martedì 19 marzo 2024

LORGINO. ULTIME BATTUTE




Scadono oggi i termini per presentare osservazioni, proposte, memorie o che altro e  da parte di chiunque in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che è arrivata alle ultime battute prima della decisione finale che siglerà il responso e la sorte del progetto di ampliamento di Cava Lorgino nel Comune di Crevoladossola. L'Associazione ha calato le ultime sue carte, poi ci sarà l'audizione in Conferenza, riguardo l'esame che ha svolto sulle integrazioni e modifiche al progetto che l'Azienda ha prodotto. Le nostre conclusioni, argomentate e motivate chiedono che il progetto, così come oggi è sia bocciato. Non senza appello perché, come è giusto che sia, abbiamo indicato le condizioni a nostro giudizio necessarie perché un progetto ripresentato possa ottenere un assenso, consapevoli come siamo che l'opzione zero, pur la migliore sotto il profilo ambientale, oggi non è ottenibile, ma va spostata più in là nel tempo, probabilmente al termine del quindicennio prossimo che il progetto ha preso in  considerazione. Crediamo di essere stati radicalmente realisti, di aver sostenuto lealmente le ragioni del Comitato Locale, di aver indicato tutti i punti di forte debolezza del progetto sotto il nostro punto di vista, ma di aver indicato le alternative possibili e indispensabili perché l'attività possa procedere risarcendo il territorio in termini di azioni compensative di cui abbiamo indicato contenuti e modi. Abbiamo criticato la scarsa trasparenza dell'Ente Provincia che in questa e nelle altre procedure non ha osservato le norme di legge in materia di pubblicità degli atti, costringendoci a cercare altrove chi ce ne desse riscontro. Abbiamo biasimato la mancanza di iniziative positive, di proposte, di indicazioni del Comune interessato, Ente di primo livello e di prossimità, che non ha voluto o non ha saputo dare. Di più potevamo fare, ma le nostre forze sono solo le nostre idee e le nostre convinzioni e le abbiamo messe a disposizione di chi come noi vi crede e ancora speriamo che alla fine possano prevalere.  Qui sotto pubblichiamo il testo integrale della memoria presentata all'Ente Provincia.  










Prot. 10/24

Data 18/03/2024

Spett. Provincia del Verbano Cusio Ossola

Settore ambiente e georisorse

Ufficio V.I.A.

V.le Industria 25 Verbania- Fondotoce

tramite pec:

OGG: Procedura di valutazione di impatto ambientale. Progetto n. 666 – Richiesta di autorizzazione per l’estrazione di pietre ornamentali- Cava Lorgino – Tosco Marmi srl.

Presentazione osservazioni ad integrazioni depositate.

In esito ad avviso trasmesso da parte di Codesto Ufficio V.I.A. a questa Associazione, con la presente si forniscono le osservazioni di merito così come nel seguito redatte.

A) Osservazione preliminare

Si confermano le ampie riserve già note in merito al livello di trasparenza e di infiormazione garantito da Codesto Ufficio che ha negato all' Associazione l’accesso ad atti non pubblicati, obbligandola a rivolgere la propria richiesta agli altri singoli soggetti partecipanti in Conferenza che, con esclusione di quelli appartenenti a Codesto Ente, li hanno prontamente e senza riserve forniti. Si lamenta pertanto un oggettivo ostacolo all’attività di questa Associazione che seppur invitata in Conferenza, di fatto le è stata preclusa la conoscenze di atti del procedimento. Si lamenta altresì il mancato riscontro a nostre note, sia riguardo a richieste di accesso agli atti, sia in relazione a sollevate questioni di conflitto di interessi interno all’Ente in tema di trasparenza.

In sintesi, codesto Ente risulta, a nostro giudizio, inadempiente rispetto all’obbligo normativo qui nel seguito riportato ( art.24 comma 7 D.Lgs. 152/2006) e tale carenza non può che aver ostacolato il libero accesso al procedimento e alle informazioni ad esso inerenti, in contrasto con i principi di trasparenza e partecipazione che informano invece tutta la normativa in materia.

Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell’autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale.”

Di tutto ciò non c’é traccia. Si chiede pertanto la integrazione sul sito pubblico delle informazioni obbligatorie riferite al presente procedimento.

