martedì 20 marzo 2018

VOGOGNA: CONFLITTO APERTO




Le parti non sembra abbiano voglia di mollare. Continua senza risparmio di colpi la guerra in atto tra l'Associazione, che fa solo il suo mestiere, e il Comune di Vogogna in persona del suo stesso Sindaco che riveste anche la funzione di responsabile degli atti contestati e che stenta a riconoscere i suoi errori, ancorché eclatanti. Gli ultimi atti di questo conflitto sono postati qui sotto; la nota del Comune che ribatte, punto punto, alle contestazioni dell'Associazioni e la replica, immediata, che gli è stata fatta pervenire. Il divario e il contrasto sono pressoché totali. Anche dove le situazioni rilevate diventano non più occultabili fa specie il tentativo del Comune di giustificare l'ingiustificabile. Violazione della destinazione d'uso delle aree, difformità esecutive rilevate, abusi totali rilevati, elusioni di prescrizioni chieste dalla Soprintendenza, un conflitto legale di interessi in atto, un ancora non definita con certezza qualificazione dei materiali stoccati; il quadro complessivo sarebbe sufficiente a far soccombere qualsiasi funzionario avesse mai consentito tutto ciò. Eppure in questo caso il Funzionario è d'eccezione: Sindaco e anche Onorevole, ma la cosa anziché essere una garanzia si sta trasformando in un ostacolo a che la tutela del territorio e il rispetto delle regole sia assicurata. Ora ci tocca un altro passo.























LA REPLICA

ITALIA NOSTRA  

Sezione Verbano Cusio Ossola



Prot. 1218
20/03/2018

Preg.mo Sindaco del Comune di 
Vogogna
Sede Municipale 
VOGOGNA

OGG: Comune di Vogogna- Attività di deposito e di discarica di prodotti di cava in sponda destra fiume Toce-fascia di vincolo paesaggistico. Replica a Vs. 1832 del 19/03.

Innanzitutto ringraziamo il Sindaco che ha tenuto fede allo spontaneo impegno nei nostri confronti circa il dar conto degli esiti degli approfondimenti e degli accertamenti che aveva preannunciato.

Quanto premesso, temiamo tuttavia che nel merito di quello che abbiamo avuto modo di leggere, ben poco o quasi nulla si possa condividere. Ce ne rammarichiamo, ma la lettura di questa replica se non potrà convincere il Sindaco, dovrà tuttavia indurlo a riconoscere che il contrasto che stiamo conducendo nei confronti di quanto così devastante in atto nel territorio di Vogogna, è attinente, più che mai, alla funzione statutaria che questa Associazione deve svolgere.

Prendiamo atto del riconoscimento dell’esistenza di una difformità esecutiva. Non ne condividiamo, in nulla, le conclusioni rassicuranti, non essendo una variazione da poco ma sostanziale, tanto da aver generato la formazione di una nuova imprevista collina di cui se ne ne fa soltanto un debole cenno. Registriamo l’indifferenza, quasi la supponenza, con la quale la questione è valutata, tanto da non far riferimento né ad ipotesi sanzionatorie, né a per noi improponibili soluzioni sananti.

Quanto alla indisponibilità delle aree, pur problema per noi abbastanza marginale, lo avevamo segnalato come una delle numerose “incoerenze” di quella pratica.

Prendiamo atto che viene posto in agenda il problema della scadenza temporale della prima autorizzazione paesaggistica, così come prendiamo atto che manco si è posto il problema se la durata temporale della prima SCIA sia ancora attiva o invece sia già estinta. Che le preoccupazioni circa la prossima scadenza siano premature, questo lo potremo giudicare solo alla scadenza.

