domenica 15 novembre 2020

LA SEZION E OSSERVA VERBANIA

 PIANO GRANDE: TANTO RUMORE PER NULLA? MA LA PROTESTA CONTINUA… | Verbania  Milleventi
 
Con questo documento che postiamo integralmente, la Sezione di Italia Nostra contrasta ancora una volta, sul piano amministrativo, il tentativo continuo di colonizzare, pezzo a pezzo, il Piano Grande di Fondotoce a favore di un unico turismo di massa e pressochè monopolistico, il tutto a danno di un ambiente delicato che mal sopporta eccessi di antropizzazione e di un paesaggio identitario che , progressivamente, viene mutato, naturalmente in peggio. Il tentativo di fermare o limitare la variante adottata dal Comune di Verbania si muove, per ora, sul piano amministrativo, presentado le osservazioni secondo i modi e i tempi previsti dalle procedure di legge. Forse non saranno argomentazioni di immediata comprensione a molti in quanto hanno dovuto muoversi nei labirinti delle regole legislative e normative che la variante ha toccato. Abbiamo cercato di evidenziare vizi, lesioni di norme, valutazioni parziali o insufficenti che, a nostro motivato giudizio, sono stati utilizzati per cercare comunque di approvare una variante che non potrebbe essere approvata se fosse rispettosa delle norme o comunque non in questo modo, ma con procedure diverse e più attente. Abbiamo anche provveduto ad inoltrare ad altri Enti le nostre rimostranze: all'Ente Provincia in quanto deve valutare la conformità dei contenuti della variante al tipo che è stato utilizzato e che noi contestamo e alla Soprintendenza che è chiamata a valutare la coerenza della stesa variante con le norme del Piano Paesaggistico e che noi riteniamo non essere rispettatate pienamente. Ora dobbiamo aspettare.


Vi proponiamo il testo integrale delle osservazioni che formalmente produciamo al Comune di Verbania in ordine ai contenuti della variante urbanistica n. 37 . Buona lettura



ITALIA NOSTRA ONLUS

 Sezione locale del VCO



Preg.mo Sig. Sindaco
della città di Verbania
sede municipale
Verbania Pallanza

Preg.mo Assessore delegato
alla Pianificazione urbanistica
Via Fratelli Cervi 5
Verbania Intra

Spett. Comune di Verbania
4° Dipartimento
settore programmazione-urbanistica
Via Fratelli Cervi 5
Verbania – Intra

Ai Signori Consiglieri Tutti
Sede Municipale
Verbania Pallanza


Al Presidente del Consiglio
Quartiere Ovest
Sede Municipale
Verbania Pallanza

Inoltrato a mezzo posta certificata

Prot. 25/20

15/11/2020


OGG: Comune di Verbania: Deliberazione Consiliare n. 47 del 30/09/ 2020 avente per oggetto adozione di variante n. 37 a PRGC vigente. Osservazioni.



Il sottoscritto Vallenzasca Piero non per sè ma in qualità di Presidente della Sezione locale del VCO della Associazione di protezione ambientale Italia Nostra onlus, riconosciuta ai sensi della legge, presenta, a seguito di avviso di Codesto Ente, le qui nel seguito esposte osservazioni riferite ai contenuti della adottata variante n. 37 al vigente PRGC.

