di Via di competenza Provinciale in quanto da ricondursi al punto 46 dell’allegato B2 dalla D.C.R. n. 129/35527 che così recita: “ villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, con relative strutture connesse, esclusi quelli ricadenti all’interno dei centri abitati.”
Ipotizzava inoltre la necessità che, implicando la sua approvazione, una variante urbanistica, anche la procedura di VAS dovesse essere attivata.
E’ dunque singolare che, mentre su di un tavolo parallelo, si sia discusso di un piano di ampia portata, soggetto a verifica preliminare di Via di competenza Provinciale, se non anche da assoggettarsi Vas, sia stato poi presentato, senza che gli intenti della Società istante circa il proseguo di quel progetto originario siano stati verificati, e sia stato assentito un altro progetto, assolutamente organico alle finalità di quel medesimo piano, ma sganciato da ogni procedura di valutazione. E’ormai consolidato principio giurisprudenziale che un progetto deve essere considerato nella sua unitarietà e cumulativamente.
Sarebbe dunque necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progetto in esame, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quelle esistenti ( le grandi concentrazioni di strutture turistiche ricettive non alberghiere che creano l’eccesso di pressione antropica sulla riserva speciale), con quella nuova e con quelle, niente affatto archiviate che sono state oggetto di Conferenza preliminare dei Servizi, poiché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione e in sede in sede di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione non può effettuare una valutazione ‘parcellizzata’ di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale, dovendo invece tenere conto della loro reciproca interazione.
Attraverso una procedura diversa, con carenza istruttoria, è stato così ottenuto un percorso semplificato, un assenso che, anche se non sussistessero le ampie e motivare riserve già sollevate rispetto ad esso, è viziato sotto ben altri, diversi e forse anche più gravi profili, primo fra tutti l’eccesso di potere sotto l’aspetto della carenza istruttoria e dello sviamento rispetto alle finalità poste dalle norme di tutela ambientale e di valutazione dei progetti.

B) Eccesso di potere con riferimento alle conseguenze e implicazioni circa il corretto recepimento normativo del PPR.
Mentre le disposizioni a contenuto prescrizionale contenute nel PPR, come più volte ricordato, sono immediatamente cogenti, esse non esauriscono affatto il quadro normativo che il PPR ha individuato e, per molti aspetti, demandato alla sua obbligatoria attuazione da parte delle amministrazioni locali attraverso il coerente recepimento con modiche degli strumenti urbanistici comunali.
Ci si riferisce in particolare a quel complesso di norme a carattere strategico che definite via via quali: “misure/indirizzi/ linee guida/ obiettivi…” costituiscono il quadro normativo completo che a regime dovrà essere il reticolo regolamentare entro il quale tutti gli interventi antropici troveranno il loro obbligatorio sistema di riferimento.
Tuttavia, se questo è il quadro finale di un percorso, non sembra possibile che, nelle more della realizzazione, esso possa essere messo a repentaglio da azioni che, ignorando le prescrizioni vincolanti, possano riuscire a mettere in discussione la corretta attuazione finale dello strumento di pianificazione sovraordinato.
Il rilievo che qui viene sollevato non è per nulla astratto, esso infatti si basa sull’esame di quel complesso normativo strategico che si ricava, per l’ambito di paesaggio interessato, dallo stesso PPR.
A titolo esemplificativo si pongono all’attenzione alcuni interrogativi che nascono proprio dal confronto tra l’intervento qui osteggiato e quel quadro normativo di cui si è fatto cenno.

1) Come sia possibile coniugare la possibilità dell’ampliamento della riserva speciale, auspicato all’interno degli indirizzi e orientamenti strategici fissati per l’ambito di paesaggio 12, ove e qualora l’ambito di possibile ampliamento sia ad essere compromesso da previsioni con esso contrastanti?

2) Come sia possibile valorizzare il rapporto lago-montagna, anche nell’ottica di un alleggerimento della pressione turistica sulla sponda lacuale?

