In coerenza con l'azione che I.N. aveva intrapreso al momento della variante urbanistica del Comune di S. Maria Maggiore in funzione della realizzazione del campo golf in area occupata da bosco di alto fusto, l'estensione ora di quella previsione ad un ulteriore ambito destinandolo ad usi funzionali all'accoglienza turistica posta a servizio del campo da gioco, ha indotto l'Associazione ha ribadire le proprie osservazioni critiche, producendole ora nell'ambito delle osservazioni pubbliche aperte da quel Comune. Ne riproduciamo qui sotto il testo integrale.
Spett. Comune di
Santa Maria Maggiore
c.a. Signor Sindaco
Prof. Claudio Cottini
SANTA MARIA MAGGIORE (Vb)
Data 10/10/2017 .
Prot.3217
OGGETTO: Variante Parziale n° 11/2015 (V 11-2015) al PRG vigente – adozione Progetto
Preliminare - Osservazioni nel Pubblico Interesse, ai sensi Art. 15 LR 56/77 e s.m.e.i -
PREMESSA
Questa Associazione ha preso atto dell’adozione, da parte dell’Amministrazione Comunale di
Santa Maria Maggiore così come riportato dall’Avviso di deposito comparso sul sito web del
Comune di Santa Maria Maggiore a decorrere dal giorno 11 settembre 2017, al giorno 11
ottobre agosto 2017, del Progetto preliminare di Variante parziale n°11 (V11-2015) al PRG
vigente.
Prima di entrare nel merito delle Osservazioni, questa Associazione rileva che la Variante
Parziale ex Art.17 LR56 /77 e s.m.e.i., denominata V 11-2015, si inserisce quale ulteriore
infrastrutturazione dell’area sportiva a “campo da Golf”, precedentemente realizzata con
Variante Parziale V8 al PRGC, sempre secondo le modalità dell’Art. 17 comma 7 della LR
56/77 e s.m.e.i
All’epoca la scrivente Associazione ITALIA NOSTRA Onlus, Sezione Verbano Cusio Ossola,
si oppose alla suddetta previsione, sia con specifiche Osservazioni nei termini di Legge,
secondo quanto previsto dalla LR 56/77 presentate con Ns. prot. 511 del 04.02.2011, sia
con successivo ricorso presentato al Presidente della Giunta Regionale con Prot. 1311 del
11.04.2011 (delle quali si allega entrambe copia per debita chiarezza dei fatti) ai sensi della
L.R. N. 56/1977. art. 17, comma 10/bis e Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre
1971 n. 1199,per s.m.i. col quale si richiedeva l’ ANNULLAMENTO dell’ approvazione del
progetto definitivo di variante Parziale V8 al P.R.G.C. datato novembre 2010 e suo
aggiornamento del marzo 2011.
Di tale ricorso non si è conosciuto esito alcuno
OSSERVAZIONI GENERALI
Si dà atto che tale Variante V11, contempla esclusivamente una richiesta/proposta
pervenuta per la realizzazione di una attività “imprenditoriale”, definita dalla stessa Amm.ne
Comunale come meritoria in quanto “,,,,risulta possedere le caratteristiche di interesse
pubblico per l’intero tessuto turistico comunale,,,,”, così come si recepisce dal VERBALE
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 del 31.07.2017.
Entrando nel merito, si Osserva che tale previsione, fermo restando il cambio di
“destinazione d’uso” previsto per il manufatto edilizio agricolo, cd. “baita in stato pericolante”,
(come si legge dalla relazione tecnica di accompagnamento della variante) si pone a tergo
del Parco Urbano classificato quale “attrezzatura sportiva golfistica”, all’interno di un
comparto forestale di pregio, di cui è stata modificata con Variante V8 la destinazione
urbanistica, da “agricola” a “servizi”.
Già all’epoca della Variante che permise la realizzazione di tale impianto, la scrivente
Ass.ne, si oppose a siffatti propositi, considerato che tale ambito di pregio naturale sarebbe
stato gravemente pregiudicato nelle sue valenze. Si consideri che lo stesso ricorso
presentato avanti al presidente della Giunta Regionale, manifestava gravi incongruenze di
rappresentazione cartografica della previsione dell’area oggetto di mutamento di
destinazione urbanistica da "area agricola" ad "area a servizi" (campo da golf), andando ad
insediarsi all’interno della pineta secolare di Santa Maria Maggiore (zona sottoposta a
vincolo paesaggistico).