Osservazione n. 1

La tavola PG7 riferita allo stato dei vincoli geologici posti nell’ambito di zona denominato: “Cavatocco”, viene modificata per un asserito esistente errore materiale risalente all’epoca di formazione dello strumento urbanistico vigente.
In particolare si afferma che l’ambito ora fatto oggetto di variante finalizzata alla delocalizzazione in tal sito dell’area prevista per la realizzazione della club house dell’esistente campo golf, avrebbe un’impropria classificazione quale IIIa3, ma in realtà, sostenendosi essere edificata, avrebbe dovuto essere classificata IIIb7.
La riclassificazione così proposta consentirebbe l’edificazione dell’area ora invece preclusa.
Si osserva che, in questo caso, l’ esistenza di un ambito edificato è questione opinabile.
L’edificazione presente è infatti costituita da alcune strutture di servizio: bassi fabbricati e tunnel prefabbricati utilizzati con finalità di ricovero di mezzi e attrezzature in uso nella manutenzione del contiguo campo da golf, ma delle quali non si trova traccia cartografica nello strumento urbanistico vigente.
Nulla di rilevante sotto il profilo edilizio, trattandosi di strutture che per consistenza, dimensioni e modalità costruttive hanno un’ apparenza più di precarietà che di stabilità: sono tre tunnel, già utilizzati per attività florovivaistica, facilmente rimovibili, realizzati con strutture in tubolari di metallo, chiusure in teli e coperture in materiale plastico per una Sul di circa 800 mq. e alcuni precari bassi fabbricati in legno e metallo di molto minor consistenza.
Tuttavia non è dato conoscere se tali strutture siano in possesso di un legittimo titolo edilizio che, per essere tale, cioè legittimo, dovrebbe risalire ad epoca antecedente la formazione del piano regolatore, e più precisamente ad una data anteriore l’entrata in vigore delle norme di salvaguardia del piano regolatore stesso, cioè di sua adozione e comunque conformi allo strumento in vigore alla data di loro realizzazione.
Il possesso di un legittimo titolo è la condizione a priori per la modifica di classificazione proposta e quindi si chiede che in sede di controdeduzione se ne documenti l’esistenza.
In difetto di legittimo titolo, essendo questione assorbente su ogni altra, si chiede che la procedura di variante in corso sia interrotta e la deliberazione di adozione, anche a garanzia dei soggetti che hanno espresso un voto favorevole, sia annullata in autotutela per la parte riferita a quanto osservato.

Osservazione n. 2

Ove però fosse dimostrata la legittimità piena delle strutture esistenti, rimane il fatto che tali strutture, proprio per le caratteristiche che abbiamo richiamato, non pare proprio integrino gli elementi necessari a che l’area sulla quale insistono, peraltro assai più limitata rispetto alla superficie territoriale oggetto di variante, possa definirsi edificata.
A questa conclusione si perviene utilizzando la stessa descrizione normativa che la tavola della legenda delle cartografie dei vincoli propone.
Infatti, alla voce IIIa3 si legge che tale classe di rischio si applica alle:

“aree inedificate con rara presenza di infrastrutture tecniche, opere pertinenziali e secondarie, rustici non residenziali...”

La descrizione sopra richiamata, che ha un evidente valore esemplificativo e non esaustivo, ci pare assolutamente pertinente e riferibile all’area ora classificata IIIa3 perchè in presenza di: “rare infrastrutture tecniche, o opere pertinenziali” o anche definite secondarie, come in effetti possono e debbono essere considerate quelle strutture edilizie o meglio non edilizie presenti, sempre che la loro legittima esistenza sia confermata in esito a osservazione 1.
Si osserva comunque che, a prescindere dalla conclusione cui si pervenga nella classificazione di quelle strutture, siano o no conformi alla definizione di edificio contenuta nel regolamento edilizio di Codesto Comune, la loro consistenza rispetto all’intera superficie territoriale della zona destinata a gioco golf classificata IIIa3, è talmente esigua che non legittima una diversa attribuzione di classe dell’ambito sul quale insistono, specie se la nuova classe di rischio è finalizzata a consentire una nuova edificazione la cui consistenza in termini di Sul è prevista in misura circa 4 volte maggiore rispetto alla Sul occupata dalle strutture esistenti: c.a. 1000 mq. contro 4.000, da insediarsi su di un ambito territoriale calcolato in mq. 16.800.
In conclusione e per le ragioni esposte si contesta che il cambio di classe di rischio possa, nella fattispecie in esame, essere motivato sulla base di un errore originario di valutazione e possa essere attuato senza una procedura ben più complessa di quella con la delibera in esame, ossia con una variante strutturale e comunque non con una variante ex art. 17 comma 5, come quella adottata, in quanto quest’ultima procedura è impropria rispetto ai contenuti di una variante finalizzata al cambio di classe di rischio.
Si chiede che l’osservazione 2 venga pertanto integralmente accolta, stralciando dalla variante 37 la proposta della modifica di classe di rischio.
In denegata ipotesi e in subordine si chiede che la modifica eventuale di classe di rischio sia fatta oggetto di una variante urbanista la cui procedura sia coerente con i contenuti della variante stessa.

