venerdì 15 settembre 2023

VERBANIA: IL NUOVO PIANO REGOLATORE SOTTO ESAME




Oggi, data di scadenza, l'Associazione ha prodotto le proprie osservazioni alla Proposta tecnica di variante generale del Piano regolatore della Città di Verbania. Le proponiamo qui sotto. Esse concentrano la loro attenzione su alcuni aspetti salienti della proposta di variante, in particolare la pianificazione dell'area di Fondo Toce, l'ambito della ex Acetati, l'edificazione collinare, la revisione del rischio idrogeologico del Piano Grande. Tutti aspetti che hanno maggior attinenza con il profilo del nostro compito statutario. Non è mancato, come potete leggere, una contestazione sul metodo, sin qui seguito, per la sua stesura, ossia il mancato coinvolgimento, obbligatorio, dell'associazionismo ambientale. Avranno queste osservazioni e altre che, pensiamo, non mancheranno, un qualche effetto, capace di modificare alcuni indirizzi di fondo verso i quali la Variante sembra orientata e che non condividiamo, in qualche caso, pure avversiamo? Non lo sappiamo, anche perché nessuno oggi può sapere chi mai deciderà le sorti questa variante. Certo che no il Sindaco di oggi.

ITALIA NOSTRA
Sezione locale del Verbano/Cusio/Ossola
Prot. 31 /23
15/09/2023
Spett. Città di Verbania
4° Dipartimento Programmazione Territoriale
a mezzo pec: istituzionale.verbania@legalmail.it
e p.c.
Regione Piemonte
Pianificazione regionale per il governo del territorio
Via Nizza 330 10127 Torino
pianificazione.territorio@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte
Urbanistica Piemonte Orientale
Via Mora e Gibin 4 Novara
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it
Ministero della Cultura
Soprintendenza Archelogia Belle arti e Paesaggio
Corso Felice Cavallotti 27, 28100 Novara
sabap-no@pec.cultura.gov.it


Ogg: Comune di Verbania D.C.C. n.25 del 20/07/2023 adozione
proposta tecnica del progetto preliminare di variante generale al
PRGC.- Presentazione osservazioni.


La Sezione territoriale del Verbano/Cusio/Ossola della Associazione Italia Nostra APS, portatrice di interessi diffusi, produce all’Amministrazione della Città di Verbania, per il tramite del Dipartimento alla Programmazione Territoriale, le proprie argomentate osservazioni riferite all’adottato documento contenente la proposta tecnica di progetto preliminare della variante generale al PRG, confidando che possano fornire un utile primo contributo alla formazione del documento di programmazione in corso di redazione.


1) Premessa metodologica. Mancata partecipazione al processo di co-pianificazione.


Questa associazione lamenta la mancata consultazione nella fase di raccolta delle proposte per la stesura della proposta tecnica in esame.
Il rilievo non è senza fondamento giuridico. Al proposito, qui nel seguito, riportiamo il testo dell’articolo 4, comma lettera o, della legge delega 106/2016 riferito alla riforma del terzo settore, laddove indica l’obbligo, nei decreti attuativi, di :
“o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali nonche' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e ………………………………………………….”
Il successivo decreto attuativo: D. Lgs. n.117 del 03/07/2017, così infatti recita:
“Titolo VII
DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
Art. 55
Coinvolgimento degli enti del Terzo settore 1. In attuazione dei principi di sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano specifici procedimenti……...”
Il rilievo assume ancora maggior valenza in quanto questa Associazione non aveva mancato di avanzare, in data 31/01/2023, all’indirizzo del Presidente della Commissione urbanistica Consiliare, tramite posta certificata inoltrata a Codesto Ente, formale richiesta di audizione.
Ne riportiamo qui sotto il testo integrale:


“ITALIA NOSTRA ONLUS
Sezione del Verbano/Cusio/Ossola
Prot. 05/2023
31/01/2023
Spett. Comune di Verbania
Preg. Sig. Presidente
Commissione Consiliare Pianificazione Urbanistica
SEDE
OGG: Richiesta di audizione.
In rappresentanza delle Associazioni firmatarie del documento riferito alla proposta per la salvaguardia del Piano Grande di Fondo Toce e il riuso della cascina ex De Antonis quale “ portale” a servizio del Parco Nazionale Val Grande, sono a formulare alla Sua attenzione per l’ auspicabile accoglimento, la richiesta di audizione, da parte della Commissione, di una rappresentanza delle Associazioni al fine di poter compiere una esaustiva esposizione della proposta di cui siamo portatori e di avere un confronto e un’aperta interlocuzione con la Commissione tutta. Ricordiamo a tal proposito che alcune delle Associazioni proponenti sono riconosciute dalla legge quali soggetti di protezione ambientale e, in quanto tali, partecipi della co-pianificazione nelle materie per le quali sono riconosciute.
L’elaborazione in corso da parte della Città di Verbania di un nuovo documento di programmazione
urbanistica, crediamo non possa e non debba vederci esclusi da tale partecipazione e la richiesta
che formuliamo mira a consentirci di essere parte del processo in corso di ridefinizione del progetto
di città intrapreso da Codesta Amministrazione. Certi di Sua attenta valutazione e considerazione positiva di questa richiesta, attendiamo di conoscerne gli esiti.
Si ringrazia
Il Presidente
Piero Vallenzasca “