Ora non si può non ribadire fermamente che tale ulteriore nuova previsione, si pone in totale
contrapposizione con i fini precipui del Piano Paesaggistico Regionale, approvato
definitivamente in data 3 ottobre 2017 proprio per quanto concerne la compatibilità di azioni
antropiche che vadano a modificare lo stato dei luoghi.
Seppur la previsione comporta il “cambio di destinazione d’uso” di un originario manufatto
agricolo di ricovero, baita in pietra caratteristica dell’edilizia rurale locale, trasformandola in
edificio ad uso “ricettivo”, la nostra perplessità è relativa piuttosto al pesante impatto di
trasformazione che subirebbe l’intera area a monte del mappale in cui ricade tale edificio
agricolo, area a prevalente vocazione naturale, ricoperta di manto forestale (bosco ad alto
fusto di conifere).
In tal senso si sottolinea che l’area oggetto di trasformazione è posta all'interno di una zona
boscata, che in quanto tale è assoggettata a vincolo paesaggistico nazionale, ai sensi
dell’Art. 142 Aree tutelate per legge del D.Lvo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni
culturali e del paesaggio: " ...., sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo
per il loro interesse paesaggistico: ......g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento".
La stessa ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord
Est. Rif. 2017/B.B2.04/00524 con Nota datata 08/03/2017, ha posto in evidenza “…. la
possibile insorgenza di problemi ambientali connessi con la presente variante in relazione
alla componente suolo e sottosuolo, al consumo di risorse non rinnovabili, alle trasformazioni
di ambienti naturali ed alla tutela della salute umana.”
In tal senso venivano richieste integrazioni alla documentazione prodotta.
Dalle Integrazioni prodotte, si recepisce che per quanto attiene agli interventi sulle superfici a
vocazione forestale, all’interno delle quali si prevedono attrezzature ludiche/sportive:
(estratto da Integrazioni al Completamento della fase di assoggettabilità a VAS, Relazione
Illustrativa – Variante Parziale n. 11 Progetto Preliminare)
“ Per quanto sopra dettagliato si evidenzia che:
§ gli interventi previsti con la variante risultano coerenti con la Destinazione Funzionale
Prevalente attribuita alle aree interessate;
§ le eventuali trasformazione di superfici boscate, in altra destinazione d’uso, risultano
disciplinate dell’art. 19 della LR 4/2009 che prevede l’obbligo di redazione di un progetto di
compensazione forestale nonchè di acquisire, ai sensi del regolamento forestale 8R,
l’autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia forestale;
§ le compensazioni (ai sensi della LR 4/2009 e s.m.i.) sono valutate in sede di
autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. N. 42 del 2004;
§ eventuali interventi di mitigazione previsti in sede autorizzativa, dovranno essere
considerati integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione (art 19
comma 6 LR 4/2009 e s.m.i. ”
In grassetto, si evidenziano le incongruità di tali integrazioni, che acconsentono determinati
interventi di modifica del suolo, giustificandoli come “…coerenti con la Destinazione
Funzionale Prevalente…”
In tale senso si ribadisce che possano solo considerare coerenti con la vocazione funzionale
dei luoghi, esclusivamente attività soft e non irreversibili, quali ad esempio “percorsi vita” che
si adeguino e si relazionino con la morfologia del luogo, senza previsione alcuna di
trasformazione operata attraverso azioni di modifica che pregiudichino l’assetto
idrogeologico e gli equilibri naturali dell’ambito.
Si rileva, così come ampiamente documentato fotograficamente, che l’intero ambito a monte
della baita, storicamente è segnalato e si connota con un soprasuolo fortemente corrugato,
attraversato da rivoli superficiali e per la presenza di massi ciclopici, testimonianze di fasi
geologiche storiche.
