giovedì 20 maggio 2021

FONDO TOCE: UNA SENTENZA CHE NON MERITIAMO


 Piemonte - Lago Maggiore - Feriolo e Fondotoce (VB). Vista aerea Foto stock  - Alamy

 

E' stata pubblicata la sentenza che ha deciso sul ricorso presentato da Italia Nostra contro l'autorizzato progetto dell'impianto ludico/sportivo in corso di ultimazione sul piano grande di Fondo Toce. La sentenza ha respinto il ricorso. Come tutte le decisioni dei giudici, esse si osservano e si commentano. Quanto all'osservanza, specie da parte dei soggetti che ne escono immuni, non c'è dubbio che  la decisione darà nuovo impulso non solo ai lavori in corso, ma anche alle mire espansionistiche della società Malù e metterà nuovamente sotto pressione la sopravvivenza del Piano Grande che aihnoi, diventerà sempre più piccolo. Quanto ai commenti: essi immaginiamo saranno di assoluto entusiasmo da parte dell'accopiata Malù/Comune e immaginiamo pure che La Stampa non tarderà ad amplificare il coro dell'entusiasmo. Quanto a noi invece, oltre a non partecipare alla festa, critichiamo questa sentenza che, sempre a nostro giudizio, ha travisato gli elementi di fatto per arrivare a sostenere che le nostre eccezzioni erano infondate. Che altro dire infatti quando si leggono i passi che, contraddicendo anche il senso logico delle sue stesse affermazioni, sostengono che l'ambito oggetto delle prescrizioni del PPR sarebbe quello che si ricava proiettando i tre confini rappresentati: dalla statale, dal campo golf e dal campeggio Continental e poi, però, da questo stesso ambito si esclude l'area oggetto del progetto per sostenere che le prescrizioni lì non si applicano. Provate voi a prendere maps e proiettate quei confini. Arriverete a conclusioni completamente diverse da quelle a cui è pervenuto il giudice, ma vi perverrete utilizzando il criterio che la sentenza vi ha fornito. Basta questo esempio per affermare che le cose non sono andate per il verso giusto e le ragioni dei vincitori forse non ci sono proprio tutte e i festeggiamenti, se mai li avessero in animo di fare, sarebbero solo di pessimo gusto e il segno che  vince chi è più forte, non sempre chi ha ragione. Segue il testo integrale.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2020, proposto da Italia Nostra
Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato Carla Zucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Novara, via S. Francesco
D’Assisi 18/E;
contro
Comune di Verbania, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Simone, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella
Novara Verbano-Cusio-Ossola, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in
Torino, via Arsenale, 21;
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
nei confronti
N. 00428/2020 REG.RIC.
Malù S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati Massimo Conti, Giuseppe Greppi, Giorgio Razeto, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Antonio Fiore in Torino, corso De Gasperi n. 21;
per l'annullamento
- dell'atto unico rilasciato dal Dirigente dello Sportello unico delle attività
produttive e commercio del Verbano datato 27 gennaio 2020 e contrassegnato al n.
04/2020, pratica n.2019/75, con il quale è stata autorizzato il Sig. Manoni
Tranquillo, nella sua qualità di rappresentante legale della società Malù S.r.l. con
sede in Verbania via Quarantadue Martiri n. 157, partita IVA 00854220035, ad
effettuare gli interventi edilizi previsti nel Permesso a Costruire n. 10/2020,
rilasciato in data 27 gennaio 2020 dallo Sportello Unico per l'edilizia del Comune
di Verbania;
- del Permesso a Costruire n. 10/2020, rilasciato in data 27 gennaio 2020 dallo
Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Verbania;
- di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti e specificamente:
l'autorizzazione in ambito di vincolo paesaggistico rilasciata dalla Regione
Piemonte, Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio, Settore Paesaggio,
classificata 11.100/552/2019/A16.000;
il parere obbligatorio e vincolante in ordine al vincolo paesaggistico rilasciato dal
Ministero per i Beni e le Attività culturali, Soprintendenza Archeologica, Belle arti
e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli datato 10/06/2019
prot. 7001;
la deliberazione n. 95/2018 del Consiglio Comunale di Verbania con la quale è
stata approvata convezione con la Società Malù per l'utilizzo urbanistico di area
destinata a servizi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verbania, della Malù S.r.l. e
N. 00428/2020 REG.RIC.
della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella
Novara Verbano-Cusio-Ossola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2021 il dott. Marcello Faviere
e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Lo sportello unico delle attività produttive- SUAP di Verbania rilasciava al Sig.