B) Conformità della variante urbanistica al PPR.

Preliminarmente si osserva che l’Azienda proponente, fornisce una nuova rilettura integrativa della conformità della variante urbanistica di adeguamento al nuovo progetto estrattivo, al fine di dimostrarne in maniera esaustiva, come richiesto dalla Soprintendenza con propria nota, la compatibilità.

Osserviamo che in questa fase il Comune non ha ritenuto nuovamente esprimersi ( di un proprio nuovo atto deliberativo non c'é traccia, se mai abbia prodotto un qualche diverso atto, stante la scarsa trasparenza, non è possibile averne conoscenza).

In punto tuttavia rileviamo, conformemente alla stessa circolare regionale in materia che legittimato ad esprimersi e solo l'Ente Comune, non altri:

"Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la conferenza di servizi non spoglia le Amministrazioni dei poteri e competenze proprie ma li mantiene integri, costituendo un modulo organizzativo di semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento al fine del miglior raccordo delle Amministrazioni nei procedimenti pluristrutturati destinati a concludersi con decisioni connotate da profili di complessità. In altre parole, la conferenza non sposta l’assetto delle competenze previste dall’ordinamento ma lo mantiene immutato: di conseguenza, legittimato al pronunciamento in conferenza è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell’autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all’articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977."

Quanto richiamato riteniamo che ogni finale determinazione in materia debba essere assunta dopo un successivo pronunciamento del Comune in quanto esso e nello specifico il suo Consiglio Comunale è il soggetto in cui risiede la competenza urbanistica esclusiva per questo tipo di varianti, mentre nell'ambito della Conferenza non vi sono altri soggetti competenti. E' sempre la stessa circolare che lo ribadisce allor’quando scrive:

"Ovviamente, trattandosi di procedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, occorrerà in essa acquisire l’espressione della volontà del Consiglio comunale."

Sembra inutile ricordare che il Consiglio Comunale si era espresso in maniera preventiva sulla verifica di conformità della variante proposta rispetto al PPR, e quindi pare ovvio che ora debba essere chiamato ad esprimersi anche sul documento integrativo e/o modificativo che è stato prodotto in Conferenza, non foss'altro per confermarlo.

Chiediamo pertanto che venga acquisito il relativo atto.

Per quanto riguarda il MiBAC è obbligatoriamente da consultarsi per questo tipo di variante . Non è dato sapere se sia espresso in merito alle integrazioni fornite dall'Azienda rispetto alla sue richieste integrative.

C) Nel merito delle integrazioni prodotte riferite alla verifica di conformità al PPR della variante urbanistica, limitatamente a quelle attinenti profili di interesse di questa Associazione e riconducibili ai propri scopi, rileviamo:

C1. Articolo 13 Nta Aree di Montagna.

La verifica prende in esame la componente concludendo per la sussistenza condizionata della coerenza tra PPR e variante. Detta coerenza verrebbe garantita attraverso il ricorso ad una serie di interventi di mitigazione e di proposte di compensazione. Nello specifico: il recupero di viabilità escursionistica nell'intorno del perimetro dell'area di coltivazione, lo spostamento di una cappella votiva, la maggior tutela dell'oratorio di S Bernardo con la mitigazione conseguente e la proposta di un piano urbanistico di recupero riferito al nucleo di Scarpia. Nulla si obietta nel merito delle proposte mitigative e compensative, ma sulla loro effettiva capacità di raggiungere l'obiettivo, ossia quello di rendere compatibile l'espansione estrattiva nella misura (pur leggermente contenuta) prevista nel progetto e il territorio di suo insediamento. Non convince la scelta progettuale di sostanziale rinuncia ad una ricomposizione morfologia, laddove possibile, del sito estrattivo. Essa sembra vada anche contro alle indicazioni normative previste per il settore estrattivo, modificando il territorio con una incisione sempre più accentuata e profonda non reversibile.

Fermo restando ogni altra valutazione sul rapporto e sulla relazione tra attività di estrazione e territorio di insediamento, valutazione che sarà ripresa anche nel seguito delle ulteriori osservazioni, si vuol rimarcare che occorre che sia garantito un bilanciamento effettivo tra sacrifici imposti e "risarcimenti" offerti.