Osservazione n. 3

L’articolo 24 delle vigenti NTA disciplina l’utilizzo urbanistico nelle zone destinate a impianti sportivi privati per il tempo libero, quale è l’area ora occupata da campo golf.
Quanto premesso, sull’area in questione, il piano regolatore vigente ha ritenuto applicabile la normativa prevista dall’articolo 29 primo comma della legge urbanistica regionale, fissando la inedificabilità entro una fascia di profondità di mt. 200 dal limite del demanio lacuale, fatta salva, peraltro, una maggior profondità allorquando coincidente con una fascia arborata o arbustiva, peraltro nel caso, esistente.
La variante adottata sopprime totalmente questa previsione in quanto, ove rimanesse invariata, impedirebbe il pieno utilizzo edificatorio dell’area riclassificata in classe di rischio III B7.
Quanto premesso, la procedura utilizzata è illegittima. La modifica di quella previsione, giusto il disposto dell’articolo 29 secondo comma della legge urbanistica regionale, può essere attuata soltanto con le procedure di variante previste dagli articoli: 17 commi 3 e 4 e 17/bis commi 2/4/5/6 parte, della stessa legge urbanistica.
E’ dunque di tutta evidenza che anche questa previsione di variante si pone in contrasto con la normativa di riferimento, operando, in questo caso, non solo una riduzione di fascia di rispetto, ma una sua soppressione lungo tutta la tratta di costa del lago di Mergozzo, in comune di Verbania, dal limite dell’area di attuale destinazione a ricettività extra alberghiera per campeggi sino alla spiaggia denominata: “La Rustica”.

Per le ragioni ampiamente esposte si chiede il mantenimento della previsione di fascia di rispetto della costa del lago di Mergozzo come da NTA vigenti.
In denegata ipotesi e in subordine si chiede che la riduzione di fascia sia attuata secondo le procedure e le modalità previste dalla legge urbanistica regionale.

Osservazione n. 4

L’adottata variante propone una riduzione della destinazioni d’uso della zona per impianti sportivi all’aperto a beneficio dell’espansione della zona destinata a servizi turistico ricettivi extra alberghieri per campeggi che verrebbe ampliata di mq. 16.431, ferme restando le norme delle NTA che disciplinano l’utilizzo di quest’ultima destinazione.
Si osserva che l’ambito di ampliamento della zona si prevede all’interno della fascia che il PRGC aveva individuato come fascia di rispetto della costa del lago di Mergozzo.
Poichè la norma vigente delle NTA che disciplina l’utilizzo di zona a destinazione a servizi turistico ricettivi per campeggi, non prevede l’esistenza di una fascia di rispetto dal limite del demanio lacuale, anche in questo caso si realizza il medesimo risultato già fatto oggetto della osservazione 3, senza adottare le procedure previste dalla legge urbanistica regionale, dettagliatamente richiamate sempre in osservazione 3.
In questo modo il cambio di azzonamento trascina con sé anche altri effetti, possibili a realizzarsi solo con procedure molto più complesse.
Nella fascia di rispetto della costa lacuale, sempre a norma dell’articolo 29 della legge urbanistica, è vietata ogni nuova costruzione, mentre è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici, attrezzature per la produzione di energia da fonte idrica e attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali.
Con l’operazione in variante, le limitazioni di utilizzo richiamate nella norma sovraordinata vengono meno, potendosi applicare la norma della NTA riferita alle zone destinate alla ricettività extra alberghiera a campeggi. Unico limite all’edificazione rimarrebbe la classe di rischio IIIa3, per ora non ancora modificata, ma in concreta dichiarata previsione di esserlo in funzione di un prossimo avvio di procedura per una nuova classificazione del rischio nelle zone poste a valle del ponte ferroviario di Fondotoce.

In conclusione e per le ragioni esposte si chiede l’invarianza dell’azzonamento ora vigente sull’ambito oggetto di proposta modifica.
In subordine e in denegata ipotesi si chiede che la norma delle NTA che attiene all’uso delle aree destinate a ricettività extra alberghiera a campeggio, per la parte in estensione, vada a disciplinarne l’utilizzo in maniera più restrittiva rispetto all’intera zona, riconducendolo alle medesime limitazioni previste dall’articolo 29 della legge urbanistica.

