domenica 4 luglio 2021

VERBANIA: VARIANTE 37-ULTIMO SCOGLIO

 piano grande | Verbania Milleventi

  Continua il processo di colonizzazione del Piano Grande, ora scandito dai tempi burocratici che le varie procedure amministrative richiedono. Fallito il tentativo di far invertire la rotta con lo strumento giudiziario, non ci rimane che ribadire, passo passo, le ragioni che, ad ogni nuovo tentativo di colonizzazione, possiamo opporre. Questa volta è il "rapporto ambientale" prodotto nell'ambito della procedura di VAS della variante 37 che abbiamo fatto oggetto delle osservazioni i cui termini sono scaduti l'atro ieri. Le riproduciamo integralmente qui sotto con la speranza che qualcuno dei tanti inerlocutori che, in teoria, dovrebbero intervenire nel processo della variante, le raccolga. Vedremo      

Spett. Comune di Verbania

IV Dipartimento

Settore Ambiente

Verbania

Sede

a mezzo posta certificata




OGG: Variante urbanistica n. 37 – Rapporto ambientale- Osservazioni.



Con la presente l’Associazione Italia Nostra Onlus, Sezione locale del Verbano/Cusio e Ossola, in esito all’avviso di pubblicazione del 04/05/2021 con il quale è stato reso noto, agli effetti della possibilità di presentare osservazioni, il Rapporto Ambientale redatto in relazione alla variante urbanistica n. 37, produce le proprie valutazioni come nel seguito esposte.


Si premette che le osservazioni prenderanno in considerazione soltanto le proposte di variante riferite alle aree 1 e 2 in quanto oggetto di interesse specifico di questa Associazione.


Riguardo all’area 1 si osserva


Il rapporto ambientale, a pagina 17, ultimo capoverso, afferma che la Variante prevede l’inserimento di una specifica scheda normativa che contiene prescrizioni relative alle caratteristiche della vegetazione, all’uso dei materiali e alla permeabilità del suolo.

Per vero, l’affermazione non è pienamente verificata, poiché trattasi di una mera previsione ed essa, al momento, non é conosciuta nel suo contenuto.

Salva smentita, di tale scheda si fa cenno, per annunciarne la stesura, soltanto in una controdeduzione redatta in esito ad osservazione prodotta da questa Associazione a seguito di pubblicazione della deliberazione di adozione della Variante 37, non prima.

Ipotizzarne l’esistenza in questa fase è fuorviante, così come è fuorviante affermare, capoverso primo, che la variante è finalizzata a consentire solo l’incremento delle aree destinate ad ospitare attrezzature per le attività del tempo libero.

In realtà, l’estensione sull’area oggetto di modifica di destinazione d’uso, della integrale normativa già individuata per gli ambiti destinati ad ospitare servizi turistico/ricettivi extra alberghieri mobili, non garantisce, di per sé, un utilizzo limitato a specifici usi.

Comunque, al momento della redazione del rapporto ambientale, tale condizione limitante non era presente e quindi, il rapporto non avrebbe potuto escludere ogni forma di utilizzo dell’area, inclusa quella per strutture ricettive o anche per parcheggi, utilizzo quest’ultimo che non troverebbe possibilità di applicazione nella fascia di profondità di mt. 200 dalla linea costiera, fascia che, però, la riscritturazione della norma in sede di redazione dell’adozione della variante 37 ha, maldestramente e illegittimamente soppresso, mentre il Rapporto lo ignora.

Il rinvio ad una possibile scheda di utilizzo dell’area, visti i poco edificanti precedenti riferiti a scheda 90, dovrebbe, quanto meno, essere posto come elemento non derogabile, la cui esistenza sia indicata quale necessaria e il suo contenuto precisato, così da garantire quelle condizioni che il Rapporto indica come esistenti, ma che tali non sono.


Il Rapporto prende in esame la relazione tra PTR e previsioni contenute in variante 37 per valutarne la coerenza.


A) Quanto alla salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi di specifico valore:

Essa verrebbe garantita solo da alcuni interventi compensativi, ma proprio perché tali dimostrano, con la loro necessità, che la variante non osserva quelle finalità di salvaguardia indicate dal PTR.