Il bilanciamento deve tener conto della dimensione dell'espansione estrattiva progettata, del tempo di durata del progetto, degli elementi detrattivi che la presenza dell'attività genera all'interno del territorio di insediamento sotto il profilo ambientale e se dunque il modello proposto di un piano di recupero urbanistico ben può essere condiviso, esso può essere considerato soltanto un modello, un campione che invece dovrebbe essere esteso all'intero ambito territoriale omogeneo costituito dai nuclei rurali abitativi che popolano il versante e che costituiscono il patrimonio storico delle frazioni di Crevola Alta. Solo in questo modo l'offerta " risarcitoria" potrebbe compensare i sacrifici imposti che qualunque misura di mitigazione non potrà comunque riuscire a contenere in misura adeguata.

Ciò che si propone è dunque un nuovo convenzionamento Comune/Azienda, avente valenza dell'arco del tempo di validità del progetto di coltivazione, che preveda che a cura dell'Azienda vengano portati a progettazione ed approvazione, per conto delle proprietà, i piani di recupero dell'intero patrimonio frazionale dei nuclei presenti sul versante montano della valle della Diveria, sponda sx, e sul versante dx orografica della valle Antigorio al fine di favorire la loro valorizzazione e il reinsediamento residenziale, con interventi diretti a carico dell'Azienda finalizzati al restauro dei beni pubblici presenti, della rete di viabilità pedonale minore interna ad essi e di collegamento tra loro e di ogni spazio e area pubblica presente.

Indispensabile si rileva comunque essere il coinvolgimento del Comune, quale ente di primo livello, perché solo un nuovo convenzionamento può essere lo strumento attraverso il quale i contenuti, le modalità, le condizioni, i tempi di attuazione e le garanzie del piano vengano "contrattualizzati" e resi cogenti nei confronti dell'Azienda.

Per quanto esposto si chiede che la proposta venga accolta nell'ambito della Conferanza e la richiesta inoltrata all'Ente Comune di Crevoladossola.

C 2. Articolo 17 Nta. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico.

Come questa Associazione aveva rilevato nella precedente occasione di osservazione, il PPR individua la presenza di due aree all’interno della forra della Diveria, di specifico interesse rispetto la componente presa in considerazione dall’articolo 17 delle Nta.

Giustamente ora le integrazioni fornite prendono in esame la rilevanza dell’articolo 17, laddove nel primo documento di verifica l’avevano ignorata.

L’inserimento di un percorso escursionistico lungo il perimetro di area di coltivazione avrebbe lo scopo di far sì che lo stesso sito di coltivazione possa considerarsi un elemento attrattivo del territorio, ribaltandone la lettura detrattiva sin qui svolta.

Se nulla si obietta circa l’inserimento di un percorso escursionistico, specie laddove sia attuato recuperando tracciati storici, fermo restando il progetto di espansione estrattiva (anche nella versione prodotta in sede di integrazioni), a nostro giudizio rimane irrisolto il problema della relazione tra territorio e espansione produttiva del sito di cava, ossia della loro piena non raggiunta compatibilità.

Il valore scenico e storico della forra della Diveria non può essere ignorato laddove risponde, come in effetti risponde, a quelle componenti richiamate dall’articolo 17 che sono meritevoli di protezione.

Non è ammissibile la produzione di una documentazione fotografica allegata alla relazione che, volutamente, minimizza, sino ad ignorare la relazione visiva tra sito di cava e lo sbocco vallivo della forra della Diveria. La rilevanza invasiva della quinta scenica costituita dai fronti di cava in espansione modificherà ancora di più l’identità storica dei luoghi e la loro percezione sedimentata, relegando a mera archelogia il preteso rapporto storico e culturale tra cava e territorio.

Riportiamo qui nel seguito un'immagine fotografica risalente agli anni 80 quando ancora la relazione tra territorio e sito estrattivo poteva avere un suo equilibrio. Il raffronto con la situazione attuale e quella di progetto rileva in maniera eclatante l'azione massiva di modifica della morfologia dei luoghi che l'avanzamento dei fronti di cava ha prodotto e produrrebbe. Il sito estrattivo si espanderebbe ben oltre i confini tracciati nel PPR dell'insula specializzata, ogni relazione tra le varie componenti del paesaggio verrebbe stravolta e travolta.