Tale richiesta non ha avuto riscontro.
Per vero, lo stesso Presidente della Commissione, interrogato in proposito, aveva risposto che la richiesta non gli era nota, il che non milita a favore della trasparenza che la P.A. dovrebbe assicurare.
Giova tuttavia rimarcare che, ancorché il Presidente sia stato messo, successivamente, a conoscenza, per altra via, della richiesta, l’esito non è stato diverso e ciò a confutazione di eventuale tesi mirante ad attribuire il fatto ad una responsabilità di una qualche struttura dell’Ente o a qualche intervenuto disguido, quando, in realtà, si è trattato di una decisione attribuibile esclusivamente alla volontà e alla responsabilità politico/amministrativa.
A ulteriore conferma che il rilievo ha un solido fondamento giuridico, recita anche il contenuto normativo dell’art. 1/bis della Legge urbanistica regionale n. 56/77 e s.m.e i. che proponiamo e sottolineiamo, qui nel seguito, nei suoi aspetti che qui rilevano:


Art. 1 bis.[4]
(Copianificazione, partecipazione e sostenibilità)
1.
I processi di pianificazione del territorio avvengono applicando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, mediante il confronto e i processi di copianificazione tra i soggetti di cui all'articolo 2; la copianificazione garantisce la partecipazione attiva e con pari dignità delle amministrazioni interessate, ciascuna per le proprie competenze.
2.
I processi di formazione degli strumenti di pianificazione sono pubblici; l'ente che li promuove garantisce l'informazione, la conoscenza dei processi e dei procedimenti e la partecipazione dei cittadini agli stessi, assicurando altresì la concreta partecipazione degli enti, dei portatori d'interesse diffuso e dei cittadini, singoli o associati, attraverso specifici momenti di confronto.
3.
Omissis


Tutto quanto premesso e ricordato, la presente osservazione chiede che l’Amministrazione riconduca, nella fase successiva di predisposizione dello strumento in itinere, la sua azione ai principi e doveri sopra ricordati che costituiscono suo preciso dovere operandi e che questa Associazione, come ha chiesto, venga coinvolta nel processo di co-pianificazione.


2) Area ex Acetati


Le soluzioni che la proposta tecnica avanza, a noi sembra troppo riduttiva, con il rischio di demandare al solo piano attuativo ogni scelta che riguarda il futuro di un’area che avrà un ruolo e un’ importanza rilevante nei processi di trasformazione urbanistica futuri.
Crediamo che, invece, alcune indicazioni prescrittive debbano essere già contenute nello strumento generale che non dovrebbe limitarsi a indicare le destinazioni d’uso possibili ed assegnare i relativi indici e standard, ma dovrebbe affrontare, anche ad un livello di adeguato dettaglio, alcune soluzioni di valenza pubblica. Vogliamo riferirci e porre al centro dell’ attenzione il richiamo ai valori culturali che l’area e i suoi ambiti contengono, tali da non poter non considerarsi con una particolare sensibilità la prossimità a : “Madonna di Campagna”. Crediamo che il piano debba su questo punto dimostrare massima cura, individuando un ambito di protezione del complesso monumentale molto più ampio di quello attuale, ridisegnando a tal scopo la stessa viabilità principale e secondaria che lo lambisce, vuoi allontanando gli attuali tracciati quanto più possibile, vuoi prevedendoli sotto la superficie, assicurando comunque un’ampia oasi verde che valorizzi, salvaguardi e accentui la presenza di questo bene. Crediamo che superfici territoriali per soluzioni adeguate siano ampiamente presenti.
Un altro richiamo che vogliamo fare è di attenzione all’esistenza, nell’area ex Acetati, di edifici industriali meritevoli per qualità architettonica o che altro, di essere conservati e rifunzionalizzati, quali segni di memoria industriale del 900. In tal senso il piano generale dovrebbe già individuare puntualmente quelli meritevoli di protezione.
Non può mancare la richiesta che il piano tenga in massima considerazione la riduzione sostanziale di consumo di suolo rispetto l’esistente, con l’applicazione di standard per verde pubblico molto elevati.
Da ultimo meritano una considerazione le opere complementari e di contorno che il Piano ex Acetati dovrebbe contemplare.
Ci si vuole riferire ad un tema che pure anche la proposta tecnica sembra aver sfiorato, ossia l’adeguamento di V.le Azari quale vero e proprio asse verde di penetrazione urbana che potrebbe attuarsi in concomitanza al Piano esecutivo ex Acetati.
Questo tema era stato da noi sollevato in occasione dei contributi forniti con le osservazioni al piano Eurospin, ma non aveva trovato accoglienza. Lo si ripropone, auspicando che v.le Azari, da semplice arteria automobilistica di scorrimento, possa assumere l’aspetto di un vero e proprio viale di penetrazione urbana, trasformandolo in un percorso anche ciclo/pedonale connettivo, dove l’elemento del verde urbano sarebbe l’elemento visivo dominante e qualificante. In questa prospettiva anche la perdita di anche solo poche decine di centimetri del calibro stradale, a vantaggio delle pertinenze pedonali e ciclabili, avrebbero il risultato di migliorare la qualità urbana, provocando una riduzione della velocità di scorrimento a tutto beneficio della sicurezza stradale e del clima acustico.
Inserire questa previsione nello strumento generale, in connessione con l’attuazione del Piano ex Acetati ne garantirebbe la sua realizzazione futura.
Ci auguriamo che l’osservazione abbia miglior sorte della precedente .