3) Come sia possibile la sottoposizione a maggior tutela dell’area del lago di Mergozzo? La riduzione del traffico lungo la strada litoranea, laddove si prevede invece un nuovo polo di concentrazione e di attrazione con grande parcheggio auto a disposizione? La tutela e l’incentivazione delle attività agricole attraverso la conservazione del suolo dei caratteri paesaggistici rurali ..”?

4) Come siano declinati gli indirizzi e le direttive dell’articolo 32 delle NTA del PPR con riferimento all’unità di paesaggio SV4 di Verbania, laddove dovrebbe essere privilegiata le leggibilità del paesaggio agrario e dei contesti rurali, non certo la loro cancellazione?

5) Infine come, in relazione all’articolo 17 delle NTA, sempre del PPR, possano venir declinati e applicati indirizzi e direttive legate alla presenza della riserva speciale?

Gli atti impugnati sono stati altresì emessi in

Violazione del PRG del Comune di Verbania In riferimento alla scheda di indirizzo n. 90 allegato a PRGC denominato: “PRB” e allegato denominato “ATZ ” sistema del verde.

L’analisi dettagliata dello strumento urbanistico del Comune di Verbania lascia spazio ad argomentazioni che, a prescindere dalla coerenza tra quanto assentito e il PPR, introducono fondati rilievi rispetto alla stessa legittimità del rilasciato permesso a costruire rispetto allo strumento urbanistico locale.
In particolare l’allegato denominato: “PRB schede di indirizzo”, parte integrante dello strumento urbanistico vigente, individua la scheda 90 quale quella che detta le linee di indirizzo per anche quota parte, ma non solo quindi, dell’ambito che è stato oggetto del contestato rilascio di permesso a costruire. L’individuazione è cartografica, quindi l’individuazione dell’ambito è certa.
La scheda tuttavia, in apparente assoluta incoerenza e contraddittorietà con la carta dell’utilizzazione urbanistica del territorio, attribuisce a detto ambito solo la disciplina prevista dall’artico 27 delle NTA e non quella propria, ossia quella dell’articolo 16.
La differenza tra le due discipline è sostanziale. La prima è quella delle aree a destinazione turistico ricettivo non alberghiero, l’altra quella delle aree a servizi pubblici.
E’ vero che approvando la deliberazione n. 95/2019 il Comune ha sempre fatto riferimento all’articolo 16 delle NTA e non all’articolo 27, ma rimane il fatto che la scheda di indirizzo attribuisce, forse erroneamente, ma forse no, all’ambito, o quanto meno a quell’ambito che qui rileva, una disciplina urbanistica di NTA che non è quella sua propria.
Ne consegue che l’ambito potrebbe risultare privo di line guida, essendo quelle indicate riferite ad una diversa normativa di utilizzo d’area.
Tuttavia potrebbe valere una diversa e molto probabilmente corretta lettura della scheda 90. Detta scheda metterebbe quindi in correlazione l’utilizzazione dell’ambito destinato alla ricettività turistica non alberghiera, regolato dall’articolo 27 con quello a servizi regolato invece dall’artico 16, facendo carico all’utilizzatore del primo, gli interventi compensativi, a valenza ambientale, previsti invece sull’altra area.
Milita decisamente a favore di questa lettura l’allegato cartografico PR3 di PRGC: “Carta usi del suolo” che nel suo sviluppo denominato FG9 riferito all’ambito “Cavatocco”, perimetra insieme, con linea continua azzurra, le due aree, quella normata dall’articolo 27 e quella dall’articolo 16, individuandoli unitariamente come quelli soggetti alla medesima scheda di indirizzo, cioè la 90.
La lettura qui proposta sarebbe perfettamente coerente con l’insieme delle indicazioni compensative contenute nella scheda di indirizzo, poi completamente disattese con l’intervenuta approvazione della deliberazione n. 95/2018 del Consiglio Comune e il successivo rilascio del Permesso a costruire n. 04/2020.
A favore di questa ultima lettura vi è un ulteriore decisivo rilievo.
Lo strumento urbanistico del Comune di Verbania, in particolare l’allegato ATZ, individua l’intera area oggetto del permesso di costruire 04/2020 all’interno del “sistema del verde”. In particolare, la legenda dell’allegato assegna all’area la destinazione a: “Parco fluviale”. Tale ultima indicazione è coerente con gli indirizzi di intervento delle opere di compensazione e di valorizzazione ambientale previsti nella scheda 90 che, in quanto disattesi hanno integrato un ulteriore e aggiuntivo profilo di illegittimità dell’atto per violazione dello strumento urbanistico vigente.
In proposito si rileva che l’articolo 16 delle NTA fa esplico riferimento per quanto attiene la destinazione d’uso delle aree a servizi anche a quanto indicato nelle schede di indirizzo la cui valenza normativa è pienamente riconosciuta nel PRGC.
Se si fossero seguite le indicazioni contenute nella scheda 90, avrebbero quindi dovuto essere attuati gli indirizzi di intervento compensativi indicati e cartograficamente attributi a quell’ambito che in particolare prevedono: “la formazione di masse vegetali con successiva evoluzione di tipo naturale …..aventi lo scopo di ampliare il carattere naturalistico della piana” e ancora: “ tali aree dovranno essere trattate con modalità tali da favorire lo sviluppo naturale della vegetazione e della fauna.”
Un parcheggio auto per almeno 250 posti; l’alterazione delle caratteristiche morfologiche del sito; la costruzione di una pista in rilevato sino a 5 mt. sulla quota di campagna sino a pochissime decine di metri di distanza dal canale naturale; uno sviluppo ad anello di circa 350 mt. di lunghezza e una larghezza variabile dagli 8 ai 10 metri; due nuovi edifici di servizio ed una pista per scuola bici, tutto ciò è coerente con le linee guida della scheda 90, almeno per la parte cartograficamente ricondotta comunque nella scheda all’ambito in argomento?
L’incoerenza con il sistema del verde individuato nel PRGC è evidente, gli indirizzi compensativi previsti dalla scheda 90 sono stati palesemente disattesi, la stessa destinazione d’uso dell’area prevista a parco fluviale è stata modificata.
Tutto ciò integra l’illegittimità dell’atto per violazione del PRGC.