Manoni Tranquillo, nella sua qualità di legale rappresentante della Società Malù srl,
il provvedimento n. 04/2020 del 27.01.2020 con cui lo autorizza all’effettuazione di
intervento di: “realizzazione di pista per bmx e aree verdi in località Verbania
Fondotoce via 42 Martiri n. 156 NCT foglio 22 mappale n. 139”, sulla base del
permesso a costruire n. 10/2020 del 27.01.2020 del SUE del Comune di Verbania e
degli altri pareri ed autorizzazioni rilasciati dalle competenti autorità (inclusi il
“parere obbligatorio e vincolante in ordine al Vincolo paesaggistico, ai sensi del
D.Igs n. 42/04 e ss.mm.ii, rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
del Turismo, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, per le Province
di Biella, Novara, V.C.O. e Vercelli, favorevole con condizioni, pervenuto in data
11/06/2019 con prot. n. 27671/2019, comprensivo del parere inerente la tutela
archeologica”; la “autorizzazione per il vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs.
42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Regione Piemonte Ambiente Governo e tutela
del Territorio, pervenuta in data 10/05/2019 con prot. n. 22088/2019, con
condizioni”; e la “deliberazione del Consiglio Comune della città di Verbania n.
95/2018”).
Le opere autorizzate consistono nella realizzazione di un nuovo impianto ludico
sportivo costituito da una pista ad anello dello sviluppo lineare di mt. 350, per una
larghezza variabile dagli 8 ai 10 metri, con curve paraboliche in elevazione sino a
mt. 5 di altezza sul piano campagna. È prevista anche la realizzazione di un
N. 00428/2020 REG.RIC.
parcheggio auto (ampiezza di circa 5.000 mq), due edifici di servizio e una pista
per l’esercizio della scuola bici.
L’intervento interessa un’area oggetto di vincolo paesaggistico ex art. 136, comma
1, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 42/204 (disposto in via puntuale dal D. M. 21/06/1977,
recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di
Mergozzo, S. Bernardino Verbano e Verbania”) ed è inoltre identificata all’interno
del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigente (approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale 3 ottobre 2017, n. 233-35836) nell’Ambito di paesaggio 12
(costiera nord Lago Maggiore), unità di paesaggio 4 dove viene classificato alla
scheda A166 del Catalogo dei beni paesaggistici e dalla Tavola P43.
2. Ritenendo l’opera assentita illegittima, l’associazione Italia Nostra Onlus ha
impugnato i presupposti provvedimenti con ricorso notificato il 10.06.2020 e
ritualmente depositato avanti questo Tribunale lamentando, in una serie di censure,
violazione di legge ed eccesso di potere, instando altresì per il rilascio di misure
cautelari (risolte con ordinanza n. 383/2020 con cui questo Tribunale ha concesso
una sollecita definizione del merito ai sensi dell’art. 55 cpa).
Con memoria depositata il 02.07.2020 si è costituito il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Biella e Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Il 23.07.2020 si è costituita
la Malù srl, che ha eccepito altresì la tardività del ricorso, seguita, il giorno
successivo, dal Comune di Verbania. Hanno fatto seguito memoria di replica della
ricorrente (24.07.2020), deposito documentale da parte del Comune (29.03.2021),
memoria della ricorrente (il 06.04.2021), della Malù srl e del Comune (il
08.04.2021) e nuovamente della ricorrente (il 18.04.2021) nonché le memorie di
replica della controinteressata (il 19.04.2021) e dell’amministrazione resistente (il
20.04.2021).
All’udienza pubblica del 11.05.2021, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, la
causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
N. 00428/2020 REG.RIC.
4. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla eccezione di irricevibilità sollevata
dalla Società controinteressata, in considerazione delle risultanze nel merito della
controversia.
5. Con un primo ordine di censure la ricorrente lamenta violazione dell’art. 143,
comma 9 del D.Lgs. n. 42/2004 e delle disposizioni normative, a carattere
prescrizionale, contenute nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 3 ottobre 2017, n. 233-35836.
In particolare si lamenta la violazione delle prescrizioni del PPR contenute
nell’allegato Catalogo - prima parte dei beni paesaggistici del Piemonte (scheda A
166, riferita all’ambito di paesaggio 12, entro il quale il provvedimento impugnato
esercita la sua efficacia) che così recitano: “Al fine di salvaguardare le aree libere,
agricole e prative, poste tra il campeggio esistente lungo la sponda del lago di
Mergozzo e la strada Verbania-Gravellona Toce e il campo da golf, identificate
come insediamenti rurali m.i. 10 sulla tav. P4, è consentita la sola realizzazione di
eventuali ampliamenti delle limitrofe strutture turistiche e sportive purché poste in
adiacenza agli edifici esistenti. Per evitare la formazione di edificazioni a nastro
lungo il tratto della SS 34 e per garantire la continuità paesaggistica, deve essere
conservato il varco libero identificato nella tav. P4. Eventuali interventi sul
patrimonio edilizio rurale esistente o di nuova realizzazione funzionali alle attività
agricole non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il
paesaggio agrario circostante”.
Da un lato la ricorrente censura il mancato rispetto dei limiti di estensione dei
vincoli del PPR (per l’ambito di paesaggio 12 e unità di paesaggio 12.04) e,
dall’altro, il fatto che le strutture previste in costruzione non costituiscano
ampliamenti di strutture esistenti (segnatamente del camping e del campo da golf)
ma nuove strutture a servizio di un pubblico più vasto.