3) Aree di completamento: Fascia collinare.


La variante, anche perché “penalizzata” e costretta dai dati economici e demografici, le cui curve sono in flessione, è un Piano, sostanzialmente, conservatore. L’unica espansione residenziale di un qualche rilievo, sotto la spinta di una forte domanda in tal senso orientata, tende a saturare la fascia collinare posta tra i 200 e i 300 s.l.m.., attraverso l’inserimento di tutta una serie di aree di completamento. A prescindere dai problemi più strettamente urbanistici, legati alla sostenibilità della rete stradale che si sviluppa in quella fascia collinare e che non sembra tra le più attrezzate, l’osservazione che vogliamo porre riguarda l’aspetto paesaggistico che, già compromesso, accentuerà ancora di più la sua criticità.
Ci riferiamo non tanto a una nostra valutazione di merito, ma a quanto in proposito dice il PPR in relazione a prescrizioni specifiche che hanno a valere sulla tratta nord della costa del lago, le quali recitano:

Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali percepibili dalla strada costiera verso il lago e la percezione del profilo dei centri abitati dal lago.”

In tal senso, ad esempio, il centro storico dell’abitato di Suna, già fortemente compromesso nel profilo dei suoi confini e nella sua identità percepibile dal lago, dalla quinta edilizia che lo sovrasta in direzione collinare, risulterà ancor più compromesso e penalizzato.
E’ solo una esemplificazione, ma significativa del problema che vogliamo qui evidenziare a che venga accuratamente vagliato nelle fasi successive di formazione della variante.


4) Fondo Toce


La proposta tecnica di “riordino” dell’ambito di Fondo Toce, vede questa associazione, complessivamente, dissenziente.
Si condivide la valutazione espressa nel Master plan del verde circa il ruolo strategico di porta verde della città e di portale del Parco Nazionale Val Grande che l’area di Fondo Toce, con le ampie superfici non ancora toccate dai processi di urbanizzazione, riveste. Non pare tuttavia che le soluzioni proposte, al di là delle affermazione contenute in relazione, siano esattamente in linea con lo stesso Master Plan.


4 a) Cascina De Antonis


Una fra tutte è la “soluzione” che si prospetta per il recupero funzionale della cascina De Antonis. Mentre nel Master Plan si prospetta un uso polifunzionale della struttura, in quella tecnica si indica, pur con una qualche residua indeterminatezza, una soluzione uni-funzionale, ossia turistico ricettiva, il che equivale a sottrarla ad un utilizzo pubblico, ancorchè parziale.
La proposta, ben nota, di questa Associazione, che, invece, pare trovi risonanza nello stesso Master Plan, aveva indicato la possibilità di un intervento pubblico finalizzato a realizzare un vero e proprio hub per l’accesso e per i servizi legati al Parco Nazionale Val Grande. Un’ipotesi accattivante, da nessuno dei soggetti pubblici coinvolti, e da noi interessati, respinto, ma da nessuno perseguito in concreto. L’occasione della revisione del PRGC sarebbe invece il luogo e il momento perché quella proposta sia, seriamente, ripresa e fatta oggetto di esame e dibattito, non foss’altro per, motivatamente, confutarla. Tuttavia, le modalità di formazione della revisione del Piano che, come osservato al punto 1, hanno prescisso da un reale coinvolgimento partecipativo, non hanno consentito di portarla all’attenzione, anzi l’hanno esclusa dall’attenzione.
Nell’allegato sub a) uniamo la originaria proposta con l’intento di riproporla. Osserviamo, in aggiunta, che pure sarebbe possibile individuare una soluzione di compromesso, coinvolgendo la proprietà attraverso un convenzionamento che, a fronte della possibilità di mutamento d’uso in turistico/ricettivo, la veda impegnata alla cessione e recupero di superfici standard che il mutamento previsto, da agricolo a ricettivo turistico, pur impone, finalizzando gli standard alla realizzazione della struttura pubblica di servizio al Parco Nazionale. Le quantità edilizie in campo sono rilevanti, gli standard minimi sono pari e non inferiori al 100 per cento della superficie lorda di pavimento concedibile, capaci quindi, al netto di quote parcheggi e se ben modulati, di soddisfare le esigenze pubbliche riconducibili al progetto proposto da questa Associazione.
Non cogliere l’opportunità e il valore della proposta parrebbe difficile da giustificarsi, per noi incomprensibile. Da qui le rinnovate ragioni di una riproposizione della nostra proposta, peraltro condivisa da pressoché l’intero ventaglio dell’associazionismo ambientalista presente a livello locale, e la richiesta di esporre i motivi che, sino a questa fase di formazione della revisione dello strumento urbanistico, non l’hanno vista menzionata .