Soltanto il contenimento espansivo dell'area estrattiva entro il limite indicato dalla linea viola (come nella proposta che qui nel seguito formuliamo), nonché corretti interventi di recupero prontamente eseguiti e opere di mitigazioni adeguate, possono garantire la tolleranza tra la permanenza del sito produttivo e il territorio.

Si rimarca quindi e nuovamente che solo il contenimento del progetto di espansione dell'area estrattiva e il conseguente mantenimento di una velocità produttiva più ridotta, anche rispetto ai picchi produttivi raggiunti nel recente passato, è la misura più efficace per poter garantire una sostenibilità di tutti gli elementi detrattivi che la presenza di un tal sito produttivo comunque comporta.




C3) Articolo 25 Nta. Sistemi diffusi di testimonianze storiche del territorio rurale.

Anche in questo caso, la componente che era stata ignorata in sede di prima verifica, non viene sottaciuta nella integrazione prodotta, confermandosi la sua sussistenza come era stato fatto oggetto di osservazione da parte di questa Associazione.

La compatibilità tra espansione del sito estrattivo e componenti del patrimonio rurale storico viene dichiarata raggiunta attraverso l’introduzione compensativa di un piano di recupero limitato al nucleo di Scarpia ed altri interventi mitigativi.

Il tema è già stato parzialmente trattato in sede di osservazione precedente dove se ne è indicata la validità metodologica, ma la forte insufficienza, ossia la persistenza dell’assenza di bilanciamento tra sacrifici imposti e utilità conseguita dall’attività in progetto.

Si richiamano pertanto tutte le riserve e osservazioni già espresse.

Nello specifico si aggiunge il riferimento alla delicata situazione del nucleo abitativo di Villa Dell’Oro, già fatto oggetto di una specifica richiesta da parte della Soprintendenza affinché venisse inserita un’adeguata fascia di rispetto e quindi un’ arretramento dei confini dell’area di cava.

Osserviamo che oggettivamente e non quindi a nostro giudizio, l’arretramento proposto è assolutamente insufficiente, addirittura assente sul lato sud del nucleo dove il confine del sito estrattivo si spinge sulla soglia delle abitazioni esistenti. Se tale soluzione fosse accolta, essa segnerebbe il destino infausto dell’intero nucleo, in quanto diverrebbe insostenibile la permanenza abitativa. Il precedente del nucleo di Lorgino dovrebbe insegnare.

Si osserva che occorre che il progetto preveda, attraverso una progettazione di dettaglio, una tutela effettiva del nucleo abitato, individuando un’adeguata consistente fascia di protezione sull'intero del suo perimetro, inserendo opere di mitigazione effettiva: visiva, acustica e ogni altra utile e idonea a garantire la sopravvivenza del nucleo, ivi incluse le pronte ricomposizioni morfologiche dei fronti, una volta esaurite le attività estrattive, assicurando l’impossibilità di espansioni anche future dei fronti di estrazione e di cava in direzione dell'abitato. L’impegno alla redazione di un piano urbanistico di recupero del nucleo, come già anticipato in precedente osservazione, costituirebbe una garanzia concreta in tal senso.

Si chiede pertanto che venga imposto un ulteriore arretramento dei confini dell'area di cava sull'intero perimetro del nucleo e del suo intorno, garantendone la vivibilità attraverso una serie adeguata di misure di mitigazione e di compensazione, prima fra tutte la redazione e approvazione di un piano urbanistico di recupero edilizio.

C4 Art. 30 Nta. Bellezze panoramiche e di valore scenico.

Il tematismo, poco trattato nella precedente relazione di verifica, ora viene individuato ma non sembra coincidente con quello a cui avevamo fatto riferimento in sede di prima osservazione.

Se non cogliamo una relazione visiva diretta tra il sito della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Crevola e i fronti estrattivi, essi invece già ora costituiscono una quinta scenica rispetto il sito architettonico/religioso qualora il punto di visuale sia collocato al centro del solco vallivo della parte terminale della valle Ossola o dai versanti più lontani, siano essi posti a sx o dx orografica del fiume Toce. E' sicuramente un elemento di perturbamento e alterazione del quadro paesaggistico consolidato che l'avanzare dei fronti estrattivi, se non mitigato, non potrà che non accentuare, poco rilevando le considerazione esposte nella relazione integrativa.