Le censure non colgono nel segno.
Il Collegio evidenzia preliminarmente che le valutazioni in ambito paesaggistico,
N. 00428/2020 REG.RIC.
incluse quelle di compatibilità degli interventi edilizi con il Piani Paesaggistici
Regionali, siano manifestazione di discrezionalità tecnica che limita il sindacato del
giudice amministrativo ai soli profili di manifesta illogicità, palese contraddittorietà
ed irragionevolezza ed evidenti errori nella valutazione dei presupposti di fatto. “La
valutazione d'impatto paesaggistico di un intervento edilizio, effettuata dalla
Soprintendenza, rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica e, se motivata, può
formare oggetto di sindacato del Giudice Amministrativo solo sotto i profili di
illogicità, irragionevolezza o errore nei presupposti” (T.A.R. Campania Napoli
Sez. VII Sent., 06/09/2017, n. 42869). “I rilasci di nulla osta soprintendentizi su
progetti (come su istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica) che
riguardano aree soggette a vincolo paesaggistico, o storico artistico, o
archeologico, scaturiscono da giudizi che costituiscono espressione di
discrezionalità tecnica suscettibile, come tale, di sindacato in sede giurisdizionale
soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero conclamato errore
di fatto” (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I Sent., 18/07/2017, n. 1915).
“L'apprezzamento dell'organismo territoriale del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, in quanto avente contenuto tecnico discrezionale, è
assoggettato esclusivamente a un sindacato giurisdizionale esterno, svolto nei
limiti della verifica della corretta percezione da parte dell'organo pubblico dei
presupposti di fatto del provvedere, della completezza dell'istruttoria, della
ragionevolezza della scelta compiuta in relazione alla fattispecie concreta, della
adeguata esternazione delle ragioni della decisione” (Cons. Stato Sez. VI Sent.,
02/07/2015, n. 3294).
Si osserva inoltre, sempre in via preliminare, che non sono condivisibili le censure
mosse dall’amministrazione comunale alla ricostruzione offerta dalla ricorrente
circa il rapporto gerarchico esistente tra PPR e PRGC.
Sebbene il PRG non possa essere individuato come strumento di mera esecuzione
del PPR, è bene ricordare che l’art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del
paesaggio prevede, al comma 9 che “A far data dall'adozione del piano
N. 00428/2020 REG.RIC.
paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo
134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A
far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono
immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed
urbanistici”. Di recente anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare
tale cogenza affermando che “È costituzionalmente illegittimo l'art. 36 della legge
regionale Puglia n. 52 del 2019, limitatamente alle parole: "salvo che il comune
interessato non esprima la volontà di non avvalersene con delibera del consiglio
comunale" poiché in tal punto contrasta con il principio di immediata cogenza e
prevalenza delle disposizioni del piano paesaggistico sulle disposizioni dello
strumento urbanistico comunale, di cui al citato art. 143, comma 9, D.Lgs. n. 42
del 2004, risultando, pertanto, invasivo della competenza statale in materia di
tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.”
(Corte cost., 21/04/2021, n. 74)
Ciò premesso si ritiene convincente, invece, la tesi dell’amministrazione comunale
che sostiene la compatibilità paesaggistica dell’intervento, come dimostrato dal
rilascio dei positivi pareri sul profilo paesaggistico da parte della Regione e dalla
Soprintendenza (sopra citati), oltre che di tutti gli altri atti di assenso citati nel
provvedimento.
I giudizi espressi in tali pareri dimostrano che il permesso a costruire è stato
rilasciato tenendo in considerazione gli aspetti di tutela paesaggistica, sia con
riferimento alla tutela di cui all’art. 136 comma 1 lett c) e d) del D lgs 42/2004
(attuata con DM 21/06/1977 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una
zona nei comuni di Mergozzo S. Bernardino Verbano e Verbania”, di cui alla
Scheda A166 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte) che con riferimento
alla tutela ai sensi dell’art 142, comma 1, lett. c) D lgs 42/2004 (ai sensi dell’art. 14
delle Norme di attuazione del PPR), con riferimento alla tutela dei corsi d’acqua
(nello specifico il canale di Mergozzo, che scorre nel bacino paesaggistico in
N. 00428/2020 REG.RIC.
argomento).
Le medesime considerazioni sono svolte con riferimento al PPR. La zona
interessata dall’intervento, infatti, è inserita nella Tav. P4 e negli elenchi di cui
all’art. 4 delle NdA.
Dagli atti di causa emerge che le componenti paesaggistiche caratterizzanti l’area
risultano essere il riconoscimento come “zona fluviale allargata” (art. 14 delle
Norme di Attuazione - NdA del Ppr); la presenza di “Aree rurali di specifico
interesse paesaggistico - SV4 - Lago di Mergozzo, canneti e piana di deposito
verso il lago Maggiore” (art. 32 NdA del Ppr); l’individuazione di “morfologie
insediative m.i.10: aree rurali di pianura o di collina” (art. 40 NdA del Ppr).