Istanza di sospensiva

Stante la celerità di esecuzione e di conclusione delle opere attualmente in corso, la sospensione si pone a garanzia della legalità complessiva dell'azione amministrativa; di quello dell'interesse pubblico generale e della necessità di preservare, in assoluto, l’assetto di fatto esistente di aree che già sono tutelate e devono essere l’oggetto di un successivo coerente intervento normativo di tutela.
Quanto al fumus ci si richiama ai motivi esposti.
Quanto al danno grave e irreparabile che il provvedimento, ove non sospeso, possa arrecare, la ricorrente Associazione, stante la natura e la funzione di tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti che svolge, ritiene tali danni non riconducibili ad una lesione patrimoniale che potrebbe subire e che se tale fosse sarebbe sempre risarcibile, ma ad un serio pregiudizio del corretto svolgimento dell’azione pubblica che la realizzazione del progetto approvato comporta, tenuto conto da un lato dei tempi relativamente assai rapidi della esecuzione delle opere in corso e di cui si è detto e dall’altro di quelli della decisione del ricorso che, verosimilmente, potrà intervenire solo dopo il completamento dell’impianto, anzi dopo anche l’ inizio della sua gestione.
Si consideri che il Comune di Verbania avrebbe dovuto, sulla base della normativa contenuta nel vigente Piano Paesaggistico Regionale, già aver adeguato, nei due anni dalla entrata in vigore, il proprio strumento urbanistico, mentre nulla ha fatto o avviato e tale ritardo assume rilevanza rispetto a modifiche delle situazioni di fatto individuate dal Piano Paesaggistico con lo scopo di preservarle e che invece vengono modificate per volontà e decisioni dello stesso ente che avrebbe invece avuto l’onere di garantirne la conservazione.
Non avendo attuato e applicato il Piano Paesaggistico, lo stesso Comune consente in concreto che, nelle more, si vadano a pregiudicare situazioni che il Piano stesso aveva ritenuto salvaguardare persino in assenza di un recepimento locale. Vengono ignorate norme che, proprio per loro natura e finalità, erano state inserite per la loro immediata applicazione, attribuendo dunque ad esse una rilevanza, se non anche un’urgenza, ma sicuramente una cogenza che il Comune ha messo a serio rischio e da qui la necessità di un provvedimento cautelare che eviti che possa essere pregiudicato l’assetto futuro di quelle aree, anche mediante attività normative elusive del PPR che , come fatto già cenno nelle premesse, cui si fa rinvio, il Comune potrebbe, nelle more, approvare.
Si chiede dunque l’applicazione della misura cautelare della sospensione del provvedimento impugnato al fine di non pregiudicare ulteriormente lo stato di fatto delle aree tutelate da norme cogenti e di salvaguardia ed evitare compromissioni che possano pregiudicare pure le dovute corrette decisioni future del Comune stesso rispetto all’attuazione del PPR.