Osservazioni: nn. 5a/5b/5c/5d

Si premette che la variante oggetto di osservazione deve rispettare le disposizioni tutte fissate dagli articoli 4 e 11 del regolamento regionale recante: ”Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56”.
In particolare, ai sensi della normativa richiamata, le varianti urbanistiche debbono garantire il rispetto e l’attuazione delle previsioni del Ppr, dimostrando negli elaborati di piano, la coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nelle schede degli ambiti di paesaggio e le disposizioni normative contenute negli articoli delle NTA e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – prima parte ed ancora, nelle more dell’adeguamento dell’intero strumento generale al PPR, qualsiasi variante formata e approvata, deve garantire il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all’articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento, nonché il rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del Ppr, limitatamente alle aree da essa interessate.
Gli atti di variante in osservazione sono corredati dal documento tecnico che dovrebbe costituire la verifica della coerenza della variante stessa con tutto l’apparato normativo e prescrizionale dettato nel documento di programmazione sovra comunale quale è appunto il Piano Paesaggistico Regionale.
Quanto premesso, si sottolinea che anche ogni singolo scostamento rispetto al quadro di riferimento sopra richiamato è tale da inficiare la legittimità della variante adottata.
Si ha ragione di ritenere che sussistano scostamenti non rilevati o sottaciuti in sede di verifica e che la presente osservazione vuole evidenziare.
Si procede nell’osservazione riproponendo il riferimento, per sintesi, alla normativa sovraordinata e per quanto rileva, al documento di verifica adottato.
Seguono ad ogni richiamata conclusione di verifica, le osservazioni che si formulano.

Osservazione 5a

Direttiva

…. fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino e per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i piani locali:
a. consentono la previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica, quando finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle aree interne all’urbanizzato e di interventi di nuova edificazione quando risulti opportuna una maggiore definizione dei bordi dell’insediato, da perseguire attraverso il disegno d’insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture viarie;
b consentono il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate dismesse o già artificializzate comprensivi di interventi di tipo ambientale e paesaggistico finalizzati a incrementare la naturalità delle sponde lacustri e la loro percorribilità pedonale;

Verifica:

“La variante prevede la riqualificazione di un’area dismessa (già usata per le attività florovivaistiche) e il riordino / rifacimento di strutture di servizio del golf preesistenti”.

Osservazione

La variante non prevede, come invece afferma, la riqualificazione di un’area dismessa, ma prevede semmai una radicale sostituzione edilizia di alcune fatiscenti, limitate, e non provate legittime, precarie costruzioni, con un complesso edilizio di 4.000 mq. di sul, pari a non meno di 12.000 mq., delocalizzando in tale area la previsione esistente di club house del campo di gioco del golf, ora altrove prevista.
Non vi è alcuna coerenza tra la nuova previsione e i contenuti della direttiva che non solo non trova riscontro negli interventi possibili, ma è in contrasto laddove il punto b della direttiva prevede interventi di tipo ambientale e paesaggistico finalizzati ad incrementare la naturalità delle sponde lacustri e la loro percorribilità pedonale.
La variante prevede l’estensione per oltre 16.000 mq. dell’area a destinazione turistico ricettive a campeggio, a danno comunque di un’area vincolata nel piano vigente in fascia di rispetto della costa lacustre, area che destinata ad impianti all’aperto per il tempo libero, ha attualmente un impatto paesaggistico molto meno invasivo di quello proposto.

Si chiede che la verifica venga riesaminata sul punto.

Osservazione 5b
 

 Indirizzi:

……... i piani e programmi settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali, in funzione delle diverse competenze, definiscono discipline, anche in coerenza con gli eventuali contratti di lago, atte a:
a. preservare l’elevato grado di naturalità dello specchio lacustre, delle sue rive e delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, con specifico riferimento al sistema insediativo, alla struttura ripariale naturale e agli eventuali lembi di bosco planiziale;
c. assicurare, nelle fasce contermini ai laghi, la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di inserimento nell’assetto vegetale del contesto
per tutte le opere edilizie e infrastrutturali, limitando i nuovi interventi e garantendo la conservazione e/o la riqualificazione degli approdi e pontili esistenti;

…………………………………………………………………………………………………………

f. promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di degrado,abbandono e compromissione paesaggistica, volte in particolare alla valorizzazione delle identità e della cultura locale legate al sistema lago;
migliorare la compatibilità paesaggistica delle strutture ricettive per la fruizione e la balneazione (parcheggi, zone di sosta pedonali,campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari), valutando per le situazioni più critiche la possibile ricollocazione.