4 b) Campo golf

La proposta tecnica sposa e fa propria l’estensione, o meglio il raddoppio della superficie dell’attuale campo golf. Di più, secondo alcuni accenni in essa contenuti e in affermazioni rese in sede dell’ ultima Commissione Consiliare Urbanistica svolta sul tema della revisione del PRGC ed espresse da un estensore del documento, sarebbe già pervenuta alla fase conclusiva del suo iter procedimentale. Parimenti, in fase di verifica della conformità del nuovo strumento in itinere, con il Piano Paesaggistico Regionale, non sarebbe emerso alcun elemento di contrasto rispetto all’ipotesi, anzi, ormai più che un’ipotesi, suddetta.
Il contrasto con quanto, invece, questa Associazione ritiene è, in punto, radicale e insanabile.
In primo luogo si contesta, fermamente, che l’estensione del campo di golf a nord della SS 34, su tutte le aree ( circa mq.180.000) ora a coltivo, sia conforme a quanto prescritto dal Piano Paesaggistico Regionale, essa invece è in contrasto con la prescrizione specifica contenuta nel medesimo Piano e che disciplina, in maniera dettagliata, le possibili ipotesi di intervento sull’area.
Ne riportiamo Integralmente il testo normativo e prescrittivo, così come contenuto nella scheda riferita all’unità di paesaggio:

Al fine di salvaguardare le aree libere, agricole e prative, poste tra il campeggio esistente lungo la sponda del lago di Mergozzo e la strada Verbania-Gravellona Toce e il campo da golf, identificate come insediamenti rurali m.i. 10 sulla tav. P4, è consentita la sola realizzazione di eventuali ampliamenti delle limitrofe strutture turistiche e sportive purché poste in adiacenza agli edifici esistenti (6).”

Questa riportata, è norma vigente, prevalente ed immediatamente efficace, considerata la natura dell’articolato normativo del PPR. Non avrebbe neppure bisogno di una sua declinazione nello strumento locale tanto è chiara e puntuale. Basterebbe riproporla, così come essa è, introducendo soltanto alcuni parametri edilizi al fine di assegnare le limitate possibilità edificatorie che ammette. Eppure si equivoca e si continua ad equivocare sulla portata e sul contenuto di questa prescrizione. Essa circoscrive chiaramente e puntualmente l’ambito della sua applicazione, ha quindi una portata ristretta e ben definita. La sua ratio è chiara, essa è dichiarata nella norma stessa: “salvaguardare le aree libere, agricole e prative, poste….”. Non occorrerebbero commenti, le aree ad utilizzo agricolo ancora superstiti in quell’ambito, sono unicamente quelle, a coltivo, dove si prevede l’estensione dell’esistente campo dal gioco del golf. Chiunque intende che con l’estensione del campo da gioco sull’area ad utilizzo agricolo, il fine voluto dalla norma, semplicemente, verrebbe vanificato.
Di più, anche la previsione degli interventi possibili contenuta nella norma, milita per una lettura che esclude, in maniera assoluta e senza possibilità di equivoco, la possibilità di un utilizzo dell’intera area per finalità diverse rispetto all’attuale.

“E’ consentita la sola realizzazione di eventuali ampliamenti delle limitrofe strutture turistiche e sportive purché poste in adiacenza agli edifici esistenti (6).