Il Comune evidenzia, nelle proprie memorie, che la pista oggetto di intervento è
collocata al margine delle aree libere oggetto di salvaguardia, è in posizione
defilata, a ridosso di alberature (che non compromette), non compromette le visuali
verso il Lago Maggiore né quelle verso le aree agricole, non interessa la sponda
fluviale e può essere considerato un ampliamento del limitrofo campeggio esistente.
Tali posizioni trovano conferma nelle valutazioni svolte dalla Regione Piemonte la
quale, già in sede di riscontro ad una richiesta di riesame da parte dell’odierna
ricorrente, evidenziava altresì che “per l’ambito di cui al DM 21 giugno 1977 sopra
citato, la Scheda A166 del Ppr prevede una serie di prescrizioni operative e
complementari, riguardanti, in particolare, la salvaguardia delle aree libere poste
tra il campeggio esistente lungo la sponda del lago di Mergozzo, la strada
Verbania Gravellona Toce e il campo da golf, salvaguardia strettamente correlata
al mantenimento delle visuali che sono percepibili da detto asse stradale verso il
lago di Mergozzo. Tale aspetto è sottolineato dallo stesso Ppr che individua il
tratto di strada corrispondente all’area libera come “varco” finalizzato alla
conservazione della continuità paesaggistica tra la strada e il lago di Mergozzo. In
merito alle prescrizioni relative alle fasce di pertinenza fluviale il Ppr (art. 14 delle
NdA) prevede, in caso di intervento, la ricomposizione del sistema della
vegetazione ripariale attraverso opere di mitigazione e compensazione. La verifica
N. 00428/2020 REG.RIC.
contestuale delle diverse condizioni disciplinate dalla normativa del Ppr in
relazione alla dichiarazione di notevole interesse pubblico e alla presenza della
fascia fluviale, e l’esame del progetto - in riferimento al tipo di intervento previsto
che non comporta la compromissione delle visuali verso il Lago di Mergozzo,
trattandosi di intervento sostanzialmente di sistemazione del terreno per la
realizzazione della pista collocato a margine delle aree libere da salvaguardare
che non risultano interessate dall’intervento, posto in posizione defilata, addossata
ad area boscata, e che non interessa la sponda fluviale - hanno condotto il Settore
scrivente all’espressione favorevole condizionata al rispetto di specifiche
indicazioni progettuali tali da garantire la compatibilità paesaggistica
dell’intervento” (cfr nota 11.100/GESPAE/552/2019A/A1600A, dalla Regione alla
odierna ricorrente, cfr. doc. 05A di parte resistente).
La Soprintendenza e la Regione Piemonte hanno verificato (come risulta
rispettivamente dalle note 11.100/552/2019A/A16.000 - cfr. doc. 4 di parte
ricorrente – e prot. 7001 del 10.06.2019 – cfr. doc. 5 di parte ricorrente) che
l’intervento proposto fosse conforme con le prescrizioni contenute nel PPR e che
risultasse compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche
dell’ambito (parzialmente tutelato ai sensi degli artt. 136 e 142 c. 1 lett. c) del
D.Lgs 42/2004 e s.m.i.), con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti
nel provvedimento di dichiarazione d’interesse pubblico imposto con D.M. 21
giugno 1977 e, infine, che fosse conforme con le specifiche prescrizioni d’uso
riportate nella scheda A166 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte,
(prima parte).
Nel rilasciare l’autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n.
42/2004) la Regione (e conseguentemente la Soprintendenza, nel proprio parere
vincolante, che richiama il lavoro effettuato dalla Regione) ha formulato alcune
condizioni per l’efficacia del provvedimento, così descritte: “le modifiche
all’attuale conformazione del terreno del lotto in progetto, dovranno essere limitate
N. 00428/2020 REG.RIC.
alle esigenze strettamente necessarie alla realizzazione delle opere previste, così
come per la strada esistente lungo il lato ovest dell’area di riferimento, che dovrà
essere conservata nella sua integrità e naturalità, qualora interessata da eventuali
interventi temporanei; per gli edifici a servizio delle attività sportive siano fatte
salve tutte le indicazioni tipologiche e di materiali riportate nelle tavole progettuali
e nella relazione paesaggistica ivi prodotte e comunque abbiano caratteristiche
(materiali, colori) simili a quelle presenti nell’adiacente campeggio esistente; per
quanto riguarda la colorazione sia della pista principale per biciclette che quella
del “pump track”, sia previsto un colore uniformato su tutte le superfici delle
strutture con tonalità di colore delle terre naturali; sia potenziata la fascia arborea
in progetto posta lungo il perimetro del parcheggio antistante la pista di mountainbike-
cross da realizzare, utilizzando essenze autoctone e di pronto effetto, al fine di
migliorare la qualità ambientale complessiva dell’opera con l’ambito paesaggistico
di riferimento; inoltre si preveda un ulteriore incremento della zona a verde
mediante la creazione di aree con arredo vegetazionale disposto a macchia, con
piantumazioni arboree, arbustive e cespugliose la cui collocazione abbia funzione
di limitare la geometrica linearità della superficie ad uso parcheggio, avendo cura
di potenziare sensibilmente la proiezione visiva percepibile dalla direzione ovestsud-
ovest; nella parte di area in progetto con destinazione d’uso a prato verde, sia
salvaguardata la presenza di elementi minori di vegetazione prevedendo l’impianto
di ulteriori alberi posti a piccoli gruppi, a macchia o a boscaglia ed arbusteto, in
quanto dal punto di vista paesaggistico-ambientale, gli stessi contribuiscono a
mantenere la stabilità agroecosistemica del paesaggio rurale di riferimento”.