Tutto ciò premesso si chiede l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ecc.mo TAR Piemonte, reiectis contrariis, previa sospensiva degli atti impugnati, annullare

-l’atto unico rilasciato dal Dirigente dello Sportello unico delle attività produttive e commercio del Verbano datato 27/01/2020 e contrassegnato al n. 04/2020, pratica n.2019/75, con il quale è stata autorizzato il Sig. Manoni Tranquillo, nella sua qualità di rappresentante legale della società Malù srl con sede in Verbania via Quarantadue Martiri n. 157 partita IVA 00854220035, ad effettuare gli interventi edilizi previsti nel Permesso a Costruire n. 10/2020, rilasciato in data 27/01/2020 dallo Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Verbania.

- il Permesso a Costruire n. 10/2020, rilasciato in data 27/01/2020 dallo Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Verbania.

- tutti gli atti e provvedimenti antecedenti e specificamente: l’autorizzazione in ambito di vincolo paesaggistico rilasciata dalla Regione Piemonte, Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio, Settore Paesaggio, classificata 11.100/552/2019/A16.000; il parere obbligatorio e vincolante in ordine al vincolo paesaggistico rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli datato 10/06/2019 prot. 7001; la deliberazione n. 95/2018 del Consiglio Comunale di Verbania con la quale è stata approvata convezione con la Società Malù per l’utilizzo urbanistico di area destinata a servizi.

Atti tutti conosciuti in data 01 aprile 2020 a seguito di accesso agli atti.

-con salvezza di impugnazione di non conosciuti e/o successivi atti e provvedimenti
-con il favore delle spese di giudizio e rifusione del contributo unificato versato.
Il CU dovuto per la presente controversia è pari a € 650,00.
Si producono: 1) Provvedimento SUAP edilizia città di Verbania n.04/2020 del 27/01/2020; 2)Permesso di costruire n. 10/2020 rilasciato da Città di Verbania Dipartimento Programmazione Territoriale; 3) Autorizzazione di paesaggio rilasciata da Direzione Ambiente, Settore Territorio e Paesaggio Regione Piemonte 11.100/552/2019A/A16.000; 4) Parere Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli n. 70001 del 10/06/2019; 5) Stralcio norme prescrizionali contenute nel PPR Regione Piemonte, approvato e vigente: Catalogo beni paesaggistici del Piemonte parte prima; 6) Deliberazione n. 95 del 10/10/2018 Consiglio Comunale della città di Verbania; 7) Verbale prima seduta, Sportello unico per le attività produttive e commercio del Verbano n. 1, pratica n. 2017/154 data 26/07/2017; 8) Documentazione fotografica; 9) scheda d’indirizzo n° 90; 10) NTA PRG. 11) Convenzione Malù/Comune di Verbania; 12) Articolo La Stampa; 13) fotografie aeree.

Con osservanza.

Novara li 10 giugno 2020.

avv. Carla Zucco
      

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