mercoledì 24 aprile 2024

LEGGE REGIONALE 6/2024 LA CONTESTAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA'

 


 La Presidente del nostro Consiglio Regionale, Adriana My,  ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le autonomie, la nota con la quale argomenta in merito ai contenuti ritenuti incostituzionali della legge regionale n. 6/2024 con la quale è stata modificata la normativa in materia di approvazione del Piano regionale disciplinante le attività estrattive, consentendone la approvazione differita nel tempo e per comparti. Qui sotto riportiamo il testo integrale della nota. 

ITALIA NOSTRA  

Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale della Nazione

Consiglio Regionale del Piemonte

Via Massena, n. 71 – 10128 Torino

Tel. 011/500056; email piemonte-valledaosta@italianostra.org

Spett. Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie

Ufficio II per le autonomie speciali e per l’esame di legittimità

costituzionale della legislazione delle Regioni e delle Province

autonome

Via della Stamperia 8

00187 Roma

Pec - affariregionali@pec.governo.it

Prot. 13 /24.

OGG: Legge Regionale Piemonte n. 6/2024. Rilievi di incostituzionalità-segnalazione.

In relazione alla Legge Regionale n. 6 approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte in data 14/03/2024, avente per oggetto: “Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge regionale 17/novembre 2016 n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), il Consiglio Regionale dell' Associazione ITALIA NOSTRA APS produce le seguenti considerazioni e osservazioni affinché Codesto Dipartimento, nell’esame di costituzionalità ne possa tener debito conto.

La legge, con il dichiarato intento, espresso in sede di esame Consiliare, di: "consentire gli approfondimenti e le specifiche valutazioni riferite a singoli comparti" ha introdotto una modifica alla Legge Regionale n. 23/2016, laddove questa prevedeva l'approvazione di uno strumento di pianificazione regionale (PRAE), coerente anche con il quadro di governo paesaggistico e riferito al settore estrattivo, di cui ne avrebbe dovuto costituire il quadro di riferimento unitario, articolato al suo interno in tre comparti: aggregati per le costruzioni e le infrastrutture, pietre ornamentali e materiali industriali.

Con la legge approvata si introduce la possibilità di pervenire ad una approvazione per stralci del suddetto Piano Regionale, stralci riferiti ai tre singoli comparti citati che potrebbero essere oggetto di una pianificazione differita e differenziata nel tempo a motivo di non diversamente precisate esigenze: "di approfondimento e di valutazioni specifiche".

La Legge non aggiunge altro, in realtà essa fa seguito all'esito non favorevole del procedimento di VAS a cui una proposta di PRAE era stata sottoposta. In particolare, la Giunta Regionale, con verbale n. 352 del 04/04/2023, nell'espressione del parere motivato di cui all’articolo 15, comma 1, del d.lgs.  "disporre che la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, Settore “Polizia mineraria, cave e miniere”, in qualità di struttura regionale che svolge il ruolo di autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e di migliorare i profili di sostenibilità ambientale della proposta di Piano, provveda alle opportune revisioni della stessa, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS,……..”

L’approvata modifica legislativa trova quindi la sua reale ragione in quello che è stato l'esito della Valutazione Strategica del documento di pianificazione settoriale che era stato predisposto, tant'è che se fosse stato positivo, oggi il PRAE sarebbe entrato in vigore e il problema non si porrebbe.

Questa è la premessa cui consegue che lo spacchettamento del PRAE, reso possibile dalla modifica legislativa, non pare coerente con quella parte della legislazione di competenza statale a cui il PRAE deve conformarsi in alcuni dei suoi passaggi decisivi, nella specie la legislazione paesaggistico/ambientale e gli strumenti attuativi, da essa derivati.

Giova osservare che l'articolazione per comparti del PRAE ( ma non la possibilità di sue approvazioni differite) era già prevista nella formulazione della legge n. 23/2016. E' dunque evidente che richiamare quella motivazione a giustificazione di una modifica legislativa è un' affermazione poco sostenibile.

La nuova norma, sotto questo profilo, si presenta come priva di giustificazione o, quanto meno, la giustificazione addotta non è quella reale. Le esigenze di approfondimenti e di specifiche valutazioni che sono state invocate,ben potevano infatti già prima essere condotte, mantenendo il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive che il PRAE deve possedere.