Pertanto, quanto qui evidenziato e puntualmente segnalato, dovrebbe essere sufficiente al
fine del ridimensionamento delle attività proposte.
CONGRUITA’ DELL’APPLICAZIONE DI VAR. ART 17,COMMA 17 LR 56/77 ALLA LUCE
DELLA STRUMENTAZIONE PIANIFICATORIA SOVRAORDINATA (PTPC, PPR)
Si tiene segnalare che il meccanismo approvativo delle Var. cd “parziali” ai sensi dell’Art 17,
comma 17 LR 56/’77 e.s.m.e.i, è di competenza della Prov. di riferimento ( nel caso
specifico quella di VB), ottemperando alla supervisione di tali modifiche a livello di
pianificazione locale, rilevandone la congruità o meno secondo gli indirizzi dello Strumento
Pianificatorio Sovraordinato, ma ciò può essere fatto solo in presenza di un PTP.
Si rileva, così come comunicato dal Competente Settore Pianificazione della prov. di VB, che
l’Ente “….non dispone di un Piano territoriale di Coordinamento, approvato dalla
Regione ai sensi della LR 56/77 e.s.m.e.i” (Ved. Nota riportate del Competente Settore
Prov.le)
Ancor più, attraverso la disamina di analoghi Elaborati predisposti in circostanza di Var. Art
17 comma 17 LR 56 77 e.s.m.ei da altri Comuni della prov di VB, si evince che :
“…..con la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento vengono determinati gli indirizzi
generali di assetto del territorio attraverso l’identificazione delle diverse destinazioni d’uso dello
stesso, la definizione delle linee di intervento per la sistemazione idrica e la regimazione delle acque,
la segnalazione di aree da destinare a parchi o riserve naturali.
Il PTP del VCO, è stato presentato in una prima versione di “Proposta preliminare” nell’ottobre del
2000, successivamente, oggetto di emendamenti e revisione, è stato adottato con delibera del
Consiglio n. 27 il 29/03/2004.
Successivamente è stato attuato un processo di revisione, integrazione e aggiornamento degli
elaborati del PTP secondo le linee di indirizzo contenute nel: “Documento di indirizzi per le scelta di
piano” del 2006 approvato dal Consiglio Provinciale.
Il nuovo Piano Territoriale Provinciale è stato approvato con delibera della Giunta Provinciale n.
94 del 02.05.2008 e adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 02.03.2009.
Le misure di salvaguardia del PTP risultano decadute il 02.03.2013 in quanto sono passati tre anni
dalla data di adozione del Piano Territoriale Provinciale (art. 58 LR 56/77 e s.m.i.)”
COERENZA CON LO STRUMENTO SOVRAORDINATO DEL P.P.R.
Non da ultimo, si fa presente che, sia la Strumentazione Pianificatoria Locale, sia la
Strumentazione Pianificatoria Provinciale, devono attenersi ora alla Pianificazione Reg.le
Sovraordinata, ossia agli indirizzi, direttive e prescrizioni contenuti nel Piano Paesaggistico
Regionale di recente approvato e che pertanto, in fase di varianti in itinere, come quella
in esame, o successive detta approvazione, dovranno essere recepiti gli indirizzi e le
direttive contenuto nel medesimo strumento sovraordinato e riferite all'ambito oggetto
di intervento.
Per completezza, si riportano alcuni punti salienti tratti dalle direttive della Scheda d’Ambito
“VALLE VIGEZZO” del PPR, attinenti nella valutazione complessiva della nuova
destinazione proposta:
INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI
• La conservazione integrata del patrimonio edilizio storico e del contesto paesaggistico a esso
connesso….
0- porre attenzione nei confronti dell’insediamento di nuove attività di servizio e loisir;
per quanto riguarda gli aspetti rurali e silvocolturali:
- sviluppare la pianificazione forestale per una gestione sostenibile almeno per le principali
proprietà comunali;
Alla luce dei riferimenti riportati si ritiene che la variante in itinere debba essere
sostanzialmente riesaminata e riformata.
Con osservanza
Il Segretario Sez. VCO
Ass.ne Italia Nostra ONLUS
Piero Vallenzasca
Segue documentazione
Nessun commento:
Posta un commento