Verifica:

“Gli interventi previsti in estensione della classificazione di servizi turistico-ricettivi sono soggetti alle limitazioni delle norme idrogeologiche e riguardano utilizzazioni superficiali del suolo, prevedendo l’uso di nuovi impianti di vegetazione per l’inserimento nel contesto paesaggistico”

Osservazione

Manca nella verifica qualsiasi riferimento alle aree contermini alle rive del lago di Mergozzo, espressamente richiamate nell’ indirizzo, che vengono occupate dalla previsione della estensione dell’area a campeggio e dalla delocalizzazione della club house.
La soppressione del vincolo di PRGC della fascia lacuale di minimo mt. 200 va ad incidere sulle aree oggetto di variante, ma non solo. Infatti la soppressione si estende anche all’ambito destinato a attrezzature per il tempo libero all’aperto per l’intera superficie che va dall’attuale limite dell’area a campeggio sino, ad ovest, alla spiaggia denominata: “La Rustica”, estensione per nulla giustificata dalle esigenze dichiarate nella stessa variante.
La variante comporta un aggravamento delle compatibilità paesaggistiche delle strutture ricettive, prevedendo la loro ulteriore estensione, già estesissima.
La soppressione del vincolo va comunque in assoluta controtendenza rispetto al complesso apparato normativo contenuto nel PPR posto a difesa dei valori di paesaggio dell’area gravitante tra i laghi Maggiore e Mergozzo.
Non vi è una limitazione di nuovi interventi, ma una previsione per nuovi interventi.
L’affermazione circa la limitazione di utilizzazioni del suolo solo superficiali è solo parzialmente vera, in quanto è di prossimo esame Consiliare l’avvio di una variante strutturale finalizzata alla modifica, nel segno meno vincolante, delle classi di rischio idrogeologico sul Piano Grande a valle del ponte ferroviario e che interesserà quindi anche l’ambito oggetto di variante.
Se tale progetto dovesse compiersi, la nuova classe di rischio, verosimilmente, consentirà interventi edificatori laddove oggi sono esclusi.
Se invece si fosse effettivamente voluto limitare la possibilità di estendere sull’area, la capacità ricettiva del campeggio, sarebbe stato sufficiente intervenire sulla norma di attuazione che regola gli interventi nella zona. Invece la norma di attuazione è rimasta invariata, consentendo in un prevedibile scenario futuro, la possibilità per il campeggio di utilizzare senza limitazioni particolari, l’area acquisita con la variante.

Si chiede che la verifica venga riesaminata sul punto.

Osservazione 5c

Indirizzi

Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, indicazioni finalizzate a:

a. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi… ;
………………………………………………………………………………………..
d. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati;
………………………………………………………………………………………
f. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali.

Verifica:
…………………………………………………………………………….
La valutazione di consumo e impermeabilizzazione del suolo è effettuata attraverso la documentazione di VAS allegata alla variante di PRG.
La variante è orientata alla valorizzazione delle caratteristiche residue di componenti del paesaggio agrario e al ricorso a riferimenti degli elementi identitari degli insediamenti rurali

Osservazione

Al di là delle affermazioni contenute nella relazione di verifica che rinvia alla documentazione di VAS, la variante produce un ulteriore consumo di suolo nell’ambito del Piano Grande, cumulandosi con interventi recenti già oggetto di contestazione e contrasto da parte di questa associazione; non valorizza affatto il paesaggio agrario, ma consente un’ulteriore estensione della zona a campeggio in un ambito che se non già a destinazione agricola, comunque mantiene caratteristiche più compatibili con il paesaggio agrario che non certo un campeggio e quanto ad altri riferimenti, la valorizzazione si limita alla riproduzione di alcuni elementi tipologici edilizi nella previsione del nuovo previsto intervento edilizio di grande impatto, senza alcun riferimento e relazione al recupero o alla conservazione di attività agricole.

Si chiede che la verifica venga riesaminata sul punto.

Osservazione 5d

Direttiva

I piani locali disciplinano le aree destinate a campeggio privilegiando gli interventi di riqualificazione delle strutture esistenti, promuovendo il loro adeguamento igienico-sanitario, dettando norme e criteri per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi.