Se questo è il quadro di riferimento istruttorio sotteso al permesso a costruire,
emerge che i profili di presunta difformità dal PPR censurati dalla ricorrente sono
stati invece positivamente valutati dalle amministrazioni procedenti.
Più nel dettaglio, nel parere rilasciato dalla Regione si legge che “accertato che
l’intervento proposto, ricadente all’interno dell’area tutelata con provvedimento di
dichiarazione d’interesse pubblico imposto con D.M. 21 giugno 1977 avente per
N. 00428/2020 REG.RIC.
oggetto: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei Comuni di
Mergozzo, S. Bernardino Verbano e Verbania”, appare compatibile con la
salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta
conforme con le specifiche prescrizioni d’uso riportate nella scheda A(166) del
Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte; in particolare
l’inserimento paesaggistico dell’intervento tutela i valori paesaggistici del bene, la
morfologia naturale dei luoghi e i caratteri scenico-percettivi dell’area,
salvaguradando le aree libere, agricole e prative, poste tra il campeggio esistente
lungo la sponda del lago di Mergozzo e la strada Verbania-Gravellona Toce e il
campo da golf” e che “tenuto conto che le opere proposte possono considerarsi un
ampliamento al limitrofo campeggio esistente, in area posta lateralmente rispetto
alla visuale che salvaguarda le aree agricole e/o prative tra il campeggio esistente
lungo la sponda del lago di Mergozzo, la strada Verbania-Gravellona Toce ed il
campo da golf esistente, che la medesima struttura non pregiudica la limitrofa zona
boscata esistente, conservando la continuità delle visuali identificate dal varco
libero presente lungo la viabilità della S.S. n 34, così come individuato dal Ppr
nella Tav P4 delle “Componenti paesaggistiche”.
La Regione ritiene che le opere sarebbero collocate in “in area posta lateralmente
rispetto alla visuale che salvaguarda le aree agricole e/o prative tra il campeggio
esistente lungo la sponda del lago di Mergozzo, la strada Verbania-Gravellona
Toce ed il campo da golf esistente”.
L’ente regionale, pertanto, nell’attestare la conformità del progetto rispetto alla
scheda A166 esclude che le relative opere ricadano nell’area di cui parla la
ricorrente, vale a dire direttamente tra “le aree libere, agricole e prative, poste tra
il campeggio esistente lungo la sponda del lago di Mergozzo e la strada Verbania-
Gravellona Toce e il campo da golf” (identificate come insediamenti rurali m.i. 10
sulla tav. P4, e nelle quali sarebbe consentita “la sola realizzazione di eventuali
ampliamenti delle limitrofe strutture turistiche e sportive purché poste in adiacenza
N. 00428/2020 REG.RIC.
agli edifici esistenti”).
Del resto se i tre confini (campo da golf, SS34 e campeggio) possono individuare
un’area specifica è ragionevole ipotizzare che questa corrisponda alla proiezione
degli stessi sull’area da tutelare. Così operando la superficie oggetto di intervento
resta esclusa dalla previsione specifica della scheda A166 del PPR indicata dalla
ricorrente. Tanto è vero che il parere regionale precisa che l’intervento salvaguarda
le aree libere, agricole e prative, poste tra il campeggio esistente lungo la sponda
del lago di Mergozzo e la strada Verbania-Gravellona Toce e il campo da golf e
che le opere insistono su una zona posta lateralmente rispetto alla visuale che
salvaguarda le citate aree, indicando chiaramente un rapporto di alterità tra la prima
e le seconde.
Ciò rende altresì coerente l’intero impianto motivazionale del parere regionale che,
dopo aver escluso il ricorrere delle limitazioni indicate dalla ricorrente, precisa che
l’intervento appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici
riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni
d’uso riportate nella scheda A166 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte.
Tale tesi è condivisibilmente sostenuta, in particolare, nelle memorie della Società
controinteressata.