B) Riguardo alla congruenza morfologica degli interventi:

Il Rapporto non si esprime, omette.


C) Con riferimento alla tutela qualitativa delle acque:

Il Rapporto ignora che viene compromessa la fascia di rispetto compresa nell’ambito di mt. 200 dalla linea di costa del lago di Mergozzo.


D) Circa il consumo di suolo:

Il Rapporto lo definisce “consumo reversibile”, ma come abbiamo dimostrato, esso non conosce quale sia il possibile, concreto, utilizzo del medesimo suolo e quindi, la definizione di “ reversibile” è arbitraria.


E) Per quanto riguarda il richiamo alla promozione del turismo ecologico:

Nulla pare di più improprio laddove la colonizzazione turistico ricettiva e dei relativi servizi su di un’area a forte valenza naturalistica, tanto da essere inserita nell’ambito AP06, e posta a confine immediato di aree ZPS, inserite in ambiti dei siti natura 2000, aumenta la pressione antropica, mentre ne richiederebbe la riduzione.

Il turismo non può definirsi ecologico solo per il fatto che le attività ricettive non sono esercitate in strutture alberghiere o assimilate, ma per ben altri profili che attengo, semmai, l’approccio non invasivo ai territori da parte dei turisti, l’interesse che questi esprimono per la visita a beni di interesse paesaggistico e naturalistico.

Le strutture di accoglienze presenti, consentono il soggiorno di massa, creando una pressione antropica assolutamente incoerente con il richiamo alla promozione del turismo ecologico.

In questo caso siamo ben lungi dal canalizzare il turismo nelle direzioni indicate. Le attuali strutture ricettive sono state realizzate in un’epoca dove l’attenzione all’ambiente non conosceva ancora tutti quegli strumenti di valutazione che oggi esistono e che sottopongono ad esame i progetti di insediamento. Tali strutture, ove dovessero essere installate oggi, non passerebbero l’esame e quindi ogni considerazione positiva sul loro ampliamento e rafforzamento, è una contraddizione in sé.


Il Rapporto prende in esame la relazione tra PPR e previsioni contenute in variante 37 per valutarne la coerenza.


A) Circa la finalità di preservare la naturalità dei luoghi:

Il Rapporto sostiene la sostanziale invarianza d’uso delle aree rispetto a quella attuale. Già si è argomentato sulla assenza di definite garanzie normative inserite in variante. Il Rapporto ignora che il PPR chiede il rafforzamento delle protezioni delle sponde del lago di Mergozzo, non la riduzione.


B) Circa il dovere di salvaguardare e valorizzare la fascia lacuale:

Vale quanto osservato al punto A, mentre l’affermazione che la variante non interferisca con la sponda del lago di Mergozzo, ignora che tutta la nuova previsione si insinua all’interno della fascia di protezione legale di mt. 200 dalla linea di costa, protezione che, come già fatto notare, la riscritturazione della norma delle NTA di riferimento, sopprime con procedura illegittima. La conclusione di questa osservazione è che la variante riduce la protezione legale della fascia lacuale, non la rafforza.


Riguardo all’area 2 si osserva


Il Rapporto assume la Variante non incidente sugli aspetti dimensionali degli insediamenti. L’affermazione è fuorviante e solo parzialmente corretta.

La Variante ammette l’aumento in altezza massima dei fabbricati previsti quale sede della club house, con incremento teorico di un ulteriore piano.

L’affermazione, o meglio la riserva, contenuta in variante, circa l’ammissibilità della maggior elevazione solo in presenza di autorizzazione Soprintendentizia, è pleonastica. Tutto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica e le previsioni urbanistiche sono, per giurisprudenza consolidata, subordinate alle prime. In realtà il Rapporto, in punto, diventa omissivo o carente.

Anche per la variante dell’area 2, il Rapporto fa riferimento ad una specifica scheda normativa, il cui contenuto e la cui esistenza non è nota, ma solo preannunciata.


Il Rapporto prende in esame la relazione tra PTR e previsioni contenute in variante 37 per valutarne la coerenza.

A) Quanto alla salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi di specifico valore:

il Rapporto afferma che la variante individua previsioni indirizzate alla tutela di componenti e visuali di interesse paesaggistico, omettendo di considerare la necessità di mantenere libero il cono visivo posto tra la SS 34 e la costa del Lago di Mergozzo.


B) Riguardo alla congruenza morfologica degli interventi:

il Rapporto assume come congrua la sostituzione di limitate strutture florovivaistiche esistenti, con modelli tipologici e formali propri delle strutture rurali di pianura. In realtà sarebbe stato difficile individuare un modello congruo su di un’area che presenta ampi spazi liberi e dove le strutture di riferimento sono solo quelle che nulla hanno a che vedere con modelli rurali diversi da esse.


C) Promozione dei processi di riqualificazione di aree abbandonate:

Il Rapporto assume, acriticamente, il fatto che alcune strutture esistenti sono da riconvertire perché dismesse. In realtà esse sono dismesse all’utilizzo florovivaistico originario, ma sono utilizzate come ricoveri di attrezzature utilizzate per la manutenzione del campo golf. Essendo strutture tutte fatte oggetto di condono edilizio assentito solo dopo l’intervenuta approvazione del PRGC, esse ben avrebbero trovato e trovano, all’interno del medesimo PRGC vigente, una normativa specifica che ne avrebbe consentito e consentirebbe il recupero. Infatti l’articolo 48 delle NTA consente agli eventuali edifici non evidenziati in cartografia di piano e quindi emersi successivamente, di applicare le norme previste per la Classe di rischio IIIb3, anziché quella IIIa3.

Questo elemento, non preso in considerazione né dagli atti di variante, né dal Rapporto, toglie ogni legittimazione all’asserita esistenza di un errore materiale nella intervenuta originaria classificazione dell’area rispetto al rischio idrogeologico.

L’analisi dello strumento urbanistico vigente smentisce la motivazione della variante in punto esistenza dell’errore, mentre viene consentito di procedere ad una classificazione dell’area con l’applicazione di una classe di rischio più permissiva della IIIb3, il tutto finalizzato al soddisfacimento delle richieste del proponente la variante medesima,evitando così di affrontare procedure di variante ben più complesse.


Il Rapporto prende in esame la relazione tra PPR e previsioni contenute in variante 37 per valutarne la coerenza.


A) Riqualificazione di aree urbanizzate:

Oltre alle considerazioni già svolte in ordine alla coerenza di tale parametro con il PTR, vale rimarcare come il considerare l’area urbanizzata è cosa priva di alcun riscontro fattuale. La natura degli “edifici” bassi fabbricati esistenti, se tali si possano qualificare, è propria di una edilizia agricola/precaria che si inserisce in ambiente non urbanizzato, ma per sua definizione, originariamente, “agricolo”.

Se questa è la premessa incontestabile, ben diverse avrebbero dovuto essere le conclusioni del Rapporto riguardo la valutazione di tale “coerenza”.

L’affermazione che le strutture previste non determinano l’estensione di nuove chiusure di visuali, non corrisponde a verità, laddove edifici sino ad oltre 10 metri di altezza si prevede vadano a sostituirsi a strutture “precarie” non più elevate di massimi mt. 3 e manco percettibili visivamente dalla SS 34.


B) Evitare la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo la SS 34- Conservare il varco libero sulla SS 34:

Sostenere che la ricollocazione dell’attuale previsione di PRGC riguardo la club house, è soluzione migliorativa, è una valutazione opinabile.

Se l’attuale previsione non è conforme alle prescrizioni del PPR che precludono, in assoluto, la realizzazione di nuove quinte edilizie ostative il cono visivo che si apre dalla SS 34 in direzione del Lago di Mergozzo, questo non significa che la nuova soluzione sia ammissibile.

Essa si va a collocare al centro del cono visivo tutelato. La tavola P43 del PPR, in punto, è precisa. Semmai la campitura esistente faceva salva l’attuale previsione non quella indicata in variante, ma il Rapporto lo omette .

Poco rileva che la quinta edilizia che si prevede di realizzare non sia parallela, ma ortogonale rispetto l’asse della SS 34. Essa si pone comunque e completamente entro il cono visivo tutelato, esattamente al centro della vasta area ora libera, nulla rilevando, ai fini ostativi della visuale, l’esistenza degli attuali bassi fabbricati agricoli che si prevede vada a sostituire.

D’altra parte le stesse argomentazioni che sono state utilizzate dagli Enti autorizzatori in fase di esame del progetto della vicina struttura ludico/sportiva per la pratica bmx per consentirne la realizzazione, se applicate al caso ora in esame, porterebbero ad escluderne la fattibilità.

Il principio di non contraddizione deve essere osservato.

Là infatti, era il fatto che l’opera si poneva lateralmente rispetto alla visuale da salvaguardare che, a giudizio degli Enti autorizzatori, ne consentiva la realizzabilità. Ma se tale era il giudizio e la motivazione con la quale un vincolo veniva ritenuto superabile, la stessa argomentazione diventerebbe bloccante se riferita alla proposta che costituisce l’oggetto di questa variante.

Ove così non fosse, sarebbe manifesta l’incoerenza e l’illogicità con la quale si muoverebbero i soggetti autorizzatori.

La riproduzione qui sotto della norma prescrizionale contenuta in scheda A 166 del PPR, Catalogo dei beni tutelati, parte prima, è inequivoca. Viene rimarcato, puntualizzato, specificato, il divieto assoluto di edificazione nel varco libero esistente indicato in tavola P43 e la campitura mostra chiaramente l’inizio e il termine di quel varco.

Che altro avrebbe dovuto essere dettato per indicare un divieto ? Nulla.

Ma alcuni riferimenti contenuti nel Rapporto, sono imprecisi; il cono visivo tutelato non è solo quello riferito alle aree agricole e prative esistenti, ma quello che si apre a lato dell’asse stradale SS 34 in direzione lago di Mergozzo e la campitura esistente in tavola P43l ne indica, come fatto cenno, inizio e fine.

Ad ogni buon scopo, qui si riporta il testo normativo riferito alle prescrizioni di scheda A 166, catalogo dei beni tutelati, parte prima del PPR:

Al fine di salvaguardare il bene tutelato devono essere conservate nella loro integrità le aree agricole e prative di elevato valore paesaggistico e panoramico ubicate tra la sponda del lago di Mergozzo e la strada Verbania-Gravellona Toce; in particolare per evitare la formazione di edificazione a nastro lungo la strada stessa e per garantire la continuità paesaggistica deve essere conservato nella sua integrità il varco esistente tra le aree edificate identificato nella tav. P4. “


Semmai il problema sarebbe stato quello di trovare sì, una diversa collocazione all’area ora prevista per la club house e posta a ridosso della SS 34 da un lato e il movi centro dall’altro, ma non quella proposta, bensì un’altra, più lontana dall’asse stradale, più schermata rispetto al cono visivo, probabilmente e preferibilmente da collocarsi, in ambito marginale, tra l’area occupata dal movicentro e il lago di Mergozzo. Tale soluzione non pare però neppure essere stata presa in considerazione come alternativa alla proposta di variante.

In punto quindi, il Rapporto aggira la norma e legittima una soluzione che si pone in contrasto con una precisa prescrizione operativa.


C) Utilizzazione edificatoria di lotti interclusi:

Ferme restando tutte le riserve già espresse, circa la collocazione in tal sito della previsione di club house, anche il ritenerlo lotto intercluso è improprio. Esso è semmai un lotto libero in quanto non adiacente o limitrofo ad altro edificato, occupato da strutture ex rurali a basso impatto e visibilità, a forte connotazione di precarietà. Lo sostituzione edilizia che si prevede di realizzare, peraltro con una forzatura procedurale e normativa riferita al cambio di classe di rischio, assolutamente illegittima, deve essere letta per quella che appare e non per ciò che si vorrebbe apparisse.

Il manufatto edilizio che si verrà a configurare, non andrà ad integrarsi in un ambito ad esso coerente, ma verrà percepito quale esso, nella sostanza, apparirà e cioè un nuovo imponente edificato al centro di un’area vasta, di fatto sgombra. L’intendo di quanto normato dal PPR è dunque ben diverso, ma il Rapporto piega le sue valutazioni e considerazioni al fine di pervenire ad un giudizio finale positivo.


Riguardo alle aree 1e 2

Zone di protezione speciale ZPS-ambito di rete natura 2000:

Le aree di variante 1 e 2 si pongono: a confine di due zone di protezione ZPS : quella del Mont Orfano, il cui confine meridionale ne viene lambito e quella del canneto di Fondotoce. Le due zone fanno parte delle rete natura 2000.

A giudizio di chi osserva, la vicinanza dei due siti dovrebbe comportare l’obbligo di attivare il processo di: VINCA, così come definito dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”


L’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE è il riferimento che dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio economiche all’interno dei siti della Rete Natura 2000, e riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno della rete Natura 2000. In particolare, i paragrafi 3 e 4 relativi alla Valutazione di Incidenza (VIncA), dispongono misure preventive e procedure progressive volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione. Infatti, ai sensi dell’art.6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, lo strumento Individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000. La valutazione di Incidenza è pertanto il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Per quanto riguarda l'ambito geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non si limitano ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all'interno di un sito Natura 2000; essi hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C-98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233)”.

Si osserva che il rapporto ambientale, ancorché al suo interno elabori una serie di osservazioni e di analisi che sembrerebbero poter integrare il procedimento di Vinca, di quest’ultimo mai esplicitamente fa cenno, così da legittimamente porsi la domanda se sia voluta, o meno, svolgere la predetta Valutazione di Incidenza Ambientale.

Nel merito poi delle valutazioni compiute e delle analisi fornite, ci sembra di poter, con fondamento, osservare che il livello di analisi si sia attestato soltanto entro la soglia del piano-programma oggetto della variante 37, limitando quindi le considerazioni agli effetti, generalmente considerati di scarso o nullo impatto, che il predetto avrebbe rispetto ai due siti tutelati.

Ci pare che, sia in relazione ad un procedimento di Vas, che ed a maggior ragione in relazione ad uno integrato di VAS con Vinca, i livello di approfondimento debba spingersi oltre.

E’consolidato principio giurisprudenziale che un progetto, un programma o un piano, deve essere considerato nella sua unitarietà e cumulativamente. Sarebbe necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progetto in esame, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quelle esistenti ( le grandi concentrazioni di strutture turistiche ricettive non alberghiere) che creano l’eccesso di pressione antropica sulla riserva speciale e sulle zone ZPS, con quelle nuove, oggetto della variante 37 e con quella in corso di realizzazione, quale la struttura ludico/sportiva per la pratica delle competizioni con bicliclette bmx, senza contare l’ulteriore variante strutturale in itinere che potrebbe avere effetti potenziali ancorché non oggi valutabili, poiché è il risultato finale e cumulativo che nel suo complesso incide sull’ambiente e deve essere sottoposto a valutazione.

In questo caso ci pare che l’approfondimento manchi ed il livello di analisi risulti parcellizzato e frammentato, mentre in sede in sede di valutazione di impatto, l’amministrazione non può effettuare un esame ‘parcellizzato’ di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale, dovendo invece tenere conto della loro reciproca interazione.

Questa interazione è l’elemento che l’amministrazione procedente tende, in ogni modo, ad evitare e non far risaltare, preferendo un approccio frammentato al problema della pianificazione del Piano Grande, così che il disegno complessivo e finale non appaia da subito, ma sia il frutto di approcci successivi, pianificazioni parziali e progetti singoli non coordinati tra loro: un puzzle da comporre lentamente, ma il cui disegno finale è ben chiaro ai proponenti: la trasformazione del Piano Grande in una grande area di soggiorno turistico all’aperto e non solo, di attrattive ludico/sportive, di servizi per il turismo di massa dove la pressione antropica diventa l’elemento da massimizzare ulteriormente rispetto alla già impropria capacità di accoglienza che oggi ha e che si pone in contrasto con il quadro pianificatorio sovraordinato e con il sistema vincolistico esistente.

Un approccio serio al problema richiedere lo svelamento delle intenzioni progettuali complessive, il loro confronto con i livelli di pianificazione sovraordinati che dovrebbero, a regime, rispettare e che rischieranno di non essere rispettati mai, intervenendo il loro recepimento a conclusione di progetti, nel frattempo, attuati.

Se questo livello di analisi manca, ne consegue che ogni conclusione finale che si tragga è, per sua natura, parziale, rischiando di essere viziata da un difetto di approfondimento, portando a giudizi anche opposti rispetto a quelli a cui si perverrebbe attraverso una valutazione doverosamente di scala più ampia.

Tutto ciò manca e le conclusioni di ogni valutazione sono carenti e/o svianti.


Quanto alle singole valutazioni che si trovano espresse all’interno del Rapporto e che prendono in considerazione gli effetti delle previsioni con le componenti ambientali, si osserva:


A) A pagina 76 si afferma che l’habitat rappresentato dalla fascia igrofila che si estende lungo la sponda meridionale del lago di Mergozzo:

rappresenta una delle più significative espressioni di ambiente delle zone umide di bassa quota per il territorio Provinciale”.


Si aggiunge che:


L’habitat si colloca tuttavia in un contesto territoriale ad elevato grado di antropizzazione a diretto contatto con le attività turistiche relative al campeggio e al percorso del golf…….”

Ne conseguono, secondo il Rapporto, le valutazioni conclusive, secondo le quali:


Non sono di conseguenza prevedibili effetti negativi….”


Se queste sono le conclusioni, ancorché parziali e riferibili agli effetti sulle componenti naturali dei siti, sembra evidente un ribaltamento della prospettiva e l’esistenza dell’elemento antropico diventa il valore da preservare, mentre invece le componenti naturali passano in second’ ordine.

Tanto più è contestabile la conclusione del Rapporto in quanto ignora le alternative, che pure avrebbe dovuto prendere in considerazione, per la variante 2, cioè l’esistenza di zone diverse da quella indicata, dove avrebbe potuto essere de-localizzata l’attuale previsione di club house, mentre non approfondisce per nulla le ragioni che motivano la variante 1 e quindi non può indicare, pur dovuta, alternativa alcuna, quale avrebbe potuto essere una diversa e più razionale ridistribuzione degli spazi interni dell’attuale area campeggio, senza necessità di un’ulteriore espansione oltre gli attuali confini.


Si afferma nel Rapporto che:


non viene interferita la fascia boscata igrofila che si estende tra la sponda del lago di Mergozzo e il percorso del golf, mantenendo quindi inalterata la sue estensione …”


Così come si afferma, riguardo l’area 2 che:


La variante determinerà, da un lato, la realizzazione di strutture con ingombro maggiore rispetto a quelle esistenti, ma occorre tenere d’altro conto in considerazione il fatto che tale previsione è già contenuta nel PRGC vigente….”


La conclusione cui il Rapporto perviene è, anche in questo caso, scontata. Ancorché un’area occupata per poco più di 1.000 mq. da strutture “ leggere”, venga prevista di saturasi per circa 4.000 mq. da un nuovo impjanto edilizio, comprensivo di una struttura ricettiva di 50 camere, ed aree comunque prative vengano consumate, nulla rileva la prossimità alla fascia della costa del Lago di Mergozzo che il PPR prescrive venga rafforzata nella sua tutela.

L’esito dell’esame risulta positivo. Infatti, ancorché con un probabile refuso, ma non cambia molto, si afferma, all’ultimo capoverso di pagina 78, riferita all’area 2, che:

Considerata la collocazione in posizione interna rispetto ai confini della ZPS ….. non sono prevedibili effetti negativi…”

Quanto alle mitigazioni compensative indicate alle pagine 79 e 80 del Rapporto:


Esse sono limitate nella loro previsione, in quanto il Rapporto medesimo, come già abbiamo rilevato, non affronta i problemi cumulativi che l’analisi avrebbe dovuto imporre e non risolve, vanificando l’occasione che la variante avrebbe offerto, in maniera complessiva, l’esigenza di rafforzamento della tutela della costa del Lago di Mergozzo che il PPR richiede.

In realtà si assiste ad un ulteriore e progressivo indebolimento di quella tutela, mentre le mitigazioni compensative diventano il prezzo, scarso, pagato a fronte della nuova erosione della tutela.


Quanto alle valutazioni espresse sulla presenza della biodiversità della fauna:

Significativa risulta l’osservazione formulata a pagina 82 del rapporto, laddove individua la pressione antropica causata dalle attività del golf e dalla presenza del campeggio, come motivo di non idoneità dei siti per la frequentazione faunistica.

Una conferma dunque e ancora una volta, della impostazione antropocentrica del Rapporto e della subordinazione ad esso di ogni valutazione finale.

Ancora a pagina 83 si osserva che la presenza del campeggio :

fa sì che vengano effettuati interventi di contrasto alla vegetazione del canneto per permettere l’accesso all’acqua di bagnanti…”

Il Rapporto elenca poi molte delle criticità che l’ esistenza del campeggio e di tutte le sue attività comporta per la vicina ZPS e per gli scopi di protezione che si prefigge, ma nonostante questi avvisi che, da soli, giustificherebbero l’improbabilità di un’ulteriore estensione delle aree antropizzate, il Rapporto non giunge mai a trarre questa conclusione.

Quanto all’analisi delle criticità/opportunità allo stato di fatto:


La classificazione di consumo reversibile di suolo: CSR, è attribuita dal Rapporto all’area indicata come omogenea del sito del campo da golf.

Questa classificazione è paradossale perché, nello stesso tempo, si attribuisce all’area ora occupata dai bassi fabbricati, già agricoli, la classificazione di superficie urbanizzata.

Ne consegue che il passaggio dall’uno all’altro utilizzo viene valutato positivamente dal Rapporto. Una valutazione offensiva dell’intelligenza, ma a prescindere da questa considerazione naturale, forse il Rapporto non ha considerato che la possibile rimozione delle coperture artificiali oggi esistenti, ripristinerebbe le condizioni naturali del suolo che, verosimilmente, per gli scopi per i quali erano state realizzate non richiedevano alcuna impermeabilizzazione del suolo occupato, mentre le previsioni si riferiscono a nuove realizzazioni e quindi a consumo certo ed effettivo di suolo, nulla rilevando che la previsione sia già presente, ma altrove, nel PRGC, è solo potenziale e non scontata perché comunque da verificarsi alla luce delle norme del PPR.


Parimenti, l’attribuzione quale CSR dell’area destinata ad ampliamento delle strutture di campeggio, si base non sul dato normativo del possibile utilizzo della nuova area, che come abbiamo già rilevato non si differenzia da quella esistente, ma da altri elementi indicati negli atti di variante, ma che tuttavia non hanno alcun pregio e nessuna forza vincolistica, mentre la scheda di indirizzo non è stata ancora formula.


Quanto all’analisi dello stato del paesaggio:


Qui si evidenziano tutti gli elementi da tutelarsi e che non sembra che con la variante in corso non vengono fatti oggetto di adeguata salvaguardia:


Fascia di inedificabilità non inferiore a mt. 200 dal lago:

Si omette di rilevare l’intervento normativo sulle NTA che ne ha prevista la soppressione.

Si omette di rilevare il passaggio entro la fascia, delle previsioni per le aree destinate alla ricezione turistica, senza modifica della normativa sugli interventi ammissibili.

Si omette la tutela e la valorizzazione della fascia lacuale che deve intendersi sino a 200 mt. Dalla linea di costa, non meno.

Non si salvaguarda la visibilità degli elementi di rilevanza paesaggistica, formando una quinta ostativa alla visibilità dello scenario prospettico tra la S 34 e l’imbocco vallivo dell’Ossola.

Non si localizza la nuova previsione edificatoria in lotto intercluso, ma al centro di un ambito libero dai quattro lati.

Non si conserva il varco libero sulla SS 34, così come indicato con campitura in tavola P43 del PPR.


Quanto alla sintesi operata dal Rapporto circa la valutazione degli effetti della Variante, si osserva:


Area 1:

Le indicazioni del PPR o derivanti dall’analisi, non sono osservate in quanto la naturalità dei luoghi viene compromessa anche solo con la previsione di nuove aree a parcheggio.

L’asserita ricaduta dell’area al di fuori della ZPS dovrebbe, più correttamente, declinarsi con la previsione di variante immediatamente posta a ridosso dei confini dell’area direttamente tutelata e tener conto degli effetti cumulativi che essa determina rispetto allo stato di fatto delle aree, già compromesse.

Il cambio di destinazione non è senza effetto sostanziale rispetto al consumo di suolo perché il PRGC vigente non destina quel sito ad ambiti per strutture di servizio per la pratica del gioco del golf, altrove potenzialmente localizzate, mentre con l’attuazione della previsione in variante verranno certamente occupate con strutture.


Area 2 :

Il Rapporto ammette a pagina 123, che la nuova localizzazione dell’insediamento proposta in variante determina effetti sulle visuali e sulla percezione visiva degli spazi liberi della piana del Toce. Ossia un elemento identitario forte del paesaggio, ma anche della percezione collettiva di quei luoghi, si ammette possa essere sacrificato, con le mitigazioni del caso, solo perché, aggiungiamo noi, funzionale ad un modello di economia turistica monopolistica, niente affatto positiva rispetto agli interessi di una collettività consapevole, ma che, paradossalmente, sottrae risorse ad un’ economia più equa e diffusa, accentrando nei luoghi del soggiorno, sottratti alla loro naturalità, funzioni e servizi, riducendo al minimo il rapporto numero di presenze/occupati precari, colonizzando, passo o passo, il Piano Grande, dove una formidabile griglia normativa e vincolistica, non pare sufficiente a contenere l’espansione di uno spirito imprenditoriale compulsivo.


Osservazioni conclusive:


Sono stati evidenziati nelle osservazioni svolte, i punti di debolezza del Rapporto laddove, rispetto a singoli e ben puntuali aspetti oggetto di valutazione che, da soli, sarebbero stati sufficienti per giustificare una valutazione negativa, ha preferito minimizzare i contrasti e pervenire ad esiti sempre positivi.

Ma il punto fondamentale di debolezza del Rapporto si manifesta nell’assenza di un approccio veramente integrato e complessivo nella valutazione della variante 1 e 2, che non ha significato soltanto isolare l’una rispetto agli effetti dell’altra, ancorché previste su aree contigue, ma ha significato evitare una valutazione generale che, partendo dall’esame dello stato d’uso del Piano Grande e degli effetti e interferenze che le attività insediate provocano sul sistema delle tutele in atto, avrebbe dovuto verificare le conseguenze cumulative che non solo le varianti in argomento, ma anche progetti recenti in corso di attuazione e previsioni comunque in itinere, determinano e possono determinare.

La Pianificazione del Piano Grande non potrebbe e non dovrebbe farsi per soglie progressive come invece sta avvenendo, ma se il Rapporto non poteva incidere su questa maldestra prassi amministrativa che antepone le volontà locali alla pianificazione sovraordinata, che colonizza passo, passo, per pervenire ad un risultato finale e complessivo senza pienamente svelarlo, il Rapporto invece non avrebbe dovuto eludere di affrontare la valutazione su una scala adeguata, non ignorando nulla circa gli effetti delle attività insediate, previste di insediarvi, in corso di insediamento, né tralasciare nessuno degli aspetti che la pianificazione sovraordinata e di lungo periodo prefigura per il Piano Grande, affrontando e risolvendo, nei limiti delle sue possibilità, tutto il complesso normativo che è calato su quest’area e che deve essere messo a confronto con le volontà amministrative, anche contrastanti, che, nel frattempo, si manifestano.

Questa valutazione nel Rapporto manca totalmente, perdendo l‘occasione di indirizzare questo episodio pianificatorio lungo linee convergenti con gli atti di pianificazione sovra comunale.

Il Presidente

Piero Vallenzasca


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