E’ evidente che la norma, in coerenza con la sua ratio ha potuto e voluto ammettere solo ed esclusivamente limitati interventi, non avrebbe usato il termine: “ampliamenti” , concetto di per se limitativo, e neppure avrebbe fatto riferimento alla possibilità di realizzare tali ampliamenti solo in adiacenza ad edifici esistenti. E’ contro ogni logica affermare che il raddoppio della estensione di un campo golf avviene in adiacenza ad edifici esistenti, eppure la proposta tecnica, ma non solo essa, tenta questa ardita lettura della normativa.
La previsione contenuta nella proposta deve essere cancellata e riscritto totalmente in assoluta aderenza alla prescrizione così come contenuta nel PPR, assegnando alle aree non funzionali a modesti ampliamenti delle strutture, la destinazione agricola, non pregiudicando, definitivamente, ogni ipotesi di ampliamento dei confini della riserva speciale. Non è solo una questione di merito, ossia di una diversa valutazione della pianificazione di quell’area, è una questione di diritto, ossia di legittimità o meno dell’operato della Pubblica Amministrazione e, su questo punto, vogliamo richiamare le responsabilità connesse ad una lettura distorta della norma, responsabilità, di ordine giuridico, che, nel caso, hanno da estendersi a più livelli amministrativi, siano essi di ordine politico, siano essi di ordine dirigenziale e di funzionariato, siano essi individuabili a livello locale o anche a livello di altri ordini di governo e di gestione a cui è demandata l’applicazione della normativa vigente.
C’è poi un altro aspetto, anche questo riconducibile alla mancata applicazione del principio partecipativo nella costruzione della variante generale. Questa Associazione, in coerenza con la propria funzione statutaria ha, in data 03/05/23, formalizzato, davanti alla Commissione Regionale deputata all’esame, la richiesta di avvio di una procedura per la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ex artt. 136/140 del DLgs. 22/1/2004 n. 42 e s.m.i. dell’area del Piano posta in sponda sx Fiume Toce e a valle della linea ferroviaria Milano/Domodossola, area che coinvolge anche quella oggetto di Pianificazione secondo la proposta tecnica in osservazione.
La richiesta di questa Associazione è ben nota al Comune di Verbania in quanto destinatario di essa per conoscenza. La si allega sub b) . Ad essa facciamo riferimento e rinvio per l’esposizione delle motivazioni e ragioni che la sostengono che, a noi, paiono coerenti con il quadro di pianificazione strategica entro il quale l’ambito di Fondo Toce lo si vorrebbe ascrivere ( vedi Master Plan), salvo poi smentire le buone intenzioni in fase di concreta pianificazione di dettaglio, se non persino nella concreta gestione della normazione anche vigente, come più sopra ricordato e ammonito. Quanto premesso, riteniamo che in questa fase di costruzione della revisione generale del Piano: gli Estensori, l’Amministrazione Committente, nelle sue diverse articolazioni e l’Ufficio di Piano, in coerenza ed in osservanza del principio partecipativo e del dovere di co-pianificazione già ricordato, non possano non confrontarsi e misurarsi con la proposta che è stata presentata.
Sarebbe interesse, vorremmo dire, dovere stesso dell’Amministrazione, aprire, con la dovuta urgenza, un tavolo di verifica con la Commissione Regionale che ha in carico la proposta e pervenire a ragionate, ponderate e condivise conclusioni, in itinere con l’attuale fase del procedimento di formazione del nuovo strumento di pianificazione. Solo in questo modo si potrebbe garantire il coordinamento tra Enti: quello Regionale che ha in carico la proposta e dovrà esprimersi su essa e quello Comunale che sta conducendo l’iter di formazione della variante. E’, a nostro giudizio, dovere dell’Ente Comune di Verbania, in questa fase, non
compromettere, con decisioni in contrasto, l’eventuale possibile accoglimento Regionale della proposta avanzata dall’Associazione. Ogni accelerazione dei processi formativi del PRGC , tesa a sopra avanzare esiti positivi di quella proposta, ne minerebbero il percorso e si configurerebbero come violazione del dovere di leale collaborazione tra Enti. Il percorso parallelo di due processi che potrebbero portare a conclusioni difformi tra loro, imporrebbe dunque l’attuazione di un diverso modo di operare, così che l’esito della proposta di tutela che, se positivo, approverebbe norme prevalenti su quelle locali, non abbia ad essere vanificato da un’accelerazione strumentale del procedimento comunale.
Nel merito poi della proposta, fermi restando i tracciati dei confini che ci paiono assolutamente ragionevoli, l’aspetto prescrizionale proposto può costituire un’ utile
bozza di lavoro aperta, meritevole di rettifiche, integrazioni, precisazioni e quant’altro, sulla quale l’amministrazione comunale ben potrà confrontarsi con la stessa Commissione Regionale.
In conclusione, l’osservazione chiede che il procedimento di formazione della variante generale , si raccordi, per quanto riguarda la pianificazione di Fondo Toce, con quello avviato presso la Commissione Regionale per l’esame delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ex artt. 136/140 del DLgs. 22/1/2004 n. 42 e s..m. e si conformi alle decisioni che verranno assunte in esito di esame.