La ricorrente ritiene, invece, che tale ricostruzione sarebbe errata poiché il PPR
(nella scheda A166 citata) includerebbe nelle previsioni appena commentate anche
l’area interessata dalle opere (includendo pertanto quella che si estende non solo tra
il campeggio, la strada Verbania-Gravellona Toce e il campo da golf ma anche
quella delimitata, quale ulteriore limite oggettivo, dal canale naturale opposto al
campo da golf, nella tratta di esso compresa tra l’abitato di Fondotoce, dall’altezza
della intersezione con la strada statale, sino alla sua prossimità con il perimetro del
campeggio già citato).
Militerebbero in tal senso la continuità paesaggistico tipologica delle due aree, il
fatto che il PPR non indichi un quarto confine (quale sarebbe potuto essere la strada
di penetrazione tra la SS 34 e il Campeggio, che taglia in due l’area in questione)
N. 00428/2020 REG.RIC.
ed il fatto che la Tavola P43 del PPR individuerebbe anche l’area interessata dal
progetto sotto la campitura “Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti
tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali”.
Orbene tali argomentazioni non colgono nel segno.
Il fatto che vi sia tra le aree una “continuità” morfologica e che il PPR non indichi
anche un quarto confine non prova nulla.
La campitura indicata dalla ricorrente individua anch’essa solo una porzione
dell’area, mentre quella che accomuna l’intera zona, e che è espressamente
richiamata dalle note prescrittive della scheda A166, si riferisce alle “aree rurali di
pianura e collina (art. 40) M.I.10”. Anche questa non tipizza solo lo spazio di
intervento unitamente a quella che si trova tra i tre confini citati (campeggio,
campo da golf e SS 34), bensì un’area molto più vasta e non può servire pertanto a
definire il confine indicato dalla ricorrente (tale argomentazione, in sostanza, prova
troppo).
Parte ricorrente non offre argomentazioni valide a supportare una lettura diversa e
più aderente ai contenuti del PPR di quella offerta dalle amministrazioni procedenti
(ed in particolare dalla Regione nel parere citato). Per tali ordini di ragioni non vi
sono motivi per sostenere che le prescrizioni limitative relative alla “sola
realizzazione di eventuali ampliamenti delle limitrofe strutture turistiche e sportive
purché poste in adiacenza agli edifici esistenti” trovino applicazione nell’intervento
in questione e che pertanto le valutazioni della Regione Piemonte e della
Soprintendenza (e di conseguenza il provvedimento comunale) impugnate siano
irragionevoli, illogiche o travisate nella valutazione dei presupposti di fatto e di
diritto.
Per tale motivo il primo motivo di ricorso non è fondato.
5. Con un secondo ordine di censure la ricorrente lamenta eccesso di potere per la
violazione delle parti non prescrittive del PPR. Nel dettaglio censura:
- la mancata osservanza degli obblighi in materia di valutazione congiunta e non
N. 00428/2020 REG.RIC.
parcellizzazione di progetti connessi, sostenendo che il progetto assentito si
presenta come funzionale e non disconnesso da un ben più ampio progetto di
realizzazione di strutture turistico ricettive (già oggetto di una conferenza di servizi
preliminare svoltasi il 26.07.2017 presso il SUAP di Verbania e che avrebbe
assoggettato l’iniziativa a verifica preliminare di VIA di competenza provinciale) e
non sarebbe stato assoggettato alle valutazioni di impatto ambientale per
quest’ultimo prescritte;
- il mancato rispetto delle linee strategiche dello stesso PPR regionale che porrebbe
il progetto in contraddizione con più alti obiettivi previsti nel Piano, vale a dire: la
possibilità dell’ampliamento della riserva speciale (auspicato all’interno degli
indirizzi e orientamenti strategici fissati per l’ambito di paesaggio 12); la
valorizzazione del rapporto lago-montagna; la sottoposizione a maggior tutela
dell’area del lago di Mergozzo; la riduzione del traffico lungo la strada litoranea; la
tutela e l’incentivazione delle attività agricole attraverso la conservazione del suolo;
la valorizzazione e la leggibilità del paesaggio agrario e dei contesti rurali ex art. 32
delle NTA del PPR; gli indirizzi legati alla presenza della riserva speciale di cui
all’art. 17 delle NTA.
Il Collegio osserva che le censure mosse dalla ricorrente e rubricate come “eccesso
di potere” siano vagamente riconducibili a figure sintomatiche come la
contraddittorietà, il travisamento dei fatti, l’illogicità. La strutturazione delle
censure, inoltre, è solo latamente riconducibile ad un vero e proprio motivo
specifico di ricorso ai sensi dell’art. 40 c.p.a.
Si rileva pertanto che la genericità del contenuto di tali censure, l’assenza di un
principio di prova, la formula dubitativa in cui la maggior parte di esse sono
formulate non consentono alcun tipo di sindacato di legittimità. Le valutazioni
richieste, per l’ampiezza dei parametri di riferimento e la tipologia di interessi da
comparare attengono più al merito amministrativo che ad un sindacato
giurisdizionale di legittimità.