Nulla viene affrontato invece riguardo un ulteriore elemento di valore panoramico che la tavola tematica del PPR individua a monte del sito estrattivo, ma in diretta relazione visiva con esso. Sotto questo profilo la relazione non dice ed è dunque carente in punto.

A giudizio di chi qui osserva, anche in questo caso, soltanto una riduzione e un contenimento sostanziale dell'attività estrattiva potrà garantire la sopravvivenza di alcuni dei quadri paesaggistici e scenici consolidati.

D) Sotto prodotti di estrazione.

Questa Associazione aveva posto come condizione preliminare la verifica dell'operato del soggetto industriale in relazione al trattamento avuto, nel corso dell'attività, dei materiali non qualificati come pregiati e che nel progetto ancora in gestione erano dichiarati comunque commercializzabili. Essi costituivamo una % rilevante sul totale del materiale estratto ( 752.000 mc. su 2.150.000 mc abbattutti). La richiesta si fondava sulla conoscenza dell'esito che una parte non irrilevante di questo materiale non di pregio ( circa 250.000 mc.) giace stoccato in ambito improprio del Comune di Vogogna sulla scorta di illegittime autorizzazione temporanee, ampiamente scadute, ora oggetto di ordinanze reiterate di allontanamento, evidentemente di non facile pratica esecuzione. Altri quantitativi sempre di tali materiali non di pregio erano invece stati destinati ad eseguire opere di recupero ambientale di siti estrattivi ormai cessati.

Era evidente che quanto dichiarato in sede di progetto 2017 aveva poi avuto un corso diverso, sino a costituire ancor oggi un problema ambientale a valle del processo estrattivo.

Ci si sarebbe attesi una diversa prospettazione progettuale. Così non lo è, anzi la % dell'estratto non di pregio sale ancora rispetto al totale previsto in estrazione nel nuovo progetto.

Sul punto l'Arpa ha posto puntuali e precisi quesiti, sposando appieno la tesi di questa Associazione, sia in termini di qualificazione possibile come rifiuto del materiale non di pregio ove privo di sbocchi commerciali, sia per voler conoscere lo stato dell'attività in corso rispetto alla destinazione e collocazione di tali materiali, sia richiedendo la dimostrata e documentata prova che per tali materiali esistano sicuri mercati in grado di assorbirlo, tenuto conto che ( ma in punto la relazione di progetto non è affatto chiara) sembrerebbe che l'intera quantità estratta non sia destinata ad essere utilizata in operazione di recupero ambientale del sito.

A pagina 9 della relazione si scrive che tutto il materiale prodotto nella cava verrà allontanato da essa o perchè trasportato dall'acquirente o perché portato presso i depositi di lavorazione lapidea della ditta stessa, mentre eventuali accumuli in sito avranno solo carattere effimero. A pagina 4 della stessa relazione si dice invece che il materiale inerte utilizzato per il riempimento morfologico proverrà totalmente dall'area di cava e che i rifiuti di estrazione ( ma altrove viene sempre affermato che la cava non produrrà rifiuti di estrazione) verranno utilizzati per il riempimento parziale dei vuoti di cava.

Null'altro viene detto per dare esaustiva risposta ai quesiti puntuali e non generici formulati dall'Arpa, salvo confutare la qualificazione dei materiali comunque commerciati e destinati, come materiali di rifiuto.

Considerati i contenuti della relazione e le carenze evidenti nelle risposte date ai quesiti posti dall'Arpa, non ci sono evidenze che le situazioni già evidenziate non si riproducano anche nel futuro con evidenti ricadute detrattive a valle del processo estrattivo.

Si chiede di considerare tutte le possibili implicazioni che l'assenza di certezze manifestate dall'Azienda, possa avere sul territorio, non solo quello di immediato interesse estrattivo e che non si proceda ad alcuna autorizzazione senza che, con certezza, venga definita la caratterizzazione dei sottoprodotti di estrazione, la loro quantificazione, l'individiazione certa dei mercati di assorbimento, le quantità effettive da utilizzarsi nelle operazione di recupero ambientale.

