martedì 7 gennaio 2025

PIANO GRANDE : NON CEDERE

 

 









Mentre Manoni cresce come da foto che vi aggiorneremo sulla costruzione di quella che avrebbe dovuto essere una club house e che sempre più appare una grande struttura ricettiva, diamo conto del continuo scambio di note tra questa Sezione e la Regione Piemonte in ordine alla sopravvivenza del Piano Grande. L'ultima in ordine di tempo è questa che integralmente pubblichiamo, confutando ( documenti alla mano) le asserzioni sostenute in Commissione Paesaggio Regionale avverso la nostra proposta di aggiuntive tutele. Già era stata confutata l'asserzione sostenuta dalla Commissione in seduta di fine 2023 secondo la quale non sarebbe stato possibile aggiungere una nuova tutela a quelle già in atto. Avevamo confutato questa affermazione, giurisprudenza autorevole alla mano. Ci hanno dovuto dare ragione, mentre ancora una volta, nella seduta recente del dicembre 2024, hanno sostenuto che il Decreto di Vincolo dell'area, risalente all'anno 1977, contenesse già prescrizione specifiche e puntuali per cui la nostra proposta non avrebbe aggiunto nulla a ciò che già c'era. Nulla di più errato e così abbiamo inoltrato la nota che potete leggere, noi abbastanza scocciati che la struttura regionale che istruisce le nostre proposte, lo faccia con tanta disinvoltura e leggerezza da sviare il giudizio finale della Commissione. C'è di cui riflettere e preoccuparsi, poi ognuno ne tragga le considerazioni che crede. Ora abbiamo riafferamato con chiarezza la verità oggettiva e chiediamo un nuvo riesame. Basterà ? Non lo sappiamo, ma non ci facciano passare per stupidi, perchè noi pubblichiamo tutto e tutti devono sapere.






07/01/2025



Spett.le Commissione Regionale per le dichiarazioni

di notevole interesse pubblico del paesaggio ex art.137 D. lgs 42/2004

c/o REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio

Settore Territorio e paesaggio

C.so Bolzano, 44

10121 TORINO

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it


e p. c.


Assessore all’ Urbanistica,

Programmazione territoriale e paesaggistica,

Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi

REGIONE PIEMONTE

C.so Bolzano, 44

10121 TORINO


Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e

del Turismo per il Piemonte

Piazza San Giovanni, 2

10122 TORINO

mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it

Spett. Ministero dei Beni e delle

attività culturali e del turismo

Soprintendenza Archeologica, belle arti e

paesaggio per le Province di Biella,

Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli

C.so Felice Cavallotti 27

28100 NOVARA

Preg. mo Sig. Sindaco della Città di

VERBANIA VB- SEDE


OGGETTO: Commissione regionale ( art. 137 D. Lgs. n. 42/2004 e art. 2 L.r. n. 32/2008) . Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito di valenza paesaggistica identitaria denominato:"Località Fondo Toce- Piano Grande".   Esito Vs. prot. n. 00213686/2024 del 17/12/2024 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: ACE68C2 - Replica.

-Con riferimento all'esito, comunicatoci con nota di cui al protocollo in oggetto, prendiamo atto di quanto espresso in ordine alle motivazioni addotte per argomentare circa il mancato accoglimento della proposta di aggiuntiva tutela dell'area del Piano Grande di Verbania Fondotoce.

Apprezziamo il parziale recepimento di alcune delle indicazioni contenute nella proposta, auspicando che il percorso per esse individuato non sia frapposto da ostacoli e impedimenti che ne vanifichino le intenzioni ( vedi ampliamento in corso del campo golf).

Giova tuttavia soffermarci su di un punto della nota di riscontro avuta, punto sul quale vorremmo una dovuta precisazione.

Già nelle nostre precedenti controdeduzioni si osservava che il D.M. 21/06/1977, di tutela dell'area compresa e interessata dai Comuni di Verbania/Mergozzo e S. Bernardino Verbano non conteneva, a contrario di quanto invece affermato in sede di primo Vs. riscontro, nessuna prescrizione specifica e puntuale, poiché tali non potevano di certo essere considerate le indicazioni normative e procedurali di carattere generale a cui il Decreto faceva riferimento.

Ora invece, le già confutate affermazioni, vengono riproposte nella Vs. nota del 17/12/24 anche a motivazione dell'esito del procedimento.

Ciò sorprende e non pare ammissibile perché La questione non è opinabile, ma è un elemento di certezza che l'attività istruttoria avrebbe dovuto acquisire e mettere a disposizione della Commissione perché fosse un elemento utile per la valutazione finale.

Dal tenore della nota qui pervenuta si intende che così invece non è stato, di più esso può essere divenuto un elemento sviante, presentato in maniera distorta, che potrebbe aver contribuito ad una valutazione non pienamente positiva della proposta di tutela.

Riportiamo il testo integrale di quanto contenuto nel riscontro avuto, così come in allegato trasmettiamo il D.M. 21/06/1977 interessato.

"La Commissione, confermato che la perimetrazione proposta non interessa il campo da golf esistente, ma le aree limitrofe e l’ambito della Cascina De Antonis, ribadisce quanto già evidenziato nella valutazione espressa nella riunione del 14/12/2023, ritenendo che le tutele adoggi presenti all’interno del D.M. 21/06/1977, riportino già indicazioni normative adeguate epuntuali, alle quali poco potrebbe aggiungere un ulteriore dispositivo di vincolo paesaggistico. "


Non parrebbe quindi una semplice svista se persino si afferma di ribadire, in punto, quanto già sostenuto nella valutazione svolta nella riunione del 14/12/2023, ma un completo sviamento istruttorio e sotto questo profilo né giustificabile, né ammissibile.

Per quanto quindi ricordato e argomentato, ci pare perlomeno doveroso un chiarimento, così come chiedere che, stante l'oggettività di quanto lamentato, alla Commissione, in sua prossima seduta, venga reso noto l'integrale contenuto della presente per ogni possibile doverosa valutazione aggiuntiva.


Si confida nel buon esito.




Italia Nostra Sezione

Il Presidente

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