In giurisprudenza si è consolidato un orientamento, condiviso da questo Collegio,
N. 00428/2020 REG.RIC.
secondo il quale “la normativa dell'art. 40 del D.Lgs. n. 104/2010 che prescrive
che i motivi specifici, su cui il ricorso si fonda, devono essere formulati
distintamente nell'ambito del medesimo è finalizzata ad ammettere alla delibazione
del giudice amministrativo esclusivamente ricorsi dal contenuto chiaro e di
agevole lettura e di porre argine a qualsivoglia prassi, per cui i ricorsi, oltre ad
essere prolissi e poco sintetici, non contengano una esatta articolazione, tal da
permettere l'ingresso dei vietati c.d. motivi intrusi, motivi dubitativi o motivi
indiretti” (T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 21/09/2020, n. 1193). “Nel ricorso presentato
al giudice amministrativo i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo
puntuale né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, devono
essere però esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di
prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda
finale, oltre che per rispondere ad esigenze di certezza e garanzia, così come
prescritto dal vigente art. 40 del D.Lgs n. 104/2010 e dell'esperienza
giurisdizionale pregresse, nel quale si richiede l'esposizione "dei motivi specifici su
cui si fonda il ricorso"; conseguentemente è inammissibile il ricorso privo di
esposizione dei "motivi specifici" su cui il ricorso medesimo trova giustificazione e
fondamento” (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 10/04/2020, n. 564). “Nel processo
amministrativo, ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) sono
inammissibili le censure che non siano espresse attraverso motivi specifici di
impugnazione” (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III Sent., 03/02/2016, n. 193).
Per tali ragioni le questioni le censure in argomento sono inammissibili.
6. Con un terzo ordine di censure si lamenta la violazione del PRG del Comune di
Verbania, con particolare riferimento alla allegata scheda di indirizzo n. 90 e
all’allegato “ATZ” (che individuerebbe le aree del “sistema a verde”). La ricorrente
nella memoria del 18.04.2021 evidenzia ulteriori profili di incompatibilità
urbanistica (con riferimento alle classi di rischio di cui alla tavola PG7 del PRG)
novativi rispetto a quanto contenuto nel ricorso e che pertanto non possono essere
N. 00428/2020 REG.RIC.
scrutinati.
Sotto il primo profilo la scheda 90 si riferirebbe (in contrasto con la Carta degli Usi
del Suolo PR3 dello stesso Piano) solo all’art. 27 delle NTA (che disciplina aree a
carattere turistico ricettivo non alberghiero, tra cui rientra il limitrofo campeggio,
sempre di proprietà della Società controinteressata) e non all’art. 16 (aree a servizi
pubblici) che invece l’amministrazione (a partire dalla convenzione di cui alla
delibera C.C. di Verbania n. 95/2019) ha posto a base dell’intervento assentito.
L’ambito pertanto potrebbe risultare privo di linee guida (in forza della lamentata
contraddizione interna al PRG). La ricorrente propone una diversa lettura,
coordinata e sistematica, ipotizzando che la scheda metterebbe in correlazione
l’utilizzazione dell’ambito destinato alla ricettività turistica non alberghiera,
regolata dall’articolo 27, con quello a servizi regolata invece dall’articolo 16,
facendo carico all’utilizzatore del primo degli interventi compensativi, a valenza
ambientale, anche per gli interventi da effettuare nel secondo. L’amministrazione
avrebbe pertanto disatteso tale funzione compensativa estesa.
Sotto il secondo profilo la ricorrente evidenzia che l’allegato ATZ al PRGC
(indicato come quello disciplinante “sistema a verde”), individuerebbe l’intera area
oggetto del permesso di costruire che si collocherebbe all’interno del “sistema del
verde”. In particolare, la legenda dell’allegato assegnerebbe all’area la destinazione
a “Parco fluviale”. Questo dimostrerebbe una volta in più la interpretazione sopra
fornita per la quale il mancato riferimento all’art. 16, per l’area in questione, di cui
alla scheda 90 militerebbe per la necessità di interventi compensativi (tanto più che
lo stesso art. 16 delle NTA richiama esplicitamente le schede di indirizzo) del tutto
disattesi.
Anche questa serie di censure non colgono nel segno,
In primo luogo emerge, dalla lettura del PRGC, che nell’allegato PRB-Schede di
indirizzo, la scheda n. 90 (che in base a quanto riportato dalla Carta degli usi del
suolo PR3-foglio 9 insiste sull’area oggetto dell’intervento) si riferisce alle aree
disciplinate dall’art. 27 e non menziona l’art. 16.
N. 00428/2020 REG.RIC.
È pur vero però che la stessa Carta di cui alla scheda PR3 esplicita chiaramente che
la destinazione dell’area è quella di cui all’art. 16 (desumibile dalla chiara
campitura utilizzata per le aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso
pubblico con l’indicazione, attraverso la lett. “C”, che si tratti di una area per spazi
pubblici a parco, per il gioco e lo sport).