5) Raccordo con gli strumenti di pianificazione “speciale”

Una parte della pianificazione riferita all’area di Fondo Toce, opera all’interno di ambito sottoposti alla normazione speciale, sia della riserva speciale, sia degli altri siti di importanza comunitaria: Corso del Fiume Toce, Lago di Mergozzo /Mont’Orfano.
A tal proposito, il Piano di Gestione della Riserva Speciale opera come pianoTerritoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Ci chiediamo se la proposta tecnica ha valutato, nel dettaglio, la portata delle norme contenute nell’approvato piano di gestione e ne abbia garantito la conformità.
Ci riferiamo, ad esempio, alla presenza, nell’area della riserva dell’impianto di trattamento e lavorazione di materiali inerti, collocato in sponda dx Toce che il Piano richiamato individua come da destinare alla rilocalizzazione, ma che la proposta tecnica ci sembra stabilizzi nella sua attuale previsione e che, se tale previsione venisse confermata, ne garantirebbe la presenza futura e senza limiti temporali.
Osserviamo che il Piano di gestione manifesta interesse rispetto la funzione di potenzialità turistica dell’area di Fondo Toce, ma non nel senso dell’espansione delle strutture ricettive presenti che, vengono giudicate fonte di pressione antropica incompatibile, ma affinché possa diventare, a motivo della sua posizione logisticamente favorevole e centrale rispetto alle aree tutelate della Val Grande, del Sacro Monte di Ghiffa e dei Lagoni di Mercurago e di passaggio verso l'Alpe Veglia, l'Alpe Devero e la fascia fluviale del Ticino, la sede più
consona per un centro di informazioni naturalistiche e turistiche per tutto il Verbano e l'Ossola. Come indicato da questa Associazione, ma di cui non ne vediamo le premesse nella proposta tecnica.
Per quanto attiene invece ad altri aspetti della pianificazione che possono confliggere con gli ambiti di tutela presenti e limitrofi all’area oggetto di pianificazione, attendiamo di conoscere, nel proseguo del procedimento, i documenti di Valutazione ambientale strategica e di Valutazione di incidenza al fine di cogliere e vagliare le loro conclusioni, anche alla luce dei pareri che dovranno essere espressi dagli Enti di Gestione.

6) Studio geologico

Il progetto preliminare di variante generale al PRGC del Comune di Verbania è corredato di 35 elaborati di carattere geologico, redatti dallo Studio associato CMC del Dott. Geol. Giovanni Capulli, e pubblicati il 1 agosto 2023 sul sito web del Comune di Verbania per le osservazioni del pubblico, entro la scadenza del 15 settembre 2023.
(cfr.https://www.comune.verbania.it/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di- supporto/PRGCAdozione- Proposta-Tecnica-di-Variante-Generale)
Dei 35 elaborati, il solo documento RGT_Verbania.pdf “Relazione Geologica”contiene un testo scritto di 80 pagine che descrive le motivazioni di carattere geologico, atte a documentare la proposta tecnica di variante al Piano regolatore vigente. Gli altri 34 elaborati sono mappe illustrative (carte tematiche).
Osservazioni al testo dell’elaborato RGT_Verbania.pdf “Relazione Geologica” Se si escludono le pagine di premessa:
1- INTRODUZIONE (pagg.1-2/80), in cui si deduce che il progetto di variante generale al PRGC del Comune di Verbania è finalizzato al declassamento per revisione delle classi geologiche in località Piano Grande e di pertinenza del fiume Toce con proposta di parziale revisione delle aree in dissesto ai sensi della D.G.R. n. 64-/7417 e quindi per una parziale revisione della classificazione di sintesi della pericolosità geomorfologica, a beneficio dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in tutto il territorio comunale; in cui si fa riferimento allo “studio idraulico propedeutico alla valutazione dei possibili scenari di allagamento e di evoluzione della morfologia dell'alveo del fiume Toce nell'area della piana di Fondotoce” (AESSE INGEGNERIA 2018), documento che non compare tra gli elaborati
pubblicati ai fini delle osservazioni pubbliche; in cui si dichiara che è stata condotta una valutazione dell’evoluzione geomorfologica dell’asta del Fiume Toce partendo dal reperimento della cartografia storica nonché da quanto già approfondito nella relazione geologica a corredo del vigente strumento urbanistico, in particolare per la descrizione dell’ultimo evento alluvionale di significativa rilevanza, dell’ottobre 2000, documento che non compare tra gli elaborati pubblicati ai fini delle osservazioni pubbliche; dove compare alla fine del paragrafo l’elenco degli elaborati allegati alla Relazione geologica; Escludendo le pagine di carattere teorico e generalizzato:
3- NORMATIVA GEOLOGICO-TECNICA (pagg.4-11/80), in cui vengono ricordati gli indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica ed elencate le classi di pericolosità geomorfologica previste dalle Circolari regionali; in cui vengono menzionati i dettami della normativa nazionale e regionale vigente a carattere geologico; in cui vengono rammentati quali indagini geologiche e geotecniche devono essere presentate a corredo dei progetti di opere pubbliche e private; in cui vengono citate le
procedure di rito ai fini della presentazione di progetti pubblici di riassetto
idrogeologico;
4- NORME GENERALI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO (pagg.11-13/80),
in cui vengono richiamate le norme stesse di ammissibilità e di non
ammissibilità;
5- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’AUMENTO DI CARICO ANTROPICO (pagg.13-14/80), in cui vengono indicate le azioni ammesse al riguardo;
6- CLASSI DI IDONEITA’ GEOMORFOLOGICA ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA (pagg.15-29/80), in cui vengono descritte come da manuale la classificazione generica delle varie classi in oggetto;
7- AREE SOGGETTE A CLASSIFICAZIONE DI FASCE FLUVIALI (pagg.30-
32/80), in cui vengono enumerate le opere consentite e quelle vietate in osservanza del D.P.C.M. 24/05/2001;
8- GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA (pagg.33-61/80), in cui vengono descritti i caratteri geologici e geofisici del territorio del Comune di Verbania, già riconosciuti e palesati dalla letteratura specifica di settore, compresi i parametri geotecnici e litologici delle formazioni presenti nell’area interessata dal PRGC;
8.9- IDROLOGIA (pagg.62-74/80), in cui vengono tracciate le principali caratteristiche morfometriche ed idrologiche dei principali corsi d’acqua presenti nel Verbano (Fiume Toce e gli altri torrenti, anche quelli minori), ivi comprese le caratteristiche generali dei Laghi Maggiore e Mergozzo, inclusi gli afflussi e i deflussi dedotti dai dati disponibili presso gli Istituti di ricerca specifici del territorio;
9- INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO: CRONOPROGRAMMA (pagg.75-77/80), in cui si fa
riferimento ai principi per i quali i Piani di Riassetto Idrogeologico di un territorio possono essere progettati pubblicamente, purché venga eliminato o ridotto il rischio derivante per le classi non idonee all’utilizzazione urbanistica; SOMMARIO (pag.78-80/80) in cui compare l’indice della relazione;