Verifica:

La variante prevede l’estensione delle aree esistenti a campeggio destinandola esclusivamente ad attrezzature di servizio a cielo libero (utile al miglioramento della classificazione qualitativa della struttura ricettiva)

Osservazione

La variante, come già indicato, non modificando la norma relativa alla disciplina della zona a campeggio, non garantisce affatto che, nel tempo, l’uso dell’area concessa in estensione sia limitata ad attrezzature di servizio a cielo libero. D’altra parte Codesto Comune se ha concesso la realizzazione di una struttura di servizio per pista bmx, costituita da edificio di consistenti dimensioni in area ugualmente classificata IIIa3 inedificabile, come può garantire che nel futuro questo evento non si replichi ?

Si chiede che la verifica venga riesaminata sul punto.

Osservazione n. 6

Il regolamento regionale di attuazione del Piano Paesaggistico regionale, definisce indirizzi:

“le previsioni di orientamento e i criteri per il governo del territorio e del paesaggio rivolti alla pianificazione alle diverse scale, rispetto ai quali gli enti territoriali competenti possono esercitare una motivata discrezionalità nelle modalità di recepimento, purché in coerenza con le finalità e gli obiettivi individuati dal Ppr”.

Quanto premesso, il Ppr individua l’obiettivo strategico di: “sottoporre a tutela maggiormente restrittiva l’area del lago di Mergozzo”,

Se questa è la finalità strategica indicata nel Piano sovraordinato, il Comune di Verbania, pur nell’ambito di quella motivata discrezionalità che il Piano stesso gli concede, non può sottrarsi dall’affrontare in maniera coerente la finalità assegnata che vede nella maggior tutela dell’area del lago di Mergozzo un motivo di preminente interesse pubblico.
Nello svolgimento delle precedenti osservazioni si sono colte, più volte, le ragioni di merito e di legittimità che consentono di giudicare l’operato del Comune in atto con la presente variante, non in linea, non solo con l’apparato normativo del Ppr, ma anche con la normativa più generale dettata dalla legge urbanistica regionale.
Nel mancare l’obiettivo strategico proposto dal Ppr, il Comune mostra invece la sua carenza complessiva in tema di pianificazione ambientale, sfuggendo all’onere e all’obbligo di adeguare il proprio strumento urbanistico alle disposizioni dello stesso Ppr, affrontando il tema della revisione generale del piano locale.
Se sono note le riserve che non solo il Comune di Verbania dichiara ad affrontare il tema, meno comprensibili o assolutamente incomprensibili sono invece le ragioni per le quali lo stesso Comune sfugge dall’obbligo di indicare in maniera certa, comprensibile e coerente con la pianificazione sovraordinata, il proprio orientamento strategico riferito all’intera area del Piano Grande di Fondotoce, nodo assolutamente nevralgico per l’ attuazione della sua politica ambientale in tema di tutela del paesaggio e della promozione di un’ economia coerente con quella tutela.
Luogo e nodo di incontro di un sistema di vincoli di natura diversa che nel tempo lo hanno giuridicamente modellato, il Piano Grande, evocativo di un paesaggio per molti aspetti memoria presente immune dalle trasformazioni del tempo, sembra che ancora stenti ad essere riconosciuto nei suoi valori dai governi che avrebbero il compito di preservarlo.
Terra e confine, attuale e prossimo, di aree tutelate, porta ambientale nord della città di Verbania, posta tra due laghi, confluenza tra acque di fiume e di lago, portale virtuale meridionale di Parco Nazionale, non può il suo destino essere solo quello di ospitare l’accampamento turistico con l’ambizione di essere il più grande d’Europa.

Se questa è la premessa, l’osservazione che ne consegue è che il Comune di Verbania abbandoni una politica della pianificazione per “varianti” e affronti invece la questione in maniera strategica a partire da un nuovo disegno pianificatorio dell’area vasta del Piano Grande e lo faccia senza sfuggire a nessuna delle indicazioni normative contenute nel Ppr, azzerando ora la procedura di variante 37 in corso.


Si ringrazia per la doverosa attenzione

Il Presidente della Sezione
Italia Nostra VCO
Piero Vallenzasca








Mittente: Italia Nostra Onlus Sezione VCO via Sempione nord 91 28838 Stresa VB tel: 0323 33499 –Cel: 349 1337593 e-mail: italianostravco@gmail.com Pec: italianostra_vco@pec.it








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