giovedì 9 luglio 2026

GHIFFA: OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE DEL PIANO REGOLATORE

 

  L'Associazione interviene nel procedimento del Comune di Ghiffa, presentando osservazioni alle modifiche del piano regolatore vigente. Le osservazioni riguardano essenzialmente un aspetto: la trasformazione di una zona boscata, posta sul confine con il Comune di Beè, dove viene estesa l'area di quel Comune e destinata ad ospitare insediamenti per finalità di culto. Nel seguito del post potete leggere il contenuto integrale delle osservazioni. 

Spett. Comune di Ghiffa

Servizio Urbanistico

Sede Municipale

G H I F F A

Prot. n. 10/26

Beura Cardezza 09/07/2026

OGG: Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2026: " Variante parziale n. 1 al PRGC vigente ai sensi dell'art. 15/ comma 5 legge Regionale n. 56/77 e s. m. e i.

Adozione del progetto preliminare. Osservazioni.

Con riferimento all'oggetto e nel rispetto dei termini indicati nell' avviso pubblico emesso da Codesto Comune, questa Associazione: "Italia Nostra APS, Sezione locale del Verbano/Cusio/Ossola, a firma del Presidente Filippo Pirazzi, presenta, qui nel seguito, le osservazioni che rilevano in relazione ai fini e agli scopi dell'Associazione.

Premesso che la variante individua un ambito oggetto di nuovo azzonamento con la denominazione A.A.C. : " Area per gli insediamenti di attività di culto", normata con l'introduzione del nuovo articolo 28/bis della NTA.

In tale ambito, che attualmente risulta boscato, viene prevista la possibilità di realizzare costruzioni di entità minima, ma diffuse nell'ambito dell'intera area, con l'indicato obbligo che siano dotate delle relative urbanizzazioni, pur non individuando nessuna necessità di strumento attuativo.

Che la previsione si colloca al confine del territorio comunale, a ridosso del limitrofo comune di Beè (frazione Albagnano), costituendo, di fatto, un' estensione delle previsioni urbanistiche realizzate da quel Comune nell'area limitrofa e speculare rispetto a quanto ora viene previsto in variante.

Che l'area non è servita da alcun collegamento viario e/o da alcuna urbanizzazione primaria di pertinenza del Comune di Ghiffa e che di fatto, la previsione potrà essere attuata (sotto il profilo dei servizi di urbanizzazione) solo con il concorso, anzi l'apporto esclusivo del vicino Comune.

Che la previsione, inoltre, si sostanzia nella urbanizzazione di un territorio boscato, destinato a mutare natura, territorio che sulla base della normativa attuale è salvaguardato in quanto tale dal divieto di sua trasformazione, come da normativa vigente che si riporta qui nel seguito:

"La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso, di seguito “richiedente”, la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l’eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004). Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione (art. 19, comma 5 della l.r. 4/2009)."

Che l' oggetto della previsione si colloca prossimo alla Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa, area protetta in quanto tale, come normato dalla Legge Regionale n. 19/2009 e quindi appartenente alla rete ecologica regionale come da legge che si richiama: "

Art. 2. 

(Rete ecologica regionale)

1. 

 La Regione, in attuazione della Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124 , in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 , relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e in virtù dell' articolo 6 dello Statuto della Regione istituisce sul proprio territorio la rete ecologica regionale costituita dalle aree naturali che rispondono agli obiettivi ed alle finalità contenute nei succitati provvedimenti.

2. 

La rete ecologica regionale è composta dalle seguenti aree:

a) 

il sistema delle aree protette del Piemonte;


Che da ultimo risulta in corso di attivazione da Comuni limitrofi un progetto di corridoio ecologico di connessione che prevede il rafforzamento della connettività ecologica tra il Parco Nazionale della Val Grande e la Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, con un investimento di circa 518.000 euro, finalizzato a ridurre la frammentazione degli habitat,  migliorare la continuità ecologica e favorire la conservazione della biodiversità.

Che di tutto ciò, la variante non fa riferimento, sottacendo gli aspetti critici che abbiamo evidenziato, aspetti che se valutati nella loro esatta portata, avrebbero portato a conclusioni diverse rispetto a quanto sin qui argomentato in sede di procedimento di variante parziale e di esclusione dalla procedura di VAS.

Tutto quanto premesso si osserva:

1) La qualificazione della variante quale " parziale", normata dall'art. 17 comma 5 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m. e i. , è contraddetta dai suoi contenuti ed in particolare dalla previsione della trasformazione dell' area boscata, limitrofa al Comune confinante di Beè, in area a diversa destinazione d'uso.

In particolare, costituisce ostacolo al procedimento individuato, il fatto, non derogabile, che l'individuata area scaricherà i propri effetti su altro Comune rispetto a quello procedente, nulla rilevando la limitatezza della entità della variante proposta, quantanche la previsione in argomento la si volesse considerare tale.

Tra i requisiti inderogabili della variante parziale sono infatti individuati nella normativa vigente, quelli che prevedono:

- le nuove aree edificabili devono essere contigue al tessuto edificato e già dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate alla rete del proprio Comune (comma 6)

- la variante non può avere "rilevanza sovracomunale", cioè scaricare effetti su un altro Comune (comma 5, lettera b)

I requisiti non sono derogabili e quindi non è prevista eccezione.

Sotto questo profilo, la continuità procedurale del percorso approvativo della variante in itinere, potrà essere garantito soltanto con la soppressione della previsione oggetto di diffusa argomentazione, soppressione che con la presente si chiede.

2) La relativa contiguità con l'area protetta della Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, la sua inclusione nella rete ecologica regionale, avrebbe consigliato una diversa considerazione nell'ambito delle argomentazione apportate per escludere il procedimento dalla Valutazione Strategica.

La stessa previsione posta a ridosso del Comune di Beè avrebbe obbligato, una valutazione responsabile, a prendere in considerazione anche lo stato pianificatorio di quel Comune sull'area a confine.

Non avendolo fatto si consente un'analisi frammentata di previsioni tra esse invece connesse e funzionali, frammentazione che ampia giurisprudenza considera motivo di illegittimità nei procedimenti di valutazione.

La mancata considerazione della creazione del nuovo corridoio ecologico tra il Parco Nazionale Val Grande e la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, ora che è in procinto di diventare realtà, dovrebbe consigliare ( se non obbligare ) a riaprire la valutazione affinché tutti gli elementi vi concorrano e contribuiscano all'esame e alle sue conclusioni, diversamente operando si reputa carente, incompleta e sviante quella conclusasi con la sua esclusione.

Si confida nell' attento esame delle osservazioni che si trasmettono.

Il Presidente Sezione VCO Italia Nostra APS

Filippo Pirazzi


Nessun commento: