venerdì 19 novembre 2021

LA RUSTICA


 Traversata di Mergozzo, tutto perfetto



Non certo con un attacco a testa bassa come forse avrebbe voluto la ormai nota cronista della Stampa, ma con un'argomentazione fondata su ragioni di diritto urbanistico e ambientale, la Sezione locale di I.N. interviene ufficialmente sulla questione del residence in costruzione accanto alla spiaggia della Rustica. Conoscendo la propensione all'auto referenza della pubblica amministrazione non ci facciamo illusioni che gli Enti coinvolti cambino le loro decisioni, ma ci pare giusto fissare alcuni paletti che ci sembra siano stati valicati con troppa facilità e richiamare, anche con questa azione, che probabilmente non sarà l'unica e la sola, la questione di una tutela più seria delle coste dei laghi, proprio su quella sponda tanto bistrattata dall'esuberanza propensione agli investimenti comunque del noto imprenditore unico. Rimettiamo dunque alla lettura dei lettori e per la successiva cronaca della Stampa, il testo della nota inviata agli Enti " competenti".



ITALIA NOSTRA
Sezione del Verbano Cusio Ossola




Prot. 31 /21
18/11/2021

Al Comune di Mergozzo
Spett. Settore Tecnico edilizia/urbanistica
SEDE

Al Comune di Verbania
Spett. Dipartimento 4 programmazione territoriale
SEDE

Spett. Suap Sportello Unico per le attività produttive
Domodossola
SEDE

All’Ente Provincia VCO
Spett. Settore Assetto del territorio
Verbania- Fondotoce
SEDE

Spett. Soprintendenza ai beni paesaggistici
culturali e archeologici per le Provincie di
Novara/Vercelli/Biella/Verbano Cusio Ossola
Novara
SEDE


OGG: Comuni di Mergozzo/Verbania- Demolizione e ricostruzione di edifcio in località: La Rustica. Richiesta di riesame in autotutela.


Con atto Suap: Sportello unico delle attività produttive di Domodossola n. 1064 del 1805/2021 è stata approvata determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria per demolizione e ricostruzione di edificio esistente per la realizzazione di residence turistico, riferita alla pratica n. 374/2020 Malù srl ricadente in Comun di Mergozzo e Verbania .
Il piano regolatore del Comune di Mergozzo, sul cui territorio ricade gran parte dell’intervento, individua l’ambito a destinazione turistica T1, ammettendo interventi di ricostruzione dell’esistente con incremento volumetrico massimo del 25%.
I parametri edilizi vigenti fanno riferimento al regolamento edilizio tipo regionale approvato, senza modifiche, dal medesimo Comune di Mergozzo.
Dall’esame degli atti progettuali si ricavano questo dati:
Volumetria urbanistica esistente : mc. 1.251
Volumetria urbanistica di progetto : mc.1.500
L’ambito di intervento è posto sull’immediato confine esterno del sito appartenente alla rete Natura 2000 di protezione speciale denominato: “ Mont’ Orfano- lago di Mergozzo, IT1140013 .
Non risulta che, né il Comune di Mergozzo, né quello di Verbania abbiano adottato o approvato atti di pianificazione urbanistica per l’adeguamento dei loro strumenti al PPR.
L’area, identificata alla tavola P4/3 del PPR risulterebbe:
“a dispersione insediativa specialistica”, sebbene il livello di definizione cartografico non sia tale da garantire la esatta identificazione del sito, posta com’é immediatamente a ridosso di: “ area rurale di pianura…”
L’area è collocata nella fascia di mt. 200 dal limite di costa del lago di Mergozzo e quindi è soggetta alle limitazioni di edificabilità di cui Art. 29. lett. D della Legge Regionale n. 56/77 e s.m..
Il progetto autorizzato prevede la totale demolizione dell’edificato e la costruzione di un nuovo manufatto edilizio.
Con la presente si chiede agli Enti in indirizzo il riesame in autotutela.

Primo motivo :

Si osserva, a giudizio della scrivente, che l’intervento assentito esula dalla tipologia edilizia della demolizione con ricostruzione in ambiti di tutela .
Le ragioni di tale giudizio si rinvengono nella definizione di intervento edilizio contenuta nell’articolo 3 lett. d) del DPR 380/2004 e s.m. .
Si osserva infatti che l’intervento di demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, trova una limitazione con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, laddove, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, devono mantenersi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio pre-esistente e non prevedersi incrementi di volumetria.
L’ambito nel quale l’intervento edilizio si colloca è all’interno dell’area sottoposta a tutela ai sensi del D.M. 25/02/1974: dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato e dei d’intorni del comune di Mergozzo, nonchè ancora risulta sottoposta a vincolo ex lege per effetto dell’articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In base alla sua ubicazione ricorre pertanto la previsione normativa sopra citata che sottopone a limitazioni gli interventi di demolizione con ricostruzione che, diversamente, si qualificherebbero come: “nuova costruzione”.
L’esame degli atti progettuali rileva che la previsione di “ricostruzione”, modifica, radicalmente, la sagoma dell’edificio, non più articolata come il pre-esistente, ma sostanzialmente lineare e aperta, modifica inoltre e conseguentemente i prospetti, mentre le dimensioni plani/volumetriche geometrico/effettive subiscono un aumento ben superiore al 25% dell’incremento volumetrico urbanistico ammesso.
In concreto e sotto il profilo sostanziale, l’edificio pre-esistente formato da due piani fuori terra, viene trasformato in un nuovo prodotto edilizio costituito da due piani abitabili e da un terzo piano accessorio, semi interrato su due lati e aperto sui restanti. L’aggiunta poi di “non volumi” costituiti dalle serre captanti, modifica ulteriormente l’aspetto dell’edificio rispetto a quello originario di cui prenderà il posto.
Non sembra aversi necessità di rilevare altro, ai fini della qualificazione del nuovo edificio come prodotto diverso rispetto ad una demolizione con ricostruzione in zona tutelata.
Il fatto che la quota di calpestio del primo piano abitabile debba essere fissata a mt. 198,50 s.l.m. ,motivata da ragioni di sicurezza idrogeologica, non giustifica la soluzione di progetto, potendo ottenere il medesimo risultato con altra soluzione, così come il fatto che le serre captanti non modificano il calcolo del volume urbanistico, non evita che le stesse vadano a modificare sagoma e prospetti dell’edificio.
Rimane infatti il fatto che tutte le modifiche introdotte nel progetto rispetto all’edificio pre-esistente, hanno comportato una sostanziale alterazione della sagoma, dei prospetti e delle dimensioni geometrico/effettive originarie, venendo a violare la previsione normativa contenuta nell’articolo 3 lett. d del DPR n. 380/2004, mentre l’unica modifica che avrebbe potuto essere introdotta era quella dell’incremento volumetrico del 25%, perché prevista dalla norma di piano locale.
Per le ragioni esposte il permesso rilasciato dovrebbe essere sottoposto a riesame in autotutela.

Secondo motivo

Si osserva che l’intervento avrebbe dovuto essere sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale VIncA
L’ambito di intervento è immediatamente a confine con la zona di protezione speciale ZPS denominata : “ Mont’ Orfano- lago di Mergozzo, IT1140013 .
A giudizio di chi osserva, la estrema prossimità a tale confine avrebbe dovuto comportare l’obbligo di attivare il processo di: VIncA, così come definito dalla Direttiva92/43/CEE“Habitat”
Infatti qualsiasi piano o progetto anche non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
L’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE è il riferimento che dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio economiche all’interno dei siti della Rete Natura 2000, e riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno della rete Natura 2000. In particolare, i paragrafi 3 e 4 relativi alla Valutazione di Incidenza (VIncA), dispongono misure preventive e procedure progressive volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione.
Per quanto riguarda l'ambito geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non si limitano ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all'interno di un sito Natura 2000; essi hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso,
indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C-98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233)
Anche il piano di gestione del sito, approvato dalla Regione Piemonte e affidato per la sua attuazione all’Ente Provincia del VCO , fa riferimento a questa esigenza, laddove così recita:
“Una volta approvato il PdG può essere attuato senza ulteriori valutazioni di incidenza salvo quando subentrino nuove condizioni non previste nel Piano stesso; in ogni caso gli interventi difformi o non previsti dal Piano devono essere sottoposti a procedura di valutazione”.
Se è vero che l’intervento edilizio riguarda un immobile pre-esistente, è vero altresì che detto immobile da decenni era in condizione di non utilizzo, con una incidenza pari a 0 rispetto la vicinissima presenza della ZPS e alle sue esigenze di tutela.
Poiché il progetto prevede e intende attivare un’attività ricettiva, in forme e modi anche diversi da quella prima insediata quando la zona ZPS non era neppure stata ancora istituita, si ha ragione di sostenere che l’attività prevista sia, a tutti gli effetti, un’attività nuova e la cui incidenza rispetto alle esigenze di tutela della ZPS, debba essere fatta oggetto di valutazione.
Per quest’altro motivo, si chiede il riesame in autotutela degli atti rilasciati e l’apertura di una procedura di regolarizzazione amministrativa attraverso l’avvio di un procedimento di VincA.


Il Presidente
Piero Vallenzasca






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