Consentire invece la possibilità di approvare strumenti separati e quindi in tempi diversi, senza peraltro imporre date certe per la loro entrata in vigore, apre una finestra di regolamentazione non uniforme del settore, favorendo, di fatto, la parte priva di pianificazione.

Ricordiamo che appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato la materia riferita alla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e che in questo quadro di riferimento si colloca l'articolo 145 del D. Legs. 42/2004 laddove ai commi 1 e 2 recita:

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.

2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. In forza del secondo comma citato del predetto articolo 145, le NTA del vigente PPR del Piemonte, all’articolo 46 hanno previsto che la Pianificazione settoriale di competenza regionale, avrebbe dovuto armonizzarsi e conformarsi allo stesso PPR e ciò nell'arco di ben soli 12 mesi dalla data di sua approvazione. Ciò non è avvenuto, ma nel momento in cui il processo di formazione di uno di questi strumenti, nella specie il PRAE, é in atto, attraverso una modifica legislativa, in apparenza di poco conto e rilievo, si pongono le premesse per un differimento sine die dei tempi di attuazione di tale pianificazione, consentendo attraverso il suo spacchettamento, di non affrontare con tempestività e risolvere i nodi del rapporto tra la pianificazione paesaggistica (sovra ordinata) e quella di settore.

L'esigenza di approfondimenti e di valutazioni specifiche si traduce nella concreta possibilità, peraltro esplicitamente dichiarata dallo stesso vertice dell'Ente Regione, di differire sine die l'entrata in vigore di uno strumento pianificatorio che per essere coerente e legittimo impone scelte di politica ambientale ben diverse da quelle che il PRAE, senza successo, ha tentato.

L'effetto concreto è che i contesti paesaggisticamente più sensibili, quali quelli da cui si estraggono pietre ornamentali, vengono potenzialmente sottratti ad una pianificazione di settore coerente con quella paesaggistica. Esattamente dunque il rovescio di quello a cui dovrebbe tendere la pianificazione, ove fosse coerente con l'ordinamento statuale e la normativa da esso derivata.

Alla luce delle considerazioni svolte si eccepisce quindi una questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nella modifica legislativa entrata in vigore. In sintesi, attraverso la legge regionale 6/2024, si consente infatti il differimento sine die e quindi, di fatto, il superamento del vincolo normativo (art.46 delle NTA del PPR), che fissa un tempo di attuazione per l'adeguamento della pianificazione regionale, anche di settore, alla sovraordinata Pianificazione Paesaggistica, superando così anche il vincolo fissato nell'articolo 145 comma 2 del D. Lgs. 42/2004, laddove prevede un raccordo tra la pianificazione paesaggistica e quelle di settore.

Viene quindi a modificarsi il quadro di riferimento condiviso tra Stato e Regione quale è il PPR, confinando lo stesso Piano Paesaggistico Regionale a strumento residuale ed eventuale, subordinandone un importante momento di attuazione a scala vasta quale il PRAE avrebbe potuto rappresentare, alle esigenze espresse dagli interessi economici del settore che le hanno in più occasioni manifestato.

Nel modo che abbiamo rappresentato si ottiene lo scopo di svincolare, dilatandola nel tempo lungo e indefinito, la pianificazione di settore dal suo rapporto diretto e subordinato a quella della pianificazione del paesaggio, aprendo una finestra di opportunità senza limite temporale all'utilizzo non pianificato dello sfruttamento della georisorsa, violando l'artico 5 della Convenzione Europea sul paesaggio a cui l'Italia aderisce, ignorando gli impegni assunti in maniera condivisa tra Stato e Regione nel momento di intervenuta redazione prima ed approvazione poi del PPR, impossessandosi, o meglio sottraendo allo Stato la sua competenza esclusiva in materia prevista dall'art. 117 Cost. comma 1 lett. s.

Si confida che Codesto Dipartimento, in sede di esame della costituzionalità della Legge Regionale Piemonte n. 6/2024, possa valutare con attenzione ed in maniera positiva i rilievi che in questa nota la nostra Associazione ha ritenuto evidenziare.

Si ringrazia per l’attenzione.

Per il Consiglio Regionale di Italia Nostra 

La Presidente Adriana Ele

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