TUTTO QUESTO PREMESSO

le sole pagine di testo relative alle motivazioni oggettive per le quali si propone la revisione del PRGC, per declassamento delle classi di rischio idrogeologico, sono estrapolabili in alcune considerazioni opinabili e soggettive dell’autore e/o brevi passaggi scritti, che tuttavia rappresentano meno del 1-2% dell’intero documento.
Ad titolo di esempio, si può leggere: A pag.1/80: “È stata condotta una valutazione dell’evoluzione geomorfologica dell’asta del Fiume Toce partendo dal reperimento della cartografia storica” (vedi Tav. GEO4+ALVEI-STORICA). L’andamento topografico del tratto terminale del Fiume Toce dimostra invece quanto esso sia variato negli ultimi 300
anni, proprio per le caratteristiche di corso d’acqua di pianura con andamento meandriforme libero, soggetto a propagazione laterale. Le mappe proposte sulla Tavola GEO4 non dimostrano per nulla che il Fiume Toce si sia stabilizzato in un alveo, pur incoerente, sufficientemente incassato o incastrato, tale per cui in caso di nuova piena non uscirà mai più dal suo letto. Al contrario progredirà l’erosione della sponda concava, come già accaduto in occasione della piena del 2 ottobre 2020. Si vuole qui sottolineare che il corso a meandri liberi è quello in cui il fiume può meglio distribuire la sua energia di moto, evitando danni alle infrastrutture antropiche adiacenti. Un raffronto cartografico, come quello proposto nella Tavola GEO4, non può essere significativo di uno stato di stabilità idrogeologica permanente. Sempre a pag.1/80: “A seguito di questi approfondimenti e valutazioni è stato possibile proporre una parziale revisione delle aree in dissesto ai sensi della D.G.R. n. 64-/7417 e quindi una parziale revisione della classificazione di sintesi
della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica per tutto il territorio comunale”. Sono considerazioni autoreferenziali, non sufficientemente documentate, né dimostrabili, né dimostrate in nessuna delle 80 pagine della Relazione in osservazione. A pag.2/80: “Per il tratto terminale del corso d’acqua, (tra il ponte stradale della S.S. n.34 del Lago Maggiore e la foce), si rileva una sostanziale stabilità delle sponde, che di fatto non evidenziano significative forme di erosione e/o arretramento …”. La discutibile dichiarazione è chiaramente smentita dall’evento alluvionale del Fiume Toce del 2 ottobre 2020, dove l’erosione delle sponde naturali hanno interessato anche tratti della pista ciclabile. Si confronti a tal proposito il sito web ufficiale della Città di Verbania: https://www.comune.verbania.it/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di- supporto/Consolidamento-sponda-del-ToceA pag.2/80: “Le simulazioni idrauliche, considerando la velocità di deflusso e i battenti idrici per un evento (scenario di riferimento considerato maggiormente gravoso), con tempi di ritorno per la piena del Fiume Toce di 200 anni e una piena lacustre di 200 anni, evidenziano che l’esondazione delle aree immediatamente a valle del ponte e del rilevato ferroviario sono essenzialmente riconducibili all’innalzamento del livello lacustre e in misura minore alla dinamica fluviale. (tavole 13 e 14)”. Si osserva che l’area rimane comunque alluvionabile, anche volendo imputare al Lago l’esondazione di quelle terre del
Piano Grande di Fondotoce. Mancano in ogni caso le prove della dichiarazione sopra citata.