Si contesta la nostra lettura della SCIA come strumento non idoneo, nella fattispecie, ad autorizzare. Il riscontro che viene dato alla nostra contestazione è perlomeno singolare. Da un lato, a leggere la lettera del Sindaco, sembra che il tutto possa essere ricondotto addirittura ad attività libera. Si dovrebbe però spiegare dove stiano le esigenze obiettive, contingenti e temporanee che la norma richiama e i 90 giorni che non sono, come sembrerebbe credere l’estensore della lettera, i termini per rimuovere le opere, ma quelli di una loro, eventuale, permanenza massima. Rimane poi il fatto che la norma è stata introdotta nel corso del 2016 e quindi riguardo alla SCIA depositata nel 2013 comunque non rileva.

Quanto alla successiva ipotesi, cioè di un’attività soggetta a SCIA, non rinveniamo nell’elenco degli interventi fattibili con tale istituto, nessuno che possa ricondursi alla fattispecie realizzata ed anche in questo caso occorre tener conto della normativa mutata nel corso del tempo successivo alla prima SCIA. Abbiamo l’impressione che gli sforzi compiuti nella nota del Sindaco siano un vano tentativo di auto convincimento più che un corretto esercizio interpretativo.

Riguardo alla questione della temporaneità paesaggistica occorre distinguere. La Soprintendenza parrebbe intervenuta soltanto sulla seconda, cioè quella del 2017, verosimilmente la prima diventata efficacie nel decorso del tempo senza rilievi. 

Ebbene se fosse fondata la lettura che il Sindaco fa che senso avrebbe avuto la condizione posta dalla Sovrintendenza ? Nessuno; i termini ordinari massimi di validità di un’autorizzazione paesaggistica sono tipici e ben noti. La richiesta formula dalla Soprintendenza significava qualche cosa di più, ossia la fissazione di termini effettivamente temporanei,che non lo sono, con tanto di garanzie sottoscritte dall’utilizzatore. Tutto ciò non esiste e quindi la prescrizione è stata semplicemente ignorata. Ribadiamo che ritenere temporanea una occupazione devastante che si protrarrà per un tempo complessivo quasi decennale è un’offesa alla ragione oltre che una violazione al diritto. 

Le mendaci dichiarazioni, come correttamente inteso, erano da noi riferite al fatto che nelle SCIA veniva menzionata una conformità urbanistica che non sussiste affatto. Tuttavia leggiamo che tale conformità viene ancor oggi sposata dal Comune. Se come viene affermato non si è a conoscenza dell’esistenza di norme che consentano quanto realizzato, è perché tali norme non esistono, ma esistono invece le norme che regolano l’uso del suolo a destinazione agricola e ciò che può essere fatto è quello che lì viene indicato, non altro. Sostenere che l’assenza di norme equivalga perciò alla esistenza di norme permissive è soltanto un non senso logico. Il diritto urbanistico è fatto di norme positive, non di regole naturali o che altro. 

Da ultimo ci viene contestato di aver ipotizzato l’esistenza di un conflitto di interessi. Siamo stati intesi male. Noi non abbiamo voluto ipotizzare, noi abbiamo invece affermato l’esistenza di un conflitto di interessi perché è questo che la legge stessa prevede sussista oggettivamente al verificarsi di certe situazioni. Il conflitto è quindi una previsione di legge che la legge stessa ha indicato come evitarlo. Su quest’ultimo punto, oltre che una replica stizzita, non leggiamo nulla circa le azioni positive svolte per rimuoverlo e ciò indebolisce assai il successivo riferimento a procedure legittime e cristalline, dove l’uso del termine ci pare assai improprio, considerata la fragilità del materiale. 

Avendo poi noi ampiamente svolto un esame critico, puntuale e pervasivo circa le illegittimità, e non solo, che il caso riveste, il rivendicare l’assoluta legittimità e trasparenza ci pare fuori luogo.

In conclusione l’Associazione perseguirà ogni ulteriore azione affinché, nel caso che ha investito Codesto Comune, i principi del rispetto del territorio siano garantiti e vengano ripristinati.

Si ringrazia per l'attenzione 

Il Presidente
Piero Vallenzasca











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