E) Rilievo fotografico

La Soprintendenza per il Piemonte Orientale aveva posto una richiesta integrativa atta a poter disporre di nuova significativa documentazione fotografica. E' singolare come la richiesta sia stata assolta, producendo una serie di riprese fotografiche tutte orientate a minimizzare o addirittura escludere la visibilità dei fronti di cava dai punti di ripresa fotografica prescelti, anche soltanto ottenendo tale effetto semplicemente orientando diversamente e di soli pochi gradi la direzione della ripresa.

Il risultato se non fasullo, perchè fasullo non lo è, è fuorviante, minimizza gli effetti della visibilità dei fronti che invece da più punti del territorio, prossimo o meno, ha assunto in questi ultimi anni di attività estrattiva una sempre maggior rilevanza e impatto.

Si ritiene che di questa documentazione non se ne debba tener conto se non in maniera relativa, ossia considerando il suo effetto fuorviante.

F) Sintesi finale delle osservazioni e delle proposte.

Alla luce delle argomentazioni redatte e dei loro contenuti si esprimo qui nel seguito le finali valutazioni di questa Associazione sintetizzando le richieste e le proposte:

1) Il livello di partecipazione e di trasparenza del procedimento di V.I.A. non è stato sin qui tale da conformarsi al dettato normativo. Si chiede l’integrazione sul sito degli atti mancanti.

2) la verifica di conformità della variante urbanistica semplificata è stata integrata dall’Azienda colmando una serie di carenze già rilevate da questa Associazione. Le conclusioni circa la conformità al Piano Paesaggistico Regionale non sono interamente condivise da questa Associazione che ne ha dato adeguata argomentazione. In particolare, allo stato della attuale prospettata progettazione estrattiva rimangono irrisolte le relazioni di compatibilità tra insediamento produttivo/aree di montagna/aree naturalistiche/territorio rurale storico/ siti di valore scenico. La tutela del nucleo abitativo di Villa Dell'Oro non è garantita dal progetto ancorchè modificato.

Le misure compensative offerte possono costituire un modello da perseguire, ma non sono sufficienti a bilanciare il divario tra sacrifici imposti e risarcimenti.

L’Associazione indica in un nuovo convenzionamento Comune/Azienda lo strumento giuridico da adottarsi per individuare contenuti/modi/tempi/garanzie con cui calare le misure di compensazione e di mitigazione adeguate, secondo i contenuti rappresentati nel corpo delle nostre osservazioni.

Rimane fondamentale e prioritaria la riduzione dell’espansione estrattiva richiesta, ora insostenibile.

Se il Comune non è intervenuto in questa ulteriore fase di verifica, il suo contributo deve essere necessariamente richiesto.

3) Totalmente carente e reticente risulta il riscontro dato dall’Azienda, all’interno della relazione di progetto, ai quesiti posti da Arpa circa la dimostrazione della reale ed effettiva commerciabilità dei sottoprodotti di estrazione, diversamente rifiuti, così come dello stato effettivo di quanto analogo già oggetto dell’estrazione ancora in corso.

Contraddittoria, confusa e non certa risulta la relazione in punto impiego dei medesimi sottoprodotti, diversamente rifiuti, al fine del riempimento dei vuoti di estrazione.

4) La documentazione fotografica fornita ad integrazione della richiesta espressa dalla Soprintendenza Piemonte Orientale non è fasulla, ma fuorviante, ossia i punti di ripresa sono stati individuati al fine di evitare la rappresentazione del reale impatto visivo del sito estrattivo, occorre che ne siano prodotti dei nuovi più realistici o che di quanto prodotto non se ne tenga conto.

G) Conclusione

Considerato quanto sinteticamente esposto e più nel dettaglio argomentato durante lo svolgimento del presente documento, si conclude chiedendo che l’Autorità di V.I.A. dichiari il motivato rigetto del progetto così come redatto e indichi, cogliendo gli spunti che il presente contributo ha voluto offrire, le condizioni alle quali il proponente dovrà attenersi nel caso di un’eventuale nuova presentazione progettuale.


Con osservanza


Italia Nostra APS

Sezione del Verbano/Cusio/Ossola


Il Presidente














  

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