A pag.3/80: “Per la definizione del quadro del dissesto si è partiti dall’analisi dei principali eventi alluvionali e di quelli aventi un carattere di dissesto geoidrologico a scala significativa per il territorio, prendendo quindi in riferimento gli eventi del 1996, 1998, 2020 e 2020 (?)”. Si osserva che il numero di eventi presi in considerazione è troppo esiguo per essere significativo dal punto di vista statistico. Manca anche la descrizione di ogni evento alluvionale.
A pag.73/80: “Dal puro punto di vista statistico non sembrano più teoricamente raggiungibili i livelli elevatissimi come quelli avvenuti in passato, ma occorre osservare che la situazione attuale è leggermente diversa per la presenza degli invasi idroelettrici montani e per la condizione all’incile di Sesto Calende che probabilmente presenta una sezione maggiore di quelle precedenti a seguito della piena del 1868, che nell’estrapolazione indicata, avrebbe un tempo di ritorno di alcune migliaia di anni; sono anche questi i motivi per cui oggi è ragionevole, sul piano statistico, esaminare solo i dati dell’ultima serie che non presenta modifiche idrauliche di rilievo”. Si osserva che anche questa dichiarazione non può essere
presa a supporto della Proposta tecnica del progetto preliminare di variante alPRGC del Comune di Verbania, nemmeno volendo fare riferimento al grafico (curva di Gumbel) proposto nella pagina stessa, per insufficienza del dato oggettivo.
Sempre a pag.73/80: “Un’altra condizione oggi non controllabile, e forse di segno opposto, è quella dei presunti cambiamenti climatici, che, secondo alcuni ricercatori, accentuerebbero gli eventi estremi (magre e piene), ma i dati a disposizione non permettono ancora una valutazione statistica attendibile; è solo nota una diminuzione abbastanza costante delle precipitazioni medie annue dell’ordine di 1 mm/anno negli ultimi 50 anni, diminuzione non apprezzabile sui livelli lacustri”. Quest’ultima dichiarazione poi, lascia il tempo che trova, e non può trovare spazio in una Relazione Geologica accreditata per un progetto di tale importanza sociale, economica e ambientale. I cambiamenti climatici sono dimostrati da decenni dalle Scienze che studiano il clima a livello globale, comprese le Scienze della Terra (ex Geologia), e il futuro riserverà al territori fragili dal punto di vista idrogeologico, come quelli del Verbano, fenomeni atmosferici sempre più violenti, brevi ma intensi, in grado di causare enormi danni alle popolazioni, anche se mediamente in un anno cade più o meno la stessa quantità di pioggia.
In definitiva:
Nulla di quanto appare anche nelle tavole illustrative di revisione è dimostrato con rigore scientifico o quanto meno in modo oggettivo e, secondo l’estensore delle presenti Osservazioni, questa relazione per lo Studio geologico non può essere presa a dimostrazione di un’avvenuta situazione di stabilità idrogeologica delle terre del Piano Grande, tale per cui sia possibile declassarne il rischio per renderla urbanizzabile. Il Piano Grande deve restare un’area verde di pregio naturalistico. In conclusione, con le presenti osservazioni si chiede che l’intero Piano Grande di Fondotoce, già sommerso completamente nell’evento alluvionale del ottobre 2020, sia ancora considerato area esondabile, oggi e in futuro. Il confronto tra la mappa GEO1c+PGRA-ACL_PAI con la mappa GEO1c+PGRA-RSCM_RP_PAI dove si passa da una situazione di area soggetta a totale sommersione dalle acque di piena alluvionali, alla stessa area pressoché interamente al riparo dallo stesso rischio, è emblematico di questo irragionevole progetto di revisione del PRGC.


Si confida nella attenzione.
Il Presidente
Piero Vallenzasca
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