La scheda 90 citata prevede una serie di vincoli e parametri urbanistici. Indica
inoltre la realizzazione di alcune opere di compensazione eventualmente
monetizzabili attraverso la convenzione comunale (segnatamente: a) formazione di
“masse vegetali”, con successiva evoluzione di tipo naturale, dove indicato dalla
scheda grafica, aventi lo scopo di ampliare le aree di carattere naturalistico della
piana; tali aree devono essere trattate con modalità tali da favorire lo sviluppo
naturale della vegetazione e della fauna; b) realizzazione di filari alberati, realizzati
con essenze tipiche del paesaggio delle aree di pianura, da localizzare lungo la
strada di accesso al campeggio e al perimetro del campeggio, con lo scopo di
realizzare una “quinta vegetale” idonea ad attenuare l’impatto visivo dall’esterno di
attrezzature del campeggio e delle attività florovivaistiche).
L’art. 16 delle NTA prevede che “le norme di attuazione e/o le schede di indirizzo
prescrivono la messa a disposizione di specifiche aree per usi pubblici in aggiunta
a quanto determinato …” e che “nelle aree destinate a parco per il gioco e lo sport
potranno essere mantenute le colture e le attività agricole esistenti, quando ciò
risulti compatibile con il progetto di utilizzazione dell'area, a condizione che ciò
non ne impedisca comunque la percorribilità pedonale e ciclabile e che risulti
definito mediante convenzione approvata dal Consiglio Comunale” e richiama le
schede di destinazione, tra cui evidentemente anche la n. 90 (in una logica di
interpretazione sistematica del Piano è il caso di notare che laddove il PRG ha
inteso far prevalere il valore precettivo delle schede di destinazione sulla parte
normativa lo ha espressamente previsto, come nel caso dell’art. 21 delle NTA).
Controparte e controinteressata sostengono condivisibilmente nelle proprie
N. 00428/2020 REG.RIC.
memorie la necessità di una lettura integrata e coordinata degli artt. 16 e 27 e della
scheda di destinazione n. 90, non essendovi alcun argomento per ipotizzare un
rapporto gerarchico o di genere a specie tra le due diverse tipologie di norme, come
sostanzialmente sostenuto dalla ricorrente. L’alternativa sarebbe quella di
riconoscere una contraddizione interna al PRG.
Il Collegio evidenzia pertanto che - in forza di una interpretazione sistematica delle
varie disposizioni in commento (ma la stesso ragionamento varrebbe laddove
ammettessimo di essere in presenza di una contraddizione interna al Piano) - anche
se la scheda 90 si riferisce testualmente all’art. 27 del PRG (quindi alle strutture
ricettive non alberghiere, in parte comprese nel confine di tale scheda, cfr. doc. 10
di parte ricorrente) graficamente indica anche una parte dell’area di cui si discute (e
che pacificamente è disciplinata dall’art. 16 citato).
Tale apparente contraddizione, ai fini del presente giudizio, non rende le previsioni
contenute nella scheda 90 (proprio nella parte in cui imporrebbe la realizzazione
delle opere compensative citate) precettive al punto da modificare l’utilizzabilità
dell’area in deroga a quanto previsto dall’art. 16 del PRG, con la conseguenza di
rendere illegittimo il permesso a costruire rilasciato.
Tale conclusione è desumibile da plurimi elementi interpretativi di ordine
sistematico: la chiara destinazione dell’area a servizi pubblici ai sensi dell’art. 16
(peraltro mai contestata dalla ricorrente); il tenore letterale di tale articolo e la
tipologia di rimando “debole” in esso contenuto alle schede di destinazione; la
possibilità di monetizzare gli obblighi compensativi (che pertanto non sono
imprescindibili); il coinvolgimento solo parziale dell’area nell’eventuale
realizzazione di opere compensative. Anche il riferimento contenuto nel ricorso
all’allegato ATZ al PRG (non rinvenibile agli atti ma che probabilmente fa
riferimento all’Allegato Tecnico AT7 al PRG, denominato “sistema del verde”) non
coglie nel segno. A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente infatti l’area
oggetto dell’intervento non viene inserita tra le zone soggette a “parco fluviale” ma
tra quelle a “verde urbano e attrezzature sportive”, a confermare una volta di più la
N. 00428/2020 REG.RIC.
prevalenza della destinazione di cui all’art. 16 su ogni altro riferimento contenuto
nelle schede di destinazione del PRG.
Dalla scheda 90 allegata al PRG pertanto non si può desumere alcun vincolo
relativo alle opere compensative gravante sull’area oggetto di intervento che renda
illegittimo il titolo abilitativo rilasciato.
Per tali ordini di ragioni anche il terzo ordine di censure non è condivisibile e
risulta infondato.
7. Il ricorso nel suo complesso è infondato e pertanto dev’essere respinto.
8. In considerazione dei fatti di causa e della tipologia di questioni giuridiche
affrontate sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 tenutasi
mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto
dall’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Marcello Faviere, Referendario, Estensore
Valentina Caccamo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marcello Faviere Carlo Testori





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